Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2025, proposto da
IL NI, GI SI, RI LA, MA ZZ, BR SI, GI D’RM, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Serrapica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg Abruzzo Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e SC Sede Chi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l’ottemperanza
del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO -UFFICIO IV- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CHIETI-PESCARA alla sentenza ;
b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che rende la dichiarazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Uff Scolastico Reg Abruzzo Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e SC Sede Chi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.41/2024, pubblicata in data 04/03/2024 e passata in giudicato, il Tribunale di Lanciano ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, all'attribuzione in favore dei ricorrenti NI IL, SI GI, LA RI, ZZ MA, SI BR e D’RM GI della “Carta docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (5 annualità, pari ad €. 2.500,00 quanto alla posizione di NI IL, LA RI, ZZ MA, SI BR e D’RM GI e 4 annualità, pari ad €. 2.000,00 quanto alla posizione di SI GI), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del soggetto pubblico.
Nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato di cui alla summenzionata sentenza del Tribunale ordinario, nonché l’avvenuto superamento del termine dei 120 giorni dalla notifica della sentenza, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997).
A tal proposito, nonostante la presenza anche di pronunce di diverso avviso, quanto alla ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, il Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento secondo cui “ ai sensi dell’art. 14 del D.L. 31/12/1996, n. 669: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. La trascritta norma, evidentemente calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 7/4/2015, n. 1772 e 22/5/2014, n. 2654), ma con i necessari adattamenti. In particolare il citato art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo”, il quale tuttavia solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva; al contrario l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva ” (Tar SC, sentenza 186 del 2023).
Si rileva inoltre che, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento “ adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione ”; dunque l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio.
Ne consegue che il gravame va accolto, perché fondato, nei termini di seguito esposti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve procedere alla esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario - che menziona infatti espressamente la cd. carta del docente - in favore della parte ricorrente con le modalità di seguito descritte.
Le somme accertate in sentenza, relative al cd. bonus carta docenti, dovranno essere accreditate in conto carta elettronica del docente ai fini di cui all’articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015.
Il tutto con accessori come per legge, secondo quanto indicato dal medesimo Tribunale ordinario, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia decorso il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di SC, con possibilità di delega a un suo funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inerte entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati e dispone quanto specificato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €500,00 (cinquecento/00) oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO