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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3542/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006886745000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160002900856000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 22.7.2025, relativamente a cartella di pagamento per tassa registro.
Deduceva: l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Allegava l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva apparentemente l'Agenzia delle Entrate laddove questa così viene indicata nel fascicolo telematico della quale si rinviene semplicemente, in luogo delle controdeduzioni, una nota spese e l'allegazione di una sentenza.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza camerale del 21.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'eccezione del ricorrente di omessa notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto di quello impugnato, è rimasta insuperata.
Era onere del Concessionario comprovare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento indicata nel dettaglio dell'atto impugnato come notificata il 24.6.2016.
L'omessa notifica di un atto presupposto comporta la caducazione di quello successivo (Cass. n.
26660/2023).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione cui incombeva la prova della notifica della cartella presupposta non si
è costituita in giudizio, mentre tale non può ritenersi l'Agenzia delle Entrate che si limita a depositata una semplice nota spese ed una sentenza irrilevante ai fini del decidere.
Va, pertanto, il ricorso accolto e l'atto impugnato annullato nonché dichiarata la prescrizione della pretesa come richiesto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato dichiarando prescritta la pretesa. Condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 300,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Caserta li 21.01.2026 Il
Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3542/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006886745000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160002900856000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 22.7.2025, relativamente a cartella di pagamento per tassa registro.
Deduceva: l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Allegava l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva apparentemente l'Agenzia delle Entrate laddove questa così viene indicata nel fascicolo telematico della quale si rinviene semplicemente, in luogo delle controdeduzioni, una nota spese e l'allegazione di una sentenza.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza camerale del 21.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'eccezione del ricorrente di omessa notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto di quello impugnato, è rimasta insuperata.
Era onere del Concessionario comprovare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento indicata nel dettaglio dell'atto impugnato come notificata il 24.6.2016.
L'omessa notifica di un atto presupposto comporta la caducazione di quello successivo (Cass. n.
26660/2023).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione cui incombeva la prova della notifica della cartella presupposta non si
è costituita in giudizio, mentre tale non può ritenersi l'Agenzia delle Entrate che si limita a depositata una semplice nota spese ed una sentenza irrilevante ai fini del decidere.
Va, pertanto, il ricorso accolto e l'atto impugnato annullato nonché dichiarata la prescrizione della pretesa come richiesto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato dichiarando prescritta la pretesa. Condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 300,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Caserta li 21.01.2026 Il
Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini