Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5063/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. ) - (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - (C.F. ) - C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) - (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
) - (C.F. ) - C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ) - (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8
) - (C.F. ) - C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. - (C.F. )
[...] C.F._10 Parte_11 C.F._11
rappresentati e difesi dall'Avv. PERSICO CARLOTTA, elettivamente domiciliati in OR,
corso Ferrucci 6, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
1
dalla dott.ssa PIRRERA ADRIANA, elettivamente domiciliato in OR, strada delle Cacce n.
91, presso la propria sede legale
CONVENUTA
OGGETTO: buoni pasto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 11/6/2024, , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
ed hanno allegato: Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
- di essere dipendenti di ruolo dell' , ente CP_1 Controparte_2
pubblico costituito in seguito alla soppressione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo
Ferraris;
- che il loro rapporto è disciplinato, quale pubblico impiego privatizzato, dal dlvo 165/2001,
- che il CCNL per i dipendenti delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, per gli anni 1994/1997, all'art. 6, ha riconosciuto ai lavoratori l'erogazione di un buono pasto per ogni giornata lavorativa che superasse le 6 ore, con pausa intermedia, laddove non fosse stato istituito il servizio mensa;
fatti salvi trattamenti di miglior favore da parte dei singoli enti datori di lavoro;
e che tale disposizione è stata ripetuta nel CCNL del 21/2/2002;
Par
- che il Regolamento dello Galileo Ferraris del 4/3/1999, recependo un accordo raggiunto con le RSU, prevedeva un simile trattamento di miglior favore, riconoscendo l'erogazione del buono pasto per giornate lavorative nelle quali fosse stato prestato servizio per almeno 3 ore, o
2 per giornate di assenza per recupero orario;
ciò, in ragione della flessibilità di orario prevista per il personale dell'ente;
- che anche dopo la soppressione dell' e la costituzione dell' (il Parte_13 CP_1
quale non ha disciplinato la materia dei buoni pasto), si è continuato a fare applicazione del
Regolamento del 1999, anche dopo circolare del direttore generale dell'ente del febbraio del
2019, circolare che prevedeva l'erogazione del buono pasto solo in caso di prestazione di servizio per più di 6 ore giornaliere, con fruizione di pausa intermedia;
- che il valore facciale unitario del buono pasto era stato elevato, dall'aprile del 2015, ad euro
7,00;
- che in data 21/9/2020, il direttore generale dell' comunicava ai dipendenti che il buono CP_1
pasto sarebbe stato erogato, da quel momento, solo laddove vi fosse stato servizio prestato per più di 6 ore giornaliere, con fruizione di pausa intermedia;
e che l'ente, a partire da quella comunicazione, non ha più erogato il beneficio in caso di prestazione lavorativa giornaliera pari o inferiore alle 6 ore, anche se superiore a 3, in caso di assenza per recupero orario.
I ricorrenti hanno quindi lamentato l'illegittimità della revoca, disposta nel settembre del 2020,
del trattamento di miglior favore sino a quel momento riconosciuto, ritenendo che lo stesso abbia costituito oggetto di un vero e proprio uso aziendale, modificabile o revocabile solo con intervento della contrattazione collettiva;
ritenendo che tale revoca possa anche integrare trattamento discriminatorio nei confronti di lavoratori che fruiscano di permessi parentali o di permessi ex l. 104/1992, ben potendo tali categorie di lavoratori prestare attività giornaliera per meno di 6 ore. I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna dell' all'erogazione dei CP_1
buoni pasto non corrisposti dal settembre del 2020 alla data di deposito del ricorso, ed in via alternativa alla condanna al risarcimento del danno per tale mancata erogazione.
Si è costituito in giudizio l'
contro
- Controparte_3
deducendo ed eccependo:
3 - l'infondatezza della tesi dei ricorrenti;
l'erogazione del buono pasto è strettamente legata alla fruizione di pausa all'interno del turno di lavoro, la quale deriva da prestazione lavorativa superiore alle 6 ore, ex art. 8 dlvo 66/2003, norma di rango primario che risulta quindi centrale per la disciplina della fattispecie;
le norme dei Contratti Collettivi citati da parti ricorrenti sono però precedenti a tale normativa primaria, ragione per la quale devono essere oggi interpretati alla luce di questa;
- l'inapplicabilità all'INRIM, comunque, delle condizioni di miglior favore dello Parte_13
Par
, posto che: il c.d. Regolamento dello del marzo del 1999 non è in realtà tale, e
[...]
neppure costituisce accordo collettivo (in esso si parla di incontri con le RSU, ma non, appunto,
di accordo formalizzato con queste); in data 1/1/2006 (data di operatività del neo-costituito
) è stato adottato nuovo regolamento dell'ente, che non ha disposto nulla in merito alla CP_1
Par fruizione dei buoni pasto, nei termini specificati dallo nel 1999; né simili norme sono rinvenibili nella Contrattazione Collettiva di comparto vigente all'epoca ed anche dopo, la quale invece prevede l'erogazione del beneficio superate le 6 ore di prestazione lavorativa nella giornata;
- la circolare dell'ente del febbraio del 2019, poi, ha ribadito la spettanza del buono pasto solo una volta superate le 6 ore di servizio nella giornata;
- in ogni caso, i trattamenti di miglior favore sono sottratti alla dinamica delle successioni temporali delle fonti collettive;
per di più, il trattamento richiesto dai ricorrenti si colloca in un contesto di disciplina superato da normativa di rango primario, dalla soppressione dell'ente pubblico che aveva emanato il regolamento che prevedeva detto trattamento, regolamento poi non più in vigore;
- la materia dei buoni pasto, che peraltro costituiscono istituti di carattere non retributivo ma assistenziale, è poi sottratta alla negoziabilità con contrattazione collettiva.
L' ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
4 In corso di causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
non è stata svolta attività istruttoria.
2. Preliminare alla trattazione del merito è il rilievo degli elementi non contestati in causa,
ovvero:
- la presenza, sia nel CCNL per gli anni 1994/1997, sia nel successivo CCNL del 21/2/2002,
della previsione della facoltà per gli enti datori di lavoro, per quanto riguarda la concessione dei buoni pasto, di trattamenti di miglior favore per i dipendenti;
- il contenuto del Regolamento IEN Galileo Ferraris del marzo 1999, e quindi del riconoscimento dei buoni pasto sia in caso di giornata di lavoro con prestazione di almeno tre ore di servizio, sia in caso di giornata (o di ore) di assenza per recupero orario;
- l'erogazione dei buoni pasto in tali termini, senza interruzioni, sino al settembre del 2020;
- la revoca da quel periodo, previa comunicazione da parte del direttore generale dell' , CP_1
di tale trattamento/condizione.
Posta in tali termini la vicenda in punto di fatto, deve darsi dato (come eccepito da parte convenuta all'odierna udienza) dell'abrogazione espressa, da parte dell'art. 21 co 2 del dlvo
38/2004, dei regolamenti adottati dallo dalla data di entrata in vigore dei Parte_13
regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, contabilità e finanza, di disciplina del personale, ex art. 17 del medesimo testo normativo, che sarebbero stati
Par adottati dallo stesso (costituito in forza del medesimo dlvo, con fusione dello e CP_1
dell' ); nel caso di specie, dall'1/1/2006, data di adozione del Controparte_4
nuovo regolamento di settore da parte del nuovo ente.
Ciò posto, deve però darsi anche atto del fatto che anche dopo tale data, per più di 14 anni,
l' ha continuato a riconoscere i buoni pasto ai propri dipendenti in conformità alle CP_1
previsioni del Regolamento del marzo 1999 (doc. 14 ricorrenti), dando quindi esecuzione ad un vero e proprio uso aziendale;
anzi, ha addirittura, con propria circolare del 12/2/2019 (doc. 18
5 ricorrenti), dichiarato espressamente di fare salve, anzi di ritenere valide “le prassi consolidate in materia, di cui al documento del 18/3/2003”, ovvero del Regolamento Parte_13
emesso in tale data (doc. 15 ricorrenti), che ha ribadito le regole, qui in contestazione, relative all'erogazione dei buoni pasto (effettuazione di turno di almeno 3 ore o riconoscimento delle ore e dei giorni di recupero orario). Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine a tale istituto, ovvero dell'uso aziendale, che “La reiterazione costante e generalizzata di un
comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di
per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle
cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il
regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di
funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire
un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori
di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa
efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass. SSUU n. 26107/2007; conformi, Cass. n.
17481/2009, Cass. n. 7395/2013, Cass. n. 26869/2017, Cass. n. 9476/2020). Parte convenuta,
all'odierna udienza, ha eccepito che però l'uso aziendale sarebbe istituto tipico del lavoro strettamente privatistico, non applicabile nell'ambito del pubblico impiego, pur se privatizzato.
E' sufficiente però osservare che le pronunce di legittimità appena sopra citate hanno ritenuto il contrario, ritenendo appunto che l'uso aziendale potesse trovare applicazione nell'ambito di rapporti di natura pubblicistica (nello specifico, per i dipendenti delle ex Ferrovie Sud Est).
Fatta questa doverosa premessa, deve rilevarsi che in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame è intervenuta sentenza della Corte d'Appello di OR (sent. n. 190/2023 del
17/5/2023, in causa RG 630/2022), della quale si possono riportare i seguenti passaggi salienti,
ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisi dallo scrivente e dirimenti per la decisione della causa:
6 “[…] L'appello [proposto dall' ] è infondato. L'art. 8 del D.Lgs. 66/2003 […] si limita CP_1
a disciplinare le pause giornaliere, senza nulla prevedere a proposito dei buoni pasto, la cui
disciplina resta quella dettata dalla contrattazione collettiva e quindi dall'art. 5 CCNL
[...]
, il quale, pur riconoscendo tale diritto per le giornate Controparte_5
lavorative con orario di lavoro superiore alle sei ore, fa espressamente salvi “i trattamenti di
maggior favore in essere presso i singoli enti”, proprio come quello oggetto di giudizio.
La giurisprudenza citata, in proposito, dall'appellante (Cass. 5547/2021 e Cass. 1773/2000) è
inconferente, dato che si riferisce ad ipotesi in cui i lavoratori chiedevano il riconoscimento
del diritto all'erogazione del buono pasto che mai gli era stato erogato, sicché solo in quel
contesto aveva senso interrogarsi sulla funzione e la natura del buono pasto e, quindi, sulla
ratio del D.Lgs. 66/2003: caso del tutto diverso è quello qui in esame, nel quale il buono pasto
è riconosciuto ai dipendenti dell'ente appellante almeno dal 1999 e le sue modalità di
erogazione sono state disciplinate in melius rispetto al CCNL attraverso usi aziendali
pacificamente applicati fino a settembre 2020, quando l'ente ha deciso unilateralmente di
disapplicarli.
La questione oggetto del presente giudizio, quindi, non è se i dipendenti dell' abbiano o CP_1
meno diritto all'erogazione del buono pasto, ma se l' avesse o meno diritto di modificare CP_1
unilateralmente le modalità di erogazione pacificamente in essere presso l'Ente da oltre 20
anni.
Inoltre, se è vero che in caso di trasferimento d'azienda si applica al rapporto di lavoro il CCNL
applicato dal nuovo datore di lavoro, anche se meno favorevole (Cass. 5882/2010, citata
dall'appellante), ciò è irrilevante nel nostro caso, perché il CCNL applicato dallo Parte_13
prima, e dall' poi, al rapporto di lavoro con gli appellati è lo stesso, ovvero il
[...] CP_1
CCNL degli , e identico è anche l'uso aziendale relativo alle Controparte_5
Par modalità di fruizione dei buoni pasto, ovvero quello applicato prima dallo , e che ha
7 continuato ad essere applicato dall' per 15 anni fino al settembre 2020, circostanza CP_1
pacifica e documentalmente provata (v. la circolare n. 3 del 12.2.2019 dell' , doc. 14 CP_1
appellati, nella quale l' riconosce come applicabile la circolare IEN del 18.3.2003 – CP_1
“Rimangono valide le prassi consolidate in materia, di cui al documento del 18/3/2003” – doc.
11 appellati, che riconosceva espressamente il buono pasto per la giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettuasse almeno tre ore di presenza effettiva in servizio).
Quanto ai rapporti tra legge, contrattazione collettiva nazionale e aziendale, nel nostro caso
l'art. 5, co. 11, del CCNL fa espressamente salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso
i singoli enti, mentre l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 demanda espressamente la disciplina dei
rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, oltre che alle
disposizioni contenute nel codice civile, proprio alla contrattazione collettiva: nel caso in
esame, nel quale le modalità di fruizione del buono pasto sono disciplinate dalla contrattazione
collettiva e degli usi aziendali, la modifica delle modalità di corresponsione del buono pasto
non poteva certo avvenire con una determinazione unilaterale del Direttore Generale dell'ente.
Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado ha qualificato il regolamento dell'
[...]
del 1999 come un atto unilaterale, istitutivo di un trattamento di miglior favore Parte_13
rispetto a quello previsto dal CCNL, che ha trovato applicazione senza soluzione di continuità
dalla data della sua istituzione fino al settembre 2020, circostanza che ha fatto sorgere in capo
all'ente datore di lavoro un obbligo unilaterale di carattere collettivo, operante sul piano del
singolo rapporto individuale di lavoro, dotato della stessa efficacia di un contratto collettivo
aziendale, che pertanto non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro, bensì
soltanto da un successivo accordo collettivo (v. Cass. 3296/2016, Cass. 31204/2021)”.
Come si è anticipato, le considerazioni della sentenza appena sopra citata sono condivise dallo scrivente e vengono quindi poste a fondamento della presente decisione.
Da ultimo, occorre esaminare ulteriore eccezione di parte convenuta non affrontata dalla CdA
8 di OR, ovvero l'asserita non negoziabilità dell'istituto dei buoni pasto in sede di contrattazione collettiva integrativa, e quindi anche mediante prassi ed usi negoziali. E'
sufficiente osservare che tale eccezione si basa su parere reso dall' , ma fondato su norme CP_6
del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 14/9/2000, ed in particolare sugli artt. 45 e 46 di tale Contratto Collettivo;
e che pertanto le considerazioni dell' non sono trasportabili CP_7
nella fattispecie in esame, disciplinata da diverse fonti negoziali.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti, non rendendosi necessario l'esame della doglianza relativa alla pretesa discriminazione di trattamento dei lavoratori, formulata da parti ricorrenti (le quali, peraltro, non allegano di fare parte delle categorie asseritamente trattate in modo ingiustamente differenziato), e portano all'accoglimento integrale del ricorso, non essendovi contestazioni sui conteggi del dovuto contenuti in ricorso. In particolare, può
accogliersi la domanda di adempimento in forma specifica, non essendo state allegate circostanze che portino a ritenere l'impossibilità di tale adempimento e di conseguenza la necessità di vagliare la domanda risarcitoria per equivalente.
3. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Le spese sono liquidate tenendo conto del patrocinio congiunto per 11 ricorrenti (con conseguente maggiorazione ex 4 co 2 DM
55/2014), e della distrazione spettante al loro procuratore, che si è dichiarato antistatario.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di OR - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
9 - accerta e dichiara l'illegittimità della modifica unilaterale, intervenuta nel settembre del 2020,
delle modalità di erogazione dei buoni pasto;
- condanna all'erogazione, in favore dei Controparte_8
ricorrenti, dei buoni pasto maturati dal settembre del 2020 al gennaio del 2024, come segue:
per buoni pasto per 35 giornate, per un controvalore economico di € 245,00; Parte_1
per buoni pasto per 34 giornate, per un controvalore economico di € 238,00; Parte_2
per buoni pasto per 32 giornate, per un controvalore economico di € 224,00; Parte_3
per buoni pasto per 57 giornate, per un controvalore economico di € 399,00; Parte_4
per buoni pasto per 74 giornate, per un controvalore economico di € Parte_5
518,00;
per buoni pasto per 121 giornate, per un controvalore economico di € 847,00; Parte_6
per buoni pasto per 79 giornate, per un controvalore economico di € 553,00; Parte_7
per buoni pasto per 59 giornate, per un controvalore economico di € 413,00; Parte_8
per buoni pasto per 55 giornate, per un controvalore economico di € 385,00; Parte_9
per buoni pasto per 58 giornate, per un controvalore economico di € 406,00; Parte_10
per buoni pasto per 114 giornate, per un controvalore economico di € 798,00; Parte_11
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti del procuratore di parti CP_1
ricorrenti; spese liquidate in euro 1.957,00, oltre a contributo unificato se versato, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
OR, 5/3/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
10