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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato GOT/GOP Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato – mediante dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.1008/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
Erasmo Mari n. 59/F, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella C.F._1
Forlini, c.f. , e dall'avv. Stefano Orsini, c.f , come da C.F._2 C.F._3
procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
- C.F. , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Vittori, giusta delega in atti;
- Resistente -
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto introduttivo depositato in data 29/12/2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
per ottenere il riconoscimento delle provvidenze già richieste in via amministrativa ed in via giudiziaria (con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis cpc) con condanna dell'Istituto alla erogazione delle conseguenti spettanze.
L'istituto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è parzialmente fondata ed il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Nella fase istruttoria veniva rinnovata la CTU, come richiesto dal ricorrente, in quanto, alla luce dei principi giurisprudenziali formatisi sul tema della ammissibilità della CTU nel processo previdenziale, si riteneva che il mancato espletamento della CTU richiesta dalla parte costituisca una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del Giudice, a meno che non supportato da adeguata motivazione non configurabile come mero dissenso diagnostico (inammissibile da parte del Giudice).
1 Il consulente tecnico d'ufficio, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità:”
……. “NEURINOMA V NERVO CRANICO, DECADIMENTO COGNITIVO DI GRADO
LIEVE (MMSE CORRETTO 21.3), ADL 4/6, IADL 5/8; IPERTENSIONE ARTERIOSA,
LOMBODISCOARTROSI A MEDIA INCIDENZA FUNZIONALE, NEUROPATIA DEL
NERVO MEDIANO DX, IPOTIROIDISMO IN TERAPIA SOSTITUTIVA.”.……. Dalla disamina della documentazione clinica allegata ed in riferimento all'obiettività clinico-funzionale rilevata nel corso della presente consulenza si precisa che la Sig.ra o Pt_1 Parte_1
è affetta da NEURINOMA CRANICO, DECADIMENTO COGNITIVO DI
[...] Pt_2
GRADO LIEVE (MMSE 21.3), ADL 4/6, IADL 5/8; IPERTENSIONE CP_2
ARTERIOSA, LOMBODISCOARTROSI A MEDIA INCIDENZA FUNZIONALE,
NEUROPATIA DEL NERVO MEDIANO DX, IPOTIROIDISMO IN TERAPIA SOSTITUTIVA.
Il complesso patologico accertato determina la sussistenza di invalidità con riduzione permanente alla capacità lavorativa in misura del 100% (cento). Si ritiene la periziata soggetto in situazione di handicap in condizione di gravità con carattere di permanenza a decorrere dalla data di presentazione della Domanda Amministrativa (11/03/2022)……. Il complesso patologico accertato determina la sussistenza di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del
100% (cento). Si ritiene la periziata soggetto in situazione di handicap in condizione di gravità con carattere di permanenza a decorrere dalla data di presentazione della Domanda
Amministrativa (11/03/2022)….”.
Le conclusioni del C.T.U. sono condivise dal giudicante, perché correttamente motivate ed esenti da vizi logici e metodologici.
La domanda va, perciò, accolta solo con riferimento al riconoscimento della condizione di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 con la decorrenza di cui al dispositivo.
Quanto alle spese del giudizio queste, in considerazione della parziale soccombenza della ricorrente con riguardo alla domanda afferente all'indennità di accompagnamento, vengono poste a carico dell' previa parziale compensazione nella misura del 50%. CP_1
Spese di CTU a carico . CP_1
PQM
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 29/12/2023, accerta nei confronti dell' la sussistenza del CP_1 requisito sanitario costitutivo di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 e dichiara la ricorrente portatore di handicap in situazione di gravità con carattere di permanenza ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104 dalla data della domanda amministrativa (11/03/2022);
➢ rigetta nel resto;
2 ➢ pone a carico dell' le spese di lite che, a seguito di parziale compensazione nella CP_1 misura del 50%, vengono liquidate in complessivi €.700,00 oltre rimb.forf., IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Antonella Forlini e Stefano Orsini dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti CP_1
Ascoli Piceno, lì 19/01/2025
Il GOT/GOP
(Avv. Tiziana D'Ecclesia)
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