Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/06/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1162/2017 R.G. promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Desantis Parte_1 Parte_2
Vito, attori contro in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Leo Edgardo, convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11.06.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 citato in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di Controparte_1 seguito riportate: “riconoscere e dichiarare unica responsabile dei fatti di cui è causa l'
[...]
in quanto custode della condotta idrica e/o fognaria la cui rottura ha dato origine ai CP_2 fenomeni infiltrativi e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma CP_2
complessiva di euro 89.744,50, giusta specificazione di cui in narrativa, per i fatti lamentati o della maggiore o minor somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
condannare l' CP_2 al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
con contratto registrato il
18.02.2010, i predetti coniugi concedevano detto bene in locazione a al Persona_1
canone mensile di euro 410,00, per la durata di anni quattro rinnovabile per uguale periodo.
Nell'aprile del 2010 l'immobile di cui sopra veniva interessato da un grave fenomeno infiltrativo che ne danneggiava pesantemente gli ambienti sino a renderli inagibili. Il fenomeno in questione veniva causato dalla perdita di acqua fuoriuscita dalle tubazioni pubbliche Contr dell' che si rompevano in prossimità del fabbricato.
Tanto veniva accertato nel corso del giudizio intrapreso dagli odierni attori nei confronti del conduttore del bene, il quale, al verificarsi delle infiltrazioni, Persona_1 interrompeva il pagamento dei canoni pur rimanendo ad occupare l'immobile. L'intimato si costituiva nel procedimento di sfratto per morosità opponendosi alla convalida ed eccependo l'inadempimento dei locatori. Il Giudice emetteva ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento del rito in locatizio. I locatori in sede di merito chiamavano in causa, per l'eventuale manleva, l' veniva, quindi, espletata C.T.U. all'esito della quale si accertava: “tutti CP_2
gli ambienti, in misura maggiore o minore, sono stati colpiti dal fenomeno infiltrativo e presentano segni di deterioramento;
in particolare, le pareti perimetrali di ogni ambiente visitato, fatta eccezione per le pareti rivestite di bagno e cucina, per un fascia di altezza di 50 cm dalla quota del pavimento, mostrano segni di infiltrazione di acqua consistenti in macchie di muffa e sfarinamento della tinteggiatura;
inoltre, a causa del trasudamento di acqua dal sottosuolo, in diversi punti del pavimento, sia delle camere che in cucina, si sono formati dei depositi di materiale simili a cubetti di ghiaccio, che lo hanno irreparabilmente danneggiato”.
L'ausiliario verificava, dunque, che le condutture di adduzione e scarico delle reti cittadine Contr viaggiavano longitudinalmente su via Crocifisso e che l' aveva effettuato un intervento di risanamento della rete idrica di adduzione in corrispondenza del civico n. 47 della predetta via nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di agosto dell'anno 2010. Il C.T.U., pertanto, concludeva: “i problemi di umidità che avevano colpito l'immobile oggetto di causa, rilevati inizialmente ad aprile 2010, sono stati provocati dalla rottura di una tubazione
Contr dell' posizionata lungo via Crocifisso in IO, dimostrata dalla richiesta di autorizzazione alla manomissione della sede stradale, inoltrata dall'AQP al Comune di
IO, datata 15.04.2010 (…) i danni rilevati presso l'immobile oggetto di causa sono stati provocati da un evento singolo ed eccezionale e non da una tecnica di costruzione e/o manutenzione inadeguati”. L'avv. Desantis, nell'interesse degli odierni attori, con lettera raccomandata a/r del Contr 13.01.2014, trasmessa all' ed al Comune di IO, chiedeva il ristoro dei danni all'immobile e per mancata riscossione dei canoni di locazione. L'invito alla definizione transattiva restava privo di riscontro ed il giudizio veniva definito con sentenza n. 5388/2016 gravata in relazione all'inadempimento del conduttore.
I coniugi nella presente sede, hanno quantificato le somme necessarie al Parte_2
ripristino dei luoghi (euro 47.015,00 oltre I.V.A. al 10%) e gli esborsi sostenuti per la consulenza di parte (euro 4.800,00 oltre contributo Inarcassa del 4% ed I.V.A. al 22%); hanno, inoltre, chiesto il riconoscimento degli importi non incassati a causa della condotta della odierna convenuta [pari a n. 30 mensilità dovute dal conduttore nel protrarsi del rapporto in
Contr assenza dell'evento da imputarsi ad pari ad euro 12.300,00] e commisurato il mancato guadagno per l'ulteriore quadriennio – stante la originaria durata del contratto di locazione ad uso abitativo (quattro anni più quattro) - nella misura pattuita di euro 410,00 mensili, per euro
19.680,00.
Con comparsa depositata il 13.04.2017, si è costituita in giudizio l' che ha CP_2 chiesto: 1) in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni domanda attorea;
2) in via principale, rigettarsi la domanda di risarcimento avanzata dagli attori, in quanto infondata in fatto, in diritto e anche economicamente, oltre che sfornita di prova adeguata;
con vittoria di spese di lite;
3) in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della quantificazione e l'eccessività di quest'ultima e, per l'effetto, ridursi correlativamente l'entità del risarcimento eventualmente dovuto dalla Società, con compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, la convenuta ha eccepito l'intervenuto giudicato in ordine alla richiesta risarcitoria per non esser stata “la domanda accolta e non riproposta nei motivi di appello” nel giudizio definito con sentenza n. 5388/2016. Vieppiù, la pretesa risarcitoria non quantificata neppure con la missiva del 13.01.2014 – inidonea, pertanto, all'interruzione del termine prescrizionale - sarebbe perenta, in quanto riferita ad accadimenti intervenuti del 2010.
L'odierna domanda sarebbe priva di sostegno probatorio rispetto agli elementi costitutivi e non considererebbe il concorso di colpa nella produzione dell'evento da parte dei Parte_2
Sul punto, le risultanze della C.T.U., espletata nel corso del precedente giudizio, si paleserebbero contraddittorie nella misura in cui escluderebbero detto concorso pur rilevando la totale assenza, nell'immobile di proprietà degli attori, di misure di protezione quali le distanze dal terreno, vespai, intercapedini, elementi di drenaggio ed opere di altra tipologia, in spregio alle normative dei regolamenti edilizi e di igiene pubblica anche dell'epoca. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata ed espletamento di C.T.U.
Le operazioni peritali sono state rinnovate con ordinanza del 18.10.2023, da intendersi quivi richiamata.
Matura per la decisione, la causa è stata decisa ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza dell'11.06.2025, celebrata cartolarmente con termine per il deposito di note conclusive.
Parte attorea ha così precisato le proprie conclusioni: “ritenere fondata la domanda e per Contr l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti, dai coniugi e in ragione del 50% a testa, Parte_1 Parte_2 all'immobile di cui è causa, sulla base delle risultanze della espletata consulenza tecnica, oltre i danni per mancato utilizzo del bene quantomeno per fermo tecnico dovuto al ripristino della situazione dei luoghi e per i tempi necessari ad ottenere l'agibilità ed abitabilità dopo la sentenza, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze legali, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, spese dei due CC.TT.UU. (Ing. e Ing. e dei CC.TT.PP. (Ing. e Ing. Per_2 Per_3 Per_4
)”. Per_5
In via preliminare, la domanda di ristoro da “fermo tecnico” è inammissibile in quanto avanzata con il solo deposito delle note conclusive autorizzate.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di intervenuto giudicato avanzata dalla convenuta non è meritevole di accoglimento.
In seno al giudizio rubricato al n. r.g. 930761/2010 l' veniva Controparte_1 evocata per l'esercizio della c.d. garanzia impropria, ossia al fine di tenere indenni gli allora ricorrenti dall'eventuale accoglimento della domanda proposta nei loro confronti dal Per_1
Scendendo al merito, non meritevole di accoglimento è l'eccezione di intervenuta prescrizione.
L'evento si verificava nell'anno 2010; con raccomandata del 13.04.2014, ricevuta dalla convenuta in data 16.01.2014 (in atti) gli attori avanzavano domanda di ristoro dei danni patiti a seguito dell'evento.
La domanda di parte attorea è meritevole di parziale accoglimento.
I coniugi e sono comproprietari dell'immobile Parte_1 Parte_2
sito in IO (Ba) ubicato al pianterreno, con ingresso da via Crocifisso n. 45 e da via
Venturieri n.
3. Nell'aprile del 2010, il predetto immobile veniva interessato da fenomeni infiltrativi, che lo danneggiavano. Le infiltrazioni di acqua erano dovute alla rottura di una Contr tubazione di adduzione dell' Detta riconducibilità causale veniva accertata nel corso del giudizio n. 930761/2010 R.G. Tribunale di Bari concluso con sentenza n. 5388/2016 ed oggetto di gravame conclusosi con la pronuncia della Corte di Appello di Bari n. 2144/2019, in atti, passata in giudicato.
Il presente giudizio attiene al risarcimento dei danni conseguiti alla condotta della
[...]
CP_2
L'addebitabilità delle infiltrazioni alla convenuta non può essere oggetto di ulteriore vaglio in questa sede, motivo per il quale si è proceduto alla rinnovazione della indagine peritale (cfr. ordd. del 18.10.2023 e del 07.02.2024).
Il CTU, ing. , ha ritenuto causalmente riconducibile al fenomeno infiltrativo Persona_6
oggetto di causa: il rigonfiamento ed il distacco degli intonaci e degli strati di finitura su tutta la porzione inferiore delle murature;
l'ammaloramento dell'impianto elettrico nella porzione sottoposta al livello raggiunto dall'acqua nelle murature;
il degrado superficiale delle pavimentazioni.
L'ausiliario ha riscontrato l'inagibilità dell'immobile, conseguente a detti fenomeni - in linea con quanto ravvisato dai tecnici dell' , a seguito del sopralluogo effettuato in data Pt_3
26.08.2010 (cfr. produzione documentale acclusa alla perizia del CTP ing. in atti) - ed Per_7
il mancato espletamento di interventi di manutenzione, permanendo la condizione di antigenicità e inabitabilità.
Il C.T.U. è, quindi, giunto alla stima dei costi per il ripristino dello status quo ante, pari alla sommatoria dei costi delle lavorazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi
[“(…) tali costi sono stati desunti dal listino prezzi della Regione Puglia e dal Listino DEI edito dalla Tipografia del genio civile e sono pertanto prezzi oggettivi, indipendenti dalla localizzazione, dalla vetustà, dalla destinazione d'uso, ecc… e già prendono in considerazione i materiali impiegati e il livello di finitura da raggiungere”].
Non può, dunque, procedersi ad un ridimensionamento della pretesa applicando i coefficienti valutativi introdotti dalla L. 392/1978 ed utilizzati nell'ambito delle valutazioni immobiliari col metodo del Market Comparison Approach (MCA).
In ragione di quanto sopra, l' deve essere condannato a CP_1 Controparte_1 risarcire agli attori il danno, quantificato nell'importo attualizzato di euro 21.000,00 IVA inclusa [cfr. come da note conclusive depositate da parte attorea il 01.04.2025] oltre interessi al tasso legale sulla somma progressivamente annualmente rivalutata dall'evento alla liquidazione;
dalla presente pronuncia al saldo sono dovuti gli interessi al tasso legale. Non è ravvisabile un concorso degli attori nella causazione del danno, come ribadito dalla
Corte di Appello di Bari con la pronuncia n. 2144/2019 [“Le perdite sono state perizia> ricondotte proprio al tronco idrico de quo, essendo stati effettuati appositi lavori
Contr effettuati da Non sono state individuate altre cause che possano aver dato luogo alle infiltrazioni. Le infiltrazioni sono state peraltro copiose, e tanto deve ritenersi vieppiù riscontrare la riconducibilità al tratto idrico principale e posto sulla strada, dal quale devono ritenersi essere provenuti i flussi di acqua che hanno cagionato le infiltrazioni nell'immobile locato. Alcun rilievo assumono le contestazioni di AQP al riguardo, posto peraltro che l'immobile in questione risulta essere di risalente costruzione non potendo neppure esigersi alla stregua delle tecniche costruttive dell'epoca, l' adozione di misure atte ad evitare fenomeni risalita>, e peraltro non potendosi ritenere che eventuali misure protettive potessero essere idonee ad arginare e contenere il fenomeno delle “copiose” infiltrazioni indubitabilmente riconducibili alla rottura della condotta idrica in custodia e manutenzione dall'AQP. L' eziologa dell'accaduto risulta
Contr essere pertanto acclarata, dovendosi quindi addebitare l'occorso a responsabilità dell' Tali suddette perdite devono quindi ritenersi aver provocato il fenomeno infiltrativo oggetto delle doglianze del conduttore e che ha cagionato la non fruibilità dell'immobile locato (…)” cfr. pagg. 7 e 8].
Meritevole di accoglimento è la richiesta di risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene.
L'evento dannoso si verificava nell'aprile dell'anno 2010; nel mese di febbraio dell'anno
2010 gli odierni attori stipulavano un contratto di locazione con della durata Persona_1
legalmente prevista di anni quattro con rinnovo, in assenza di disdetta, per ugual periodo.
La sentenza resa all'esito del secondo grado di giudizio si è espressa, al riguardo, nei termini di seguito pedissequamente riportati “L'inadempimento correlato e ravvisabile in capo ai locatori, e riferito all' art. 1575 n. 2 c.c., pur rilevando nella disciplina dei rapporti interni tra locatori e conduttore < e pertanto dovendo essere valutato e valorizzato nei rapporti tra le parti del contratto> trova l'origine causale risalente come testè evidenziato. Non sono peraltro emersi riscontri idonei circa la possibilità per i locatori
Part conseguenze riscontrate nell'immobile -così come accertate dalla d oggetto di successivo provvedimento del Sindaco> di far fronte alle riparazioni in un tempo e modo compatibile con la possibilità di protrarre il rapporto locativo, e di consentire la fruizione dell'immobile. Quel che comunque rileva ai fini dell'adempimento del contratto di locazione è che il conduttore non ha più potuto fruire dell'abitazione di specie, e che i locatori non hanno più potuto garantire l'adempimento correlato. Per quanto sopra rilevato in ordine alla posizione di AQP, deve quindi ritenersi la diretta incidenza e riconducibilità causale al fenomeno infiltrativo di quanto accaduto, e quindi anche l'induzione all'inadempimento nelle prestazioni dei locatori, che non hanno potuto più dar corso alle proprie prestazioni, proprio a cagione degli effetti del fenomeno infiltrativo di specie ed addebitabile all'AQP. Il fenomeno infiltrativo oggetto di verifica deve quindi considerarsi l'antecedente logico-giuridico, senza il quale non si sarebbe verificato quanto occorso per la inidoneità all'uso dell'immobile locato, e relativa configurabilità dell'inadempimento (…) Essendo il fenomeno infiltrativo riconducibile all'AQP, i conseguenti pregiudizi alla fruibilità dell'immobile, ed i correlati addebiti per inadempimento, devono
Contr ritenersi per l'effetto imputabili ad Ed infatti proprio per tale derivato pregiudizio alla fruibilità, il conduttore ha sospeso il pagamento, ed ai locatori è stato addebitato l'inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali, e con la declaratoria di risoluzione” [cfr. pagg. 7 e ss.].
Tanto premesso si ravvisa il diritto degli odierni attori ad ottenere l'importo di euro
12.300,00 - pari a quanto avrebbero percepito nel corso del primo quadriennio di durata del contratto di locazione - e l'ulteriore importo di euro 19.680,00, ossia pari a quanto avrebbero ottenuto nel prosieguo del rapporto negoziale. Ne consegue il riconoscimento del complessivo importo di euro 31.980,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Sul punto, deve ritenersi ordinariamente presumibile, in mancanza di elementi di segno contrario invero neanche allegati in questa sede, che il contratto di locazione, in assenza della condotta posta in essere dal si sarebbe protratto per l'ottennio previsto ex lege. CP_2
Le spese di lite, incluse quelle di CC.TT.U. di cui ai decreti dell'11.02.2019 e del
02.09.2024, sono liquidate secondo soccombenza ed in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 5 - decisum) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4
c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità con vincolo di distrazione in favore dell'avvocato Desantis Vito, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4 c. 2 del DM
n. 55/14 e ss.mm.ii. rivestendo e la medesima posizione Parte_1 Parte_2
processuale ed avendo spiegato le medesime domande e difese;
ne consegue che alcun aggravamento dell'attività difensiva sia conseguito alla pluralità di parti.
Le spese di CTP sono liquidate nella misura documentata di euro 2.107,52 [pari all'importo di cui alla notula pro forma emessa dal CTP ing. e di cui alla fattura quietanzata emessa Per_5 dall'ing. – cfr. C. n. 26729/2024] Per_4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza rinunciata, disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' in CP_2
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di euro 52.980,00, da ripartire nella misura della metà in favore di ognuno degli attori, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione nei confronti CP_2 degli attori, ma con vincolo di distrazione in favore dell'avv. Desantis Vito, delle spese processuali, che liquida in euro 7.051,50 per compensi professionali ed in euro 2.913,52 per esborsi documentati, comprensivi delle spese di CTP, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di consulenza, di cui ai decreti CP_2 dell'11.02.2019 e del 02.09.2024, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti dei CC.TT.U.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11.06.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco