Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 8454/2024 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8454 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
C.F. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanni Gallotto presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Scipione Rovito, n. 22
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Gennaro Orlando presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Giotto n. 25
RESISTENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_2 CodiceFiscale_3 procura in atti, dall'avv. Gennaro Orlando presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Giotto n. 25
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.04.2024, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in NAPOLI il 20.01.2000 con la sig.ra , e che Controparte_1 dalla loro unione era nata la figlia (nata a [...] il [...]), la quale, CP_2 ormai maggiorenne, aveva raggiunto l'autosufficienza economica, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 16.12.2010, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa cron.
n. 554/2011 dell'11.01.2011 reso nel procedimento RG 46167/2009, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e concludeva chiedendo: “pronunciare in forma collegiale il divorzio e la conseguente risoluzione del matrimonio tra i coniugi nonché la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale in favore della figlia per le ragioni di cui CP_2 in premessa”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.09.2024 si costituiva in giudizio
, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio, ma impugnava e contestava tutte le altre richieste formulate dal ricorrente, chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva che la figlia , CP_2 maggiorenne, era ancora impegnata negli studi al Conservatorio di Musica di
Napoli; che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa e non era economicamente autosufficiente. Pertanto, concludendo, chiedeva: “1) pronunciare sentenza parziale di scioglimento del vincolo matrimoniale;
2) dichiarare inammissibile o rigettare per infondatezza la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di
confermando le condizioni economiche di cui al decreto n. cron. Controparte_2
554/2011 reso l'11.1.2011 e depositato il successivo 14.1.2011 (procedimento n.r.g.
46167/2009) dal Tribunale di Napoli e disponendone il pagamento diretto in favore di;
3) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e Controparte_2 competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Contestualmente alla resistente, si costituiva in giudizio la figlia maggiorenne delle parti, , la quale, confermando le deduzioni della resistente, Controparte_2 chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi per infondatezza la domanda formulata da parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore e, per l'effetto, chiedeva confermarsi le condizioni economiche stabilite in sede di separazione tra le parti, di cui al decreto n. cron. 554/2011 reso l'11.01.2011, disponendo il pagamento diretto in suo favore dell'assegno di mantenimento.
All'udienza del 07.10.2024 il Giudice, rilevato l'impedimento a comparire della sig.ra , ritenuta necessaria la presenza di parte resistente, Controparte_1 onerava la difesa al deposito telematico del certificato di ricovero relativo alla predetta ed esibito in udienza, e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 28.01.2025.
All'udienza del 28.01.2025 le parti, presenti personalmente ed assistite dai difensori costituiti, venivano ascoltate così come la figlia maggiorenne, la quale ribadiva la propria richiesta di versamento diretto del mantenimento a suo favore.
Le parti quindi rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine all'entità del mantenimento e pertanto, concludevano congiuntamente nei seguenti termini:
“1. Chiedono che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. il sig. erserà direttamente alla figlia maggiorenne la somma di € CP_2 CP_2
300,00 mensili, quale contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
3. le spese straordinarie relative alla figlia sono ripartite tra le parti nella CP_2 misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 7.3.2018;
4. le spese di lite sono compensate tra le parti”.
Il Tribunale preso atto dell'accordo così raggiunto, ritenuta non necessaria l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, considerato che il giudizio non necessitava di istruzione e che si poteva procedere alla decisione della causa, sia sullo status che sulle determinazioni conseguenti, avendo le parti raggiunto un accordo sulle stesse, letto l'art. 473 bis 22 cpc, invitava le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto in udienza ed il Giudice riserva la causa al Collegio per la decisione, con atti al PM per le sue conclusioni.
Il PM in data 28.01.2025, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento alla prole) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
In ragione del raggiungimento dell'accordo, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 20.01.2000 (atto n. 9, parte II, s. A, sez. AR, reg. Atti
Matrimonio anno 2000);
• omologa le condizioni necessarie di cui al verbale di udienza del 28.01.2025;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7/2/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino