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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2566/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
nato a [...] il [...] (cod. Parte_1
fisc. ), residente in [...]
Spagna n. 80, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
(cod. fisc. ) e MA NO (cod. Parte_2 C.F._2
fisc. ) del Foro di Nocera Inferiore, elettivamente C.F._3
domiciliati in San Valentino Torio alla via Provinciale n. 169, P.E.C.
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(CF ) – Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.. ) e Vincenzo Di Maio ( C.F._4
CF ) per procura alle liti del 22 marzo 2024 a rogito C.F._5
notaio in Roma Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 e con questi Per_1
elettivamente domiciliata in Salerno, c.so Garibaldi n. 38, presso l'ufficio legale dell' , PEC: , CP_1 Email_2
t. Email_4 OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione – Sanzioni.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa concerne l'ordinanza ingiunzione n. 01-002006358 del 30/04/2025, notificata in data 12/05/2025, e relativa al precedente atto di accertamento prot. .7201.26/11/2019.0246084 riferito all'annualità 2018 regolarmente CP_1
notificato il 23/12/2019 (v. all.ti 2 e 3 dell' ). CP_1
L'opponente ha eccepito la decadenza.
L' , fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs n. 8 del CP_1
15.1.2016, non poteva emettere provvedimenti sanzionatori, poiché prima della suddetta legge la condotta era di rilevanza penale e doveva perciò essere perseguita in sede penale. Il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1) differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”
(comma 4). Tanto premesso la Corte di cassazione (sentenza 11624/2025) ha rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le
“sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis: Cass. n.
9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del
2021, cit.).
Alla luce di tali principi la Suprema Corte ha pertanto affermato: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_1
alcuna attività istruttoria”.
Nel caso di specie , trattandosi di violazioni commesse nel 2018, il termine di novanta giorni per la notifica della violazione decorreva dal momento in cui l'Ente poteva accertare la violazione, venendo a conoscenza dei dati costitutivi dell'illecito amministrativo mediante i flussi . Difatti lì dove CP_2
l'accertamento delle violazioni non richieda alcuna attività istruttoria complessa, il termine decorre da quando l ha la disponibilità dei dati CP_1
anzidetti. Nel caso di specie, le violazioni contestate si riferiscono all'omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2018. L , attraverso i flussi CP_1
telematici che i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere CP_2
mensilmente, acquisisce i dati relativi alle retribuzioni erogate e alle correlate ritenute previdenziali. Pertanto, l era nelle condizioni di accertare le CP_1
eventuali omissioni contributive relative all'anno 2018 già nel corso dello stesso anno o, al più tardi, nei primi mesi del 2019 (entro marzo/aprile 2019). L'atto di accertamento n. .7201.26/11/2019.0246084, invece, risulta essere stato CP_1
emesso e notificato in data 26 novembre 2019, oltre il termine di novanta giorni dal suddetto dies a quo.
L'eccezione, a parere del Giudicante, sarebbe anche rilevabile d'ufficio trattandosi di ambito sanzionatorio (illecito amministrativo depenalizzato) sottratto alla disponibilità delle parti (art. 2969 c.c.).
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta.
La controvertibilità e complessità della materia consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
nato a [...] il [...] (cod. Parte_1
fisc. ), residente in [...]
Spagna n. 80, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
(cod. fisc. ) e MA NO (cod. Parte_2 C.F._2
fisc. ) del Foro di Nocera Inferiore, elettivamente C.F._3
domiciliati in San Valentino Torio alla via Provinciale n. 169, P.E.C.
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(CF ) – Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.. ) e Vincenzo Di Maio ( C.F._4
CF ) per procura alle liti del 22 marzo 2024 a rogito C.F._5
notaio in Roma Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 e con questi Per_1
elettivamente domiciliata in Salerno, c.so Garibaldi n. 38, presso l'ufficio legale dell' , PEC: , CP_1 Email_2
t. Email_4 OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione – Sanzioni.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa concerne l'ordinanza ingiunzione n. 01-002006358 del 30/04/2025, notificata in data 12/05/2025, e relativa al precedente atto di accertamento prot. .7201.26/11/2019.0246084 riferito all'annualità 2018 regolarmente CP_1
notificato il 23/12/2019 (v. all.ti 2 e 3 dell' ). CP_1
L'opponente ha eccepito la decadenza.
L' , fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs n. 8 del CP_1
15.1.2016, non poteva emettere provvedimenti sanzionatori, poiché prima della suddetta legge la condotta era di rilevanza penale e doveva perciò essere perseguita in sede penale. Il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1) differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”
(comma 4). Tanto premesso la Corte di cassazione (sentenza 11624/2025) ha rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le
“sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis: Cass. n.
9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del
2021, cit.).
Alla luce di tali principi la Suprema Corte ha pertanto affermato: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_1
alcuna attività istruttoria”.
Nel caso di specie , trattandosi di violazioni commesse nel 2018, il termine di novanta giorni per la notifica della violazione decorreva dal momento in cui l'Ente poteva accertare la violazione, venendo a conoscenza dei dati costitutivi dell'illecito amministrativo mediante i flussi . Difatti lì dove CP_2
l'accertamento delle violazioni non richieda alcuna attività istruttoria complessa, il termine decorre da quando l ha la disponibilità dei dati CP_1
anzidetti. Nel caso di specie, le violazioni contestate si riferiscono all'omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2018. L , attraverso i flussi CP_1
telematici che i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere CP_2
mensilmente, acquisisce i dati relativi alle retribuzioni erogate e alle correlate ritenute previdenziali. Pertanto, l era nelle condizioni di accertare le CP_1
eventuali omissioni contributive relative all'anno 2018 già nel corso dello stesso anno o, al più tardi, nei primi mesi del 2019 (entro marzo/aprile 2019). L'atto di accertamento n. .7201.26/11/2019.0246084, invece, risulta essere stato CP_1
emesso e notificato in data 26 novembre 2019, oltre il termine di novanta giorni dal suddetto dies a quo.
L'eccezione, a parere del Giudicante, sarebbe anche rilevabile d'ufficio trattandosi di ambito sanzionatorio (illecito amministrativo depenalizzato) sottratto alla disponibilità delle parti (art. 2969 c.c.).
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta.
La controvertibilità e complessità della materia consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)