TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 810/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
Parte 1 , (C.f. C.F. 1
e
Parte 2 (C.f. C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANTORO DIEGO MARIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 17/10/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 22/04/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 21/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi indipendenti a livello economico".
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 25/06/2013 nel Comune di
MA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 22/04/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 00016, Parte 1, Serie 21,
dell'anno 2013);
compensa le spese di causa
Latina, 21/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
Parte 1 , (C.f. C.F. 1
e
Parte 2 (C.f. C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANTORO DIEGO MARIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 17/10/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 22/04/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 21/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi indipendenti a livello economico".
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 25/06/2013 nel Comune di
MA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 22/04/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 00016, Parte 1, Serie 21,
dell'anno 2013);
compensa le spese di causa
Latina, 21/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino