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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43321/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43321/2022 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE SAN MICHELE Parte_1 P.IVA_1
DEL CARSO 10 20144 MILANO presso l'Avvocato VESPASIANI GIUSEPPE, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_2
VIALE SAN MICHELE DEL CARSO 10 20144 MILANO presso l'Avvocato VESPASIANI GIUSEPPE, che la/lo rappresenta e difende
ATTORI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_3
PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso l'Avvocato RUSPI CRISTIANO INTESA SANPAOLO SPA (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_4
CORREGGIO,43 20123 MILANO presso l'Avvocato FERRAGUTO ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 4
Motivi in fatto e diritto della decisione ed hanno convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo Parte_1 Parte_2
s.p.a. nonché – in qualità di cessionaria della banca – al fine di Controparte_1 conseguire la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati in data
7.2.08 con (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.). Le attrici hanno Controparte_2 eccepito il mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 T.U.B.,
l'applicazione di interessi anatocistici, la difformità tra gli interessi applicati e quelli contrattualmente dichiarati nonché il superamento del tasso soglia usura.
È stata inoltre dedotta l'irregolarità della cessione intervenuta tra le convenute sia in quanto non concernente crediti ceduti in blocco sia perché disposta a favore di un soggetto costituito senza il rispetto dei requisiti di legge, nonché, l'illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine non essendosi verificate le ipotesi previste.
Infine, le attrici hanno richiesto il risarcimento del danno causato dalla condotta della cessionaria in pendenza delle tre procedure esecutive immobiliari avviate dal 2017 che hanno determinato il conseguente depauperamento del patrimonio delle società.
Si è costituita – quale mandataria di CP_3 Controparte_4
a sua volta mandataria della cessionaria – eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità delle domande in quanto le censure relative ai contratti di mutuo avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione. In ogni caso ha contestato la fondatezza delle stesse concludendo per il rigetto.
Si è poi costituita la cedente Intesa Sanpaolo s.p.a. parimenti contestando le eccezioni sollevate dalle attrici ed insistendo per il rigetto delle domande.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe mediante assegnazione dei termini rituali per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande sono inammissibili.
Si condivide quanto esposto dalle attrici riguardo alla mancata coincidenza tra le domande proposte nel presente giudizio e quelle che avrebbero potuto essere fatte valere in sede di opposizione all'esecuzione presentando le prime portata più ampia.
Ciò in quanto le domande - in primo luogo – sono rivolte anche nei confronti della cedente che non avrebbe potuto essere convenute in sede di opposizione all'esecuzione.
Inoltre, le stesse hanno ad oggetto le condizioni economiche dei contratti di mutuo,
pagina 2 di 4 differenziandosi così da quella diretta alla contestazione della loro idoneità a fungere da titolo esecutivo.
Infine, le censure riguardano anche la condotta tenuta dalla cessionaria durante le avviate procedure esecutive, nonché, l'irregolarità della cessione del credito e della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine: profili, all'evidenza, non contestati in sede delle pur proposte opposizioni all'esecuzione.
Rileva il Tribunale che, in ogni caso, quandanche le censure avessero la medesima portata, permarrebbe l'interesse delle società debitrici ad ottenere la declaratoria di nullità dei mutui al fine di paralizzare eventuali future esecuzioni sulla base degli stessi.
Ciò non toglie – tuttavia – che tali censure avrebbero dovuto essere formulate in sede di opposizione all'esecuzione, essendo quest'ultima – quale processo a cognizione piena – la sede nella quale far valere questioni attinenti al diritto di credito azionato in base ai titoli.
Oltre a ciò, si rileva che – pur a voler qualificare le domande in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c. – si è verificata la preclusione di cui al terzo comma della disposizione suddetta poiché proposta dopo che è stata disposta la vendita dei beni, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata. Considerato l'attuale stadio in cui si trovano le esecuzioni promosse sia a Genova che a Milano, le attrici devono pertanto considerarsi decadute.
Né è stata allegata e riscontrata la ricorrenza delle condizioni che abiliterebbero all'opposizione tardiva ossia fatti sopravvenuti o circostanze che attestino la non imputabilità alle attrici.
Alle stesse conclusioni deve giungersi quanto alle censure relative all'irregolarità della cessione del credito e della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine: le stesse, infatti, sono pur sempre attinenti al merito del credito azionato.
Consegue l'inammissibilità di tutte le domande.
La valenza assorbente del profilo esaminato osta alla delibazione delle contestazioni formulate nel merito.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle attrici in via solidale.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna delle attrici ex art. 96 comma 1 c.p.c. richiesta dalla cessionaria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina definitivamente pronunciando così decide:
1. dichiara le domande inammissibili;
2. condanna le attrici in solido ed a rifondere Parte_1 Parte_2 alle convenute Intesa Sanpaolo s.p.a. e quale mandataria di CP_3 [...]
a sua volta mandataria di Controparte_4 Controparte_1 le spese di lite liquidate per ciascuna in € 49.271 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché IVA e CPA.
Milano 23 gennaio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43321/2022 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE SAN MICHELE Parte_1 P.IVA_1
DEL CARSO 10 20144 MILANO presso l'Avvocato VESPASIANI GIUSEPPE, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_2
VIALE SAN MICHELE DEL CARSO 10 20144 MILANO presso l'Avvocato VESPASIANI GIUSEPPE, che la/lo rappresenta e difende
ATTORI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_3
PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso l'Avvocato RUSPI CRISTIANO INTESA SANPAOLO SPA (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_4
CORREGGIO,43 20123 MILANO presso l'Avvocato FERRAGUTO ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 4
Motivi in fatto e diritto della decisione ed hanno convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo Parte_1 Parte_2
s.p.a. nonché – in qualità di cessionaria della banca – al fine di Controparte_1 conseguire la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati in data
7.2.08 con (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.). Le attrici hanno Controparte_2 eccepito il mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 T.U.B.,
l'applicazione di interessi anatocistici, la difformità tra gli interessi applicati e quelli contrattualmente dichiarati nonché il superamento del tasso soglia usura.
È stata inoltre dedotta l'irregolarità della cessione intervenuta tra le convenute sia in quanto non concernente crediti ceduti in blocco sia perché disposta a favore di un soggetto costituito senza il rispetto dei requisiti di legge, nonché, l'illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine non essendosi verificate le ipotesi previste.
Infine, le attrici hanno richiesto il risarcimento del danno causato dalla condotta della cessionaria in pendenza delle tre procedure esecutive immobiliari avviate dal 2017 che hanno determinato il conseguente depauperamento del patrimonio delle società.
Si è costituita – quale mandataria di CP_3 Controparte_4
a sua volta mandataria della cessionaria – eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità delle domande in quanto le censure relative ai contratti di mutuo avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione. In ogni caso ha contestato la fondatezza delle stesse concludendo per il rigetto.
Si è poi costituita la cedente Intesa Sanpaolo s.p.a. parimenti contestando le eccezioni sollevate dalle attrici ed insistendo per il rigetto delle domande.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe mediante assegnazione dei termini rituali per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande sono inammissibili.
Si condivide quanto esposto dalle attrici riguardo alla mancata coincidenza tra le domande proposte nel presente giudizio e quelle che avrebbero potuto essere fatte valere in sede di opposizione all'esecuzione presentando le prime portata più ampia.
Ciò in quanto le domande - in primo luogo – sono rivolte anche nei confronti della cedente che non avrebbe potuto essere convenute in sede di opposizione all'esecuzione.
Inoltre, le stesse hanno ad oggetto le condizioni economiche dei contratti di mutuo,
pagina 2 di 4 differenziandosi così da quella diretta alla contestazione della loro idoneità a fungere da titolo esecutivo.
Infine, le censure riguardano anche la condotta tenuta dalla cessionaria durante le avviate procedure esecutive, nonché, l'irregolarità della cessione del credito e della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine: profili, all'evidenza, non contestati in sede delle pur proposte opposizioni all'esecuzione.
Rileva il Tribunale che, in ogni caso, quandanche le censure avessero la medesima portata, permarrebbe l'interesse delle società debitrici ad ottenere la declaratoria di nullità dei mutui al fine di paralizzare eventuali future esecuzioni sulla base degli stessi.
Ciò non toglie – tuttavia – che tali censure avrebbero dovuto essere formulate in sede di opposizione all'esecuzione, essendo quest'ultima – quale processo a cognizione piena – la sede nella quale far valere questioni attinenti al diritto di credito azionato in base ai titoli.
Oltre a ciò, si rileva che – pur a voler qualificare le domande in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c. – si è verificata la preclusione di cui al terzo comma della disposizione suddetta poiché proposta dopo che è stata disposta la vendita dei beni, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata. Considerato l'attuale stadio in cui si trovano le esecuzioni promosse sia a Genova che a Milano, le attrici devono pertanto considerarsi decadute.
Né è stata allegata e riscontrata la ricorrenza delle condizioni che abiliterebbero all'opposizione tardiva ossia fatti sopravvenuti o circostanze che attestino la non imputabilità alle attrici.
Alle stesse conclusioni deve giungersi quanto alle censure relative all'irregolarità della cessione del credito e della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine: le stesse, infatti, sono pur sempre attinenti al merito del credito azionato.
Consegue l'inammissibilità di tutte le domande.
La valenza assorbente del profilo esaminato osta alla delibazione delle contestazioni formulate nel merito.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle attrici in via solidale.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna delle attrici ex art. 96 comma 1 c.p.c. richiesta dalla cessionaria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina definitivamente pronunciando così decide:
1. dichiara le domande inammissibili;
2. condanna le attrici in solido ed a rifondere Parte_1 Parte_2 alle convenute Intesa Sanpaolo s.p.a. e quale mandataria di CP_3 [...]
a sua volta mandataria di Controparte_4 Controparte_1 le spese di lite liquidate per ciascuna in € 49.271 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché IVA e CPA.
Milano 23 gennaio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4