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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1975
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1975/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLITINO Parte_1 C.F._1
DANIELA
PARTE INTIMANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. DURANTE ROCCO PARTE INTIMATA
Il Giudice dott.ssa Rita Chierici, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2025, in cui le parti hanno dato conto dell'intervenuta sanatoria della morosità per canoni ed oneri pregressi, ad eccezione del pagamento delle spese legali e del canone di marzo 2025, pari ad € 1.300,00, per il quale alla data dell'udienza non era decorso il termine di dieci giorni dal 10 del mese, previsto dall'art. 9 del contratto di locazione;
rilevato che, a prescindere dalle questioni di merito prospettate dalle parti in tema di risoluzione del contratto – che non possono essere oggetto di trattazione nel presente procedimento speciale e sommario - invero la convalida di sfratto per la morosità verificatasi anteriormente alla notificazione dell'atto di intimazione e determinata dal mancato pagamento di € 10.430,58 per canoni di locazione scaduti ed oneri accessori, deve essere pronunciata in questa sede, stante la mancanza di opposizione della parte intimata;
rilevato che, in considerazione della morosità - verificatasi in data antecedente alla notificazione dell'atto introduttivo e non contestata dalla parte intimata – e dell'intervenuta sanatoria, il decreto ingiuntivo deve essere emesso in relazione alle (sole) spese del procedimento, cui la parte intimata è tenuta in forza del principio di soccombenza virtuale;
CONVALIDA
lo sfratto per morosità; tenuto conto o del tempo per il quale la morosità si è protratta e dell'entità del credito del locatore;
o delle condizioni comparate del locatore e del conduttore come emerse dagli atti e documenti di causa, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza;
o dell'intervenuto pagamento dei canoni ed oneri accessori nelle more del procedimento;
Pagina 1 FISSA
per l'esecuzione del rilascio, ai sensi dell'art. 56 L. 392/78, la data del 5 giugno 2025; vista l'istanza di ingiunzione, provvede come da separato decreto ingiuntivo esclusivamente sulle complessive spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
IL GIUDICE
Visto l'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato da Parte_1 [...]
in data 13.02.2025, per l'udienza del 17.03.2025, Controparte_1 in relazione ad un contratto di locazione ad uso non abitativo relativo ad immobile sito in Bologna, via Mascarella 75/A; rilevato che alla suddetta udienza si è dato atto della persistenza della morosità; atteso il separato provvedimento di convalida dell'intimazione di sfratto;
vista la richiesta dell'intimante di ingiunzione di pagamento;
visto l'art. 664 c.p.c.; INGIUNGE
a di pagare immediatamente a Controparte_1
e spese della presente procedura, liquidate in € 118,50 per anticipazioni ed € Parte_1
3.120,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Avverte l'intimato che nel termine di 40 giorni può proporre opposizione e che in mancanza di opposizione il decreto diventerà definitivo.
Dichiara il presente decreto esecutivo ex lege.
Bologna, 5 aprile 2025
IL CANCELLIERE
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1975/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLITINO Parte_1 C.F._1
DANIELA
PARTE INTIMANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. DURANTE ROCCO PARTE INTIMATA
Il Giudice dott.ssa Rita Chierici, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2025, in cui le parti hanno dato conto dell'intervenuta sanatoria della morosità per canoni ed oneri pregressi, ad eccezione del pagamento delle spese legali e del canone di marzo 2025, pari ad € 1.300,00, per il quale alla data dell'udienza non era decorso il termine di dieci giorni dal 10 del mese, previsto dall'art. 9 del contratto di locazione;
rilevato che, a prescindere dalle questioni di merito prospettate dalle parti in tema di risoluzione del contratto – che non possono essere oggetto di trattazione nel presente procedimento speciale e sommario - invero la convalida di sfratto per la morosità verificatasi anteriormente alla notificazione dell'atto di intimazione e determinata dal mancato pagamento di € 10.430,58 per canoni di locazione scaduti ed oneri accessori, deve essere pronunciata in questa sede, stante la mancanza di opposizione della parte intimata;
rilevato che, in considerazione della morosità - verificatasi in data antecedente alla notificazione dell'atto introduttivo e non contestata dalla parte intimata – e dell'intervenuta sanatoria, il decreto ingiuntivo deve essere emesso in relazione alle (sole) spese del procedimento, cui la parte intimata è tenuta in forza del principio di soccombenza virtuale;
CONVALIDA
lo sfratto per morosità; tenuto conto o del tempo per il quale la morosità si è protratta e dell'entità del credito del locatore;
o delle condizioni comparate del locatore e del conduttore come emerse dagli atti e documenti di causa, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza;
o dell'intervenuto pagamento dei canoni ed oneri accessori nelle more del procedimento;
Pagina 1 FISSA
per l'esecuzione del rilascio, ai sensi dell'art. 56 L. 392/78, la data del 5 giugno 2025; vista l'istanza di ingiunzione, provvede come da separato decreto ingiuntivo esclusivamente sulle complessive spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
IL GIUDICE
Visto l'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato da Parte_1 [...]
in data 13.02.2025, per l'udienza del 17.03.2025, Controparte_1 in relazione ad un contratto di locazione ad uso non abitativo relativo ad immobile sito in Bologna, via Mascarella 75/A; rilevato che alla suddetta udienza si è dato atto della persistenza della morosità; atteso il separato provvedimento di convalida dell'intimazione di sfratto;
vista la richiesta dell'intimante di ingiunzione di pagamento;
visto l'art. 664 c.p.c.; INGIUNGE
a di pagare immediatamente a Controparte_1
e spese della presente procedura, liquidate in € 118,50 per anticipazioni ed € Parte_1
3.120,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Avverte l'intimato che nel termine di 40 giorni può proporre opposizione e che in mancanza di opposizione il decreto diventerà definitivo.
Dichiara il presente decreto esecutivo ex lege.
Bologna, 5 aprile 2025
IL CANCELLIERE
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
Pagina 3