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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1082/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1
dell'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe De Liguori, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), alla via San Giovanni n. 1;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Esposito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla via Mandrile n.
47;
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
, Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di essere Parte_1
proprietario e possessore del vano terraneo sito in Ottaviano alla via Piazza, nel
N.C.E.U. al foglio 7, p.lla 99 sub 1, originariamente concesso in locazione abitativa da suo padre, a alla cui morte subentrò la Persona_1 Controparte_3
figlia e, dopo la morte di questa, la figlia . Per_2 Controparte_2
Essendosi la Centro resa morosa nel versamento del canone a far data dall'agosto
2000, il la citava in giudizio per la convalida del relativo sfratto innanzi al Pt_1
Tribunale di Nola, ove la convenuta si difendeva eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore e deducendo di avere donato la nuda proprietà del cespite a con atto per Notaio del 21.10.1997. Controparte_1 Per_3
Il Tribunale rigettava l'iniziativa attorea, ma in appello la decisione veniva riformata in accoglimento delle ragioni del , con condanna della all'immediato Pt_1 CP_2
rilascio dell'immobile. Con la sentenza resa in appello n. 2491/2011 (definitiva ed eseguita), tra l'altro, si riconosceva che (dante causa del Controparte_2
suddetto atto di donazione) era conduttrice dello stesso immobile locato dall'odierno attore e che la donazione non provava la titolarità di alcun diritto reale in capo alla ed al CP_2 CP_1
Sulla scorta di tali deduzioni il agiva in giudizio chiedendo di dichiarare la Pt_1
nullità dell'atto di donazione tra , rogato in Controparte_4 Controparte_1
San Gennarello di Ottaviano dal Notaio il 21 ottobre 1997, reg.to Persona_4
a Nola il 10.11.1997 al n. 1857, e trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2
l'8.11. 1997 ai nn. 33393/26141, con vittoria di spese.
Si costituiva , il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per essere stata la causa iscritta a ruolo oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione.
Il convenuto deduceva altresì di essere divenuto nudo proprietario del bene in virtù dell'atto di donazione oggetto di causa, con cui gli era stata immediatamente trasferita la proprietà ed il possesso dell'immobile. Evidenziava che l'attore non aveva prodotto alcun titolo idoneo a provare la sua legittimazione né il suo interesse ad agire e, del resto, nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello il aveva Pt_1
ammesso di non essere proprietario dell'immobile.
Il infine, rappresentava la propria legittimazione a far valere ed accertare CP_1
il suo diritto di nudo proprietario sul vano terraneo di che trattasi, avendolo acquistato per usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 c.c. in virtù e sulla base della contestata donazione.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare improcedibile la domanda attorea;
nel merito, di rigettarla e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare il suo diritto di nudo proprietario sul vano terraneo oggetto di causa, per avvenuto acquisto del medesimo a titolo di usucapione abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 c.c., con vittoria di spese.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva. Controparte_2
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., dopo il deposito delle relative memorie la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del 18.02.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine ai fatti di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citata e non costituita. Controparte_2
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per tardiva iscrizione a ruolo, in quanto la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo, nel rispetto del termine di 10 giorni prescritto dall'art. 165 c.p.c., come risulta dall'attestazione della competente IA (depositata dall'attore in allegato all'istanza di anticipazione di udienza del 21.07.2021).
Venendo al merito, nel presente procedimento si contrappongono: da un lato, la domanda spiegata dal volta a far dichiarare la nullità dell'atto notarile del 21 Pt_1
ottobre 1997, con cui donava a l'immobile Controparte_2 Controparte_1
anzidetto, assumendone la proprietà in virtù di successione della madre, Per_5
dall'altro, la domanda avanzata dal HE in riconvenzionale, volta ad ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento dell'avvenuta usucapione, in suo favore, della proprietà del predetto immobile. Viene in rilevo, quindi, anzitutto la fattispecie della donazione di beni altrui, la quale non trova espressa normativa, essendo disciplinati solo la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) e il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.).
La Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto delineatosi in materia, con la sentenza n. 5068 del 2016 ha riconosciuto che “la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio”, dal momento che l'appartenenza del bene al donante costituisce elemento essenziale del contratto, in mancanza del quale la sua causa tipica non può realizzarsi. Sicché, l'altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e, quindi, sulla possibilità di realizzare la causa del contratto.
Ciò posto, la domanda di accertamento azionata nel presente giudizio è tesa ad ottenere la caducazione dell'atto ed il venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente (si confronti Cass. n. 7651 del 2007), con dissolvimento, sin dall'origine, degli effetti della donazione dispositiva del bene altrui.
Ai sensi dell'art. 1421 c.c., la legittimazione ad agire spetta a chiunque vi abbia interesse ma, per poter esperire l'azione di nullità, deve sussistere un concreto interesse del soggetto ad agire, che deve essere dimostrato dall'attore secondo le norme generali ed in riferimento all'art. 100 c.p.c. (si vedano Cass. n. 2447/2014;
Cass. n. 5420/2002; Cass. n. 338/2001; Cass. n. 7717/1991).
Difatti, l'azione di mero accertamento (quale è quella di nullità) è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore e per evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza.
In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art.
1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime
l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. n. 2447/2014).
L'interesse ad agire, dunque, si identifica con l'utilità che la pronuncia di nullità potrebbe determinare nella sfera giuridica dell'istante (Cass. n. 16159 del 2007).
Nel caso di specie, la verifica in ordine alla sussistenza del detto interesse non conduce ad un esito positivo, atteso che l'invocata declaratoria di nullità non comporterebbe un'utilità diretta nei confronti del (il quale peraltro ha già Pt_1
conseguito il rilascio del bene), in quanto l'attore non ha provato di essere titolare del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa (né di esserne possessore), sicché non è dato comprendere quale sia il pregiudizio, concreto ed attuale, che il trasferimento della proprietà del bene ad altri potrebbe arrecargli.
Anzi, sebbene l'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio si sia qualificato
“proprietario” del bene, nelle note per l'udienza del 29.06.2021 ha precisato che
“l'azione si fonda sulla titolarità del cespite quale proprietario ad usucapionem anche dei propri danti causa in relazione al quale, sin da ora, si formula pregiudiziale domanda di accertamento del relativo acquisto, ove ritenuto di legge e giustizia”, domanda successivamente abbandonata.
Tant'è che nell'istanza di anticipazione di udienza del 21.07.2021 ha affermato di agire “quale possessore nell'interesse riconosciuto alla corretta circolazione dei beni, omesso di considerare che all'esito, lo stesso istante avvierà azione di usucapione nei confronti del legittimo proprietario”.
Poi ha dichiarato di agire come “quisque de populo, quale possessore del bene immobile de quo nell'interesse riconosciuto alla corretta circolazione dei beni” (v. memoria ex art. 183 c.p.c., I termine), il cui possesso sarebbe stata acclarato nella sentenza d'appello già richiamata e, infine, come “possessore ed utile gestore” dell'immobile (v. comparsa conclusionale).
Sta di fatto che la sentenza d'appello (v. all. alla produzione attorea) non milita in senso favorevole all'aspettativa attorea, giacché la stessa ha riconosciuto che
[...]
“ha ammesso di non essere proprietario;
lo stesso infatti ha prodotto Parte_1
l'atto di compravendita per notaio del 15 gennaio 1922, con il Persona_6
quale genitore dell'odierno appellante, acquistò l'immobile in Persona_1
qualità di utile gestore di negozio di , residente in [...]. Persona_7
Dall'atto pubblico si evince, dunque, che il titolare del diritto di proprietà è
, e per esso i suoi eredi…”. Persona_7
Dalla pronuncia risulta, dunque, che proprietario del bene era il , che Per_7
ne aveva la semplice “disponibilità” in forza del “quasi-contratto” di Persona_1
gestione d'affari intercorso con il titolare (come indicato nell'atto di compravendita), che sussisteva un rapporto locativo, in cui “sono poi succeduti, dal lato del locatore, dapprima (coniuge di e poi Persona_8 Persona_1 Persona_9
, mentre dal lato del conduttore è subentrata dapprima la madre…
[...] Per_2
e poi la stessa ” (cfr. sentenza C. App. Napoli, all. alla
[...] Controparte_2
produzione dell'attore).
La Corte d'Appello, in pratica, ha semplicemente riconosciuto che l'odierno attore era subentrato nel contratto di locazione come locatore, precisando che “per assumere la qualità di locatore non è necessario avere un diritto reale sulla cosa, in quanto il contratto di locazione ha natura personale e prescinde dalla esistenza e dalla titolarità da parte del locatore di un diritto reale sul bene, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità”, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, che richiede la mera disponibilità di fatto in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico (v. Cass. n. 22281/2018; Cass. n. 9493/2007).
La domanda proposta dal , pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per Pt_1
difetto di interesse ad agire. Specularmente non può trovare accoglimento, per difetto di legittimazione passiva, la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal CP_1
Come noto, la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda (cfr. da ultimo in termini Cass. n. 1725/2025; Cass., Ordinanza, n.
28793/2023; Cass. n. 17270/2015). Peraltro, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.04.2025, n.8625).
Ebbene, nel caso di specie, il ha chiesto, in via riconvenzionale, di CP_1
accertare l'usucapione di un immobile la cui proprietà, alla stregua di quanto pocanzi evidenziato, non fa capo all'attore.
E quest'ultimo, del resto, non può nemmeno considerarsi possessore del bene, considerato l'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'Appello, la quale - come peraltro valorizzato dallo stesso convenuto - ha riconosciuto la semplice detenzione di , per essere succeduto - quale locatore - nel Parte_1
contratto di locazione originariamente stipulato dal padre (“utile Persona_1
gestore” del proprietario ). Persona_7
Come noto, nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario
(o il possessore) del bene e la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo. Ciò posto, il nostro ordinamento processuale impone l'identificazione del convenuto, ovvero che l'azione abbia un contraddittore legittimato avuto riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio;
ne consegue che l'attore che agisca per la dichiarazione di acquisto a titolo originario della proprietà di bene immobile per usucapione deve convenire in giudizio una persona specifica e, quindi, deve provare di avere fatto tutto il possibile secondo ordinari criteri di diligenza (anche in base al principio della vicinanza della prova) per individuare compiutamente il convenuto, ovvero il soggetto nei confronti del quale deve essere svolta la domanda.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, tanto la domanda azionata in via principale dall'attore, quanto la domanda proposta in riconvenzionale dal convenuto non possono trovare accoglimento.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali della presente vertenza, si ritiene che nella specie ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, stante la reciproca soccombenza (v. ex multis Cass. n. 9587/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_2
2. dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
3. dichiara inammissibile la domanda avanzata in via riconvenzionale da CP_1
;
[...]
4. compensa le spese tra le parti.
Nola, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1
dell'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe De Liguori, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), alla via San Giovanni n. 1;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Esposito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla via Mandrile n.
47;
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
, Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di essere Parte_1
proprietario e possessore del vano terraneo sito in Ottaviano alla via Piazza, nel
N.C.E.U. al foglio 7, p.lla 99 sub 1, originariamente concesso in locazione abitativa da suo padre, a alla cui morte subentrò la Persona_1 Controparte_3
figlia e, dopo la morte di questa, la figlia . Per_2 Controparte_2
Essendosi la Centro resa morosa nel versamento del canone a far data dall'agosto
2000, il la citava in giudizio per la convalida del relativo sfratto innanzi al Pt_1
Tribunale di Nola, ove la convenuta si difendeva eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore e deducendo di avere donato la nuda proprietà del cespite a con atto per Notaio del 21.10.1997. Controparte_1 Per_3
Il Tribunale rigettava l'iniziativa attorea, ma in appello la decisione veniva riformata in accoglimento delle ragioni del , con condanna della all'immediato Pt_1 CP_2
rilascio dell'immobile. Con la sentenza resa in appello n. 2491/2011 (definitiva ed eseguita), tra l'altro, si riconosceva che (dante causa del Controparte_2
suddetto atto di donazione) era conduttrice dello stesso immobile locato dall'odierno attore e che la donazione non provava la titolarità di alcun diritto reale in capo alla ed al CP_2 CP_1
Sulla scorta di tali deduzioni il agiva in giudizio chiedendo di dichiarare la Pt_1
nullità dell'atto di donazione tra , rogato in Controparte_4 Controparte_1
San Gennarello di Ottaviano dal Notaio il 21 ottobre 1997, reg.to Persona_4
a Nola il 10.11.1997 al n. 1857, e trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2
l'8.11. 1997 ai nn. 33393/26141, con vittoria di spese.
Si costituiva , il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per essere stata la causa iscritta a ruolo oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione.
Il convenuto deduceva altresì di essere divenuto nudo proprietario del bene in virtù dell'atto di donazione oggetto di causa, con cui gli era stata immediatamente trasferita la proprietà ed il possesso dell'immobile. Evidenziava che l'attore non aveva prodotto alcun titolo idoneo a provare la sua legittimazione né il suo interesse ad agire e, del resto, nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello il aveva Pt_1
ammesso di non essere proprietario dell'immobile.
Il infine, rappresentava la propria legittimazione a far valere ed accertare CP_1
il suo diritto di nudo proprietario sul vano terraneo di che trattasi, avendolo acquistato per usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 c.c. in virtù e sulla base della contestata donazione.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare improcedibile la domanda attorea;
nel merito, di rigettarla e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare il suo diritto di nudo proprietario sul vano terraneo oggetto di causa, per avvenuto acquisto del medesimo a titolo di usucapione abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 c.c., con vittoria di spese.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva. Controparte_2
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., dopo il deposito delle relative memorie la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del 18.02.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine ai fatti di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citata e non costituita. Controparte_2
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per tardiva iscrizione a ruolo, in quanto la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo, nel rispetto del termine di 10 giorni prescritto dall'art. 165 c.p.c., come risulta dall'attestazione della competente IA (depositata dall'attore in allegato all'istanza di anticipazione di udienza del 21.07.2021).
Venendo al merito, nel presente procedimento si contrappongono: da un lato, la domanda spiegata dal volta a far dichiarare la nullità dell'atto notarile del 21 Pt_1
ottobre 1997, con cui donava a l'immobile Controparte_2 Controparte_1
anzidetto, assumendone la proprietà in virtù di successione della madre, Per_5
dall'altro, la domanda avanzata dal HE in riconvenzionale, volta ad ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento dell'avvenuta usucapione, in suo favore, della proprietà del predetto immobile. Viene in rilevo, quindi, anzitutto la fattispecie della donazione di beni altrui, la quale non trova espressa normativa, essendo disciplinati solo la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) e il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.).
La Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto delineatosi in materia, con la sentenza n. 5068 del 2016 ha riconosciuto che “la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio”, dal momento che l'appartenenza del bene al donante costituisce elemento essenziale del contratto, in mancanza del quale la sua causa tipica non può realizzarsi. Sicché, l'altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e, quindi, sulla possibilità di realizzare la causa del contratto.
Ciò posto, la domanda di accertamento azionata nel presente giudizio è tesa ad ottenere la caducazione dell'atto ed il venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente (si confronti Cass. n. 7651 del 2007), con dissolvimento, sin dall'origine, degli effetti della donazione dispositiva del bene altrui.
Ai sensi dell'art. 1421 c.c., la legittimazione ad agire spetta a chiunque vi abbia interesse ma, per poter esperire l'azione di nullità, deve sussistere un concreto interesse del soggetto ad agire, che deve essere dimostrato dall'attore secondo le norme generali ed in riferimento all'art. 100 c.p.c. (si vedano Cass. n. 2447/2014;
Cass. n. 5420/2002; Cass. n. 338/2001; Cass. n. 7717/1991).
Difatti, l'azione di mero accertamento (quale è quella di nullità) è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore e per evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza.
In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art.
1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime
l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. n. 2447/2014).
L'interesse ad agire, dunque, si identifica con l'utilità che la pronuncia di nullità potrebbe determinare nella sfera giuridica dell'istante (Cass. n. 16159 del 2007).
Nel caso di specie, la verifica in ordine alla sussistenza del detto interesse non conduce ad un esito positivo, atteso che l'invocata declaratoria di nullità non comporterebbe un'utilità diretta nei confronti del (il quale peraltro ha già Pt_1
conseguito il rilascio del bene), in quanto l'attore non ha provato di essere titolare del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa (né di esserne possessore), sicché non è dato comprendere quale sia il pregiudizio, concreto ed attuale, che il trasferimento della proprietà del bene ad altri potrebbe arrecargli.
Anzi, sebbene l'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio si sia qualificato
“proprietario” del bene, nelle note per l'udienza del 29.06.2021 ha precisato che
“l'azione si fonda sulla titolarità del cespite quale proprietario ad usucapionem anche dei propri danti causa in relazione al quale, sin da ora, si formula pregiudiziale domanda di accertamento del relativo acquisto, ove ritenuto di legge e giustizia”, domanda successivamente abbandonata.
Tant'è che nell'istanza di anticipazione di udienza del 21.07.2021 ha affermato di agire “quale possessore nell'interesse riconosciuto alla corretta circolazione dei beni, omesso di considerare che all'esito, lo stesso istante avvierà azione di usucapione nei confronti del legittimo proprietario”.
Poi ha dichiarato di agire come “quisque de populo, quale possessore del bene immobile de quo nell'interesse riconosciuto alla corretta circolazione dei beni” (v. memoria ex art. 183 c.p.c., I termine), il cui possesso sarebbe stata acclarato nella sentenza d'appello già richiamata e, infine, come “possessore ed utile gestore” dell'immobile (v. comparsa conclusionale).
Sta di fatto che la sentenza d'appello (v. all. alla produzione attorea) non milita in senso favorevole all'aspettativa attorea, giacché la stessa ha riconosciuto che
[...]
“ha ammesso di non essere proprietario;
lo stesso infatti ha prodotto Parte_1
l'atto di compravendita per notaio del 15 gennaio 1922, con il Persona_6
quale genitore dell'odierno appellante, acquistò l'immobile in Persona_1
qualità di utile gestore di negozio di , residente in [...]. Persona_7
Dall'atto pubblico si evince, dunque, che il titolare del diritto di proprietà è
, e per esso i suoi eredi…”. Persona_7
Dalla pronuncia risulta, dunque, che proprietario del bene era il , che Per_7
ne aveva la semplice “disponibilità” in forza del “quasi-contratto” di Persona_1
gestione d'affari intercorso con il titolare (come indicato nell'atto di compravendita), che sussisteva un rapporto locativo, in cui “sono poi succeduti, dal lato del locatore, dapprima (coniuge di e poi Persona_8 Persona_1 Persona_9
, mentre dal lato del conduttore è subentrata dapprima la madre…
[...] Per_2
e poi la stessa ” (cfr. sentenza C. App. Napoli, all. alla
[...] Controparte_2
produzione dell'attore).
La Corte d'Appello, in pratica, ha semplicemente riconosciuto che l'odierno attore era subentrato nel contratto di locazione come locatore, precisando che “per assumere la qualità di locatore non è necessario avere un diritto reale sulla cosa, in quanto il contratto di locazione ha natura personale e prescinde dalla esistenza e dalla titolarità da parte del locatore di un diritto reale sul bene, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità”, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, che richiede la mera disponibilità di fatto in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico (v. Cass. n. 22281/2018; Cass. n. 9493/2007).
La domanda proposta dal , pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per Pt_1
difetto di interesse ad agire. Specularmente non può trovare accoglimento, per difetto di legittimazione passiva, la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal CP_1
Come noto, la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda (cfr. da ultimo in termini Cass. n. 1725/2025; Cass., Ordinanza, n.
28793/2023; Cass. n. 17270/2015). Peraltro, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.04.2025, n.8625).
Ebbene, nel caso di specie, il ha chiesto, in via riconvenzionale, di CP_1
accertare l'usucapione di un immobile la cui proprietà, alla stregua di quanto pocanzi evidenziato, non fa capo all'attore.
E quest'ultimo, del resto, non può nemmeno considerarsi possessore del bene, considerato l'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'Appello, la quale - come peraltro valorizzato dallo stesso convenuto - ha riconosciuto la semplice detenzione di , per essere succeduto - quale locatore - nel Parte_1
contratto di locazione originariamente stipulato dal padre (“utile Persona_1
gestore” del proprietario ). Persona_7
Come noto, nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario
(o il possessore) del bene e la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo. Ciò posto, il nostro ordinamento processuale impone l'identificazione del convenuto, ovvero che l'azione abbia un contraddittore legittimato avuto riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio;
ne consegue che l'attore che agisca per la dichiarazione di acquisto a titolo originario della proprietà di bene immobile per usucapione deve convenire in giudizio una persona specifica e, quindi, deve provare di avere fatto tutto il possibile secondo ordinari criteri di diligenza (anche in base al principio della vicinanza della prova) per individuare compiutamente il convenuto, ovvero il soggetto nei confronti del quale deve essere svolta la domanda.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, tanto la domanda azionata in via principale dall'attore, quanto la domanda proposta in riconvenzionale dal convenuto non possono trovare accoglimento.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali della presente vertenza, si ritiene che nella specie ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, stante la reciproca soccombenza (v. ex multis Cass. n. 9587/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_2
2. dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
3. dichiara inammissibile la domanda avanzata in via riconvenzionale da CP_1
;
[...]
4. compensa le spese tra le parti.
Nola, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi