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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/'01, mod. dal d.l. n. 83/'12, conv. in l. n. 134/'12)
Proc n. 1131/2024 v.g.
DECRETO letto il ricorso depositato in data 29.10.2024 nell'interesse di
1. , nato a [...] il [...],C.F. , Controparte_1 C.F._1
2. , nato a [...] il [...],C.F. , Controparte_2 C.F._2
3. , nata a [...] il [...],C.F. , Controparte_3 C.F._3
4. , nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_4 C.F._4
5. , nata a [...] l'[...], C.F. , Controparte_5 C.F._5
i quali agiscono in proprio e n.q. di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 [...]
; Controparte_5 visti gli atti e la produzione documentale successiva al provvedimento dell'11.03.2025;
considerato che
il ricorso risulta tempestivamente proposto, in quanto il giudizio presupposto è stato definito con sentenza pubblicata il 25.03.2024, notificata il 26.03.2024;
ritenuto che
il giudizio presupposto di primo grado per il quale i ricorrenti agiscono, iure hereditatis, ai sensi della l. 89/2001 è stato instaurato con ricorso depositato in data 19.02.2005 ed ha avuto una durata, fino al decesso di (02.09.2009), di 4 anni e una frazione di anno superiore Persona_1
a sei mesi (4 anni 6 mesi e 14 giorni); ritenuto che la durata di ragionevole del processo di primo grado è fissata in tre anni;
che si apprezza una durata irragionevole del giudizio di primo grado, fino alla morte di Per_1
, pari a 1 anno e ad una frazione di anno superiore a sei mesi;
[...]
che dal deposito del ricorso in riassunzione (30.03.2011) alla pubblicazione della sentenza di primo grado (07.10.2021), il giudizio ha avuto una durata di 10 anni, 6 mesi e 8 giorni;
che si ravvisano rallentamenti imputabili alle parti, in particolare alle udienze del 05.07.2012 e del
25.05.2015, in cui i procuratori delle parti aderivano all'astensione dalle udienze, sicchè devono essere detratti dalla durata del giudizio di primo grado 30 giorni (15 giorni per ciascun rinvio); che all'udienza del 10.03.2016 le parti chiedevano un rinvio per trattative di bonario componimento, di talché devono essere detratti tre mesi dalla durata del giudizio di primo grado;
che, rispetto alla posizione degli odierni ricorrenti iure proprio, si apprezza una durata irragionevole del giudizio di primo grado pari a 7 anni ed una frazione di anno inferiore a sei mesi;
rilevato che il secondo grado del giudizio presupposto instaurato con atto di citazione del 25.11.2021
e definito con sentenza della Corte d'appello di Messina pubblicata il 25.03.2024, ha avuto la durata di 2 anni 4 mesi;
che la durata ragionevole per il giudizio di appello è di due anni;
che il secondo grado di giudizio ha avuto una durata irragionevole di una frazione di anno inferiore a sei mesi;
che non risulta che le parti abbiano avanzato istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies c.p.c., almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, l. 89/2001; che, invero, l'art.
1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001 individua, tra i rimedi preventivi esperibili, uno strumento attinente alla trattazione del processo, ove sia proposta l'istanza di mutamento del rito da ordinario di cognizione in sommario di cognizione ai sensi dell'art. 183-bis cod. proc. civ., ovvero uno strumento riguardante le forme di svolgimento della decisione, ove
(almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del giudizio) sia avanzata richiesta di definizione del contenzioso secondo lo schema più duttile e concentrato della pronuncia della sentenza semplificata immediatamente a seguito di discussione orale;
che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 121/2020), ciò che la normativa ora menzionata richiede alla parte del processo in corso “è solo, dunque, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso: restando, per l'effetto, ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata”; che, quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale che, chiamata a vagliare la compatibilità dell'art. 1 ter, comma 1, l. 89/2001 con le norme costituzionali, ha posto l'accento sul comportamento collaborativo della parte con il giudicante, porta ad escludere il riconoscimento dell'indennizzo ex art. 281 sexies c.p.c., in caso di mancata presentazione dell'istanza di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del giudizio), a prescindere dal modello decisionale poi di fatto adottato dal giudice;
che il mancato tempestivo esperimento del rimedio preventivo comporta l'inammissibilità del ricorso rispetto al grado di appello;
rilevato che la domanda indennitaria deve essere accolta limitatamente al primo grado di giudizio;
ritenuto che
, tenuto conto della natura della controversia, della entità del ritardo e dell'esito del giudizio, la liquidazione può essere operata iure hereditatis in ragione di € 400,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, mentre iure proprio in € 420,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così pure riconosciuto forfettariamente un minimo incremento per il ritardo ulteriore rispetto ai termini di cui all'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, l. 89/2001; che a ciascuno dei ricorrenti spetta la somma complessiva di € 3.100,00, di cui € 160,00 iure hereditatis ed € 2.940,00 iure proprio; ritenuto che su dette somme riconosciute a titolo di indennizzo vanno calcolati gli interessi legali;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M. 55/2014 stante la natura monitoria del procedimento;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza dilazione, di Controparte_6
euro 3.100,00 ciascuno in favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , somme ingiunte a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio
[...] Controparte_5
presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda ex L. 89/2001 al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in euro 206,65 per spese ed euro 470,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l. 89/'01, e succ. modifiche.
Così deciso il 9.6.2025. Il magistrato designato
Dott. A. Zappalà
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/'01, mod. dal d.l. n. 83/'12, conv. in l. n. 134/'12)
Proc n. 1131/2024 v.g.
DECRETO letto il ricorso depositato in data 29.10.2024 nell'interesse di
1. , nato a [...] il [...],C.F. , Controparte_1 C.F._1
2. , nato a [...] il [...],C.F. , Controparte_2 C.F._2
3. , nata a [...] il [...],C.F. , Controparte_3 C.F._3
4. , nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_4 C.F._4
5. , nata a [...] l'[...], C.F. , Controparte_5 C.F._5
i quali agiscono in proprio e n.q. di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 [...]
; Controparte_5 visti gli atti e la produzione documentale successiva al provvedimento dell'11.03.2025;
considerato che
il ricorso risulta tempestivamente proposto, in quanto il giudizio presupposto è stato definito con sentenza pubblicata il 25.03.2024, notificata il 26.03.2024;
ritenuto che
il giudizio presupposto di primo grado per il quale i ricorrenti agiscono, iure hereditatis, ai sensi della l. 89/2001 è stato instaurato con ricorso depositato in data 19.02.2005 ed ha avuto una durata, fino al decesso di (02.09.2009), di 4 anni e una frazione di anno superiore Persona_1
a sei mesi (4 anni 6 mesi e 14 giorni); ritenuto che la durata di ragionevole del processo di primo grado è fissata in tre anni;
che si apprezza una durata irragionevole del giudizio di primo grado, fino alla morte di Per_1
, pari a 1 anno e ad una frazione di anno superiore a sei mesi;
[...]
che dal deposito del ricorso in riassunzione (30.03.2011) alla pubblicazione della sentenza di primo grado (07.10.2021), il giudizio ha avuto una durata di 10 anni, 6 mesi e 8 giorni;
che si ravvisano rallentamenti imputabili alle parti, in particolare alle udienze del 05.07.2012 e del
25.05.2015, in cui i procuratori delle parti aderivano all'astensione dalle udienze, sicchè devono essere detratti dalla durata del giudizio di primo grado 30 giorni (15 giorni per ciascun rinvio); che all'udienza del 10.03.2016 le parti chiedevano un rinvio per trattative di bonario componimento, di talché devono essere detratti tre mesi dalla durata del giudizio di primo grado;
che, rispetto alla posizione degli odierni ricorrenti iure proprio, si apprezza una durata irragionevole del giudizio di primo grado pari a 7 anni ed una frazione di anno inferiore a sei mesi;
rilevato che il secondo grado del giudizio presupposto instaurato con atto di citazione del 25.11.2021
e definito con sentenza della Corte d'appello di Messina pubblicata il 25.03.2024, ha avuto la durata di 2 anni 4 mesi;
che la durata ragionevole per il giudizio di appello è di due anni;
che il secondo grado di giudizio ha avuto una durata irragionevole di una frazione di anno inferiore a sei mesi;
che non risulta che le parti abbiano avanzato istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies c.p.c., almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, l. 89/2001; che, invero, l'art.
1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001 individua, tra i rimedi preventivi esperibili, uno strumento attinente alla trattazione del processo, ove sia proposta l'istanza di mutamento del rito da ordinario di cognizione in sommario di cognizione ai sensi dell'art. 183-bis cod. proc. civ., ovvero uno strumento riguardante le forme di svolgimento della decisione, ove
(almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del giudizio) sia avanzata richiesta di definizione del contenzioso secondo lo schema più duttile e concentrato della pronuncia della sentenza semplificata immediatamente a seguito di discussione orale;
che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 121/2020), ciò che la normativa ora menzionata richiede alla parte del processo in corso “è solo, dunque, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso: restando, per l'effetto, ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata”; che, quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale che, chiamata a vagliare la compatibilità dell'art. 1 ter, comma 1, l. 89/2001 con le norme costituzionali, ha posto l'accento sul comportamento collaborativo della parte con il giudicante, porta ad escludere il riconoscimento dell'indennizzo ex art. 281 sexies c.p.c., in caso di mancata presentazione dell'istanza di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del giudizio), a prescindere dal modello decisionale poi di fatto adottato dal giudice;
che il mancato tempestivo esperimento del rimedio preventivo comporta l'inammissibilità del ricorso rispetto al grado di appello;
rilevato che la domanda indennitaria deve essere accolta limitatamente al primo grado di giudizio;
ritenuto che
, tenuto conto della natura della controversia, della entità del ritardo e dell'esito del giudizio, la liquidazione può essere operata iure hereditatis in ragione di € 400,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, mentre iure proprio in € 420,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così pure riconosciuto forfettariamente un minimo incremento per il ritardo ulteriore rispetto ai termini di cui all'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, l. 89/2001; che a ciascuno dei ricorrenti spetta la somma complessiva di € 3.100,00, di cui € 160,00 iure hereditatis ed € 2.940,00 iure proprio; ritenuto che su dette somme riconosciute a titolo di indennizzo vanno calcolati gli interessi legali;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M. 55/2014 stante la natura monitoria del procedimento;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza dilazione, di Controparte_6
euro 3.100,00 ciascuno in favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , somme ingiunte a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio
[...] Controparte_5
presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda ex L. 89/2001 al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in euro 206,65 per spese ed euro 470,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l. 89/'01, e succ. modifiche.
Così deciso il 9.6.2025. Il magistrato designato
Dott. A. Zappalà