Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2025, proposto da AN RA IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n.182;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 821/2024 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LU GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., notificato e depositato in termini, la ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la quale è stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.500,00, oltre interessi, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 con riferimento agli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2023/24.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio depositando documenti, tra i quali la nota n. 15014 del 2 settembre 2025 del Dirigente dell’Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani nella quale viene eccepita l’inammissibilità dell’odierno ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe fornito adeguata prova documentale dell'inottemperanza dell'amministrazione: “non avendo il ricorrente dato prova di aver formulato l’istanza di accreditamento sul borsellino elettronico di quanto dovuto in conformità alle suddette indicazioni procedurali” .
Nella specie, l’amministrazione fa riferimento ad apposite indicazioni operative procedurali fornite dal M.I.M. a livello centrale, e poi diramate anche a livello locale dagli uffici periferici, circa la modalità di esecuzione delle sentenze di condanna in materia di c.d. “Carta docente”. In particolare, l’istanza di accreditamento sul borsellino elettronico delle annualità, riconosciute dal Giudice del lavoro, andava previamente formulata dallo stesso docente mediante accesso con la propria identità digitale ad una apposita piattaforma digitale, adempimento che nel caso che ci occupa non sarebbe stato posto in essere dal ricorrente, da cui l’eccezione di inammissibilità del gravame.
All’udienza camerale del 14 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità in rito sollevata dall’amministrazione in quanto la procedura amministrativa descritta dal Dirigente dell’Ambito di Trapani, avente valenza meramente interna agli uffici ministeriali e comunque non prevista da alcuna disposizione di legge, non può di certo essere considerata alla stregua di una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, per come disciplinato dagli artt. 112 e ss. c.p.a.
Peraltro, il Collegio osserva che sostanzialmente parte ricorrente ha adempiuto alle richieste dell’amministrazione formalmente notificando al Ministero la sentenza ottemperanda prima di instaurare l’odierno giudizio.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Marsala il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 19 agosto 2025.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L.669/1996, dato che, come detto, la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 18 febbraio 2025.
Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del non elevato livello di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LU GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU GI | NC BR |
IL SEGRETARIO