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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2203/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2203/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ISI GIOVANNI BATTISTA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via al Collegio dei Nobili, 4 43121 Parma, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SILIGARDI ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA GUASTAFREDDA N.56 29121 PIACENZA, giusta procura in atti,
CONVENUTO
e contro
Controparte_2
, Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 20/11/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce in giudizio contro (n.q. di conducente), contro la società Parte_2 Controparte_3
(n.q. di proprietaria del mezzo) e contro la società assicuratrice Controparte_2 [...]
, per ottenere il risarcimento dei danni, tutti, patiti, in occasione del sinistro Controparte_1 verificatosi l'11.09.2019, allorquando, a bordo della sua moto, in località Molossi, sulla SP 343, mentre procedeva in direzione di marcia Casalmaggiore-Piadena, aveva perduto il controllo del mezzo, per via di una manovra necessitata dall'incauta condotta di guida del convenuto, che non aveva rispettato il segnale di STOP posto sulla intersezione (via Machiavelli) che introduce sulla provinciale.
Il conducente e la società proprietaria del mezzo (un furgone Fiat Ducato FL 903 CH) sono CP_3 rimasti contumaci;
la società di assicurazione ha contestato ogni addebito e ha contestato le pretese azionate dall'attore rispetto al quantum.
Le due difese hanno questionato sulla ricostruzione del sinistro.
A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica ricostruttiva e un ulteriore contributo di natura 'atipica' (v. all. 6), con cui gli agenti della Polizia stradale di
Casalmaggiore hanno procurato all'attore (collega d'ufficio) ulteriori rilievi, per verificare la correttezza di quelli operati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro (comunque non revocati in dubbio con querela di falso, nella loro componente di rilevazione 'statica').
L'oggetto del contendere è riferito alla entità, natura e grado delle violazioni del codice della strada, imputabili ai due soggetti rimasti coinvolti.
Sostiene parte attrice che il sinistro sia imputabile, e integralmente, alla condotta di guida del conducente del furgone, il quale si è immesso sulla provinciale violando il segnale (verticale) di 'STOP', frapponendosi alla marcia dell'attore, che lo avrebbe (si usi qui un termine generico:) urtato, mentre sopraggiungeva, regolarmente, alle sue spalle.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è sufficientemente verosimile.
Ora, come risulta dalla documentazione in atti e dalle annotazioni dei Carabinieri intervenuti sul posto, è vero che l'autocarro proveniva dalla strada Machiavelli: esso, quindi, proveniva da una strada alla cui conclusione è posto un segnale di 'Stop'.
L'urto, però, si è verificato oltre, dopo circa trenta metri: questo vuol dire che il furgone era di già in strada. Il momento decisivo dell'urto è, dunque, diverso e, soprattutto, non coinvolge valutazioni relative alla scelta del segmento temporale in cui il conducente ha deciso di immettersi nella strada provinciale. Diversamente, la moto avrebbe urtato la fiancata laterale del mezzo in fase di 'ingresso'
pagina 3 di 10 sulla provinciale e, soprattutto, il punto d'urto (non anche quello di quiete finale) sarebbe stato conclusivamente rilevato sulla corsia di destra.
Dunque, occorre valutare la condotta dei conducenti in un momento successivo, quello in cui il furgone
è già sulla strada provinciale; il centauro sta sopravvenendo da dietro;
il conducente accenna una svolta a sinistra, verso uno stradello posto alla sua sinistra.
E' questo il segmento narrativo fondamentale, da sottoporre a vaglio critico.
Secondo il conducente del veicolo, egli avrebbe messo la freccia a sinistra e, poi, sarebbe stato tamponato.
Diversamente, sostiene in base alle dichiarazioni raccolte in atti: il giorno 11 settembre 2019 verso le ore Pt_1
15, alla guida della mia motocicletta KTM, percorrevo la S.P.343R, agro del comune di Casalmaggiore secondo la direzione di marcia Casalmaggiore – San Giovanni in Croce viaggiando alla velocità di 50 km/h con le luci accese.
