Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 23/06/2025, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2025, proposto da
CE MO, OM MO, rappresentati e difesi dagli avvocati Catello Miranda e Maria Di Foggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Qualiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Pane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
• del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa il 16/10/2024 inoltrata dai ricorrenti, relativamente agli atti richiesti al Comune di Qualiano per la procedura di esproprio del fondo sito nel territorio comunale e identificato al Catasto Terreni al foglio n. 5, p.lla n. 922 (derivante da frazionamento della ex p.lla 790) di are 3,03;
• di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
a) dichiarare l’obbligo della intimata amministrazione a consentire ai ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con la istanza di accesso agli atti del 16/10/2024, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione
con previsione, sin d’ora, della nomina di un Commissario ad Acta per la ipotesi di perdurante inadempimento;
b) condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione, il tutto maggiorato degli oneri di legge e dell’importo versato a titolo di contributo unificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Qualiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il dott. OM De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con istanza di accesso trasmessa in data 16 ottobre 2024, i sig.ri CE e OM MO hanno chiesto al Comune di Qualiano di accedere ai documenti dettagliatamente indicati in ricorso e relativi ad una procedura espropriativa relativa a propri terreni;
Rilevato che a fronte dell’istanza appena menzionata, il Comune di Qualiano non forniva alcun riscontro;
Rilevato che con ricorso notificato in data 24 gennaio 2025 e depositato il successivo 29 gennaio i sig.ri MO hanno impugnato il silenzio diniego formatosi sulla predetta istanza;
Rilevato che si è costituito in giudizio il Comune di Qualiano preliminarmente eccependo la tardività del ricorso in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni;
Rilevato che con memoria depositata in vista della camera di consiglio parte ricorrente ha dedotto che l’inerzia del Comune perdura sicchè non sarebbe configurabile la dedotta tardività del ricorso;
Rilevato che alla camera di consiglio del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che l’eccezione di tardività sia fondata, atteso che l’art. 116, co. 1 c.p.a., prevede che: “ Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato… ”;
Rilevato che la formulazione della norma è chiara nel senso che il termine di impugnazione breve si riferisca tanto al caso del diniego espresso che a quello di formazione del diniego per NT ;
Rilevato che il silenzio diniego sull’istanza di accesso si forma ai sensi dell’art. 25, co. 4, della l. n. 241/1990 decorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza di accesso e che nel caso di specie pertanto dovesse ritenersi formato il diniego in data 15 novembre 2024 con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro lunedì 16 dicembre 2024, mentre risulta che la notifica al Comune di Qualiano è del 24 gennaio 2025, quando il termine era già ampiamente decorso;
Rilevato che, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente nella propria memoria difensiva, l’espressa qualificazione del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso come di rigetto impedisce di ravvisarne un perdurante inadempimento dopo la sua formazione, decorrendo il termine di impugnazione dal momento in cui si perfeziona il diniego tacito;
Rilevato pertanto che il ricorso debba dichiararsi irricevibile per tardività;
Rilevato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Qualiano nella misura di euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
OM De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO