Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1087/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio degli avv. CERNIGLIA MASSIMO e CAPONI C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in VIA ELEONORA DUSE 5G ROMA presso i difensori;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PITTRACHER STEFAN e
CIVALE FABIO ed elettivamente domiciliata in VIA PONTE AQUILA 10 BRESSANONE presso i difensori;
- parte convenuta -
in punto: Azione di risoluzione e risarcimento del danno causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 28/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto in narrativa, contrariis reiectis,
A) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare ex artt. 1352 e 1418 c.c., nonché in forza delle condizioni generali del contratto-quadro di negoziazione e s.m.i., richiamate in narrativa, la nullità per omessa forma scritta della raccomandazione resa in occasione dell'investimento nelle Azioni
Volksbank per cui è causa, a cui consegue la violazione degli obblighi comportamentali previsti ex contractu al fine di una consulenza minimamente diligente, corretta e trasparente,
pagina 1 di 18
1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. CP_2
16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni altra CP_2
disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della in relazione a ciascuno degli investimenti per cui è CP_3
causa, così come del presupposto contratto quadro di negoziazione, e
2) conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento, imputabile alla , degli stessi contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, nonché CP_3
3) per l'effetto condannare la alla restituzione di € 49.064,33 in favore di CP_3 Parte_1
e di € 20.064,00 in favore di anche quale importo dalla stessa resistente Parte_2
indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs.
09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
C)in via subordinata, sempre previo accertamento delle violazioni di cui al punto B-1) delle presenti conclusioni, condannare la al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. CP_3
1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari a quanto precisato al precedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
D)in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della ha integrato, CP_3 quantomeno, un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni sempre nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;
E)in via di ultimo subordine e salvo gravame accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla per le violazioni e i fatti tutti CP_3
contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856
c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, pagina 2 di 18 artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, art. 18 Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione CP_2 CP_2
della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare l'istituto odierno resistente al risarcimento dei danni sempre nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c..
F) In ogni caso,
1) accertare e dichiarare che la ha commesso il reato di TRUFFA ex art. 640 Codice Penale, CP_3
anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto, e per l'effetto
2) condannare ex art. 2059 c.c. l'istituto di credito resistente a risarcire il danno morale subìto dalla parte ricorrente in misura almeno pari al 50% (cinquanta percento) delle somme indicate all'antecedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di controparte al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, comprese quelle sostenute per la mediazione obbligatoria”
“con le precisazioni delle quali alla seconda memoria autorizzata”
“con richiesta, in ogni caso, di condanna della banca resistente al rimborso delle spese legali del presente giudizio, che si chiede liquidarsi in ragione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, nonché oltre spese esenti (C.U., marca da bollo e spese di mediazione), considerata la complessità della materia del contendere e del contraddittorio processuale, nonché con la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma
1-bis D.M. n. 55/2014 per aver la scrivente difesa redatto gli atti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” (cfr. ad esempio, i sommari inseriti nel ricorso introduttivo e nel presente atto, oltre all'elenco dettagliato degli allegati in calce a tutti gli atti di parte e ai link di collegamento con le pagine esterne)” per la parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso ex art. 281- undecies c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese svolte pagina 3 di 18 dalle parti richiedono un'istruzione piena per i motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 281- duodecies c.p.c., disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario (stante la complessità della causa) fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra per i motivi Parte_2
esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2946
c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta prescrizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di Controparte_1
alla restituzione delle somme versate dai ricorrenti in relazione alle operazioni di
[...] investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo dei ricorrenti medesimi e, per l'effetto, condannare gli stessi alla restituzione a dei titoli oggetto di causa, Controparte_1
ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
pagina 4 di 18 - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del Controparte_1
valore attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa dei ricorrenti per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
- qualora il Giudice ritenga tempestivo, specifico e circostanziato il disconoscimento della pag. 8 del doc. 4 prodotto da ammettere consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento della CP_3 conformità all'originale dei documenti prodotti dalla oggetto di contestazione CP_1
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M.
55/2014”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Il signor rappresenta di aver acquistato a titolo oneroso azioni della Banca Parte_1
Popolare dell'Alto Adige S.p.a. con i seguenti ordini:
A) data 30.01.2014, n. azioni 1600, prezzo unitario € 18,85, prezzo complessivo € 30.223,32;
B) data 23.04.2015, n. azioni 550, prezzo unitario € 19,55, prezzo complessivo € 10.777,01;
C) data 28.01.2016, n. azioni 238, prezzo unitario € 19,20, prezzo complessivo € 4.569,60;
D) data 28.01.2016, n. azioni 1227, prezzo unitario € 19,20, prezzo complessivo € 23.558,40.
Lo stesso, inoltre, in data 2.3.2016 avrebbe venduto alla moglie 1045 delle sue azioni Parte_2
in portafoglio.
Gli attori e allegano quindi molteplici profili di inadempimento da Parte_1 Parte_2
parte dell'emittente ed intermediaria Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. in sede di acquisto, tanto sotto il profilo degli oneri informativi previsti dalla normativa rilevante, quanto in punto valutazione di appropriatezza/adeguatezza, domandando nella sostanza la risoluzione del contratto ed in subordine il risarcimento del danno loro derivato dall'acquisto delle azioni illiquide non quotate oggetto di causa.
2. Dato atto che ricorrono i presupposti dei quali all'art. 281 decies, comma I, c.p.c., trattandosi di causa nell'ambito della quale le domande sono fondate su prova documentale, devono in primo luogo essere rigettate le azioni proposte da nei confronti della Parte_2 Controparte_1
pagina 5 di 18 in relazione alle 1045 azioni da lei acquistate in data 2.3.2016. CP_1
Invero, alla proprio in quanto acquirente da privato, non è stato fornito dalla Banca Parte_2
convenuta alcun servizio di investimento, né alla stessa può intendersi trasferita la legittimazione a far valere doglianze attinenti al momento genetico dell'investimento realizzato dal marito Parte_1
(“il trasferimento di tali azioni non può ritenersi in sé atto idoneo a trasferire al cessionario la
[...] legittimazione a far valere doglianze attinenti al momento genetico dell'investimento, come già più volte evidenziato da questo Collegio in casi analoghi. Ne deriva che l'odierno Ricorrente non può dirsi legittimato a porre in essere iniziative, volte a far valere eventuali responsabilità dell'Intermediario per effetto di asseriti comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento, posti in essere direttamente ed esclusivamente nei confronti dell'originario acquirente dei titoli e riferiti, per l'appunto, alla fase genetica del rapporto contrattuale” - Decisione ACF n. 6867 del 2 ottobre 2023;
“Il trasferimento di tali azioni, dopo la conclusione dell'operazione d'investimento con cui sono state ottenute, non è idoneo a trasferire al cessionario dei titoli anche la legittimazione a far valere le doglianze attinenti all'originaria operazione d'investimento posta in essere dal cedente. Difatti,
“trattandosi di trasferimento tra 2 privati, non risulta essere stato prestato alcun servizio di investimento (neppure quello di mediazione in strumenti finanziari), essendosi limitato l'Intermediario
a prendere atto delle decisioni delle parti. Deve peraltro ritenersi che il cessionario delle azioni inter vivos non sia legittimato a far valere violazioni afferenti alla fase genetica del rapporto contrattuale, in quanto intercorsa esclusivamente tra l'originario contraente (nel caso di specie, la società di famiglia) e l'Intermediario” (Decisione ACF n. 877 del 28 settembre 2018). Va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Ricorrente in relazione alle n. 783 azioni ricevute per acquisto inter vivos, che restano conseguentemente escluse dal perimetro del ricorso” - Decisione ACF n. 6531 del
10 maggio 2023).
Del resto, qualora anche le domande nei confronti della fossero state svolte da CP_1 Parte_1
primo acquirente, anziché dalla queste andrebbero comunque rigettate, in quanto:
[...] Parte_2
a) nessun danno derivante dall'originaria operazione d'acquisto relativa alle 1045 azioni poi vendute a può avere ritratto in quanto il prezzo unitario di queste, in sede di Parte_2 Parte_1
vendita alla moglie in data 2.3.2016, era stabilito in Euro 19,20 (doc. 4 c dei ricorrenti - contratto di vendita di azioni tra privati), risultando così persino superiore al prezzo di primo acquisto dall'emittente pari ad Euro 18,85 (v. doc. 3a di parte ricorrente, fissato bollato del 30.1.2014);
b) neppure potrebbe accogliersi la domanda di risoluzione, in quanto non può Parte_1 comunque avere interesse all'azione, giacché, proprio a motivo del fatto di avere già ceduto le azioni per un prezzo vantaggioso, non può ritenersi in alcun modo vincolato ad un investimento illiquido e pagina 6 di 18 rischioso;
peraltro, come è noto, in caso di risoluzione, in applicazione dell'art. 2038, comma I, c.c., non essendo più egli in possesso delle azioni, si ritroverebbe a corrispondere alla la differenza CP_1
tra quanto ricevuto in sede di vendita del 2.3.2016 ed il prezzo pagato al momento dell'acquisto delle azioni oggetto di risoluzione (Cass. 2661/2019, v. infra), il che evidenzia ancora una volta la carenza di interesse all'azione da parte di Pt_1
2.1. Le spese di lite nel rapporto processuale tra e la Banca Popolare dell'Alto Adige Parte_2
S.p.a. seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché la ricorrente va condannata a Parte_2 rifondere alla convenuta Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modificazioni.
Considerato il valore della controversia (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4
d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi, aumentato nella misura del 30% in ragione dell'utilizzo da parte dei difensori della
Banca di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti - Tab. 25 bis per la sola fase di attivazione): Euro 7.041,10 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
3. Si considerino ora le domande del signor in relazione all'acquisto dei pacchetti Parte_1
azionari ancora nella sua titolarità.
3.1. Preliminarmente va disattesa la doglianza in forza della quale le raccomandazioni rese per gli acquisti avrebbero violato l'art. 36, ultimo comma delle condizioni generali del contratto quadro, ove si legge che le raccomandazioni specifiche personalizzate debbono essere fornite esclusivamente in forma scritta, “anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1352 c.c.”. Pur avendo infatti parte ricorrente dedotto l'asserita nullità dei negozi di acquisto per omessa forma scritta, l'argomento non coglie nel segno. A riguardo la Corte Suprema (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2014, n.8462) ha infatti condivisibilmente statuito, che “in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei pagina 7 di 18 soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro". Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”.
Si ritengono applicabili tali principi, con i dovuti adattamenti, anche alla presente ipotesi nella quale parte attrice lamenta la mancanza di raccomandazione - pur prevista contrattualmente - in forma scritta, quale unica valida forma di manifestazione della raccomandazione stessa. Infatti, se è vero che l'art. 36 prevede che le raccomandazioni specifiche personalizzate vengono fornite esclusivamente in forma scritta, “anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1352 c.c.”, la clausola prosegue però, prescrivendo che “Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto ed accettano che non potranno considerarsi
“raccomandazioni” o in ogni caso attività di consulenza prestata dalla Banca le indicazioni, informazioni o commenti non forniti per iscritto”. Tale norma contrattuale va quindi interpretata, in modo sistematico, nel senso che la raccomandazione o la consulenza orali stesse devono ritenersi, effettivamente, nulli e “tamquam non esset”, il che può però comportare una violazione degli obblighi contrattuali previsti, ma non la nullità del(l'intero) negozio d'acquisto (cfr. a riguardo anche la sentenza
Tribunale Teramo, 30/09/2015, n.1296 e la giurisprudenza di legittimità ivi citata - in questi medesimi termini letterali Trib. Bolzano dd. 10 ottobre 2023, Giudice Fischer, RG 2737/2022).
3.2. Passando ora ad esaminare le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, occorre in primo luogo valutare la sussistenza degli inadempimenti attribuiti alla Banca.
3.2.1. Va in proposito dato atto che l'unico questionario di profilazione di in atti Parte_1
risulta privo della sottoscrizione del cliente, elemento necessario per sostenere la riferibilità allo stesso delle informazioni ivi riportate (v. doc.
2.a). Non può pertanto ritenersi che la abbia CP_1
correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni di intermediario, specie a fronte delle contestazioni svolte dall'attore in punto giudizi di appropriatezza/adeguatezza espressi da Banca Popolare dell'Alto
Adige in relazione agli ordini oggetto di causa. Tale profilo è da ritenersi assorbente e sufficiente alla dimostrazione del grave inadempimento della in relazione alla gestione degli ordini oggetto di CP_1
causa. pagina 8 di 18 3.2.2. Peraltro, va ulteriormente osservato che, qualora anche si volesse far riferimento al questionario non sottoscritto al fine del vaglio dei giudizi di appropriatezza (“Die Operation ist angemessen”, cfr. doc. 4a del ricorrente, acquisto del 30.1.2014) e adeguatezza (“Die Operation ist geeignet”, cfr. doc. 4b del ricorrente, acquisto del 17.4.2015 - doc. 4 di , “adeguata” - “appropriata”, relativo CP_3 all'aumento di capitale 2015 sottoscrizioni 2016) espressi dalla Banca, andrebbe evidenziato che:
a) le conoscenze del cliente come risultanti dal questionario non si riferiscono specificamente alle azioni della o comunque, più in generale, alle azioni illiquide (“ICH Controparte_1
KENNE DIE WICHTIGSTEN RISIKOELEMENTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
FINANZINSTRUMENTEN, WIE Z.B. AKTIENRISIKEN, WAEHRUNGSRISIKEN,
EMITTENTENRISIKEN. BEISPIELE: STRUKTURIERTE ANLEIHEN/OBLIGATIONEN, USW.”, doc.