Improvvisamente e repentinamente un autocarro Fiat Ducato, proveniente da via Macchiavelli (laterale destra della
SS343), si immetteva a forte velocità sulla SS 343 mancandomi di precedenza con una manovra di immissione e di attraversamento in senso trasversale (rispetto alla mia direttrice di marcia). Alla vista di quanto sopra e considerata la brevissima distanza che intercorreva, istintivamente ed energicamente mi spostavo sulla sinistra e nel contempo frenavo energicamente al fine di evitare l'impatto. Nonostante tutto ciò non riuscivo ad evitare la collisione, che avveniva in prossimità dell'intersezione stradale summenzionata e coinvolgeva la parte anteriore del mio motociclo e la fiancata sinistra dell'autocarro. In seguito all'evento, scivolavo al disotto del pianale dell'autocarro che, a causa della velocità elevata e della guida distratta del conducente, anziché arrestarsi immediatamente, mi trascinava per alcune decine di metri dal punto d'urto.
E' senz'altro vero che il contegno della parte che non si presenta a rendere l'i.f. può avvalorare le circostanze dedotte nei capitoli di prova, ma in questo caso occorre, prima, ponderare la aderenza dei capitoli di prova agli elementi fattuali desumibili dai rilievi in atti.
Se si assume che era già sulla S.P. e aveva intenzione di svoltare a sinistra, in un punto che – CP_3 la planimetria conferma – consentiva quel tipo di manovra, si dirà che egli doveva attenersi al 'manuale di guida' descritto dall'art. del CdS (versione vigente al momento del sinistro), in base al quale:
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
pagina 4 di 10
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi
e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresi': a) per voltare a destra, tenersi il piu' vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimita' del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu' possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi
i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia e' vietata in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
In base ai dati censiti, non ci sono elementi che consentano di affermare che
• il conducente del furgone avesse segnalato prontamente la svolta a sinistra;
• il conducente del furgone avesse osservato, attentamente, dagli specchietti retrovisori se qualcuno stesse sopravvenendo.
Il punto è decisivo, perché la S.C. ha affermato che il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (C. n.
30070/221).
D'altro canto, è pur vero che, in una dinamica ordinaria, era nelle condizioni migliori per poter Pt_1 reagire alla manovra di : sopravvenendo egli avrebbe ben potuto rallentare, se non fermarsi, CP_3 evitando lo scontro: ciò che non ha fatto (v. supra: istintivamente ed energicamente mi spostavo sulla sinistra e 1 Non pare corretto, invece, invocare C. n. 14791/24, siccome riferita alla diversa dinamica di una svolta operata da un veicolo già fermo in coda. pagina 5 di 10 nel contempo frenavo energicamente al fine di evitare l'impatto…) o meglio non ha potuto fare, ragionevolmente perché procedeva ad alta (se non altissima) velocità.
Non è quindi vero che egli si è spostato a sinistra per evitare l'impatto2; è piuttosto plausibile che egli, sopraggiungendo ad alta velocità, abbia visto il furgone e, procedendo sul rettilineo, abbia pensato di superarlo: sorpreso dalla manovra (ulteriore e inimmaginata) di svolta a sinistra, non poteva più correggere (se non a proprio, ulteriore, rischio) la traiettoria finendo così per urtare la parte posteriore del furgone, sino a incastrarcisi sotto.
RE PR risulta, quindi, responsabile di aver violato, almeno due precetti normativi:
• l'art. 141 che impone di regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile […]il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole;
• l'art. 148, co. 12 secondo cui è vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni3.
Se così è, si deve fare applicazione dell'art. 2054, co. 2 c.c. ricostruendo il diverso grado della colpa.
Nel caso di specie, al conducente del furgone è possibile riconoscere un'unica violazione capace di incidere sulla dinamica di innesco del sinistro – che va denominata fattore (a): la mancata comprensione dello spazio che necessitava per fare ingresso sulla provinciale prima e svoltare, dopo, sull'arteria alla sua sinistra. E' chiaro, infatti, che altro è immettersi sulla strada, altro è immettersi per proseguire, senza soluzione di continuità, la propria marcia sino ad un'altra arteria laterale accessibile dalla opposta corsia di marcia. Non c'è alcuna prova che egli abbia avuto contezza ed abbia ponderato i mezzi che sopravvenivano.
Ma un gradiente di colpa senz'altro preponderante va ascritto alla irresponsabile condotta di guida del motociclista, il quale, procedendo ad alta velocità, si è messo nelle condizioni di non poter adeguare la propria guida così che:
• primariamente, non ha potuto più arrestare il proprio veicolo (b), • secondariamente, non ha saputo deviare la traiettoria procedendo sulla corsia di destra (c),
• in ultimo, ha scelto di superare, scriteriatamente, il veicolo (immaginando che non svoltasse) nei pressi di un'intersezione4 (d).
Se così è, ritenuta la velocità quale elemento preponderante in assoluto (ma non del tutto assorbente), le parti convenute possono essere chiamate a rispondere di una percentuale pari al 15% del danno procurato5.
Passando alle componenti del danno risarcibile, è stata esperita CTU medico-legale per valutare le componenti del danno alla salute.
Il medico legale ha così stimato i postumi:
• danno biologico, 25%;
• ITA pari a 76 giorni;
• ITP, 70 giorni al 75%, 120 giorni al 50% e 120 al 25%.
Fatta applicazione dei valori delle Tabelle di Milano (anni 46), il danno alla salute (in senso stretto) ammonta a € 85.422,00, incrementato per la sofferenza sino ad € 100.000,00.
Non si dà l'incremento massimo per la sofferenza, perché l'elaborazione del rimpianto sconta, in questo caso, una componente di autoresponsabilità altissima.
Parte attrice ha chiesto, altresì, la personalizzazione.
Sul punto, il CTU ha riconosciuto che il periziando svolgeva in precedenza attività di ciclista amatoriale (sport per il quale è tesserato presso una associazione sportiva), con partecipazione a gare ciclistiche. A causa del danno subito ha dovuto abbandonare tale attività (attualmente utilizza ugualmente la bici ma per brevi percorsi). Trattasi indubbiamente di conseguenze “peculiari”, che giustificano una personalizzazione del danno secondo una valutazione equitativa di pertinenza del Giudice. Le situazioni censite riguardano, dunque, un atletismo di fondo, conservato e coltivato per fini di svago.
Ora, nella prospettiva che pare preferibile, individuata nel cd 'danno biologico' una figura di sistema, razionale, per la liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale (globalmente inteso) ordinariamente riconducibile ad una lesione del bene vita/salute - rilevante nella vita di relazione (cfr. art. 2043 c.c.) - si dirà che è ben possibile procedere ad una personalizzazione ogni qual volta le circostanze del caso concreto o le condizioni individuali del danneggiato suggeriscano che la liquidazione forfettaria - teoricamente pensata per qualunque uomo 'medio borghese' - sia inadeguata.
Le prime (le circostanze del caso concreto) possono rilevare ogni qual volta la dinamica del fatto lesivo
- riconducibile ad un fatto di reato accertato incidentalmente - possono aprire le porte al riconoscimento di un patimento di ordine morale, ulteriore e diverso dalla condizione di disagio (anche morale) normalmente assorbita, per dato condiviso della scienza medico-legale, dalla valutazione del danno biologico.
Le seconde (le condizioni individuali del soggetto leso) possono rilevare ogni qual volta le caratteristiche personali del danneggiato consentono di tratteggiarne un profilo, unico ed irripetibile, particolarmente compromesso dalle conseguenze dannose patite, come ad altri normalmente non accadrebbe.
Nel caso di specie, gli elementi allegati e riscontrati (il sacrificio dell'attività sportiva) non delineano situazioni peculiari, connotazioni individuali, attributi personali, livelli di afflittività atipiche che rendono la generalizzazione tabellare come insufficiente rispetto alle caratteristiche della persona offesa (preesistenti all'evento di danno) o rispetto alla situazione (conseguente all'illecito). Il ciclismo non è ciò che rendeva 'unico': è il modo con cui realizzava una parte, importante, di sé. Tale Pt_1 Pt_1 sacrificio può quindi essere compensato a titolo di 'sofferenza'.
Il CTU ha, poi, verificato un danno alla capacità lavorativa del 10%.
Si può prendere in considerazione il dato riferito dalla difesa attorea, senz'altro valido, con una sola annotazione: esso assume capacità 'fisiche' immutate sino all'età pensionabile. Si può, invece, immaginare che il dinamismo di (seppure ispirato da un'evidente cura del corpo) potesse, Pt_1 comunque, diminuire con l'età. La cifra indicata dalla difesa attorea va dunque abbattuta del 20%, sino a euro 43.393,4 (decimale arrotondato per eccesso).
Va poi risarcito il danno patrimoniale in senso stretto, come risultante dalla documentazione in atti:
• € 6.318,94 per spese mediche;
• € 3.052,82, per l'assenza dal lavoro;
pagina 8 di 10 • € 8.620,00, per la moto (con le spese connesse);
• € 610,00 per il casco.
Non sono dovute le spese per gli effetti personali, siccome non riscontrabili oggettivamente (in particolare: il titolo d'acquisto). Non si danno spese per l'assistenza prestata dalla moglie in quanto componente di un danno azionabile jure proprio dalla titolare, che non ha preso parte al giudizio (e dunque al più 'recuperabili' solo se PR avesse dovuto anticiparle).
Il danno riscontrato ammonta, quindi, a € 161.995,16. La quota da riconoscersi all'attore è pari conclusivamente a
€ 24.299,274.
Le somme riconosciute per il danno alla persona andrebbero devalutate per poi riconoscersi interessi, secondo una proposta ricostruttiva nota al foro: la svalutazione supera il saggio di interessi legali, sì che si riconoscono tutti gli importi alla attualità.
Stante l'enorme distanza tra quanto chiesto (€ 256.421,81) e quanto riconosciuto, le spese possono essere compensate per 4/5: fanno eccezione le spese della CTU medico-legale che si pongono a carico dei convenuti.
Non si riconoscono le spese del CTP che ha redatto la perizia cinematica, perché sfuocata rispetto ai dati posti a fondamento della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2203/22, così decide: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento di € 24.299,28, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite – da distrarsi a beneficio del procuratore antistatario – in favore dell'attore che si liquidano, all'esito della compensazione proposta nella misura descritta in motivazione in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per spese, € 200,00 per spese di negoziazione, € 210,00, oltre IVA (se dovuta), per spese del CTP medico-legale; pone le spese del CTU medico-legale a carico dei convenuti;
pagina 9 di 10 pone definitivamente a carico di chi le ha anticipate le altre spese;
spese distratte;
rigetta ogni altra domanda.
Parma, 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La manovra –tanto più per chi conosce, come un agente della Pol Strada, le regole della strada– sarebbe irrazionale, perché l'istinto rispetto a un corpo in attraversamento suggerisce di buttarsi sulla destra e non di 'seguire' la direzione di marcia dell'ingombro. 3 L'eccezione di cui alla lett. A) concerne ovviamente il superamento da destra del veicolo impegnato in svolta a sinistra. pagina 6 di 10 4 Si consideri che la linea discontinua segnala la possibilità di svolta, non facoltizza necessariamente il sorpasso. 5 Il dato sintetizza la seguente trasposizione ideale.
A monte di tutto, sta la scelta di provare a superare il veicolo: la scelta era in sé irrazionale e vietata. Il fattore incide, quindi, senz'altro (con valore x). La velocità incide più di ogni altra cosa, impedendo a di reagire, opportunamente, come avrebbe dovuto, ai sensi Pt_1 delle lettere indicazioni sub b) e c).
Tale contegno è ancor più grave di quanto detto sulla scelta di guida (y =2x). La violazione del conducente del furgone, che svolta senza preavvisare, determinando una variazione delle condizioni di guida inaspettata incide, seppure con incidenza minore, anche rispetto alla prima (in senso logico) delle violazioni (d) censurate (z = x/2).
Dato a x valore 2, rimane che D (danno totale) = x+ y + z = 2+4+1. Il contributo imputabile all'autocarro ammonta, quindi, a 14,2(100/7), arrotondato per eccesso a 15%. Non si deve commettere l'errore di ritenere il contegno di guida del conducente del furgone irrilevante, perché, senza cambio di traiettoria, la manovra–per quanto spericolata–di PR (seppur vietata) avrebbe avuto l'effetto di superare il mezzo in movimento (se avesse continuato la sua marcia in maniera rettilinea uniforme). pagina 7 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2203/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ISI GIOVANNI BATTISTA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via al Collegio dei Nobili, 4 43121 Parma, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SILIGARDI ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA GUASTAFREDDA N.56 29121 PIACENZA, giusta procura in atti,
CONVENUTO
e contro
Controparte_2
, Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 20/11/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
agisce in giudizio contro (n.q. di conducente), contro la società Parte_2 Controparte_3
(n.q. di proprietaria del mezzo) e contro la società assicuratrice Controparte_2 [...]
, per ottenere il risarcimento dei danni, tutti, patiti, in occasione del sinistro Controparte_1 verificatosi l'11.09.2019, allorquando, a bordo della sua moto, in località Molossi, sulla SP 343, mentre procedeva in direzione di marcia Casalmaggiore-Piadena, aveva perduto il controllo del mezzo, per via di una manovra necessitata dall'incauta condotta di guida del convenuto, che non aveva rispettato il segnale di STOP posto sulla intersezione (via Machiavelli) che introduce sulla provinciale.
Il conducente e la società proprietaria del mezzo (un furgone Fiat Ducato FL 903 CH) sono CP_3 rimasti contumaci;
la società di assicurazione ha contestato ogni addebito e ha contestato le pretese azionate dall'attore rispetto al quantum.
Le due difese hanno questionato sulla ricostruzione del sinistro.
A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice ha prodotto una consulenza tecnica ricostruttiva e un ulteriore contributo di natura 'atipica' (v. all. 6), con cui gli agenti della Polizia stradale di
Casalmaggiore hanno procurato all'attore (collega d'ufficio) ulteriori rilievi, per verificare la correttezza di quelli operati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro (comunque non revocati in dubbio con querela di falso, nella loro componente di rilevazione 'statica').
L'oggetto del contendere è riferito alla entità, natura e grado delle violazioni del codice della strada, imputabili ai due soggetti rimasti coinvolti.
Sostiene parte attrice che il sinistro sia imputabile, e integralmente, alla condotta di guida del conducente del furgone, il quale si è immesso sulla provinciale violando il segnale (verticale) di 'STOP', frapponendosi alla marcia dell'attore, che lo avrebbe (si usi qui un termine generico:) urtato, mentre sopraggiungeva, regolarmente, alle sue spalle.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è sufficientemente verosimile.
Ora, come risulta dalla documentazione in atti e dalle annotazioni dei Carabinieri intervenuti sul posto, è vero che l'autocarro proveniva dalla strada Machiavelli: esso, quindi, proveniva da una strada alla cui conclusione è posto un segnale di 'Stop'.
L'urto, però, si è verificato oltre, dopo circa trenta metri: questo vuol dire che il furgone era di già in strada. Il momento decisivo dell'urto è, dunque, diverso e, soprattutto, non coinvolge valutazioni relative alla scelta del segmento temporale in cui il conducente ha deciso di immettersi nella strada provinciale. Diversamente, la moto avrebbe urtato la fiancata laterale del mezzo in fase di 'ingresso'
pagina 3 di 10 sulla provinciale e, soprattutto, il punto d'urto (non anche quello di quiete finale) sarebbe stato conclusivamente rilevato sulla corsia di destra.
Dunque, occorre valutare la condotta dei conducenti in un momento successivo, quello in cui il furgone
è già sulla strada provinciale; il centauro sta sopravvenendo da dietro;
il conducente accenna una svolta a sinistra, verso uno stradello posto alla sua sinistra.
E' questo il segmento narrativo fondamentale, da sottoporre a vaglio critico.
Secondo il conducente del veicolo, egli avrebbe messo la freccia a sinistra e, poi, sarebbe stato tamponato.
Diversamente, sostiene in base alle dichiarazioni raccolte in atti: il giorno 11 settembre 2019 verso le ore Pt_1
15, alla guida della mia motocicletta KTM, percorrevo la S.P.343R, agro del comune di Casalmaggiore secondo la direzione di marcia Casalmaggiore – San Giovanni in Croce viaggiando alla velocità di 50 km/h con le luci accese.
Improvvisamente e repentinamente un autocarro Fiat Ducato, proveniente da via Macchiavelli (laterale destra della
SS343), si immetteva a forte velocità sulla SS 343 mancandomi di precedenza con una manovra di immissione e di attraversamento in senso trasversale (rispetto alla mia direttrice di marcia). Alla vista di quanto sopra e considerata la brevissima distanza che intercorreva, istintivamente ed energicamente mi spostavo sulla sinistra e nel contempo frenavo energicamente al fine di evitare l'impatto. Nonostante tutto ciò non riuscivo ad evitare la collisione, che avveniva in prossimità dell'intersezione stradale summenzionata e coinvolgeva la parte anteriore del mio motociclo e la fiancata sinistra dell'autocarro. In seguito all'evento, scivolavo al disotto del pianale dell'autocarro che, a causa della velocità elevata e della guida distratta del conducente, anziché arrestarsi immediatamente, mi trascinava per alcune decine di metri dal punto d'urto.
E' senz'altro vero che il contegno della parte che non si presenta a rendere l'i.f. può avvalorare le circostanze dedotte nei capitoli di prova, ma in questo caso occorre, prima, ponderare la aderenza dei capitoli di prova agli elementi fattuali desumibili dai rilievi in atti.
Se si assume che era già sulla S.P. e aveva intenzione di svoltare a sinistra, in un punto che – CP_3 la planimetria conferma – consentiva quel tipo di manovra, si dirà che egli doveva attenersi al 'manuale di guida' descritto dall'art. del CdS (versione vigente al momento del sinistro), in base al quale:
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
pagina 4 di 10
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi
e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresi': a) per voltare a destra, tenersi il piu' vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimita' del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu' possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi
i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia e' vietata in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
In base ai dati censiti, non ci sono elementi che consentano di affermare che
• il conducente del furgone avesse segnalato prontamente la svolta a sinistra;
• il conducente del furgone avesse osservato, attentamente, dagli specchietti retrovisori se qualcuno stesse sopravvenendo.
Il punto è decisivo, perché la S.C. ha affermato che il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (C. n.
30070/221).
D'altro canto, è pur vero che, in una dinamica ordinaria, era nelle condizioni migliori per poter Pt_1 reagire alla manovra di : sopravvenendo egli avrebbe ben potuto rallentare, se non fermarsi, CP_3 evitando lo scontro: ciò che non ha fatto (v. supra: istintivamente ed energicamente mi spostavo sulla sinistra e 1 Non pare corretto, invece, invocare C. n. 14791/24, siccome riferita alla diversa dinamica di una svolta operata da un veicolo già fermo in coda. pagina 5 di 10 nel contempo frenavo energicamente al fine di evitare l'impatto…) o meglio non ha potuto fare, ragionevolmente perché procedeva ad alta (se non altissima) velocità.
Non è quindi vero che egli si è spostato a sinistra per evitare l'impatto2; è piuttosto plausibile che egli, sopraggiungendo ad alta velocità, abbia visto il furgone e, procedendo sul rettilineo, abbia pensato di superarlo: sorpreso dalla manovra (ulteriore e inimmaginata) di svolta a sinistra, non poteva più correggere (se non a proprio, ulteriore, rischio) la traiettoria finendo così per urtare la parte posteriore del furgone, sino a incastrarcisi sotto.
RE PR risulta, quindi, responsabile di aver violato, almeno due precetti normativi:
• l'art. 141 che impone di regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile […]il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole;
• l'art. 148, co. 12 secondo cui è vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni3.
Se così è, si deve fare applicazione dell'art. 2054, co. 2 c.c. ricostruendo il diverso grado della colpa.
Nel caso di specie, al conducente del furgone è possibile riconoscere un'unica violazione capace di incidere sulla dinamica di innesco del sinistro – che va denominata fattore (a): la mancata comprensione dello spazio che necessitava per fare ingresso sulla provinciale prima e svoltare, dopo, sull'arteria alla sua sinistra. E' chiaro, infatti, che altro è immettersi sulla strada, altro è immettersi per proseguire, senza soluzione di continuità, la propria marcia sino ad un'altra arteria laterale accessibile dalla opposta corsia di marcia. Non c'è alcuna prova che egli abbia avuto contezza ed abbia ponderato i mezzi che sopravvenivano.
Ma un gradiente di colpa senz'altro preponderante va ascritto alla irresponsabile condotta di guida del motociclista, il quale, procedendo ad alta velocità, si è messo nelle condizioni di non poter adeguare la propria guida così che:
• primariamente, non ha potuto più arrestare il proprio veicolo (b), • secondariamente, non ha saputo deviare la traiettoria procedendo sulla corsia di destra (c),
• in ultimo, ha scelto di superare, scriteriatamente, il veicolo (immaginando che non svoltasse) nei pressi di un'intersezione4 (d).
Se così è, ritenuta la velocità quale elemento preponderante in assoluto (ma non del tutto assorbente), le parti convenute possono essere chiamate a rispondere di una percentuale pari al 15% del danno procurato5.
Passando alle componenti del danno risarcibile, è stata esperita CTU medico-legale per valutare le componenti del danno alla salute.
Il medico legale ha così stimato i postumi:
• danno biologico, 25%;
• ITA pari a 76 giorni;
• ITP, 70 giorni al 75%, 120 giorni al 50% e 120 al 25%.
Fatta applicazione dei valori delle Tabelle di Milano (anni 46), il danno alla salute (in senso stretto) ammonta a € 85.422,00, incrementato per la sofferenza sino ad € 100.000,00.
Non si dà l'incremento massimo per la sofferenza, perché l'elaborazione del rimpianto sconta, in questo caso, una componente di autoresponsabilità altissima.
Parte attrice ha chiesto, altresì, la personalizzazione.
Sul punto, il CTU ha riconosciuto che il periziando svolgeva in precedenza attività di ciclista amatoriale (sport per il quale è tesserato presso una associazione sportiva), con partecipazione a gare ciclistiche. A causa del danno subito ha dovuto abbandonare tale attività (attualmente utilizza ugualmente la bici ma per brevi percorsi). Trattasi indubbiamente di conseguenze “peculiari”, che giustificano una personalizzazione del danno secondo una valutazione equitativa di pertinenza del Giudice. Le situazioni censite riguardano, dunque, un atletismo di fondo, conservato e coltivato per fini di svago.
Ora, nella prospettiva che pare preferibile, individuata nel cd 'danno biologico' una figura di sistema, razionale, per la liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale (globalmente inteso) ordinariamente riconducibile ad una lesione del bene vita/salute - rilevante nella vita di relazione (cfr. art. 2043 c.c.) - si dirà che è ben possibile procedere ad una personalizzazione ogni qual volta le circostanze del caso concreto o le condizioni individuali del danneggiato suggeriscano che la liquidazione forfettaria - teoricamente pensata per qualunque uomo 'medio borghese' - sia inadeguata.
Le prime (le circostanze del caso concreto) possono rilevare ogni qual volta la dinamica del fatto lesivo
- riconducibile ad un fatto di reato accertato incidentalmente - possono aprire le porte al riconoscimento di un patimento di ordine morale, ulteriore e diverso dalla condizione di disagio (anche morale) normalmente assorbita, per dato condiviso della scienza medico-legale, dalla valutazione del danno biologico.
Le seconde (le condizioni individuali del soggetto leso) possono rilevare ogni qual volta le caratteristiche personali del danneggiato consentono di tratteggiarne un profilo, unico ed irripetibile, particolarmente compromesso dalle conseguenze dannose patite, come ad altri normalmente non accadrebbe.
Nel caso di specie, gli elementi allegati e riscontrati (il sacrificio dell'attività sportiva) non delineano situazioni peculiari, connotazioni individuali, attributi personali, livelli di afflittività atipiche che rendono la generalizzazione tabellare come insufficiente rispetto alle caratteristiche della persona offesa (preesistenti all'evento di danno) o rispetto alla situazione (conseguente all'illecito). Il ciclismo non è ciò che rendeva 'unico': è il modo con cui realizzava una parte, importante, di sé. Tale Pt_1 Pt_1 sacrificio può quindi essere compensato a titolo di 'sofferenza'.
Il CTU ha, poi, verificato un danno alla capacità lavorativa del 10%.
Si può prendere in considerazione il dato riferito dalla difesa attorea, senz'altro valido, con una sola annotazione: esso assume capacità 'fisiche' immutate sino all'età pensionabile. Si può, invece, immaginare che il dinamismo di (seppure ispirato da un'evidente cura del corpo) potesse, Pt_1 comunque, diminuire con l'età. La cifra indicata dalla difesa attorea va dunque abbattuta del 20%, sino a euro 43.393,4 (decimale arrotondato per eccesso).
Va poi risarcito il danno patrimoniale in senso stretto, come risultante dalla documentazione in atti:
• € 6.318,94 per spese mediche;
• € 3.052,82, per l'assenza dal lavoro;
pagina 8 di 10 • € 8.620,00, per la moto (con le spese connesse);
• € 610,00 per il casco.
Non sono dovute le spese per gli effetti personali, siccome non riscontrabili oggettivamente (in particolare: il titolo d'acquisto). Non si danno spese per l'assistenza prestata dalla moglie in quanto componente di un danno azionabile jure proprio dalla titolare, che non ha preso parte al giudizio (e dunque al più 'recuperabili' solo se PR avesse dovuto anticiparle).
Il danno riscontrato ammonta, quindi, a € 161.995,16. La quota da riconoscersi all'attore è pari conclusivamente a
€ 24.299,274.
Le somme riconosciute per il danno alla persona andrebbero devalutate per poi riconoscersi interessi, secondo una proposta ricostruttiva nota al foro: la svalutazione supera il saggio di interessi legali, sì che si riconoscono tutti gli importi alla attualità.
Stante l'enorme distanza tra quanto chiesto (€ 256.421,81) e quanto riconosciuto, le spese possono essere compensate per 4/5: fanno eccezione le spese della CTU medico-legale che si pongono a carico dei convenuti.
Non si riconoscono le spese del CTP che ha redatto la perizia cinematica, perché sfuocata rispetto ai dati posti a fondamento della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2203/22, così decide: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento di € 24.299,28, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite – da distrarsi a beneficio del procuratore antistatario – in favore dell'attore che si liquidano, all'esito della compensazione proposta nella misura descritta in motivazione in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per spese, € 200,00 per spese di negoziazione, € 210,00, oltre IVA (se dovuta), per spese del CTP medico-legale; pone le spese del CTU medico-legale a carico dei convenuti;
pagina 9 di 10 pone definitivamente a carico di chi le ha anticipate le altre spese;
spese distratte;
rigetta ogni altra domanda.
Parma, 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La manovra –tanto più per chi conosce, come un agente della Pol Strada, le regole della strada– sarebbe irrazionale, perché l'istinto rispetto a un corpo in attraversamento suggerisce di buttarsi sulla destra e non di 'seguire' la direzione di marcia dell'ingombro. 3 L'eccezione di cui alla lett. A) concerne ovviamente il superamento da destra del veicolo impegnato in svolta a sinistra. pagina 6 di 10 4 Si consideri che la linea discontinua segnala la possibilità di svolta, non facoltizza necessariamente il sorpasso. 5 Il dato sintetizza la seguente trasposizione ideale.
A monte di tutto, sta la scelta di provare a superare il veicolo: la scelta era in sé irrazionale e vietata. Il fattore incide, quindi, senz'altro (con valore x). La velocità incide più di ogni altra cosa, impedendo a di reagire, opportunamente, come avrebbe dovuto, ai sensi Pt_1 delle lettere indicazioni sub b) e c).
Tale contegno è ancor più grave di quanto detto sulla scelta di guida (y =2x). La violazione del conducente del furgone, che svolta senza preavvisare, determinando una variazione delle condizioni di guida inaspettata incide, seppure con incidenza minore, anche rispetto alla prima (in senso logico) delle violazioni (d) censurate (z = x/2).
Dato a x valore 2, rimane che D (danno totale) = x+ y + z = 2+4+1. Il contributo imputabile all'autocarro ammonta, quindi, a 14,2(100/7), arrotondato per eccesso a 15%. Non si deve commettere l'errore di ritenere il contegno di guida del conducente del furgone irrilevante, perché, senza cambio di traiettoria, la manovra–per quanto spericolata–di PR (seppur vietata) avrebbe avuto l'effetto di superare il mezzo in movimento (se avesse continuato la sua marcia in maniera rettilinea uniforme). pagina 7 di 10