Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5441/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 22.4.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione.
È presente nell'interesse di e per delega dell'avv. DEBORA Macello, CP_1
l'avv. Adelaide Forino, la quale si riporta alle difese e le istanze già formulate in com- parsa di costituzione e risposta e nella successiva memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, richiama le conclusioni formulate. Impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodot- to ed eccepito da controparte poiché infondato in fatto ed in diritto. Posto che, la causa risulta istruita con la produzione documentale e non sono state presentate altre istanze istruttorie da parte attrice, insta per vengano accolte le conclusioni già CP_1
in atti. È altresì presente per gli opponenti l'avv. Ciro Nappi, il quale impugna le dedu- zioni e conclusioni di parte opposta e la documentazione prodotta e si riporta alle con- clusioni già rassegnate e chiede che l'opposizione proposta venga accolta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, allorquando i di- fensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona
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sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5441/2017 r.g.a.c.
TRA
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in PIAZZA DEI MARTIRI, 30 NAPOLI presso lo studio dell'Avv.
NAPPI CIRO (c.f.: ) dal quale è rappresenti e difesi in virtù C.F._1
di procura in atti.
- opponenti
E
, elettivamente domiciliata in piazza Barbieri Pinerolo presso CP_1
lo studio dell'Avv. MACELLO DEBORA (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- opposta
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte opponente con il proprio atto introduttivo chiedeva accertarsi la non debenza delle somme ingiunte, in ragione della omessa notifica della intervenuta cessione alla la inimputabilità dell'inadempimento delle rate di Parte_2
mutuo al De avendo questi perso il posto di lavoro, la Parte_1
natura genericamente usuraria degli interessi applicati dalla opposta e chiedeva,
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pertanto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva parte opposta contestando l'assunto attoreo e chiedendo con-
fermarsi il suddetto decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, di tal che deve confer-
marsi l'opposto decreto ingiuntivo.
In via preliminare va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ri-
corso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge se-
condo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la do-
manda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanen-
do così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione,
il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In
sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controver-
sia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo
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del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Orbene, l'azione esercitata con la richiesta monitoria afferisce la restitu-
zione della somma data a prestito, degli interessi sulla stessa maturati.
Parte opposta, quindi, con il deposito della suddetta documentazione ver-
sata in atti (comprovante l'avvenuta e non contestata erogazione del credito) ha assolto al proprio onere.
L'opponente, invece, ha chiesto accertarsi la non debenza delle somme ri-
chieste, costituenti un indebito oggettivo, in ragione usurarietà degli interessi pat-
tuiti. Ne consegue che, relativamente all'onere della prova, l'opponente è tenuto a provare l'asserita usurarietà.
Tale prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta.
Innanzitutto, parte opponente si è limitata ad asserzioni vaghe e generiche e le doglianze avanzate, relative all'asserita applicazione di tassi di interesse ge-
nericamente determinati, in misura ultralegale ed usuraria, appaiono indetermina-
te. Già un simile rilevo appare sufficiente a ritenere l'opposizione generica e,
quindi, conseguentemente inammissibile la CTU che, come di seguito si specifi-
cherà, non potrebbe che avere carattere meramente esplorativo, essendo diretta a verificare non già il preciso e puntuale assunto di parte, bensì genericamente qua-
le risulti il tasso concretamente applicato e se esso superi o meno il tasso soglia.
Inoltre, parte opponente nel dolersi della corresponsione di interessi usura-
ri omette di depositare i decreti ministeriali ed dopo la concessione della provvi-
soria esecutività del decreto monitorio presenta difese succinte.
Ritenute fondamentali le suesposte lacune deduttive ed istruttorie istrutto-
ria, neppure potrebbe ammettersi CTU, la quale avrebbe prodotto l'effetto di
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colmare le suddette lacune nell'allegazione, rivestendo, altresì, carattere esplora-
tivo.
Alcuna rilevanza può spiegare nel presente giudizio la circostanza che l'inadempimento, di fatto confermato nella sua essenza, sia conseguente alla per-
dita del lavoro dell'opponente. Così come irrilevante risulta la dedotta omessa notifica della cessione alla opponente, ben potendo la cessionaria effettuare la comunicazione in uno al monitorio.
Deve, pertanto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, di cui deve al-
tresì dichiararsi la esecutività.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e succ modifiche ed inte-
grazioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapporta-
ta anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocra-
tica ed in persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronun-
ziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., così decide:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. opposto di-
chiarandone la esecutività;
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte oppo-
sta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in liquidate in €.3.800,00
per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se
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dovuti.
E' verbale
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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