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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/10/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr Concetta Pappalardo Consigliere
Dr. Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di delibazione iscritto al n. R.G. 458/2025, promosso da:
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
quale Istituzione intermediaria ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di New York del
20.6.1956, ratificata con L. n. 338/1958, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania (C.F. , presso i cui uffici è domiciliato;
P.IVA_2
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], Contrada Cozzi 0/SNC, rappresentato e difeso dall'Avv. Ornella
RG con domicilio eletto presso il suo studio;
CONVENUTO
Con la partecipazione del Procuratore generale
Oggetto: Riconoscimento di sentenza straniera in materia di alimenti (art. 67 L. 218/1995).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025, il , in qualità di autorità Parte_1 intermediaria designata dalla Convenzione di New York del 20 giugno 1956, ha adito questa
Corte d'Appello per ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Italia della sentenza pronunciata in data 28 settembre 2006 dal Tribunale Regionale di Kielce (Sąd Rejonowy w Kielcach), Sezione III Famiglia e Minorenni, , nel procedimento n. IIIRC Per_1
858/05. Tale sentenza ha condannato. a versare, a titolo di mantenimento Controparte_1 per la figlia minore la somma mensile di 600 PLN (seicento zloty Persona_2
polacchi), da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con Parte_2 decorrenza dal 1° maggio 2006 e con interessi legali in caso di ritardo nel pagamento. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Sig. e la necessità di procedere ad CP_1 esecuzione forzata in Italia, allegando la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 64 della Legge n. 218/1995.
Si è costituito in giudizio , il quale ha resistito alla domanda e, in via Controparte_1 pregiudiziale, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di delibazione, in quanto proposta oltre il termine decennale dal passaggio in giudicato della sentenza straniera, avvenuto nel 2006. Nel merito, ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento.
Il procuratore generale ha chiesto accogliersi il ricorso.
All'udienza di comparizione del 2/10/2025, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sull'eccezione di prescrizione dell'azione di delibazione
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Il convenuto fonda la propria eccezione su un orientamento giurisprudenziale, un tempo consolidato, secondo cui il giudizio di delibazione avrebbe natura di accertamento costitutivo e, come tale, l'azione per promuoverlo sarebbe soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza straniera.
Tuttavia, tale orientamento è stato superato dalla fondamentale pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 1° ottobre 1996, n. 8590, la quale ha risolto la questione affermando la natura meramente dichiarativa e, di conseguenza, l'imprescrittibilità dell'azione di delibazione. Le ragioni di tale revirement, possono essere così sintetizzate:
1. Natura dichiarativa e non costitutiva dell'azione: Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudizio di delibazione non costituisce un nuovo diritto, ma si limita a verificare la sussistenza delle condizioni di legge affinché una sentenza, già perfetta ed efficace nell'ordinamento di origine, possa produrre i suoi effetti anche nell'ordinamento italiano. L'azione ha quindi natura di mero accertamento, come tale imprescrittibile.
2. Funzione "servente" del giudizio di delibazione: Il giudizio di riconoscimento ha una funzione autonoma ma "servente" rispetto al giudicato straniero. Non incide sul rapporto sostanziale già definito all'estero, ma agisce sul piano processuale come strumento per l'inserimento della pronuncia straniera nel nostro ordinamento. Pertanto,
l'unica prescrizione che può operare è quella relativa al diritto sostanziale accertato nella sentenza straniera (nel caso di specie, il diritto agli alimenti), secondo le norme applicate dal giudice straniero, e non una presunta prescrizione dell'azione volta a far riconoscere quel giudicato.
3. Assenza di previsione normativa: La sentenza in commento ha valorizzato l'inesistenza, sia nell'allora vigente art. 797 c.p.c. sia nelle Convenzioni internazionali in materia (come quella di New York del 1956), di una norma che preveda la prescrizione dell'azione di delibazione o che ponga il decorso del tempo come ostacolo al riconoscimento.
Tale impostazione, come rilevato dalla dottrina, trova ulteriore conferma nel sistema introdotto dalla Legge n. 218/1995, applicabile al caso di specie. L'art. 64 di tale legge prevede un meccanismo di riconoscimento "automatico" delle sentenze straniere al ricorrere di determinate condizioni, relegando l'intervento giudiziario (ex art. 67) alla fase patologica della "mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento" o alla necessità di procedere ad esecuzione forzata. Questo sistema rafforza l'idea che il giudizio ex art. 67 non
"crea" l'efficacia della sentenza, ma si limita ad accertare i requisiti per un'efficacia che la legge già riconosce in via di principio. Alla luce di tali considerazioni, l'azione di riconoscimento della sentenza straniera, avendo natura di mero accertamento, è imprescrittibile. L'eccezione del convenuto va, pertanto, respinta.
2. Sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento
Superata l'eccezione di prescrizione, la domanda del è fondata, in Parte_1
quanto ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 64 della Legge n. 218/1995 per il riconoscimento della sentenza polacca.
Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, risulta infatti che: a) Competenza del giudice straniero: Il giudice polacco era competente a decidere sulla domanda di alimenti, in base ai criteri di giurisdizione internazionalmente riconosciuti e non in contrasto con i principi dell'ordinamento italiano, trattandosi del luogo di residenza della creditrice degli alimenti e della figlia minore. b) Rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa: L'atto introduttivo del giudizio è stato regolarmente notificato al convenuto Sig. come CP_1 provato dalla documentazione allegata al ricorso, e non risultano violate le garanzie essenziali del diritto di difesa. c) Passaggio in giudicato: La sentenza del Tribunale di Kielce è passata in giudicato secondo la legge polacca, come attestato nella documentazione prodotta, ed è corredata da traduzione giurata in lingua italiana. d) Assenza di contrasto con giudicato italiano: Non risulta che la sentenza sia contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato sul medesimo oggetto. e) Assenza di litispendenza: Non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero. f) Non contrarietà all'ordine pubblico: Le disposizioni della sentenza straniera, avendo ad oggetto l'adempimento di un obbligo di mantenimento di un genitore verso la propria figlia minore, non producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano, ma anzi tutelano un principio fondamentale anche del nostro ordinamento.
Sussistendo tutti i requisiti di legge, la sentenza del Tribunale Regionale di Kielce del 28 settembre 2006 deve essere riconosciuta e dichiarata efficace in Italia. Poiché il ricorrente ha agito per procedere ad esecuzione forzata a fronte dell'inadempimento del convenuto, la sentenza deve altresì essere munita di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, della
L. 218/1995. Le spese del presente giudizio stante la particolarità della materia vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA riconosciuta ed efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata in data 28 settembre 2006 dal Tribunale Regionale di Kielce (Polonia), Sezione III
Famiglia e Minorenni, nel procedimento n. IIIRC 858/05.
2. DISPONE l'esecutività della predetta sentenza ai sensi dell'art. 67 della Legge n.
218/1995.
3. Compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr Concetta Pappalardo Consigliere
Dr. Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di delibazione iscritto al n. R.G. 458/2025, promosso da:
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
quale Istituzione intermediaria ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di New York del
20.6.1956, ratificata con L. n. 338/1958, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania (C.F. , presso i cui uffici è domiciliato;
P.IVA_2
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], Contrada Cozzi 0/SNC, rappresentato e difeso dall'Avv. Ornella
RG con domicilio eletto presso il suo studio;
CONVENUTO
Con la partecipazione del Procuratore generale
Oggetto: Riconoscimento di sentenza straniera in materia di alimenti (art. 67 L. 218/1995).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025, il , in qualità di autorità Parte_1 intermediaria designata dalla Convenzione di New York del 20 giugno 1956, ha adito questa
Corte d'Appello per ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Italia della sentenza pronunciata in data 28 settembre 2006 dal Tribunale Regionale di Kielce (Sąd Rejonowy w Kielcach), Sezione III Famiglia e Minorenni, , nel procedimento n. IIIRC Per_1
858/05. Tale sentenza ha condannato. a versare, a titolo di mantenimento Controparte_1 per la figlia minore la somma mensile di 600 PLN (seicento zloty Persona_2
polacchi), da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con Parte_2 decorrenza dal 1° maggio 2006 e con interessi legali in caso di ritardo nel pagamento. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Sig. e la necessità di procedere ad CP_1 esecuzione forzata in Italia, allegando la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 64 della Legge n. 218/1995.
Si è costituito in giudizio , il quale ha resistito alla domanda e, in via Controparte_1 pregiudiziale, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di delibazione, in quanto proposta oltre il termine decennale dal passaggio in giudicato della sentenza straniera, avvenuto nel 2006. Nel merito, ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento.
Il procuratore generale ha chiesto accogliersi il ricorso.
All'udienza di comparizione del 2/10/2025, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sull'eccezione di prescrizione dell'azione di delibazione
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Il convenuto fonda la propria eccezione su un orientamento giurisprudenziale, un tempo consolidato, secondo cui il giudizio di delibazione avrebbe natura di accertamento costitutivo e, come tale, l'azione per promuoverlo sarebbe soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza straniera.
Tuttavia, tale orientamento è stato superato dalla fondamentale pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 1° ottobre 1996, n. 8590, la quale ha risolto la questione affermando la natura meramente dichiarativa e, di conseguenza, l'imprescrittibilità dell'azione di delibazione. Le ragioni di tale revirement, possono essere così sintetizzate:
1. Natura dichiarativa e non costitutiva dell'azione: Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudizio di delibazione non costituisce un nuovo diritto, ma si limita a verificare la sussistenza delle condizioni di legge affinché una sentenza, già perfetta ed efficace nell'ordinamento di origine, possa produrre i suoi effetti anche nell'ordinamento italiano. L'azione ha quindi natura di mero accertamento, come tale imprescrittibile.
2. Funzione "servente" del giudizio di delibazione: Il giudizio di riconoscimento ha una funzione autonoma ma "servente" rispetto al giudicato straniero. Non incide sul rapporto sostanziale già definito all'estero, ma agisce sul piano processuale come strumento per l'inserimento della pronuncia straniera nel nostro ordinamento. Pertanto,
l'unica prescrizione che può operare è quella relativa al diritto sostanziale accertato nella sentenza straniera (nel caso di specie, il diritto agli alimenti), secondo le norme applicate dal giudice straniero, e non una presunta prescrizione dell'azione volta a far riconoscere quel giudicato.
3. Assenza di previsione normativa: La sentenza in commento ha valorizzato l'inesistenza, sia nell'allora vigente art. 797 c.p.c. sia nelle Convenzioni internazionali in materia (come quella di New York del 1956), di una norma che preveda la prescrizione dell'azione di delibazione o che ponga il decorso del tempo come ostacolo al riconoscimento.
Tale impostazione, come rilevato dalla dottrina, trova ulteriore conferma nel sistema introdotto dalla Legge n. 218/1995, applicabile al caso di specie. L'art. 64 di tale legge prevede un meccanismo di riconoscimento "automatico" delle sentenze straniere al ricorrere di determinate condizioni, relegando l'intervento giudiziario (ex art. 67) alla fase patologica della "mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento" o alla necessità di procedere ad esecuzione forzata. Questo sistema rafforza l'idea che il giudizio ex art. 67 non
"crea" l'efficacia della sentenza, ma si limita ad accertare i requisiti per un'efficacia che la legge già riconosce in via di principio. Alla luce di tali considerazioni, l'azione di riconoscimento della sentenza straniera, avendo natura di mero accertamento, è imprescrittibile. L'eccezione del convenuto va, pertanto, respinta.
2. Sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento
Superata l'eccezione di prescrizione, la domanda del è fondata, in Parte_1
quanto ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 64 della Legge n. 218/1995 per il riconoscimento della sentenza polacca.
Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, risulta infatti che: a) Competenza del giudice straniero: Il giudice polacco era competente a decidere sulla domanda di alimenti, in base ai criteri di giurisdizione internazionalmente riconosciuti e non in contrasto con i principi dell'ordinamento italiano, trattandosi del luogo di residenza della creditrice degli alimenti e della figlia minore. b) Rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa: L'atto introduttivo del giudizio è stato regolarmente notificato al convenuto Sig. come CP_1 provato dalla documentazione allegata al ricorso, e non risultano violate le garanzie essenziali del diritto di difesa. c) Passaggio in giudicato: La sentenza del Tribunale di Kielce è passata in giudicato secondo la legge polacca, come attestato nella documentazione prodotta, ed è corredata da traduzione giurata in lingua italiana. d) Assenza di contrasto con giudicato italiano: Non risulta che la sentenza sia contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato sul medesimo oggetto. e) Assenza di litispendenza: Non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero. f) Non contrarietà all'ordine pubblico: Le disposizioni della sentenza straniera, avendo ad oggetto l'adempimento di un obbligo di mantenimento di un genitore verso la propria figlia minore, non producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano, ma anzi tutelano un principio fondamentale anche del nostro ordinamento.
Sussistendo tutti i requisiti di legge, la sentenza del Tribunale Regionale di Kielce del 28 settembre 2006 deve essere riconosciuta e dichiarata efficace in Italia. Poiché il ricorrente ha agito per procedere ad esecuzione forzata a fronte dell'inadempimento del convenuto, la sentenza deve altresì essere munita di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, della
L. 218/1995. Le spese del presente giudizio stante la particolarità della materia vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA riconosciuta ed efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata in data 28 settembre 2006 dal Tribunale Regionale di Kielce (Polonia), Sezione III
Famiglia e Minorenni, nel procedimento n. IIIRC 858/05.
2. DISPONE l'esecutività della predetta sentenza ai sensi dell'art. 67 della Legge n.
218/1995.
3. Compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente est.