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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 810 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VIRGA ROBERTO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 18.3.2024 conveniva l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Agrigento esponendo di aver subito in data 2.11.2022 un infortunio sul lavoro a seguito del quale veniva istruita la pratica di infortunio presso l' CP_1
(prot. n. 518544164), il quale, con provvedimento del 12.4.2023 comunicava il riconoscimento di una percentuale relativa alla menomazione accertata pari al 12%. Riferiva che avverso il relativo provvedimento veniva proposta opposizione in data 30.1.2024, in seguito alla quale, tuttavia, l' non disponeva alcuna visita CP_1 collegiale. Il ricorrente, pertanto adiva il Tribunale chiedendo di “
1. accertare e dichiarare che il sig. in data 02.11.2022 subiva un infortunio sul lavoro con Parte_1 le modalità descritte in narrativa;
2. accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
a causa del predetto infortunio presenta un grado di inabilità pari almeno
[...] al 16%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
1 Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 in accoglimento del presente ricorso, al pagamento in favore del ricorrente della rendita vitalizia, o in quell'altra minore e\o maggiore che sarà ritenuta di giustizia a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.” Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa in data 7.5.2025 all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato. In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa. In tale definizione è ricompreso anche l'infortunio subito in itinere.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in quanto l'Ente ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente.
A tal fine, nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica.
Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'esame clinico si evince che in data 2.11.2022 il sig. Parte_1
è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro, in seguito al quale riportava
[...] una lesione alla spalla destra e al gomito destro. Il CTU nominato ha riscontrato che: “il grado di funzionalità articolare della spalla dx da ottobre 2023 (data visita ), al gennaio 2024 (data CTP) alla presente CP_1 visita del Novembre 2024 si è progressivamente ridotto, infatti allo stato attuale si osserva Deficit abduzione ed elevazione anteriore possibili fino a 95 ° che rende
2 necessario per la vestizione/svestizione l'assunzione di posture anomale compensatorie, con consensuale deficit opposizione pollice-mignolo e sfumata ipotrofia pettorale omolaterale al lato dominante destro del ricorrente”.
Ha concluso quindi ritenendo che dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che il ricorrente, a seguito dell'infortunio di cui sopra ha riportato “Esiti di lesione del tendine del sovraspinoso e del sottoscapolare su marcata tendinosi preesistente spalla dx parzialmente emandata chirurgicamente (alla RM rilesione del sovraspinoso e lesione del sottoscapolare); limitazione funzionale;
cicatrice chirurgica valutabile con un danno biologico permanente complessivo con le preesistenze del 16%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara che la percentuale di danno biologico correlata ai postumi presentati dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio in data
2.11.22 è pari al 16%; condanna a corrispondere quanto dovuto a titolo di rendita, oltre interessi;
CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.312,00, oltre CP_1 spese, IVA e CPA, da distrarsi al procuratore antistatario;
Spese di CTU in capo ad , come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Agrigento, 07/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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