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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7195 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 02.12.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4240/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese di Roma ), rappresentata da P.IVA_1 Parte_2
(iscritta nel Registro delle Imprese di con il numero di codice fiscale e partita IVA Pt_1
), in persona del procuratore speciale Avv. Giselda Russo, elett.te dom.ta P.IVA_2 in Roma alla Via Dardanelli n. 21, presso lo studio dell'Avv. Luca Leone che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento separato, sottoscritto con firma digitale e congiunta all'atto di citazione in appello mediante strumenti informatici ex art. 83 comma 3 c.p.c.
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ). Controparte_1 C.F._1
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 788/2022. Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 rappresentata da ha impugnato la sentenza n. 788/2022 con cui il Parte_2
Tribunale di Velletri ha accolto la domanda attorea in sede di opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 1860/2019, con cui il medesimo Tribunale aveva intimato alla
IG.ra - in qualità di fideiussore e in solido con altri – il Controparte_1 pagamento della “somma di € 540.000,00 ovvero solo nei limiti della prestata fideiussione, trattandosi di garanti”, oltre interessi e spese, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa le spese di lite.”
Con tre motivi di appello rappresentata da Parte_1 Parte_2 contesta l'erroneità della sentenza impugnata per erronea e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie ed omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, sulla eccepita decadenza della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché per statuizione ultra petitum o comunque contra legem.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti nel presente atto, in totale riforma dell'emessa Sentenza n. 788/2022 nel giudizio iscritto al
R.G. n. 7528/19:
- accertare e dichiarare ingiusta, illegittima ed infondata la sentenza n. 788/22, con totale ed indiscussa conferma di quanto statuito nel D.I. n. 1860/2019 – R.G. 5571/2019
e/o comunque nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
pag. 2/9 - in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo nei confronti della sola CP_1
[...]
- con vittoria delle spese, competenze et onorari di giudizio, gravati dei tributi come per
IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali di entrambi i gradi del giudizio.”
non si è costituita nel presente giudizio di appello ed è stata, Controparte_1 pertanto, dichiarata contumace alla prima udienza a trattazione scritta del 07.02.2023, ove la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
04.02.2025, da ultimo differita al 02.12.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 30.10.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.12.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello deve essere accolto.
L'odierna controversia ha ad oggetto il credito di € 1.237.089,42, quale saldo debitore del contratto di c/c n. 8650/633226, sottoscritto dalla in data 16.11.2005 CP_2 presso la , cui è succeduta la Controparte_3 Parte_1
a seguito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, estinto il 10.10.2013, rispetto al quale in data 19.04.2006 la IG.ra ed i IG.ri Controparte_1 Parte_3
, , si sono costituiti
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_4 fideiussori omnibus sino alla concorrenza di € 540.000,00, nei confronti dei quali l'odierno istituto di credito ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo, nei limiti della predetta garanzia prestata.
pag. 3/9 Con il primo motivo di appello, rappresentata da Parte_1 Pt_2 contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti e
[...] marginali le variazioni testuali contenute nella fideiussione sottoscritta dalla sig.ra
- in solido con altri - rispetto al testo A.B.I., ritenendo che la Controparte_1 coincidenza delle clausole nel solo significato letterale sia di per sé sufficiente a dichiararne la nullità, nonché per aver omesso di pronunciarsi sul fatto che le clausole ritenute nulle erano doppiamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
La IG.ra , in solido con altri, ha sottoscritto la fideiussione omnibus Controparte_1 azionata in sede monitoria dalla in data 19.04.2006, vale a dire a Parte_1 distanza di circa un anno dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il
2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
Pertanto, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione sottoscritta anche dalla IG.ra in data 19.04.2006, in un periodo rispetto al quale nessuna indagine Controparte_1 risulta essere stata svolta dall'Autorità di Vigilanza.
Conseguentemente, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, la IG.ra sarebbe stata onerata dell'allegazione Controparte_1
e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.
Diversamente, la IG.ra non ha allegato la sussistenza di tali presupposti Controparte_1
e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'aprile 2006 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in pag. 4/9 modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta in data 19.04.2006) risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'Italia con il suddetto provvedimento.
In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo successivo, debba dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto dalla
IG.ra in data 19.04.2006, e dunque successivo di circa un anno rispetto Controparte_1 al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato, sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché applicate in modo uniforme, o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la , ancora nell'anno 2006, Controparte_3 la IG.ra avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche Controparte_1 italiane, o quantomeno quelle aderenti all' in detto periodo (aprile 2006), Pt_6 utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente
(cfr., nello stesso, App. Roma, 14.2.2023, n. 1106).
Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle
Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle pag. 5/9 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le stesse Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore.
Pertanto, se si considera che il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento (cfr., nello stesso senso, App. Roma
n. 1106/2023, cit.).
