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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6874 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17846/2023 RG promossa
DA
, in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
RA PO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Luigi Calamatta 16 giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Castani Controparte_1
195 presso lo studio dell'Avv. Bruno Galati che lo rappresenta e difende in virtù
di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti da intendersi in questa sede integralmente riportate
FATTO E DIRITTO I. Con ricorso, depositato in data 29/05/2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2378/2023 emesso, in favore di , dal Tribunale di Roma, sezione lavoro in data Controparte_1
12.04.2023 per complessivi € 3862,67 a titolo di TFR in seguito alla cessazione del rapporto lavorativo tra opponente ed opposto e liquidato nell'ultima busta paga dell'aprile 2022.
Al proposito ha eccepito l'inesistenza del credito per intervenuto integrale pagamento delle somme ingiunte in epoca antecedente il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, osservando di aver eseguito in favore del lavoratore tre versamenti, rispettivamente in data 6.05.2022, 16.06.2022 e 8.07.2022, per una somma complessiva di € 4960,00, di importo superiore rispetto a quello risultante dalle buste paga prodotte.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, la sua revoca. Con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'opposto sia nella preliminare fase dedicata alla discussione della sola istanza di sospensione che nella fase di merito ed ha contestato le argomentazioni di parte opponente, chiedendone il rigetto;
in particolare ha osservato di aver continuato a lavorare in nero dopo il licenziamento nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022 fino ai primi di agosto
2 Sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ed ammesse le prove testimoniali, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, svolta ex art. 127
ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale. Le parti hanno depositato memorie conclusive e note di trattazione scritta.
II. Il ricorso in opposizione è fondato e merita pertanto accoglimento per le seguenti considerazioni.
Risulta per tabulas che la società opponente abbia effettuato, in favore di tre versamenti, rispettivamente in data 6.05.2022, Controparte_1
16.06.2022 e 8.07.2022, per la complessiva somma di € 4960,00 (vedasi allegati 1, 2, 3 del ricorso in opposizione, che non sono stati oggetto di contestazione).
Parte opposta ha tuttavia contestato l'imputazione causale dei suddetti versamenti in quanto i primi due sono relativi – a suo avviso - al pagamento delle retribuzioni del mese di marzo e aprile 2022, mentre il terzo, datato
08.07.2022, è stato titolato pretestuosamente “TFR”, afferendo al contrario alla retribuzione di lavoro effettivamente prestata in favore della società dal sig.
nei mesi successivi al licenziamento. CP_1
Tale assunto, all'esito della prova testimoniale espletata, è rimasto privo di adeguato ed idoneo riscontro probatorio: in particolare il teste Testimone_1
ha riferito di non essere mai entrato con il ricorrente a lavorare, di non averlo visto lavorare in cantiere, ma di essersi limitato a portarlo o ad andarlo a riprendere, precisando peraltro di avere appreso dallo stesso ricorrente che il lavoro era presso la casa del suo capo, il sig. a Montelibretti;
il Parte_2
teste ha confermato le circostanze de relato per averle apprese Tes_2
3 da , senza tuttavia fornire significativi e precisi elementi Controparte_1
sulla durata della prestazione lavorativa, sul luogo e sull'orario.
In definitiva dalle deposizioni dei testi non è emersa alcuna certa ed inequivoca conferma della circostanza che il ricorrente abbia lavorato nei mesi di maggio,
giugno, luglio e agosto 2022 presso i cantieri edili siti in Mentana, via Isonzo,
e in Monterotondo, Via Fausto Cecconi, con orario dal lunedì al sabato dalle
7.30 alle 16.30.
Non possono trarsi elementi decisivi nemmeno dalla documentazione prodotta dall'opposto al n. 2 del proprio fascicolo (libro ore lavoro), non essendo certa la provenienza di tale documento. Trattasi infatti di fogli non firmati, in cui peraltro non figura nemmeno il nome dell'opposto.
Stante la mancata dimostrazione della prosecuzione dell'attività lavorativa in epoca successiva alla cessazione del rapporto lavorativo, la documentazione prodotta dall'opponente attesta la percezione da parte del lavoratore di somme per il complessivo importo di € 4.960,00, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2022 ed i primi giorni del mese di luglio 2022 e rappresenta pertanto una conferma dell'intervenuta estinzione dei crediti nascenti dal rapporto di lavoro intercorso ed azionati con il procedimento monitorio (busta paga aprile
2022 che risulta interamente saldata).
L'accoglimento del ricorso in opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo n. 2378/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto, pur se ammesso al gratuito patrocinio e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale).
Al proposito si osserva che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare
4 all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 13/11/2020, n.25653).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 17846/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n.
2378/2023;
-condanna la parte opposta al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 1314,00 oltre IVA, CPA, Parte_1
spese generali e rimborso contributo unificato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti.
Roma, 14 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 presso i cantieri di Mentana, Via Isonzo e Monterotondo, Via Fausto
Cecconi, con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 16.30,
con la conseguenza che il pagamento effettuato in data 11 luglio 2022 non ha riguardato il TFR, come sostenuto ex adverso, ma le somme dovute a titolo retributivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17846/2023 RG promossa
DA
, in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
RA PO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Luigi Calamatta 16 giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Castani Controparte_1
195 presso lo studio dell'Avv. Bruno Galati che lo rappresenta e difende in virtù
di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti da intendersi in questa sede integralmente riportate
FATTO E DIRITTO I. Con ricorso, depositato in data 29/05/2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2378/2023 emesso, in favore di , dal Tribunale di Roma, sezione lavoro in data Controparte_1
12.04.2023 per complessivi € 3862,67 a titolo di TFR in seguito alla cessazione del rapporto lavorativo tra opponente ed opposto e liquidato nell'ultima busta paga dell'aprile 2022.
Al proposito ha eccepito l'inesistenza del credito per intervenuto integrale pagamento delle somme ingiunte in epoca antecedente il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, osservando di aver eseguito in favore del lavoratore tre versamenti, rispettivamente in data 6.05.2022, 16.06.2022 e 8.07.2022, per una somma complessiva di € 4960,00, di importo superiore rispetto a quello risultante dalle buste paga prodotte.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, la sua revoca. Con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'opposto sia nella preliminare fase dedicata alla discussione della sola istanza di sospensione che nella fase di merito ed ha contestato le argomentazioni di parte opponente, chiedendone il rigetto;
in particolare ha osservato di aver continuato a lavorare in nero dopo il licenziamento nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022 fino ai primi di agosto
2 Sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ed ammesse le prove testimoniali, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, svolta ex art. 127
ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale. Le parti hanno depositato memorie conclusive e note di trattazione scritta.
II. Il ricorso in opposizione è fondato e merita pertanto accoglimento per le seguenti considerazioni.
Risulta per tabulas che la società opponente abbia effettuato, in favore di tre versamenti, rispettivamente in data 6.05.2022, Controparte_1
16.06.2022 e 8.07.2022, per la complessiva somma di € 4960,00 (vedasi allegati 1, 2, 3 del ricorso in opposizione, che non sono stati oggetto di contestazione).
Parte opposta ha tuttavia contestato l'imputazione causale dei suddetti versamenti in quanto i primi due sono relativi – a suo avviso - al pagamento delle retribuzioni del mese di marzo e aprile 2022, mentre il terzo, datato
08.07.2022, è stato titolato pretestuosamente “TFR”, afferendo al contrario alla retribuzione di lavoro effettivamente prestata in favore della società dal sig.
nei mesi successivi al licenziamento. CP_1
Tale assunto, all'esito della prova testimoniale espletata, è rimasto privo di adeguato ed idoneo riscontro probatorio: in particolare il teste Testimone_1
ha riferito di non essere mai entrato con il ricorrente a lavorare, di non averlo visto lavorare in cantiere, ma di essersi limitato a portarlo o ad andarlo a riprendere, precisando peraltro di avere appreso dallo stesso ricorrente che il lavoro era presso la casa del suo capo, il sig. a Montelibretti;
il Parte_2
teste ha confermato le circostanze de relato per averle apprese Tes_2
3 da , senza tuttavia fornire significativi e precisi elementi Controparte_1
sulla durata della prestazione lavorativa, sul luogo e sull'orario.
In definitiva dalle deposizioni dei testi non è emersa alcuna certa ed inequivoca conferma della circostanza che il ricorrente abbia lavorato nei mesi di maggio,
giugno, luglio e agosto 2022 presso i cantieri edili siti in Mentana, via Isonzo,
e in Monterotondo, Via Fausto Cecconi, con orario dal lunedì al sabato dalle
7.30 alle 16.30.
Non possono trarsi elementi decisivi nemmeno dalla documentazione prodotta dall'opposto al n. 2 del proprio fascicolo (libro ore lavoro), non essendo certa la provenienza di tale documento. Trattasi infatti di fogli non firmati, in cui peraltro non figura nemmeno il nome dell'opposto.
Stante la mancata dimostrazione della prosecuzione dell'attività lavorativa in epoca successiva alla cessazione del rapporto lavorativo, la documentazione prodotta dall'opponente attesta la percezione da parte del lavoratore di somme per il complessivo importo di € 4.960,00, nel periodo compreso tra il mese di aprile 2022 ed i primi giorni del mese di luglio 2022 e rappresenta pertanto una conferma dell'intervenuta estinzione dei crediti nascenti dal rapporto di lavoro intercorso ed azionati con il procedimento monitorio (busta paga aprile
2022 che risulta interamente saldata).
L'accoglimento del ricorso in opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo n. 2378/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto, pur se ammesso al gratuito patrocinio e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale).
Al proposito si osserva che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare
4 all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 13/11/2020, n.25653).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 17846/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n.
2378/2023;
-condanna la parte opposta al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 1314,00 oltre IVA, CPA, Parte_1
spese generali e rimborso contributo unificato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti.
Roma, 14 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 presso i cantieri di Mentana, Via Isonzo e Monterotondo, Via Fausto
Cecconi, con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 16.30,
con la conseguenza che il pagamento effettuato in data 11 luglio 2022 non ha riguardato il TFR, come sostenuto ex adverso, ma le somme dovute a titolo retributivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa.