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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sesta sezione civile nella persona del GOP Avv. Laila Veneri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n. 6296/2024 del R.G. avente ad oggetto:
contratti e obbligazioni varie promossa da:
in persona dell'omonimo titolare, Sig. (P.IVA P.IVA 1 Parte_1
,
rappresentato e difeso dagli Avvocati. Parte 1 Parte_2 e Parte_3 entrambi con Studio in Udine, via Carducci n. 9, giusto mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Attore opponente avverso
on sede in Genova, in persona dell'Ing. CP_2 nella sua Controparte_1
qualità di Procuratore Speciale in virtù di procura speciale a rogito del Notaio Dott. Persona_1 di
Saronno, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Cadoppi n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Elena
Guiducci, che la rappresenta ed assiste, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta opposta
Conclusioni delle Parti:
Parte opponente: come da note conclusive del 24 ottobre 2025
Parte convenuta opposta: come da note conclusive precisando che nelle stesse vi è un errore materiale in riferimento al valore indicato come costo della materia prima energia che, come da fatture, è pari ad euro 0,19630 KWH. IN FATTO
Parte_1Con atto di citazione in opposizione del 17 giugno 2024 (d'ora innanzi semplicemente CP_3 adiva il Tribunale di Genova per sentir dichiarare la revoca e/o l'annullamento e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4456/2024 emesso dal Tribunale di Genova il
06 maggio 2024; a tal fine sosteneva: la incompetenza del Giudice adito nonché la modifica delle condizioni contrattuali.
La convenuta opposta contestava gli assunti avversari e nelle more del procedimento avviava il procedimento di mediazione obbligatoria ex Dlgs 28/2010, definito con esito negativo.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale alla udienza del 05 novembre 2025, così ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
NEL MERITO
La domanda non è fondata e come tale deve essere respinta.
1.Occorre preliminarmente deliberare in merito alla competenza territoriale del Giudice adito.
Eccepisce parte opponente la incompetenza del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Udine,
luogo di residenza dell'opponente.
Occorre in primis rilevare come ai sensi dell'art. 20 cpc il foro alternativo è determinato dalla sede della
Società creditrice, ovvero la sede ove deve svolgersi la obbligazione di pagamento. L'opponente peraltro non ha individuato i singoli criteri alternativi ai quali applicare il Tribunale
ritenuto competente.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte specificato che "nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato"
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17020; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2011, n.
3989; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
Nei confronti della CP_3 è indubbio che non possa applicarsi peraltro il foro del Consumatore di cui all'art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206) non essendo il sottoscrittore del contratto un "consumatore".
Consumatore è invero “…...colui che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, artigianale e commerciale professionale eventualmente svolta." Nel caso di specie il contratto è stato stipulato relativamente alla sede 4 come risulta dalla visura di Lignano Sabbiadoro Via Udine 44, sede della Parte_
camerale prodotta in causa, mentre la residenza anagrafica di Pt 1 è in Udine Viale Stazione n. 7.
La competenza territoriale è quindi correttamente individuata nel Tribunale di Genova.
2.Lamenta la Ditta opponente di aver ricevuto, senza preventiva comunicazione, fattura di conguaglio e fattura di chiusura con potenza impegnata differente rispetto a quella per la quale aveva stipulato il contratto.
E' curioso invero che l'opponente lamenti di aver ricevuto un conguaglio, ovvero una sostanziale modifica in ambito contrattuale laddove egli stesso si è dichiarato “consumatore" omettendo di essere titolare di pizzeria – ristorante, vantando, alla data del 30 settembre 2023 anche 10 dipendenti.-
A conferma della propria buonafede l'opponente rileva di essere subentrato per effetto dello "switch"
(cambio fornitore energia elettrica) - con voltura nel contratto "domestico residente" già in essere, in occasione di un colloquio telefonico intercorso il 14 febbraio 2022, mentre l'attività imprenditoriale sarebbe iniziata a giugno dello stesso anno. Peraltro, sostiene ancora l'opponente, egli stesso avrebbe CP chiesto a la modifica del contratto da residenziale a business.
Tuttavia, le fatture di pagamento indicano espressamente il contratto di fornitura quale contratto residenziale, mentre solo nel settembre 2023 egli si è rivolto alla società convenuta contestando l'importo dovuto.
3. in ordine alla contestazione in ordine quantificazione degli importi oggetto di fatturazione, occorre rilevare come Controparte_1 sia mero fornitore di energia elettrica, ovvero soggetto che si occupa della vendita al dettaglio dell'energia ai consumatori finali emettendo le relative fatture.
E' Distributore di energia elettrica, nel caso di specie CP_4 il soggetto che si occupa del trasporto locale di energia, dopo aver preso in carico quest'ultima dal gestore nei punti di consegna. E' il
Distributore, quale proprietario dei contatori, che si occupa della contabilizzazione e della lettura dei consumi degli impianti di distribuzione locale, nonché della manutenzione degli stessi. essere sollevata E' evidente che ogni contestazione in merito alla quantità di energia fornita debba esclusivamente nei confronti del Distributore.
Parte convenuta opposta ha prodotto i dati forniti dal Distributore, assolvendo in tal modo all'onere probatorio impostogli.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/20214 aggiornato con il
DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa e della attività professionale svolta dalle Parti.
Il compenso relativo alla fase istruttoria viene calcolato al minimo della tariffa professionale in considerazione del solo deposito delle memorie istruttorie.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Conferma il decreto ingiuntivo RG 4456/2024 emesso dal Tribunale di Genova il 06 maggio 2024.
Condanna parte opponente a corrispondere a part convenuta opposta, le spese del presente procedimento che liquida in euro 6.713 oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova, 02 dicembre 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sesta sezione civile nella persona del GOP Avv. Laila Veneri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n. 6296/2024 del R.G. avente ad oggetto:
contratti e obbligazioni varie promossa da:
in persona dell'omonimo titolare, Sig. (P.IVA P.IVA 1 Parte_1
,
rappresentato e difeso dagli Avvocati. Parte 1 Parte_2 e Parte_3 entrambi con Studio in Udine, via Carducci n. 9, giusto mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Attore opponente avverso
on sede in Genova, in persona dell'Ing. CP_2 nella sua Controparte_1
qualità di Procuratore Speciale in virtù di procura speciale a rogito del Notaio Dott. Persona_1 di
Saronno, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Cadoppi n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Elena
Guiducci, che la rappresenta ed assiste, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta opposta
Conclusioni delle Parti:
Parte opponente: come da note conclusive del 24 ottobre 2025
Parte convenuta opposta: come da note conclusive precisando che nelle stesse vi è un errore materiale in riferimento al valore indicato come costo della materia prima energia che, come da fatture, è pari ad euro 0,19630 KWH. IN FATTO
Parte_1Con atto di citazione in opposizione del 17 giugno 2024 (d'ora innanzi semplicemente CP_3 adiva il Tribunale di Genova per sentir dichiarare la revoca e/o l'annullamento e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4456/2024 emesso dal Tribunale di Genova il
06 maggio 2024; a tal fine sosteneva: la incompetenza del Giudice adito nonché la modifica delle condizioni contrattuali.
La convenuta opposta contestava gli assunti avversari e nelle more del procedimento avviava il procedimento di mediazione obbligatoria ex Dlgs 28/2010, definito con esito negativo.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale alla udienza del 05 novembre 2025, così ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
NEL MERITO
La domanda non è fondata e come tale deve essere respinta.
1.Occorre preliminarmente deliberare in merito alla competenza territoriale del Giudice adito.
Eccepisce parte opponente la incompetenza del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Udine,
luogo di residenza dell'opponente.
Occorre in primis rilevare come ai sensi dell'art. 20 cpc il foro alternativo è determinato dalla sede della
Società creditrice, ovvero la sede ove deve svolgersi la obbligazione di pagamento. L'opponente peraltro non ha individuato i singoli criteri alternativi ai quali applicare il Tribunale
ritenuto competente.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte specificato che "nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato"
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17020; Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2011, n.
3989; Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2005, n. 12121).
Nei confronti della CP_3 è indubbio che non possa applicarsi peraltro il foro del Consumatore di cui all'art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206) non essendo il sottoscrittore del contratto un "consumatore".
Consumatore è invero “…...colui che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, artigianale e commerciale professionale eventualmente svolta." Nel caso di specie il contratto è stato stipulato relativamente alla sede 4 come risulta dalla visura di Lignano Sabbiadoro Via Udine 44, sede della Parte_
camerale prodotta in causa, mentre la residenza anagrafica di Pt 1 è in Udine Viale Stazione n. 7.
La competenza territoriale è quindi correttamente individuata nel Tribunale di Genova.
2.Lamenta la Ditta opponente di aver ricevuto, senza preventiva comunicazione, fattura di conguaglio e fattura di chiusura con potenza impegnata differente rispetto a quella per la quale aveva stipulato il contratto.
E' curioso invero che l'opponente lamenti di aver ricevuto un conguaglio, ovvero una sostanziale modifica in ambito contrattuale laddove egli stesso si è dichiarato “consumatore" omettendo di essere titolare di pizzeria – ristorante, vantando, alla data del 30 settembre 2023 anche 10 dipendenti.-
A conferma della propria buonafede l'opponente rileva di essere subentrato per effetto dello "switch"
(cambio fornitore energia elettrica) - con voltura nel contratto "domestico residente" già in essere, in occasione di un colloquio telefonico intercorso il 14 febbraio 2022, mentre l'attività imprenditoriale sarebbe iniziata a giugno dello stesso anno. Peraltro, sostiene ancora l'opponente, egli stesso avrebbe CP chiesto a la modifica del contratto da residenziale a business.
Tuttavia, le fatture di pagamento indicano espressamente il contratto di fornitura quale contratto residenziale, mentre solo nel settembre 2023 egli si è rivolto alla società convenuta contestando l'importo dovuto.
3. in ordine alla contestazione in ordine quantificazione degli importi oggetto di fatturazione, occorre rilevare come Controparte_1 sia mero fornitore di energia elettrica, ovvero soggetto che si occupa della vendita al dettaglio dell'energia ai consumatori finali emettendo le relative fatture.
E' Distributore di energia elettrica, nel caso di specie CP_4 il soggetto che si occupa del trasporto locale di energia, dopo aver preso in carico quest'ultima dal gestore nei punti di consegna. E' il
Distributore, quale proprietario dei contatori, che si occupa della contabilizzazione e della lettura dei consumi degli impianti di distribuzione locale, nonché della manutenzione degli stessi. essere sollevata E' evidente che ogni contestazione in merito alla quantità di energia fornita debba esclusivamente nei confronti del Distributore.
Parte convenuta opposta ha prodotto i dati forniti dal Distributore, assolvendo in tal modo all'onere probatorio impostogli.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/20214 aggiornato con il
DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa e della attività professionale svolta dalle Parti.
Il compenso relativo alla fase istruttoria viene calcolato al minimo della tariffa professionale in considerazione del solo deposito delle memorie istruttorie.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Conferma il decreto ingiuntivo RG 4456/2024 emesso dal Tribunale di Genova il 06 maggio 2024.
Condanna parte opponente a corrispondere a part convenuta opposta, le spese del presente procedimento che liquida in euro 6.713 oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova, 02 dicembre 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri