Ordinanza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1104/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Biella SEZIONE CIVILE
Nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARACE Parte_1 C.F._1
ANDREA
OPPONENTE contro
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO il Giudice istruttore, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA visto l'atto stragiudiziale con il quale parte opponente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio in epigrafe, depositato telematicamente in data 12.3.2024;
considerato che
la rinuncia agli atti è intervenuta prima della scadenza del termine per la costituzione del convenuto opposto e che quest'ultimo non si è costituito;
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie non debbano essere osservate le prescrizioni formali di cui all'art. 306 c.p.c.; osservato, in ogni caso, che parte opponente ha portato a conoscenza di parte convenuta opposta la propria rinuncia;
letto l'art. 306 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo rubricato al n. 1104/2024 r.g.a.c..
Spese irripetibili.
Si comunichi.
Biella, 25/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Donata Garambone