TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6881/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dalle avv.te Rizzi Anna e Iadarola Liliana Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico Persona_1 preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, allegando nuova documentazione medica.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “il minore Per_2 Per_1
è affetto dall'infermità sopraindicata;
essa risale ad epoca antecedente la domanda
[...] amministrativa;
successivamente alla domanda non si sono verificati aggravamenti della infermità
pagina 1 di 2 preesistente, non sono insorte altre infermità; è da ritenere invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età con percentuale del 70%; decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Dopo aver chiesto, in questa fase di giudizio, al C.T.U. di scrutinare la documentazione medica di formazione successiva, lo stesso ha così esposto: “L'esame della documentazione medica successiva non modifica le conclusioni rese nella perizia in atti. Si ribadisce pertanto che il ricorrente
[...]
è affetto dalle seguenti infermità: Ganglioglioma diencefalico parzialmente asportato Parte_2
2) Emianopsia bilaterale. È da ritenere invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età con percentuale del 70%; decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, 10.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6881/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dalle avv.te Rizzi Anna e Iadarola Liliana Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico Persona_1 preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico, allegando nuova documentazione medica.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “il minore Per_2 Per_1
è affetto dall'infermità sopraindicata;
essa risale ad epoca antecedente la domanda
[...] amministrativa;
successivamente alla domanda non si sono verificati aggravamenti della infermità
pagina 1 di 2 preesistente, non sono insorte altre infermità; è da ritenere invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età con percentuale del 70%; decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Dopo aver chiesto, in questa fase di giudizio, al C.T.U. di scrutinare la documentazione medica di formazione successiva, lo stesso ha così esposto: “L'esame della documentazione medica successiva non modifica le conclusioni rese nella perizia in atti. Si ribadisce pertanto che il ricorrente
[...]
è affetto dalle seguenti infermità: Ganglioglioma diencefalico parzialmente asportato Parte_2
2) Emianopsia bilaterale. È da ritenere invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età con percentuale del 70%; decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, 10.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2