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione omnibus rilasciata nell'aprile 2006, la IG.ra non ha in alcun modo provato né Controparte_1
l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, né il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi pag. 6/9 limitata ad allegare quest'ultima circostanza, il giudice di primo grado ha errato nell'accogliere l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla IG.
a garanzia delle obbligazioni della Controparte_1 CP_2
Conseguentemente, deve trovare accoglimento il presente motivo di appello poiché difetta la prova che detto schema sia frutto di un'intesa volta a comprimere la concorrenza e l'autonomia negoziale nel periodo considerato.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che l'istituto di credito avrebbe agito oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (occorsa il 10.10.2013 quale data di estinzione del conto) e dunque, quando le fideiussioni omnibus invocate dovevano ritenersi già estinte ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Anche tale doglianza è meritevole di accoglimento.
L'art. 6 delle fideiussioni omnibus oggetto di causa testualmente dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuto ad escutere il debitore il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c. che si intende derogato”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ormai granitica sulla questione, cui Questo
Collegio ritiene di dare seguito, sostiene che “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.” (Cass. Civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017) da ultimo ribadita da Cass. Civ. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025, secondo cui “La decadenza sancita dall'art. 1957
c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, pag. 7/9 per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.”
Conseguentemente, la pattuizione di cui sopra deve ritenersi pienamente valida ed efficace, posto che trattasi di clausola chiara, non ambigua e oltremodo specificamente approvata per iscritto.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto nella sua interezza, omettendo di considerare che l'opposizione era stata proposta esclusivamente dalla IG.ra e non anche dagli altri fideiussori in solido, IG.ri Controparte_1
, e . Parte_7 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
Ebbene, dall'accoglimento dei suesposti motivi deriva l'assorbimento della presente censura, dovendosi dichiarare pienamente valido ed efficace il decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene errato il decisum del Tribunale di Velletri.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'opposizione e condanna della opponente al pagamento in favore della odierna parte intervenuta di come rappresentata, della Parte_1 somma come portata nel decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate e della oggettiva difficoltà interpretativa giurisprudenziale di esse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentata da avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
788/2022 del Tribunale di Velletri, contro rimasta contumace Controparte_1 nel presente grado di giudizio di appello, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: pag. 8/9 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 come rappresentata e nei limiti della fideiussione concessa, della somma
[...] come portata nel decreto ingiuntivo opposto;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso alla camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 02.12.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4240/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese di Roma ), rappresentata da P.IVA_1 Parte_2
(iscritta nel Registro delle Imprese di con il numero di codice fiscale e partita IVA Pt_1
), in persona del procuratore speciale Avv. Giselda Russo, elett.te dom.ta P.IVA_2 in Roma alla Via Dardanelli n. 21, presso lo studio dell'Avv. Luca Leone che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento separato, sottoscritto con firma digitale e congiunta all'atto di citazione in appello mediante strumenti informatici ex art. 83 comma 3 c.p.c.
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ). Controparte_1 C.F._1
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 788/2022. Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 rappresentata da ha impugnato la sentenza n. 788/2022 con cui il Parte_2
Tribunale di Velletri ha accolto la domanda attorea in sede di opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 1860/2019, con cui il medesimo Tribunale aveva intimato alla
IG.ra - in qualità di fideiussore e in solido con altri – il Controparte_1 pagamento della “somma di € 540.000,00 ovvero solo nei limiti della prestata fideiussione, trattandosi di garanti”, oltre interessi e spese, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa le spese di lite.”
Con tre motivi di appello rappresentata da Parte_1 Parte_2 contesta l'erroneità della sentenza impugnata per erronea e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie ed omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, sulla eccepita decadenza della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché per statuizione ultra petitum o comunque contra legem.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti nel presente atto, in totale riforma dell'emessa Sentenza n. 788/2022 nel giudizio iscritto al
R.G. n. 7528/19:
- accertare e dichiarare ingiusta, illegittima ed infondata la sentenza n. 788/22, con totale ed indiscussa conferma di quanto statuito nel D.I. n. 1860/2019 – R.G. 5571/2019
e/o comunque nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
pag. 2/9 - in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo nei confronti della sola CP_1
[...]
- con vittoria delle spese, competenze et onorari di giudizio, gravati dei tributi come per
IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali di entrambi i gradi del giudizio.”
non si è costituita nel presente giudizio di appello ed è stata, Controparte_1 pertanto, dichiarata contumace alla prima udienza a trattazione scritta del 07.02.2023, ove la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
04.02.2025, da ultimo differita al 02.12.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 30.10.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 02.12.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello deve essere accolto.
L'odierna controversia ha ad oggetto il credito di € 1.237.089,42, quale saldo debitore del contratto di c/c n. 8650/633226, sottoscritto dalla in data 16.11.2005 CP_2 presso la , cui è succeduta la Controparte_3 Parte_1
a seguito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, estinto il 10.10.2013, rispetto al quale in data 19.04.2006 la IG.ra ed i IG.ri Controparte_1 Parte_3
, , si sono costituiti
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_4 fideiussori omnibus sino alla concorrenza di € 540.000,00, nei confronti dei quali l'odierno istituto di credito ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo, nei limiti della predetta garanzia prestata.
pag. 3/9 Con il primo motivo di appello, rappresentata da Parte_1 Pt_2 contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti e
[...] marginali le variazioni testuali contenute nella fideiussione sottoscritta dalla sig.ra
- in solido con altri - rispetto al testo A.B.I., ritenendo che la Controparte_1 coincidenza delle clausole nel solo significato letterale sia di per sé sufficiente a dichiararne la nullità, nonché per aver omesso di pronunciarsi sul fatto che le clausole ritenute nulle erano doppiamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
La IG.ra , in solido con altri, ha sottoscritto la fideiussione omnibus Controparte_1 azionata in sede monitoria dalla in data 19.04.2006, vale a dire a Parte_1 distanza di circa un anno dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il
2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
Pertanto, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione sottoscritta anche dalla IG.ra in data 19.04.2006, in un periodo rispetto al quale nessuna indagine Controparte_1 risulta essere stata svolta dall'Autorità di Vigilanza.
Conseguentemente, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, la IG.ra sarebbe stata onerata dell'allegazione Controparte_1
e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.
Diversamente, la IG.ra non ha allegato la sussistenza di tali presupposti Controparte_1
e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'aprile 2006 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in pag. 4/9 modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta in data 19.04.2006) risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'Italia con il suddetto provvedimento.
In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo successivo, debba dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto dalla
IG.ra in data 19.04.2006, e dunque successivo di circa un anno rispetto Controparte_1 al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato, sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché applicate in modo uniforme, o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la , ancora nell'anno 2006, Controparte_3 la IG.ra avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche Controparte_1 italiane, o quantomeno quelle aderenti all' in detto periodo (aprile 2006), Pt_6 utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente
(cfr., nello stesso, App. Roma, 14.2.2023, n. 1106).
Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle
Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle pag. 5/9 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le stesse Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore.
Pertanto, se si considera che il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento (cfr., nello stesso senso, App. Roma
n. 1106/2023, cit.).
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una fideiussione omnibus rilasciata nell'aprile 2006, la IG.ra non ha in alcun modo provato né Controparte_1
l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, né il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi pag. 6/9 limitata ad allegare quest'ultima circostanza, il giudice di primo grado ha errato nell'accogliere l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla IG.
a garanzia delle obbligazioni della Controparte_1 CP_2
Conseguentemente, deve trovare accoglimento il presente motivo di appello poiché difetta la prova che detto schema sia frutto di un'intesa volta a comprimere la concorrenza e l'autonomia negoziale nel periodo considerato.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che l'istituto di credito avrebbe agito oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (occorsa il 10.10.2013 quale data di estinzione del conto) e dunque, quando le fideiussioni omnibus invocate dovevano ritenersi già estinte ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Anche tale doglianza è meritevole di accoglimento.
L'art. 6 delle fideiussioni omnibus oggetto di causa testualmente dispone che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuto ad escutere il debitore il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c. che si intende derogato”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ormai granitica sulla questione, cui Questo
Collegio ritiene di dare seguito, sostiene che “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.” (Cass. Civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017) da ultimo ribadita da Cass. Civ. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025, secondo cui “La decadenza sancita dall'art. 1957
c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, pag. 7/9 per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.”
Conseguentemente, la pattuizione di cui sopra deve ritenersi pienamente valida ed efficace, posto che trattasi di clausola chiara, non ambigua e oltremodo specificamente approvata per iscritto.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto nella sua interezza, omettendo di considerare che l'opposizione era stata proposta esclusivamente dalla IG.ra e non anche dagli altri fideiussori in solido, IG.ri Controparte_1
, e . Parte_7 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
Ebbene, dall'accoglimento dei suesposti motivi deriva l'assorbimento della presente censura, dovendosi dichiarare pienamente valido ed efficace il decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene errato il decisum del Tribunale di Velletri.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'opposizione e condanna della opponente al pagamento in favore della odierna parte intervenuta di come rappresentata, della Parte_1 somma come portata nel decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate e della oggettiva difficoltà interpretativa giurisprudenziale di esse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentata da avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
788/2022 del Tribunale di Velletri, contro rimasta contumace Controparte_1 nel presente grado di giudizio di appello, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: pag. 8/9 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 come rappresentata e nei limiti della fideiussione concessa, della somma
[...] come portata nel decreto ingiuntivo opposto;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso alla camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
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