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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6836/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 6836/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Berni Paola Giovanna e Maggiore Parte_1
Cristina;
- (convenuto); Controparte_1
premesso
• che la ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze di dal Parte_2
1/04/2019, a seguito di trasferimento d'azienda: era infatti dipendente della Parte_3
di dal 2/08/2017, con orario part time di 10 ore settimanali, azienda acquisita CP_2
dall'odierno convenuto;
dal 19 marzo 2018 il contratto veniva trasformato in full time.
Il 6 aprile 2019 veniva assunta dal convenuto sotto la nuova ditta, Caffè Bistrò Piado, in qualità apprendista a tempo pieno, come da buste paga prodotte;
• che affermava di non aver mai ricevuto l'adeguata formazione e di essere sempre stata autonoma nel lavoro svolto;
lamentava quindi di essere stata sotto inquadrata e di non aver percepito la maggiorazione per il lavoro straordinario e supplementare;
• che proponeva quindi il presente ricorso per ottenere la dichiarazione di nullità dell'apprendistato con conseguente accertamento del propriodiritto all'inquadramento nel V livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi e il pagamento della corretta retribuzione;
inizialmente conveniva in giudizio anche nei cui confronti però rinunciava agli atti;
Controparte_3
• che parte convenuta rimaneva contumace e non si presentava nessuno a rendere l'interrogatorio formale;
la causa veniva quindi istruita testimonialmente;
considera
• Per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3696 del 14/03/2001), è il datore di lavoro il soggetto su cui incombe l'onere di dimostrare la validità del contratto di apprendistato e parte convenuta, contumace, non ha potuto offrire tale prova;
peraltro, nemmeno è stato prodotto il piano formativo, richiesto dalla legge a pena di nullità del rapporto speciale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6704 del 13/03/2024).
1 R.G.L. 6836/2024
• Il contratto di apprendistato deve quindi essere dichiarato nullo;
era invece onere della ricorrente dimostrare di avere i requisiti per il livello richiesto. A tal fine, i testimoni escussi hanno confermato che costei svolgeva le mansioni indicate in ricorso, in autonomia e alternandosi con le colleghe;
in particolare, si occupava del bar, della cucina, della cassa e a turno delle pulizie.
• Tali mansioni possono essere inquadrate nel V livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi, che comprende “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” svolgono mansioni di barista, cassiere bar o tavola calda o banconiere.
• Le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo. Non possono invece essere riconosciuti gli importi chiesti a titolo di lavoro straordinario, non essendo stata offerta la relativa prova ed anzi avendo indicato la ricorrente di aver svolto le ore riportate in busta paga.
• Il ricorso deve quindi essere accolto, nei limiti appena indicati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con mansioni ascrivibili al V livello C.C.N.L. pubblici esercizi;
- Per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di €
14.266,26 (di cui €1.835,56 a titolo di t.f.r.), oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
;
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.200 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Torino, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 6836/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Berni Paola Giovanna e Maggiore Parte_1
Cristina;
- (convenuto); Controparte_1
premesso
• che la ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze di dal Parte_2
1/04/2019, a seguito di trasferimento d'azienda: era infatti dipendente della Parte_3
di dal 2/08/2017, con orario part time di 10 ore settimanali, azienda acquisita CP_2
dall'odierno convenuto;
dal 19 marzo 2018 il contratto veniva trasformato in full time.
Il 6 aprile 2019 veniva assunta dal convenuto sotto la nuova ditta, Caffè Bistrò Piado, in qualità apprendista a tempo pieno, come da buste paga prodotte;
• che affermava di non aver mai ricevuto l'adeguata formazione e di essere sempre stata autonoma nel lavoro svolto;
lamentava quindi di essere stata sotto inquadrata e di non aver percepito la maggiorazione per il lavoro straordinario e supplementare;
• che proponeva quindi il presente ricorso per ottenere la dichiarazione di nullità dell'apprendistato con conseguente accertamento del propriodiritto all'inquadramento nel V livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi e il pagamento della corretta retribuzione;
inizialmente conveniva in giudizio anche nei cui confronti però rinunciava agli atti;
Controparte_3
• che parte convenuta rimaneva contumace e non si presentava nessuno a rendere l'interrogatorio formale;
la causa veniva quindi istruita testimonialmente;
considera
• Per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3696 del 14/03/2001), è il datore di lavoro il soggetto su cui incombe l'onere di dimostrare la validità del contratto di apprendistato e parte convenuta, contumace, non ha potuto offrire tale prova;
peraltro, nemmeno è stato prodotto il piano formativo, richiesto dalla legge a pena di nullità del rapporto speciale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6704 del 13/03/2024).
1 R.G.L. 6836/2024
• Il contratto di apprendistato deve quindi essere dichiarato nullo;
era invece onere della ricorrente dimostrare di avere i requisiti per il livello richiesto. A tal fine, i testimoni escussi hanno confermato che costei svolgeva le mansioni indicate in ricorso, in autonomia e alternandosi con le colleghe;
in particolare, si occupava del bar, della cucina, della cassa e a turno delle pulizie.
• Tali mansioni possono essere inquadrate nel V livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi, che comprende “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” svolgono mansioni di barista, cassiere bar o tavola calda o banconiere.
• Le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo. Non possono invece essere riconosciuti gli importi chiesti a titolo di lavoro straordinario, non essendo stata offerta la relativa prova ed anzi avendo indicato la ricorrente di aver svolto le ore riportate in busta paga.
• Il ricorso deve quindi essere accolto, nei limiti appena indicati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con mansioni ascrivibili al V livello C.C.N.L. pubblici esercizi;
- Per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di €
14.266,26 (di cui €1.835,56 a titolo di t.f.r.), oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
;
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.200 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Torino, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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