2a del ricorrente);
b) la perdita di capitale del 15% rispetto alla quale il cliente (profilo “EQUILIBRATO”) si sarebbe dichiarato indifferente nella gestione delle proprie finanze (“SIND SIE DER MEINUNG, DASS EIN
EVENTUELLER VERLUST (UNGEFAEHR 15% JAEHRLICH AUF DAS GESAMTE
) AUSWIRKUNGEN AUF DIE REGELMAESSIGEN FINANZIELLEN CP_4
VERPFLICHTUNGEN (MIETE, RATEN, LEBENSUNTERHALT, USW....) HABEN KANN?
KEINE AUSWIRKUNGEN”, doc. 2a del ricorrente) risulta di gran lunga inferiore alla perdita di valore delle azioni della effettivamente realizzatasi nell'anno 2016 (Euro Controparte_1
12,10 di valore unitario contro i 18-19 Euro versati in sede di acquisto).
3.2.3. Con specifico riferimento poi all'aumento di capitale 2015 (ordini 2016 - cfr. doc. 7 di parte convenuta - “Offerta in Opzione agli azionisti di massime n.
4.987.123 azioni ordinarie
[...]
di nuova emissione”) deve evidenziarsi che la scheda prodotto sottoscritta Controparte_1 dall'attore reca un'adeguata informativa in merito agli specifici rischi dell'investimento.
Deve tuttavia osservarsi come, in questo caso, la convenuta non abbia provato di aver adempiuto all'obbligo contrattuale di consegnare il prospetto informativo, laddove peraltro la stessa CP_1
sostiene che il cliente si sarebbe procurato autonomamente il prospetto, anziché allegarne e provarne la consegna (cfr. pag. 18 della comparsa di costituzione di ). CP_3
Deducendo di aver valutato l'adeguatezza dell'operazione la convenuta ha inoltre ammesso di aver agito in esecuzione di un servizio di consulenza. La consulenza in materia di investimenti implica, ai sensi dell'art. 1, comma 5-septies, TUF “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari”. Comporta inoltre l'obbligo di valutare l'adeguatezza degli strumenti finanziari pagina 9 di 18 raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
La valutazione di adeguatezza che la convenuta asserisce di aver effettuato non tiene del resto conto della situazione finanziaria del cliente e, in particolare, del suo portafoglio titoli, composto al 100% da azioni. Sul punto l'art. 40 del Reg. Intermediari stabilisce espressamente che “Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.” La valutazione positiva di adeguatezza non
è stata pertanto espressa in conformità al dettato del Regolamento Intermediari, non avendo considerato l'operazione nel più ampio quadro del portafoglio dell'investitore. Ne discende, anche per quanto attiene all'operazione in considerazione, l'inadempimento della convenuta (in questi medesimi termini letterali Trib. Bolzano dd. 27.03.2024, Giudice Michael Grossmann).
3.2.4. Va infine in ogni caso evidenziato che “l'esperienza e le conoscenze dell'investitore non esonerano dunque dall'assolvimento degli obblighi informativi prescritti dalle richiamate norme, posto che i servizi resi dall'intermediario devono consentire anche all'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi la possibilità di valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 31.08.2020, n. 18153; Cass. civ., Sez. I, ord.
28.07.2020, n. 16126). Gli obblighi informativi in considerazione non vengono meno neppure nell'ipotesi in cui l'operazione abbia luogo su richiesta dell'investitore, in quanto anche in una simile eventualità l'intermediario è tenuto ad una condotta diligente e deve fornire le informazioni necessarie a garantire che l'investitore compia una scelta consapevole” (Trib. Bolzano dd. 27.03.2024, Giudice
Michael Grossmann).
3.3. Accertati come sopra gli inadempimenti della Banca, vanno esaminate partitamente le eccezioni di prescrizione avanzate dalla convenuta.
Mentre il deposito del ricorso (10.4.2024), quale momento della proposizione della domanda giudiziale, si colloca entro il termine ordinario decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.) rispetto alla data degli ordini B), C), D) par.
1. o comunque agli inadempimenti a questi relativi, sì che l'azione di risoluzione deve ritenersi tempestiva, le vicende relative all'ordine sub A) par.
1. Hanno data anteriore di oltre dieci anni rispetto al deposito del ricorso e pertanto - in relazione a tale ordine sub A) par. 1.
L'azione deve ritenersi prescritta, anche considerato che gli atti stragiudiziali quali il reclamo dd.
9.6.2021 (doc. 7a del ricorrente) risultano inidonei ad interrompere la prescrizione rispetto alle azioni di risoluzione (“mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione pagina 10 di 18 in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui (Sez. 2, Sentenza n. 25468 del
16/12/2010 Rv.615386; Sez. 2, Sentenza n. 20332 del 27/09/2007 Rv. 600433; Sez. 2, Sentenza n.
18477 del 03/12/2003 (Rv. 568626; Sez. 1, Sentenza n. 6497 del 19/07/1996 Rv. 498627).
Conseguentemente deve applicarsi anche all'azione di risoluzione del contratto preliminare avente ad oggetto la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo (trasferimento di immobili) la regola più volte affermata in giurisprudenza in tema di vendita, secondo cui la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 25468/2010 cit.;
Cass. 11020/00; 18477/03; 20332/07)”, così Cassazione civile sez. II - 27/04/2016, n. 8417).
In relazione all'acquisto dd. 30.1.2014 non può tuttavia ritenersi prescritta l'azione risarcitoria, il termine per la proposizione della quale decorre dal momento in cui si è manifestato il pregiudizio patrimoniale (Cassazione civile sez. I - 12/12/2024, n. 32226) e quindi nel caso di specie può “ritenersi effettivamente ragionevole, alla luce della giurisprudenza appena citata, collocare la data di decorrenza della (sola) prescrizione in ordine al risarcimento danni richiesto, non prima del 2016, quando la società è stata trasformata in società per azioni ..., non potendo il ricorrente poter aver acquisito prima la contezza del reale valore delle azioni di cui è causa” (Trib. Bolzano dd. 10/10/2023,
Giudice Fischer - RG 3948/2022).
Come infatti chiarito dalla Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano: “sono tra loro distinti ed autonomi, anche ai fini del regime della prescrizione cui soggiacciono, i rimedi conseguenti all'inadempimento contrattuale rappresentati dalle azioni di risoluzione del contratto, di ripetizione dell'indebito e di risarcimento danni. In particolare, l'azione di ripetizione dell'indebito, che assume rilievo nella specie, pur essendo autonoma da quella di risoluzione è accessoria rispetto a questa poiché trova fondamento nell'ablazione del titolo contrattuale giustificativo del pagamento di cui è chiesta la restituzione. Deriva che il termine di prescrizione del diritto restitutorio decorre dal giorno in cui è definitiva la caducazione della causa solvendi. ... Nella specie l'effetto devolutivo conseguente agli appelli principale ed incidentale è unicamente limitato al regime della prescrizione applicabile all'azione di ripetizione d'indebito cumulata alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario. Pertanto, per quanto più sopra spiegato, il decorso della prescrizione è iniziato quando l'intermediario ha prestato i servizi d'investimento omettendo di somministrare al risparmiatore le informazioni dovute e non è stato efficacemente interrotto prima pagina 11 di 18 dell'introduzione del presente giudizio”, Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
Sent. nr. 22 del 08.02.2023, causa sub 66/2021 R.G, rel. Joppi).
Peraltro, la prescrizione relativa all'azione risarcitoria risulta comunque interrotta dalla proposizione del reclamo stragiudiziale in data dd. 9.6.2021 (doc. 7a del ricorrente).
4. Alla luce delle considerazioni delle quali al par.
3.2. deve dunque ritenersi sussistere inadempimento da parte della con conseguente obbligo di risarcire il danno (art. 1218 c.c.) considerato che CP_1
appare plausibile ritenere che, laddove la banca avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi, un cliente dal profilo tutt'al più EQUILIBRATO e comunque non specificamente esperto di azioni illiquide e/o della non avrebbe proceduto all'acquisto sub A) evitando di esporsi al CP_1
rischio di pregiudizio patrimoniale, oggi realizzatosi.
Va del resto evidenziato che la perdita di valore dei titoli oggetto di causa, come manifestatasi ad esempio a seguito della trasformazione in S.p.A., avvenuta a ottobre 2016 (cfr. doc. b1 del ricorrente, valore unitario di mercato indicato in Euro 12,10 a fronte di un prezzo di acquisto di quasi 19 Euro), ben lungi dall'integrare una normale fluttuazione (cfr. Cassazione civile sez. I - 12/12/2024, n. 32226), appare strettamente e stabilmente correlata alla natura illiquida delle azioni non quotate in un mercato regolamentato (v. dicitura “illiquides Wertpapier” all'estratto conto del quale al doc. 6a del ricorrente),
e si traduce per l'investitrice in una perdita patrimoniale, che, sebbene ad oggi in parte mitigata dall'aumento di valore delle azioni sulla piattaforma di scambio OR (oggi 12,30 Euro, da intendersi quale sufficientemente attendibile attuale valore di negoziazione, doc, 20 della Banca di formazione successiva alla scadenza delle preclusioni istruttorie e quindi ammissibile) e dal riconoscimento di dividendi (sinora Euro 1.412,77 netti relativi alle azione delle quali all'ordine di acquisto sub A) par.1 decurtate nel numero di quelle vendute alla signora id est: 1600 azioni meno 1045 azioni Parte_2
vendute = 555 azioni, v. doc. 12 e 16 della ed azioni gratuite (sinora in numero di 28 in CP_1
relazione alle azione delle quali all'ordine di acquisto sub A decurtate nel numero di quelle vendute alla signora id est: 1600 azioni meno 1045 azioni vendute = 555 azioni e cfr. pag. 40 della Parte_2 costituzione della “Si evidenza che i sigg.ri hanno altresì ricevuto, CP_1 Controparte_5
rispettivamente, n. 128 e n. 52 azioni della Banca a titolo gratuito (docc. 13 e 14, cit.). Su tale punto occorre considerare che a fronte della assegnazione gratuita di azioni ai soci a novembre 2023 nel rapporto 1:20 (doc. 14) i sigg.ri hanno ricevuto per le azioni detenute Controparte_5
(rispettivamente n.
2.570 e n. 1.045) le richiamate n. 128 e n. 52 azioni a titolo gratuito”) non appare suscettibile di integrale recupero, risultando in ogni caso del tutto incerta la prosecuzione in futuro di generose distribuzioni di dividendi. Deve peraltro a questo punto essere ricordato che nell'ambito qui rilevante “il danno consiste ... nel fatto che i titoli incorporano in sè un rischio - rischio di futura pagina 12 di 18 perdita del capitale in essi investito - che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura” (cfr. Cassazione civile sez. I - 29/12/2011, n. 29864), il che, in ragione degli inadempimenti descritti al par. 3.2. è proprio quanto realizzatosi nella concreta fattispecie.
Nella presente vertenza non sono stati peraltro provati fattori idonei ad interrompere il nesso causale tra l'inadempimento della convenuta e l'evento dannoso, né di una condotta che abbia inciso sulla causalità giuridica, e dunque sulle conseguenze dannose risarcibili, atteso che il diritto al risarcimento del danno può farsi valere proprio da quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore, il pregiudizio patrimoniale oggettivamente percepibile, sotto la specie di significativa perdita del valore del titolo, e non anteriormente.
4.1. A motivo delle considerazioni sopra richiamate, ritenuto congruo avere riguardo anche ai più recenti sviluppi di valorizzazione del titolo nell'ottica di evitare locupletazioni ultronee rispetto al risarcimento stesso, si reputa adeguata la liquidazione ad oggi del risarcimento in Euro 1.878,08, somma ricavata dal calcolo che di seguito si indica, e che rappresenta l'entità del danno rispetto alla quale nella presente vertenza deve ritenersi raggiunta la prova, tenuto comunque conto della necessaria compensatio lucri cum damno:
- Valore di acquisto di 555 azioni, complessivi Euro 10.461,75 pari ad Euro 18,85 per ciascuna azione;
- Valore attuale di 555 azioni su piattaforma OR (Euro 12,30 ciascuna), complessivi Euro 6.826,50
- Valore ad oggi delle azioni gratuite in portafoglio: 28 azioni x Euro 12,3 = Euro 344,40
- Valore dei dividendi netti distribuiti dalla data dell'acquisto ad oggi, come provati, Euro 1.412,77
- Sommatoria dei dividendi netti percepiti e del valore delle azioni gratuite distribuite = Euro 1.757,17
- Danno liquidato: Euro 1.878,08, id est Euro 10.461,75 (valore d'acquisto) - Euro 6.826,50 (valore attuale) - 1.757,17 (valore delle utilità conseguite).
4.2. Con riguardo alla rivalutazione e agli interessi sulla somma dovuta dall'intermediario per violazione dei propri doveri, la Suprema Corte ha evidenziato che “spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante,
a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 06.09.2022,
pagina 13 di 18 n. 26202). Il predetto importo di 1.878,08, integrante un credito di valore, a partire dalla data dell'acquisto (30.1.2014) deve essere quindi incrementato della rivalutazione ISTAT e degli interessi legali (ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale), da conteggiarsi sulla sorte come pro tempore rivalutata. Sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali ex art. 1284, co. 4 dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo (sulla conversione dell'importo, una volta liquidato in sentenza, in debito di valuta, cfr. Cass. civ., S.U., n.
1712/1995 - in questi medesimi termini, in merito a rivalutazione ed interessi, si è espresso in un caso del tutto analogo questo Tribunale con Sent. dd. 28.06.2024, Giudice Michael Grossmann, in procedimento sub RG 4167/2022).
4.3. La Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. va dunque condannata a pagare a a Parte_1
titolo di risarcimento del danno per i fatti di causa la somma di Euro 1.878,08, oltre rivalutazione ed interessi legali, come da motivazione.
5. In relazione agli ordini indicati alle lettere B), C), D) par. 1., ai gravi inadempimenti della CP_1 come descritti al par. 3.2., consegue in applicazione dell'art. 1453 c.c. la risoluzione dei relativi contratti con le conseguenti obbligazioni restitutorie. Quanto di seguito argomentato si pone in linea con la giurisprudenza della Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ed in particolare con quanto espresso nella Sentenza n. 119/2024 pubbl. il 29/11/2024 RG n. 21/2023 (v. anche Sent.
95/2024 della medesima Corte).
La risoluzione dovrà essere trattata secondo le modalità precisate da C. n. 2661/2019:
“Va in generale chiarito che differenti sono le conseguenze patrimoniali, a seconda che il cliente abbia agito con la domanda caducatoria e conseguente domanda restitutoria (oltre all'eventuale azione di risarcimento del danno) oppure soltanto con la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, diverse essendo le norme che le regolano. Ciò non toglie che, come è stato osservato (cfr., in generale,
Cass. 29 maggio 2018, n. 13365), se la nozione di restituzione e quella di risarcimento sono chiaramente distinte sotto il profilo teorico, nel concreto l'oggetto dei rispettivi obblighi possa parzialmente sovrapporsi. 7.2. - Per il caso di accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, proposta dall'investitore, il disposto dell'art. 1458 c.c., prevede il diritto alle reciproche restituzioni, alla stregua della disciplina del pagamento dell'indebito e previa domanda di parte: atteso che, in caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della causa adquirendi comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo. Secondo principio consolidato enunciato da questa Corte, infatti, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbano essere eseguite, sia un effetto pagina 14 di 18 restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, onde, se l'obbligo restitutorio ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. 20 marzo 2018, n. 6911; Cass. 14 settembre 2004, n.
18518). Si è già precisato (Cass. 16 marzo 2018, n. 6664) come, una volta risolto il contratto, operano le regole comuni, dettate dagli artt. 2033 e segg., non altrimenti derogate: "accertata la mancanza di una causa adquirendi - in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, o in presenza di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione dello stesso è quella di ripetizione dell'indebito oggettivo;
la pronuncia del giudice, avente portata estintiva del contratto, è
l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa". La restituzione del capitale investito, da un lato, e la restituzione delle cedole corrisposte nonchè dei titoli, dall'altro lato, costituiscono dunque l'oggetto delle reciproche obbligazioni derivanti dalla risoluzione del contratto.
Essendo, inoltre, entrambe le parti titolari del diritto alla restituzione dell'indebito, i reciproci crediti, ove ne ricorrano le condizioni, potranno compensarsi legalmente, ai sensi dell' art. 1243 c.c.. Come già osservato nella decisione da ultimo menzionata, ove "i titoli siano stati nel frattempo rivenduti a terzi, in applicazione dell'art. 2038 c.c., è dovuta la restituzione del corrispettivo conseguito o, in caso di vendita in mala fede, del valore equivalente". Qualora, quindi, i titoli non siano più nella disponibilità dell'investitore, per averli egli rivenduti o ceduti eventualmente allo stesso emittente, ciò non impedisce, di per sè, la proposizione della domanda di risoluzione. Ne deriva che - ammissibile la domanda risolutoria - la banca è tenuta alla restituzione dell'intero capitale investito, mentre l'investitore è tenuto secondo la disciplina di cui all' art. 2038 c.c.. Orbene, prevede il comma 1, di tale disposizione che, ove la cosa sia stata ricevuta in buona fede ed alienata prima di conoscere l'obbligo restitutorio, l'accipiens è tenuto a pagare il corrispettivo conseguito. Dispone poi il comma
2, per quanto nella specie interessa, che chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o, comunque, dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a consegnarla in natura o, in mancanza, a corrisponderne il valore. Infine, allorché sussista un danno ulteriore per l'investitore, pur sempre necessario oggetto di domanda tempestivamente proposta, esso potrà costituire l'oggetto di un'autonoma domanda ex art. 1218 c.c.; può trattarsi, ad esempio, del comprovato mancato guadagno che si sarebbe ricavato dalla somma investita”.
Dalla documentazione dimessa dalla banca (cfr. doc. 16) emerge che il cliente conserva ancora Pt_1
nella sua diponibilità le azioni acquistate come sub B), C) e D), così da consentire la relativa pagina 15 di 18 retrocessione alla banca quale effetto della pronuncia di risoluzione delle operazioni d'investimento.
La banca ha, altresì, dimostrato di aver corrisposto dalla data della vendita dei predetti titoli i seguenti dividendi netti relativi alle azioni delle quali agli ordini di acquisto sub B), C), D) par.1. (v. doc. 12 e
16 della Banca): Euro 4.806,41.
Quest'importo, ai sensi dell'art. 1243 c.c., va detratto da quello di Euro 38.905,01 che il cliente, rispettivamente, ha pagato quale prezzo complessivo per l'acquisto di 2015 azioni della banca.
Al cliente la banca deve, pertanto, in restituzione l'importo di € 34.098,60 oltre gli interessi legali dalla data della domanda di risoluzione al saldo nella misura stabilita da C. n. 61/2023: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”.
Deriva che, nella specie, il cliente, per le 2015 azioni da lui ora dovute in restituzione all'esito della risoluzione degli investimenti sub B), C) e D) par.1, ha ricevuto gratuitamente 100 azioni. Non avendo egli titolo per ritenerle, ne va parimenti disposta la retrocessione alla banca. Complessivamente alla banca sono dovute in restituzione 2115 azioni.
Nessun credito risarcitorio in relazione agli ordini sub B), C) e D) par.1 può essere riconosciuto all'investitore, non avendo egli indicato danni diversi rispetto alla parziale perdita di quanto investito che ottiene in restituzione per effetto della risoluzione dei contratti - ordini d'acquisto.
6. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti. Risulta peraltro del tutto sfornita di prova e plausibile allegazione l'asserita sussistenza del reato di truffa, al che consegue il rigetto della richiesta dei danni non patrimoniali, mai peraltro provati.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché la convenuta Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. va condannata a rifondere all'attore le spese del presente Parte_1
giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modificazioni. pagina 16 di 18 Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi, aumentato nella misura del 30% in ragione dell'utilizzo da parte dei difensori di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti - Tab. 25 bis per la sola fase di attivazione): Euro
10.436,80 per compenso totale, nonché le spese per contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita o rigettata, così dispone:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della Banca Popolare dell'Alto Adige Parte_2
S.p.a.;
- condanna a rifondere alla convenuta Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. le spese Parte_2
del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 7.041,10 per compenso avvocato, nonché
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- condanna la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. a pagare a a titolo di Parte_1
risarcimento del danno per i fatti di causa la somma di Euro 1.878,08, oltre rivalutazione ed interessi, come da motivazione;
- dichiara risolti per grave inadempimento di Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. i contratti di compravendita di azioni della stessa Banca venditrice, d.d. 23.4.2015 relativo a 550 azioni, d.d.
28.1.2016 relativo a 238 azioni e d.d. 28.1.2016 relativo a 1227 azioni, e per l'effetto,
- ordina a di retrocedere a Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. 2115 azioni della Parte_1
stessa CP_1
- ordina a Popolare dell'Alto Adige s.p.a. di restituire a la somma di Euro CP_1 Parte_1
34.098,60 oltre agli interessi precisati in motivazione;
- condanna la convenuta Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. a rifondere all'attore Parte_1
pagina 17 di 18 Egger le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 10.436,80 per compenso totale, nonché le spese per contributo unificato e bollo e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 2/5/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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