CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7321 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, co. 3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1849 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
), con l'Avv. Graziano Rondinelli Parte_1 P.IVA_1
), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._1
- APPELLANTE – E
), con gli Avv.ti Francesco Perini CP_1 P.IVA_2
e NA IC ), che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17478/2019 del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 16.09.2019.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 4.12.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione (d'ora in avanti soltanto “ ) CP_1 CP_1 convenne in giudizio (di qui in poi “ ) per sentire accogliere Parte_1 Pt_1 le seguenti conclusioni: “Voglia il tribunale adito, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 87.824,71, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento di tutti i danni causati e causandi in conseguenza dei gravi errori di esecuzione conseguenti alla realizzazione e stampa dei 130 mila, e successivi 70 mila, coupons “gratta e vinci” commissionati dalla società attrice in data 13 dicembre 2013 e da utilizzarsi in occasione della manifestazione a premi indetta dalla società “ Parte_2 nel corso del 2014, denominata “Vinci Las Vegas”.
A sostegno della sua domanda l'attrice dedusse: 1) di aver stipulato, in data
1/12/2013, con la un contratto con il quale si era impegnata, Parte_2 nell'ambito dell'organizzazione del concorso a premi “Vinci Las Vegas”, a fornire n. 130.000 coupons “gratta e vinci”, contenenti una copertura argentata da rimuovere per il controllo dell'eventuale vincita dei premi in palio, per il corrispettivo di € 63.213,00, Iva esclusa;
2) che erano stati messi in palio nn.
2 30 Ipad mini, 30 Itunes Cards da € 50,00 e un viaggio a Las Vegas, che aveva provveduto ad acquistare;
3) di aver commissionato alla la stampa di Pt_1
n. 130.000 coupons “gratta e vinci” e cioè predisposti con la frase “hai vinto”
o ”non hai vinto”, ed un codice alfanumerico necessario per la partecipazione alla estrazione del premio finale, coperti da uno strato argenteo serigrafico;
4) che la convenuta aveva provveduto alla stampa e consegna dei tagliandi, garantendo l'avvenuta lavorazione a regola d'arte degli stessi;
5) di aver distribuito i suddetti coupons presso i numerosi punti vendita del consorzio “Old Wild West” interessati alla manifestazione;
6) di essere stata successivamente informata dalla del fatto che molti biglietti presentavano gravissimi errori Parte_2 di realizzazione, in quanto lo strato in argento serigrafico consentiva la lettura dell'esito del concorso senza necessità della preventiva rimozione;
7) di essere stata pertanto costretta, su richiesta della committente, a ritirare tutti i tagliandi ancora in dotazione presso i punti vendita, a sostituirli con 70.000 nuovi nonché ad acquistare nn. 30 nuovi Ipad mini e 30 Itunes Card da rimettere in palio;
8) che la alla quale aveva contestato l'accaduto, aveva provveduto a Pt_1 stampare e consegnare 70.000 nuovi coupons; 9) che, tuttavia, anche questi nuovi tagliandi presentavano errori di esecuzione, quali l'omissione, in alcuni casi, del codice alfanumerico necessario per partecipare all'estrazione del premio finale;
10) di aver patito, a causa delle inadempienze della convenuta, notevoli danni patrimoniali consistiti nelle spese sostenute per l'acquisto degli ulteriori premi, per la spedizione dei nuovi coupons, per il ritiro dei precedenti e per la spedizione dei nuovi premi;
nel rimborso di Iva ed Irpef versati per i premi in palio dalla committente;
oltre al danno all'immagine ed al danno a titolo di lucro cessante, per non aver potuto partecipare, quale organizzatrice, all'analoga manifestazione indetta dalla committente nell'anno successivo.
2. si costituì chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 c.p.c. rimettendo gli atti innanzi al Tribunale Civile di Tivoli competente per territorio;
3 - sempre in via preliminare, autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., […] e in persona del legale rappresentante p.t., […] a CP_3 manlevare pienamente la […] nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree, da ogni pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice e, pertanto, disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo e 269, comma secondo, c.p.c. il differimento della udienza di prima comparizione, già fissata per il giorno
08.09.2015, onde consentire la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di ogni tipo di responsabilità della Parte_1 in p.l.r.p.t., per i presunti danni asseritamente subiti e lamentati dalla società attrice, stante l'esecuzione a regola d'arte della fornitura commissionata, e per l'effetto, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in narrativa e per quanto emergerà in corso di causa a mezzo dell'istruttoria; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri accessori.”
La convenuta, in sintesi, dedusse ed eccepì: 1) l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Tivoli;
2) la carenza di elementi essenziali dell'atto di citazione;
3) che i tagliandi erano stati realizzati a regola d'arte e, infatti, all'atto della consegna, erano stati accettati dalla senza alcuna obiezione o contestazione;
4) che, in ogni caso, per la CP_1 contestata realizzazione della copertura in argento serigrafico dei coupons, si era avvalsa della collaborazione della e della delle quali ha CP_2 CP_3 chiesto la chiamata in causa, per essere manlevata da ogni pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice.
Rispetto alle società ed ritenuto non sussistente il Controparte_2 CP_3 litisconsorzio necessario e, in ogni caso, non necessario estendere loro il contradditorio, il giudice non autorizzò la chiamata in causa domandata dalla convenuta.
4 3. La causa venne istruita con produzione documentale ed ammissione di interrogatorio formale e testimonianza, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile e necessario.
Il Tribunale di Roma, sulla base della documentazione prodotta dall'attrice, confermata dai testi ammessi per la stessa parte, non smentiti da quelli della convenuta ed avvalorata dal comportamento significativo di quest'ultima, che aveva provveduto alla ristampa dei “gratta e vinci” assunti difettosi, così decise:
“1. In accoglimento delle domande proposte dalla accerta CP_1
l'inadempimento della alle obbligazioni assunte con il contratto Parte_1 stipulato tra le parti per aver fornito all'attrice “gratta e vinci” difettosi sia con riferimento alla prima fornitura che a quella sostitutiva;
2. Condanna, per l'effetto, la nella persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 20.615,08 oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dal febbraio 2014
e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
3. Condanna la nella persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., alla refusione delle spese di lite in favore della che liquida in € CP_1
5.615,62 di cui € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
4. Con atto di citazione ha proposto appello, con contestuale Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituita rilevando l'inammissibilità dell'appello perché non CP_1 specifico, nonché l'infondatezza dell'impugnazione, anche evidenziando la mancata produzione in questo grado, da parte dell'appellante, dei documenti - già prodotti in primo grado da - di cui contesta la valutazione operata CP_1 dal giudice di primo grado.
Con ordinanza del 17.12.2020 la Corte adita ha accolto l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, ritenendo, prima facie e salvo più approfondita
5 valutazione in sede di decisione, fondata la doglianza relativa alla prova del danno da riacquisto dei premi oggetto della lotteria “gratta e vinci”.
Ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, la prima udienza di trattazione è stata sostituita dallo scambio di note scritte, con assegnazione alle parti del termine per depositare per via telematica nel fascicolo informatico note difensive scritte sostitutive della discussione orale e contenenti le eccezioni, deduzioni ed istanze proposte alla Corte.
Proseguita la trattazione con le note sostitutive ex art.127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini per comparse conclusionali e repliche.
Scaduti i termini, la causa è stata rimessa sul ruolo, a causa del decesso del giudice ausiliario, componente del collegio, avvenuta prima della camera di consiglio. A seguito di nuova assegnazione della causa, è stata pertanto fissata nuova udienza, in presenza, innanzi al Collegio ricostituito come da epigrafe, nella quale le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e discusso, oralmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, comma terzo, c.p.c.
5. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello per omessa indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiute dal giudice di primo grado, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge del tutto genericamente denunciata e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, come nel caso sub iudice, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
6 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass., S.U., n. 21816/2006). .
6. Con il primo ed unico motivo di appello, lamenta “Violazione o Pt_1 falsa applicazione di norme di diritto e erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle prove e alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 c. p. c.”. Sostiene infatti l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente accertato l'inadempimento di Parte_1
“in forza di documentazione idonea di per sé a determinare un'erronea e illegittima ricostruzione dei fatti di causa a danno dell'odierna appellante”.
Lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato l'inadempimento di ed il danno conseguente, in specie rappresentato dai Pt_1 pretesi costi per l'acquisto di ulteriori 30 premi in rapporto alla emissione di nuovi
“gratta e vinci”. Inoltre, il giudice a quo avrebbe errato anche per non avere, annesso la convenuta, ora appellante, alla necessaria chiamata in causa delle terze società, alle quali la aveva a sua volta affidato la realizzazione dei Pt_1 coupons in questione, in particolare proprio per quanto riguardava la copertura da “grattare”, ritenuta difettosa dall'appellata.
Chiede pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “1. In via cautelare: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, perché quanto al fumus bonis iuris è gravemente e palesemente viziata, e quanto al periculum in mora all'odierna appellante, nonostante l'infondatezza della pretesa, potrebbe essere richiesto il pagamento della somma di € 20.615,08 a titolo di sorte capitale, oltre interessi legali intervenuti dal febbraio 2014 sino all'effettivo soddisfo, oltre accessori di legge e spese generali;
2. In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 17478/2019, emessa, in data
16.09.2019, dal Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice dott. Miele,
a conclusione del procedimento n. 26729/2015 R.G., dichiarando che la CP_4
[...] non è debitrice nei confronti della per tutti i motivi esposti
[...] CP_1 nella narrativa che precede;
3. In subordine, accertata ogni violazione di legge, adottare ogni provvedimento secondo giustizia. In ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio in danno della oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso spese generali, come per legge”.
L'appellata, dal canto suo, si difende deducendo in particolare l'infondatezza dell'appello, anche in ragione della mancata produzione, da parte dell'appellante, della documentazione la cui valutazione è oggetto della sua doglianza, a nulla rilevando che si tratti di mezzi di prova precostituiti versati in atti in primo grado dalla controparte, attesa comunque la facoltà di quest'ultima di ottenerne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.pc.
7. È dunque preliminare alla decisione del merito la questione della mancata produzione in appello dei documenti che, offerti in comunicazione in primo grado dall'attore e dallo stesso, nella qualità di parte appellata, non riprodotti in secondo grado, siano rilevanti ai fini del decidere, alla luce del motivo di gravame proposto dall'appellante, che di alcune di tali prove lamenta l'erronea valutazione da parte del primo giudice, chiedendone il riesame.
La questione involge due rilevanti temi: da un lato, l'individuazione della parte su cui in appello grava l'onere della prova e, quindi, della produzione documentale in questione;
dall'altro, il tema del concreto operare in appello del principio acquisitivo, o di non dispersione della prova, a garanzia della piena disponibilità della prova, in rapporto alla natura devolutiva del giudizio.
Rispetto alla prima delle questioni prospettate, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che, ferma la regola sostanziale di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in grado di appello essa risenta delle specificità del giudizio quale revisio prioris istantiae. Pertanto, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione del codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, grava sull'appellante, che è attore in secondo grado, quale che sia stata la sua posizione in primo grado, l'onere di provare la fondatezza dei propri motivi di impugnazione, e quindi di produrre in
8 appello i documenti che ponga a sostegno delle doglianze avverso la sentenza di primo grado, vieppiù ove ne contesti la valutazione operata dal giudice di primo grado, ed a prescindere dalla circostanza che le prove precostituite in questione siano state prodotte in primo grado dalla controparte. Pertanto, va disatteso l'orientamento risalente e minoritario (cfr. Cass. sez. lavoro n. 8528 del
12.4.2006; Cass. sez. II n. 78 dell'8.1.2007), secondo cui la mancata riproduzione in appello dei documenti fondanti la sentenza di primo grado, facendo mancare al processo qualsiasi supporto probatorio, impone in ogni caso al giudice dell'impugnazione di rigettare la domanda proposta in primo grado e di accogliere il gravame.
Le S.U. della Corte di cassazione, negli anni, hanno infatti elaborato e confermato l'orientamento secondo cui “L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una
"revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare.” (Cass., S.U., n. 28498/2005).
Aggiungendo poi che “Nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte
9 indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio. Ne consegue che la parte che nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario.” (Cass., S.U., n.
28498/2005, cit.).
E' stato successivamente ribadito che “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello,
e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame.” (Cass., S.U., n.
3033/2013).
7.1. Nel solco di tale orientamento, il massimo consesso di legittimità, con la sentenza n. 4835/2023, ha ulteriormente precisato i conseguenti principi di diritto, dopo aver premesso che essi non mutano per effetto dell'introduzione del cosiddetto “processo civile telematico”. Infatti, le questioni in esame coinvolgono le esigenze, proprie del sistema delle prove, attinenti ai poteri della parte, nonché le garanzie della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa
(allorché, conseguentemente alla produzione avversaria, sorge l'interesse dei contendenti ad avvalersi di una prova contraria, ovvero anche dello stesso documento esibito dalla controparte), e la conformazione legislativa del bilanciamento di tali esigenze e garanzie non potrebbe intendersi ragionevolmente differenziata, sulla base di inconvenienti di fatto, a seconda che
10 i documenti siano stati prodotti con modalità telematiche o, piuttosto, in formato cartaceo, sicché l'impossibilità tecnica di procedere nel processo telematico al ritiro del singolo documento o dell'intero fascicolo finisca in concreto per modulare con diversa intensità rispetto al processo cartaceo l'effettività, appunto, del principio dispositivo e del principio di acquisizione (così Cass., S.U.,
n. 4835/2023, cit., in motivazione, p. 19 s.). Pertanto, senza ritenere abrogata tacitamente la distinzione codicistica tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte,
l'arresto citato ha ampliato, nel nuovo quadro di sistema delineatosi anche per effetto dell'entrata in vigore del c.d. “processo civile telematico”, gli effetti del principio di acquisizione delle prove documentali e gli strumenti, che già le citate sentenze (Cass., S.U., n. 28498/2005, cit.; Cass., S.U., n. 3033/2013, cit.) contemplavano, idonei a consentire al giudice d'appello la ricostruzione della portata dimostrativa di tali prove, indipendentemente dalla natura informatica o cartacea del supporto, in funzione di una concezione del processo che “fa leva sul valore della giustizia della decisione” (Cass., S.U., n. 10531/2013).
Cass., S.U., n. 4835/2023, ha pertanto enucleato i seguenti principi di diritto:
“In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.”;
“In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.”;
11 “Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione
(perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.”;
“In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.”;
“In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.”.
7.2. Alla stregua di tali principi, quindi, la parte appellante è tenuta, al fine del superamento della ricostruzione fattuale già operata dal giudice a quo, ad approntare ogni mezzo processuale posto a sua disposizione dall'ordinamento
(dunque ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 76 disp. att. c.p.c. di ottenere dalla cancelleria copia dei documenti prodotti dalle altre parti) - indipendentemente dalla, più o meno prevedibile, condotta processuale della controparte- al fine di dimostrare l'ingiustizia o l'invalidità della sentenza
12 impugnata. Difatti, in base all'art. 76 disp. att. c.p.c., anche evocato dall'appellata, le parti o i loro difensori possono esaminare i documenti inseriti nei fascicoli delle altre parti e farsene rilasciare copia (art. 76 disp. att. c.p.c.); una volta ottenuta copia, la parte è nelle condizioni per assolvere l'onere probatorio su di essa incombente e fornire al giudice di appello la documentazione necessaria a svolgere un esame diretto di quanto è oggetto di gravame. In tal modo si evita che la parte interessata subisca le scelte processuali della controparte che in primo grado produsse i documenti rilevanti in appello, rappresentate dall'eventualità che essa resti contumace ovvero che, legittimamente, scelga di non riprodurre in appello le stesse prove precostituite.
In tal caso, infatti, il rischio è che la parte interessata si trovi sprovvista di quanto necessario a provare la fondatezza delle proprie doglianze, perché, in definitiva, rimasto nella disponibilità della parte che lo produsse in giudizio.
Tanto premesso, va tuttavia considerato che opera il principio di acquisizione (o
"di immanenza della prova” o ancora “di non dispersione della prova”) per cui, una volta acquisiti al processo i documenti offerti in comunicazione da una parte, questi sono utilizzabili dal giudice ai fini del decidere, nonché dalla controparte ai fini dell'impugnazione, qualora quella che li ha prodotti in primo grado non li riproduca in appello. In altri termini la prova, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche da una parte diversa da quella che l'ha originariamente prodotta (cfr. Cass., n. 14475/2015). Tale principio va inteso però con riferimento non al documento materialmente incorporante la prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio, virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti, per cui quella che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice del grado successivo è tenuta ad attivarsi, perché lo stesso possa concretamente procedere al richiesto riesame.
Ne consegue che, nei casi in cui il giudice di appello, per l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminare i documenti, questi, ancorché materialmente non (più) presenti in atti (per la contumacia dell'appellato o per la scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro
13 attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante.
Per cui l'appellante deve attivarsi per porre rimedio alla carenza documentale che impedisca l'esame diretto della doglianza da parte del giudice di secondo grado, onde ottenere il riesame che chiede. Ove invece l'appellante rimanga inerte, dovrà considerarsi soccombente, in virtù del principio, desumibile dall'art. 2697 c.c., applicato al giudizio d'appello nel senso già chiarito.
L'appellante può senz'altro soddisfare il relativo onere mediante l'impiego di un mezzo processuale ad hoc come quello di cui all'art. 76 disp. att. c.p.c., mediante richiesta e deposito della copia del documento prodotto dalla controparte in primo grado.
Tuttavia, il fatto provato dal documento prodotto in primo grado ed acquisito al processo nel suo valore probatorio, può comunque essere ricompreso nell'attività logica del giudice dell'appello se allegato, ovvero dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo. Ne consegue che, combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. n. 2461/2019; Cass. n. 8377/2009;
Cass. n. 20287/2005; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 12351/2004; Cass. n.
8599/2003; Cass. n. 5149/2001; Cass. n. 8304/1990).
Inoltre, il giudice di appello può porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo.
Pertanto, l'esame del giudice di appello deve svolgersi nei limiti di quanto l'appellante riesca a provare a fondamento delle sue doglianze, mediante
14 allegazione di copia o riproduzione, nelle diverse possibili modalità appena descritte, del contenuto di documenti acquisiti al processo.
8. Nella fattispecie in disamina l'appellante non ha assolto l'onere probatorio in questione attraverso la produzione, in questo grado, di copia dei documenti, prodotti dalla controparte nel grado precedente, di cui contesta il valore probatorio, riconosciuto dalla sentenza impugnata. Tanto meno potrebbe ritenersi che tale onere sia stato adempiuto con la mera e generica richiesta, in calce all'appello, “alla cancelleria preposta di acquisire il fascicolo di parte di I° grado […]”, trattandosi di attività doverosa d'ufficio per il cancelliere del giudice ad quem, ai sensi dell'art. 347, comma 3, c.p.c., ma con riferimento al fascicolo d'ufficio (senza che possa ritenersi necessariamente abrogata tacitamente la distinzione codicistica tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte, il cui impianto rimane, del resto, confermato anche dopo la riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, equiparandosi, nel novellato art. 36 disp. att. c.p.c., la tenuta e conservazione del fascicolo informatico alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo e continuandosi a prevedere, con gli artt.
165 e 166 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., che i documenti offerti in comunicazione siano contenuti nel fascicolo di parte, nonostante il modificato art. 87 disp. att.
c.p.c. faccia rinvio all'art. 196 quater per le modalità di produzione dei documenti: cfr. Cass., S.U., n. 4835/2023, cit., in motivazione, p. 19 s.).
Neppure, del resto, è stata dedotta alcuna specifica rilevante difficoltà dell'appellante di richiedere e produrre copia dei documenti in questione, atteso che già in primo grado aveva proposto istanza di visibilità al fascicolo della controparte, che gli venne concessa, come inoltre conferma la circostanza che l'appello fa riferimento a taluni specifici elementi dei documenti in questione (ad es. finanche la data di invio delle email richiamate), dando evidenza di averli nella propria disponibilità, per cui la mancata produzione rappresenta una chiara e univoca scelta processuale.
I documenti, prodotti dalla parte attrice (ora appellata) in primo grado, sui quali si fonda la decisione impugnata, che ha accolto la domanda, non sono quindi
15 stati prodotti in questo grado né dall'appellante (già convenuta), né dall'appellata.
Tuttavia, nell'atto di appello, l'impugnante individua alcune delle prove precostituite prodotte in primo grado dalla controparte, ne allega (invero assai sommariamente) il contenuto ed assume che la loro valutazione corretta avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella appellata, ovvero al rigetto della domanda attrice.
I documenti in questione sono le “missive del 17.01.2014 e del 18.02.2014”, inviate dalla stessa appellata;
l'email del 7.02.2014, proveniente dall'appellata
(indicata come doc. n. 13 allegato alla citazione di primo grado); l' email dell'
11.02.2014, proveniente dall'appellata (indicata come doc. n. 15 allegato alla citazione di primo grado); la raccomandata dell'11.02.2014, proveniente dall'appellata; l' email del 10.03.2014, proveniente da un dipendente dell'appellata, Testimone_1
Sottolineato che solo di due di tali elementi l'appello indica e localizza puntualmente l'avvenuta produzione in primo grado (come doc. nn. 13 e 15) da parte dell'appellata, il loro esame è dunque rimesso alle considerazioni che seguono.
8.1. Posto che, per quanto già argomentato, il giudice d'appello può in ogni caso operare l'esame diretto del documento richiamato dall'appellante, sulla base del contenuto dallo stesso riprodotto nel proprio atto difensivo e non contestato da parte avversaria, l'esame del motivo di gravame viene svolto alla luce delle emergenze degli atti difensivi dell'appellante, da considerarsi - nei limiti del contenuto puntuale della loro allegazione e tenendo conto delle contestazioni sul punto dell'appellata- quale riproduzione dei documenti richiamati.
Tanto premesso, a sostegno delle proprie doglianze, deduce di avere Pt_1 esattamente eseguito l'incarico ricevuto da di stampare 130 mila CP_1 coupon “gratta e vinci”, dotati di codice alfanumerico, inserito in modalità non progressiva, ma casuale, in cui la dicitura “hai vinto” o “non hai vinto” era ricoperta da argento serigrafico;
che si era occupata della stampa dei biglietti,
16 mentre aveva commissionato a società terze ed Edilgraf) la Controparte_2 copertura in argento serigrafico oggetto della lite;
che in ogni caso aveva provveduto alla consegna del materiale richiestole nella quantità e qualità esatta e che nulla le era stato contestato, né in punto di qualità né di quantità rispetto a quanto commissionatole.
Nella specie, l'appellante asserisce che, a seguito di suo accurato controllo, con le missive del 17.1.2014 e del 18.2.2014 (che non produce, né indica come prodotte in primo grado, ma che l'appellata non contesta) avrebbe dichiarato alla committente l'esecuzione a regola d'arte di quanto oggetto di incarico, senza che avesse mosso alcuna contestazione;
che, quindi, ormai accettate CP_1 le opere eseguite, soltanto dopo la denuncia dei vizi da parte di Parte_2 per conto della quale era stato organizzato il relativo concorso a premi, CP_1 avrebbe, a sua volta, lamentato il vizio dell'inidoneità dell'argento serigrafico a fungere da copertura dei gratta e vinci.
Pertanto non solo nega l'inadempimento contestatole, ma afferma anche Pt_1 la tardività nella denuncia dei vizi e difformità da parte della committente.
Inoltre, l'odierna appellante sostiene che con email del 7.2.2014 (allegata al n.
13 della citazione in primo grado, non presente negli atti del processo, perché non depositata in questo grado, né comunque confluita nel fascicolo telematico, ma non contestata dall'appellata), la avrebbe riconosciuto che “[…] CP_1 probabilmente il deterioramento” dei gratta e vinci sarebbe avvenuto “[…] in fase di trasporto, però ci teniamo ad effettuare una verifica […]”.
Ancora, l'appellante evidenzia come nella corrispondenza versata in atti da
(il riferimento è ancora una volta all'allegato n. 13 alla citazione in primo CP_1 grado) e intercorsa tra questa e emergerebbe che le lamentele Parte_2 della committente principale, sarebbero state ben altre che i vizi Parte_2 contestati da a trattandosi di contestazioni che esulerebbero CP_1 Pt_1 dall'attività commissionata a quest'ultima (ad. es. la qualità del sito internet di riferimento, il riardo nelle consegne, la qualità e grammatura della carta dell'intero menù, etc.).
17 Lamenta inoltre l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il comportamento di nel senso di ritenere la ristampa dei gratta Pt_1
e vinci quale comportamento significativo nel senso del riconoscimento della difettosità dell'opera e del danno arrecato a dichiarando che, invece, CP_5
l'intenzione sottesa era quella di assicurare una composizione bonaria della vicenda, a puri fini conciliativi.
Infine, l'appellante lamenta che l'attrice non avrebbe provato il danno emergente, in specie i costi per l'acquisto di nuovi 30 premi, ovvero non avrebbe provato di aver acquistato i detti premi due volte. In particolare sostiene che il giudice avrebbe erroneamente fondato la sua decisione, ritenendo provato il danno sulle base delle sole fatture prodotte dall'attrice, senza considerare affatto il contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti, da cui invece emergerebbe che il complessivo numero di premi eventualmente acquistati sarebbe inferiore a quello dedotto da in particolare: nell'email datata CP_1
11.2.2014 (il riferimento è al doc. 15 allagato all'atto di citazione, per il quale vale quanto osservato rispetto al doc. 13 di cui sopra) avrebbe richiesto CP_1
a la ristampa di 70.000 gratta e vinci, di cui avrebbe esplicitato soltanto Pt_1
28 (non quindi 30 come poi ha dedotto in giudizio) essere quelli vincenti, da cui la conseguenza che soltanto 28 sarebbero i relativi premi e non 30 come ha poi dedotto in giudizio ai fini della liquidazione del danno;
nella raccomandata dell'11 febbraio 2014 (rispetto alla quale non v'è alcun riferimento a documenti già prodotti in giudizio, senza però contestazioni specifiche della controparte) avrebbe dichiarato che v'era il rischio di essere esposti ad azione di CP_1 rivendica limitatamente a soli 28 premi e non invece 30; nonché ancora nella email del 10.3.2014 (anche in questo caso senza alcuna puntuale indicazione del documento di riferimento) dipendente di avrebbe Persona_1 CP_1 comunicato che i “gratta e vinci” vincenti pervenuti in ufficio sarebbero stati 14.
Da tutto emergerebbe l'evidenza, non apprezzata dal giudice di primo grado, che i premi sarebbero numericamente inferiori a quelli dichiarati da Inoltre, CP_1 in ogni caso, non sarebbe stata offerta la prova del doppio acquisto dei medesimi premi. Dunque, il danno sarebbe stato erroneamente liquidato.
18 Infine, l'appellante, ribadendo le difese del primo grado, deduce che, a tutto voler concedere, il presunto difetto di copertura dei gratta e vinci non le sarebbe imputabile, giacché della copertura si sarebbero occupate società terze, alle quali essa aveva a sua volta commissionato il lavoro, ed al riguardo contesta anche la decisione del giudice di primo grado di non autorizzarne la chiamata in causa.
8.2. Premesso che il riferimento esplicito, nella sentenza impugnata, alla disciplina del contratto d'appalto non è contestato dalle parti, deve innanzitutto rilevarsi che la dichiarazione dell'appaltatore di avere eseguito le opere a regola d'arte non è affatto idonea ad escludere la sua responsabilità per vizi e/o difformità delle opere eseguite, posto che è lo stesso soggetto tenuto alla garanzia ex art. 1667 c.c. a rendere una dichiarazione dagli effetti liberatori, disponendo di un diritto che non gli spetta.
Tanto meno la dichiarazione dello stesso appaltatore conduce, nel caso di specie, ad un'accettazione del committente, in mancanza di contestuale contestazione delle difettosità da parte di quest'ultimo. Al contrario, l'accettazione dell'opera, quale fatto estintivo della garanzia per i vizi, deve provenire dal committente e deve essere univoca, seppur non necessariamente espressa. Pertanto, a nulla vale il riferimento alle missive del 17.1.2014 e del 18.2.2014, con cui la stessa avrebbe dichiarato l'esecuzione a regola d'arte. Pt_1
Quanto poi al rilievo che ci sarebbe stata accettazione (presunta) con la consegna dei “gratta e vinci”, si osservi quanto segue.
A mente del chiaro dettato normativo, di cui del combinato degli artt. 1665 e
1667 c.c., la consegna dell'opera vale accettazione, anche presunta ex art. 1665, comma 3, c.c., idonea ad escludere la garanzia contro le difformità ed i vizi, soltanto ove questi fossero conosciuti o riconoscibili da parte del committente in quel momento. Infatti, la consegna dell'opera e la sua accettazione, pure se presunta a norma dell'art. 1665, comma 3, c.c., liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo. Se, invece, com'è nel caso in esame, i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, come ha correttamente spiegato il giudice di primo
19 grado, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, né la consegna può costituire il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale, giacché se il vizio non
è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla sua scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente ha avuto effettiva conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita (ex plurimis, di recente: Cass. n. 22649/2025). Per cui, l'evenienza, come nel caso di specie, che il vizio al momento della consegna non fosse riconoscibile, mantiene ferma la garanzia, nonostante l'accettazione, anche tacita, dell'opera ed il termine di decadenza per la denuncia del vizio deve decorrere dalla sua scoperta.
Nella fattispecie sub iudice, in senso contrario all'asserita tardività della denuncia del vizio, militano invero i seguenti rilievi giuridici e fattuali, correttamente apprezzati dal giudice di primo grado:
i vizi non erano di immediata riconoscibilità, anche considerato il rilevante numero dei gratta e vinci consegnati, per cui, all'atto della consegna, di fatto era impossibile verificare l'esecuzione a regola d'arte rispetto a ciascuno, per cui optò legittimamente per una verifica a campione;
CP_1 la fornitura dei coupons si inseriva in un più complesso rapporto con la committente principale per cui il riscontro finale dell'esatta Parte_2 esecuzione non avrebbe potuto che avvenire di lì a poco rispetto alla loro consegna, ossia con il loro utilizzo secondo la destinazione nota alle parti (il gioco a premi), per cui neppure v'è alcuna incoerenza nella circostanza che i vizi siano stati denunciati da a seguito delle contestazioni alla stessa da parte di CP_1
Parte_2
in ogni caso, come emerge dalla ricostruzione della (data e del contenuto della) corrispondenza in questione, effettuata dal giudice a quo senza specifiche contestazioni sul punto, a fronte della comunicazione della committente principale del” febbraio 2014”, che contestava i vizi dei coupons, Parte_2
20 l'appellata denunziò a sua volta gli stessi all'appellante con la missiva
“dell'11/2/2014”, quindi tempestivamente.
Infatti, la denuncia del vizio deve avvenire a partire dalla scoperta del vizio, ove occulto o non riconoscibile, che si considera acquisita in esito al riscontro concreto della funzionalità dell'opera, ossia della sua idoneità, all'atto pratico, del suo utilizzo rispetto all'impiego di destinazione.
Pertanto, l'appellante non offre argomenti decisivi per discostarsi dalla valutazione operata dal giudice di prime cure, che sul punto ha accertato che :
“[…] invero, con riferimento all'assunto relativo alla mancata contestazione
(n.d.r. immediata) della fornitura da parte del committente ammesso dal legale rappresentante della in sede di interrogatorio, risulta palese la sua CP_1 irrilevanza poiché i vizi in questione non erano immediatamente percepibili- posto che si trattava di forniture di 130.000 e di 70.000 coupons – e furono denunciati mediante le mail citate immediatamente dopo la loro scoperta e, comunque, nei termini previsti 1667 c.c.”
8.3. Quanto poi all'email del 7.2.2014 (allegata al documento n. 13 della citazione in primo grado, non riprodotta, di cui l'appellante riproduce parte del contenuto) con cui avrebbe riconosciuto che “[…] probabilmente il CP_1 deterioramento” dei gratta e vinci sarebbe avvenuto “[…] in fase di trasporto, però ci teniamo ad effettuare una verifica […]”, deve rilevarsi innanzitutto che non è dato comprendere chi, per la società appellata, se ne assume essere il mittente e se avesse, o meno, il potere di impegnare con la sua dichiarazione la società, come sarebbe necessario, qualora si volesse attribuire alla comunicazione un contenuto confessorio. Ma anche a prescindere da tale considerazione, il contenuto della comunicazione riportato nell'appello non vale a rimettere in discussione l'accertamento effettuato dalla sentenza impugnata.
Innanzitutto, per la ragione che si tratta di un'affermazione espressa in termini meramente probabilistici, che fa riferimento al trasporto dei gratta e vinci solo quale possibile causa di deterioramento e, posto che l'evento di danno è indicato genericamente come “deterioramento”, senza chiarire se si tratti dello specifico vizio poi contestato alla Inoltre, si tratta di una dichiarazione con riserva Pt_1
21 di compiere successive verifiche, la quale non è affatto idonea ad impegnare il soggetto dichiarante, né comunque a costituire univoco indizio di una causa del vizio estranea all'opera dell'appellante.
Quanto poi al rilievo che la corrispondenza tra e (da Parte_2 CP_1 quest'ultima offerta in comunicazione in primo grado, ancora una volta all'allegato n. 13 della citazione), dimostrerebbe che le lamentele della prima sarebbero state di altro tenore e che quindi essa non proverebbe l'inadempimento di in senso contrario, si precisa quanto di seguito. Pt_1
In disparte il rilievo che non è significativo nel senso che vorrebbe l'appellante la circostanza che nello stralcio della corrispondenza intercorsa tra parti legate da un rapporto contrattuale di più ampio oggetto, possano confluire doglianze che attengono ad altre attività contrattualizzate tra le medesime, ciò non esclude che nella stessa siano contenute anche le doglianze che in questa sede processuale sono d'interesse, ed in particolare “la criticità dei “gratta e vinci” che consentivano di leggere la scritta sottostante la copertura argentata”, come accertato nella sentenza impugnata, senza che, sul punto, l'allegazione di cui all'appello sul punto conduca ad una valutazione contrastante.
8.4. Quanto alla valutazione della condotta di che ha stampato Pt_1 nuovi coupons a seguito della denuncia del difetto di quelli consegnati, considerata dal giudice di primo grado quale tacito riconoscimento del vizio, di cui l'appellante denuncia l'erroneità, deve rilevarsi innanzitutto che il comportamento della parte convenuta è stato soltanto uno degli indici, nient'affatto esclusivo, da cui il giudice ha inferito l'esistenza del vizio, avendo operato una valutazione complessiva che tiene conto della corrispondenza tra le parti (come innanzi), nonché della prova testimoniale escussa, in quanto ritenuta attendibile e non contraddetta da quella offerta dalla controparte, odierna appellante.
Tanto premesso, deve poi ricordarsi che la giurisprudenza, sia in tema di vendita che di appalto, con riguardo alla garanzia contro i vizi e le difformità, ha affermato che il riconoscimento dei vizi, oltre che in forma espressa, può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili
22 con l'intenzione di respingere la pretesa del creditore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando la parte tenuta alla garanzia provveda a effettuare riparazioni a proprie spese, poiché con tali comportamenti mostra di avere accettato la denunzia dei vizi senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocamente, che la denuncia era fondata (cfr. Cass. n. 10288/2002; Cass.
n. 8775/2024).
Invero, il giudice è tenuto a valutare l'intenzione delle parti, rilevante alla luce del loro comportamento complessivo anche nella fase esecutiva del contratto
(art. 1362, comma 2, c.c.). Ed a fronte dell'argomentata e logicamente coerente attribuzione, nella sentenza impugnata, al comportamento in questione del significato concludente di riconoscimento del vizio e della garanza, la mera finalità conciliativa allegata dall'appellante è rimasta priva di conferma della sua esternazione, quindi è irrilevante, essendo, al più, confinata nel foro interno.
8.5. L'appellante insiste nel contestare la misura del risarcimento del danno emergente liquidato dal giudice, asserendo testualmente: “la CP_1 non ha mai dato prova dell'acquisto dei premi relativi alla prima fornitura dei
Ovvero, non ha dato prova di aver acquisto i premi due volte Parte_3
(prima e seconda fornitura).” Contesta inoltre che i premi acquistati fossero nel numero complessivo di 30, sulla scorta di presunte contraddittorie dichiarazioni rese negli atti della corrispondenza da soggetti legati a CP_1
In punto di logica, la censura relativa alla mancata prova del primo acquisto appare non coerente con l'effettivo oggetto della lite.
Infatti, il danno riconosciuto dal giudice di primo grado è quello conseguente ai vizi e alle difformità delle opere, ed a tal fine l'attrice non era tenuta a provare il doppio acquisto, ossia che i premi correlati alla prima fornitura fossero stati o meno acquistati, ma piuttosto che aveva dovuto sostenere un ulteriore costo, non previsto, causato dalla natura difettosa dei “gratta e vinci”, che aveva reso necessaria l'emissione di altri coupons e con essi, correlativamente, l'acquisto di altri premi. Quindi, occorreva - ed è stata offerta – la prova dei costi che CP_1
23 ha dovuto sostenere non già in esecuzione degli impegni assunti verso la committente principale (l'acquisto dei premi ai fini del fisiologico svolgersi del concorso a premi), quanto piuttosto a cagione dei vizi delle opere fornite da a riparazione delle quali si imponeva l'emissione di nuovi coupons e con Pt_1 essi di altrettanti nuovi premi, al fine di garantire la corretta proporzione e corrispondenza tra biglietti vincenti in circolazione e vincite effettive, tenendo conto della circostanza che il ritiro dei “gratta e vinci” di cui alla prima fornitura aveva riguardato (come indicato nella citazione, come riportato nella stessa sentenza impugnata e come logico) quei tagliandi che erano ancora in dotazione presso i punti vendita, non già distribuiti al pubblico. An e quantum del danno vanno quindi valutati, come correttamente ha fatto il giudice di primo grado, con riguardo ai costi sostenuti dalla committente per la necessità di riparare in forma specifica le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di anche Pt_1 acquistando ex novo i premi.
Nella corretta prospettiva, la sentenza di primo grado non è passibile di alcuna fondata censura, in ragione dei principi già ampiamente esposti a proposito dell'onere della prova, con riferimento al giudizio di merito di primo grado ed a quello d'appello, tenendo conto dei documenti in questa sede utilizzabili.
Il giudice di primo grado ha difatti dato conto di aver svolto uno scrupoloso accertamento che tiene conto degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria con riguardo proprio agli esborsi “sostenuti per l'acquisto dei nuovi premi conseguenti alla richiesta di emissione dei nuovi “gratta e vinci” contenenti ulteriori tagliandi vincenti”, con espresso riferimento alle fatture allegate alla citazione. A fronte di tale accertamento, che conduce ad un importo complessivo di spesa (a prescindere dalle unità dei premi), la mera allegazione dell'appellante circa le comunicazioni con le quali l'appellata aveva indicato il numero di premi che avrebbero potuto dover essere consegnati ai vincitori per effetto dei “gratta e vinci” già in circolazione, non appare idonea a condurre ad una decisione diversa, tanto più in quanto cristallizzata solo ad un dato momento temporale.
In ogni caso, poi, la circostanza che alla messa in circolazione di nuovi tagliandi
(che si aggiungevano a quelli già distribuiti al pubblico e quindi non ritirati presso
24 i punti vendita), alcuni dei quali vincenti, è seguita la necessità di acquistare nuovi premi, così raddoppiati, ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi
( “ […] abbiamo dovuto integrare il regolamento e quindi procedere alla Tes_2 ristampa di tutti gratta e vinci ed al raddoppio dei montepremi […]”) e Tes_3
(“[…] e il Ministero dello Sviluppo Economico mi rispose che era necessario ritirare i coupons e inserire un flusso di nuovi e regolari coupons nonché nuovi premi rispetto a quelli già in palio”. […]). Tali prove orali sono state esaminate dal giudice a quo, che ha analiticamente esplicitato le ragioni di rilevanza e di credibilità, anche in relazione alle ulteriori deposizioni testimoniali, senza che in questa sede emergano ragioni per discostarsi da tale valutazione.
Invero, nulla ha eccepito l'appellante con riguardo alla prova per testi, pur richiamata puntualmente dal giudice.
8.6. Infine, parte appellante, ribadendo le difese svolte in primo grado, nuovamente eccepisce in questa sede la responsabilità esclusiva delle società subappaltatrici per l'inesatta esecuzione dell'opera.
La censura è manifestamente infondata, in considerazione dell'autonomia del rapporto di subappalto rispetto a quello dedotto nel presente giudizio.
L'autonomia dei rapporti è tale che dell'esatta esecuzione dell'opera nei confronti della parte committente risponde in esclusiva l'appaltatore, considerato che questi non ha rapporti diretti con i subappaltatori;
sicché a nulla rileva invocare l'esistenza di rapporti di subappalto, poiché ciò non esonera l'appaltatore dalle responsabilità verso la committente.
Del resto, neanche la consapevolezza o finanche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione delle opere in subappalto, valgono ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che il committente che è legato da rapporto contrattuale con il solo appaltatore, dovrà esercitare le proprie azioni soltanto nei riguardi di quest'ultimo e non invece del subappaltatore, il quale invece risponderà della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore (arg. anche da Cass. 27/08/2019, n. 21719).
25 L'autonomia del rapporto di subappalto rispetto a quello intercorso tra le odierne parti processuali conferma, dunque, che la chiamata in causa dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore sia rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, che correttamente l'ha ritenuta non solo non necessaria, non ricorrendo un litisconsorzio necessario, ma neppure opportuna,non occorrendo estendere il giudizio a soggetti estranei alla vicenda contrattuale dedotta.
In ogni caso, ove ritenga sussistere la responsabilità delle società subappaltatrici di cui ha chiesto la chiamata in garanzia, l'appellante potrà agire in separato giudizio nei loro confronti, senza quindi subire pregiudizio dalla denegata autorizzazione a chiamarle in causa nel primo grado di questa lite.
9. In definitiva, l'appello va rigettato integralmente.
Nei rapporti tra le parti costituite le spese di lite di questo grado sono regolate in base al criterio della soccombenza e si liquidano, a favore dell'appellata utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.
m. n. 147/2022), con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in €
4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00 per fase introduttiva;
€ 922,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 1.911,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 17478/2019, pubblicata in data 16.09.2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellataParte_1 CP_6
[...]
[...] delle spese di lite di questo grado, che liquida in complessivi € 4.888,00
[...] per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad Iva e Cpa, come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 4.12.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, co. 3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1849 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
), con l'Avv. Graziano Rondinelli Parte_1 P.IVA_1
), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._1
- APPELLANTE – E
), con gli Avv.ti Francesco Perini CP_1 P.IVA_2
e NA IC ), che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17478/2019 del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 16.09.2019.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 4.12.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione (d'ora in avanti soltanto “ ) CP_1 CP_1 convenne in giudizio (di qui in poi “ ) per sentire accogliere Parte_1 Pt_1 le seguenti conclusioni: “Voglia il tribunale adito, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 87.824,71, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento di tutti i danni causati e causandi in conseguenza dei gravi errori di esecuzione conseguenti alla realizzazione e stampa dei 130 mila, e successivi 70 mila, coupons “gratta e vinci” commissionati dalla società attrice in data 13 dicembre 2013 e da utilizzarsi in occasione della manifestazione a premi indetta dalla società “ Parte_2 nel corso del 2014, denominata “Vinci Las Vegas”.
A sostegno della sua domanda l'attrice dedusse: 1) di aver stipulato, in data
1/12/2013, con la un contratto con il quale si era impegnata, Parte_2 nell'ambito dell'organizzazione del concorso a premi “Vinci Las Vegas”, a fornire n. 130.000 coupons “gratta e vinci”, contenenti una copertura argentata da rimuovere per il controllo dell'eventuale vincita dei premi in palio, per il corrispettivo di € 63.213,00, Iva esclusa;
2) che erano stati messi in palio nn.
2 30 Ipad mini, 30 Itunes Cards da € 50,00 e un viaggio a Las Vegas, che aveva provveduto ad acquistare;
3) di aver commissionato alla la stampa di Pt_1
n. 130.000 coupons “gratta e vinci” e cioè predisposti con la frase “hai vinto”
o ”non hai vinto”, ed un codice alfanumerico necessario per la partecipazione alla estrazione del premio finale, coperti da uno strato argenteo serigrafico;
4) che la convenuta aveva provveduto alla stampa e consegna dei tagliandi, garantendo l'avvenuta lavorazione a regola d'arte degli stessi;
5) di aver distribuito i suddetti coupons presso i numerosi punti vendita del consorzio “Old Wild West” interessati alla manifestazione;
6) di essere stata successivamente informata dalla del fatto che molti biglietti presentavano gravissimi errori Parte_2 di realizzazione, in quanto lo strato in argento serigrafico consentiva la lettura dell'esito del concorso senza necessità della preventiva rimozione;
7) di essere stata pertanto costretta, su richiesta della committente, a ritirare tutti i tagliandi ancora in dotazione presso i punti vendita, a sostituirli con 70.000 nuovi nonché ad acquistare nn. 30 nuovi Ipad mini e 30 Itunes Card da rimettere in palio;
8) che la alla quale aveva contestato l'accaduto, aveva provveduto a Pt_1 stampare e consegnare 70.000 nuovi coupons; 9) che, tuttavia, anche questi nuovi tagliandi presentavano errori di esecuzione, quali l'omissione, in alcuni casi, del codice alfanumerico necessario per partecipare all'estrazione del premio finale;
10) di aver patito, a causa delle inadempienze della convenuta, notevoli danni patrimoniali consistiti nelle spese sostenute per l'acquisto degli ulteriori premi, per la spedizione dei nuovi coupons, per il ritiro dei precedenti e per la spedizione dei nuovi premi;
nel rimborso di Iva ed Irpef versati per i premi in palio dalla committente;
oltre al danno all'immagine ed al danno a titolo di lucro cessante, per non aver potuto partecipare, quale organizzatrice, all'analoga manifestazione indetta dalla committente nell'anno successivo.
2. si costituì chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 c.p.c. rimettendo gli atti innanzi al Tribunale Civile di Tivoli competente per territorio;
3 - sempre in via preliminare, autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., […] e in persona del legale rappresentante p.t., […] a CP_3 manlevare pienamente la […] nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree, da ogni pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice e, pertanto, disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo e 269, comma secondo, c.p.c. il differimento della udienza di prima comparizione, già fissata per il giorno
08.09.2015, onde consentire la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di ogni tipo di responsabilità della Parte_1 in p.l.r.p.t., per i presunti danni asseritamente subiti e lamentati dalla società attrice, stante l'esecuzione a regola d'arte della fornitura commissionata, e per l'effetto, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in narrativa e per quanto emergerà in corso di causa a mezzo dell'istruttoria; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri accessori.”
La convenuta, in sintesi, dedusse ed eccepì: 1) l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Tivoli;
2) la carenza di elementi essenziali dell'atto di citazione;
3) che i tagliandi erano stati realizzati a regola d'arte e, infatti, all'atto della consegna, erano stati accettati dalla senza alcuna obiezione o contestazione;
4) che, in ogni caso, per la CP_1 contestata realizzazione della copertura in argento serigrafico dei coupons, si era avvalsa della collaborazione della e della delle quali ha CP_2 CP_3 chiesto la chiamata in causa, per essere manlevata da ogni pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice.
Rispetto alle società ed ritenuto non sussistente il Controparte_2 CP_3 litisconsorzio necessario e, in ogni caso, non necessario estendere loro il contradditorio, il giudice non autorizzò la chiamata in causa domandata dalla convenuta.
4 3. La causa venne istruita con produzione documentale ed ammissione di interrogatorio formale e testimonianza, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile e necessario.
Il Tribunale di Roma, sulla base della documentazione prodotta dall'attrice, confermata dai testi ammessi per la stessa parte, non smentiti da quelli della convenuta ed avvalorata dal comportamento significativo di quest'ultima, che aveva provveduto alla ristampa dei “gratta e vinci” assunti difettosi, così decise:
“1. In accoglimento delle domande proposte dalla accerta CP_1
l'inadempimento della alle obbligazioni assunte con il contratto Parte_1 stipulato tra le parti per aver fornito all'attrice “gratta e vinci” difettosi sia con riferimento alla prima fornitura che a quella sostitutiva;
2. Condanna, per l'effetto, la nella persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 20.615,08 oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dal febbraio 2014
e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
3. Condanna la nella persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., alla refusione delle spese di lite in favore della che liquida in € CP_1
5.615,62 di cui € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
4. Con atto di citazione ha proposto appello, con contestuale Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituita rilevando l'inammissibilità dell'appello perché non CP_1 specifico, nonché l'infondatezza dell'impugnazione, anche evidenziando la mancata produzione in questo grado, da parte dell'appellante, dei documenti - già prodotti in primo grado da - di cui contesta la valutazione operata CP_1 dal giudice di primo grado.
Con ordinanza del 17.12.2020 la Corte adita ha accolto l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, ritenendo, prima facie e salvo più approfondita
5 valutazione in sede di decisione, fondata la doglianza relativa alla prova del danno da riacquisto dei premi oggetto della lotteria “gratta e vinci”.
Ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, la prima udienza di trattazione è stata sostituita dallo scambio di note scritte, con assegnazione alle parti del termine per depositare per via telematica nel fascicolo informatico note difensive scritte sostitutive della discussione orale e contenenti le eccezioni, deduzioni ed istanze proposte alla Corte.
Proseguita la trattazione con le note sostitutive ex art.127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini per comparse conclusionali e repliche.
Scaduti i termini, la causa è stata rimessa sul ruolo, a causa del decesso del giudice ausiliario, componente del collegio, avvenuta prima della camera di consiglio. A seguito di nuova assegnazione della causa, è stata pertanto fissata nuova udienza, in presenza, innanzi al Collegio ricostituito come da epigrafe, nella quale le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e discusso, oralmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, comma terzo, c.p.c.
5. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello per omessa indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiute dal giudice di primo grado, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge del tutto genericamente denunciata e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, come nel caso sub iudice, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
6 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass., S.U., n. 21816/2006). .
6. Con il primo ed unico motivo di appello, lamenta “Violazione o Pt_1 falsa applicazione di norme di diritto e erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle prove e alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 c. p. c.”. Sostiene infatti l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente accertato l'inadempimento di Parte_1
“in forza di documentazione idonea di per sé a determinare un'erronea e illegittima ricostruzione dei fatti di causa a danno dell'odierna appellante”.
Lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato l'inadempimento di ed il danno conseguente, in specie rappresentato dai Pt_1 pretesi costi per l'acquisto di ulteriori 30 premi in rapporto alla emissione di nuovi
“gratta e vinci”. Inoltre, il giudice a quo avrebbe errato anche per non avere, annesso la convenuta, ora appellante, alla necessaria chiamata in causa delle terze società, alle quali la aveva a sua volta affidato la realizzazione dei Pt_1 coupons in questione, in particolare proprio per quanto riguardava la copertura da “grattare”, ritenuta difettosa dall'appellata.
Chiede pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “1. In via cautelare: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, perché quanto al fumus bonis iuris è gravemente e palesemente viziata, e quanto al periculum in mora all'odierna appellante, nonostante l'infondatezza della pretesa, potrebbe essere richiesto il pagamento della somma di € 20.615,08 a titolo di sorte capitale, oltre interessi legali intervenuti dal febbraio 2014 sino all'effettivo soddisfo, oltre accessori di legge e spese generali;
2. In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 17478/2019, emessa, in data
16.09.2019, dal Tribunale Civile di Roma, nella persona del Giudice dott. Miele,
a conclusione del procedimento n. 26729/2015 R.G., dichiarando che la CP_4
[...] non è debitrice nei confronti della per tutti i motivi esposti
[...] CP_1 nella narrativa che precede;
3. In subordine, accertata ogni violazione di legge, adottare ogni provvedimento secondo giustizia. In ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio in danno della oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso spese generali, come per legge”.
L'appellata, dal canto suo, si difende deducendo in particolare l'infondatezza dell'appello, anche in ragione della mancata produzione, da parte dell'appellante, della documentazione la cui valutazione è oggetto della sua doglianza, a nulla rilevando che si tratti di mezzi di prova precostituiti versati in atti in primo grado dalla controparte, attesa comunque la facoltà di quest'ultima di ottenerne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.pc.
7. È dunque preliminare alla decisione del merito la questione della mancata produzione in appello dei documenti che, offerti in comunicazione in primo grado dall'attore e dallo stesso, nella qualità di parte appellata, non riprodotti in secondo grado, siano rilevanti ai fini del decidere, alla luce del motivo di gravame proposto dall'appellante, che di alcune di tali prove lamenta l'erronea valutazione da parte del primo giudice, chiedendone il riesame.
La questione involge due rilevanti temi: da un lato, l'individuazione della parte su cui in appello grava l'onere della prova e, quindi, della produzione documentale in questione;
dall'altro, il tema del concreto operare in appello del principio acquisitivo, o di non dispersione della prova, a garanzia della piena disponibilità della prova, in rapporto alla natura devolutiva del giudizio.
Rispetto alla prima delle questioni prospettate, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che, ferma la regola sostanziale di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in grado di appello essa risenta delle specificità del giudizio quale revisio prioris istantiae. Pertanto, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione del codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, grava sull'appellante, che è attore in secondo grado, quale che sia stata la sua posizione in primo grado, l'onere di provare la fondatezza dei propri motivi di impugnazione, e quindi di produrre in
8 appello i documenti che ponga a sostegno delle doglianze avverso la sentenza di primo grado, vieppiù ove ne contesti la valutazione operata dal giudice di primo grado, ed a prescindere dalla circostanza che le prove precostituite in questione siano state prodotte in primo grado dalla controparte. Pertanto, va disatteso l'orientamento risalente e minoritario (cfr. Cass. sez. lavoro n. 8528 del
12.4.2006; Cass. sez. II n. 78 dell'8.1.2007), secondo cui la mancata riproduzione in appello dei documenti fondanti la sentenza di primo grado, facendo mancare al processo qualsiasi supporto probatorio, impone in ogni caso al giudice dell'impugnazione di rigettare la domanda proposta in primo grado e di accogliere il gravame.
Le S.U. della Corte di cassazione, negli anni, hanno infatti elaborato e confermato l'orientamento secondo cui “L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una
"revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare.” (Cass., S.U., n. 28498/2005).
Aggiungendo poi che “Nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte
9 indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio. Ne consegue che la parte che nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario.” (Cass., S.U., n.
28498/2005, cit.).
E' stato successivamente ribadito che “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello,
e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame.” (Cass., S.U., n.
3033/2013).
7.1. Nel solco di tale orientamento, il massimo consesso di legittimità, con la sentenza n. 4835/2023, ha ulteriormente precisato i conseguenti principi di diritto, dopo aver premesso che essi non mutano per effetto dell'introduzione del cosiddetto “processo civile telematico”. Infatti, le questioni in esame coinvolgono le esigenze, proprie del sistema delle prove, attinenti ai poteri della parte, nonché le garanzie della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa
(allorché, conseguentemente alla produzione avversaria, sorge l'interesse dei contendenti ad avvalersi di una prova contraria, ovvero anche dello stesso documento esibito dalla controparte), e la conformazione legislativa del bilanciamento di tali esigenze e garanzie non potrebbe intendersi ragionevolmente differenziata, sulla base di inconvenienti di fatto, a seconda che
10 i documenti siano stati prodotti con modalità telematiche o, piuttosto, in formato cartaceo, sicché l'impossibilità tecnica di procedere nel processo telematico al ritiro del singolo documento o dell'intero fascicolo finisca in concreto per modulare con diversa intensità rispetto al processo cartaceo l'effettività, appunto, del principio dispositivo e del principio di acquisizione (così Cass., S.U.,
n. 4835/2023, cit., in motivazione, p. 19 s.). Pertanto, senza ritenere abrogata tacitamente la distinzione codicistica tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte,
l'arresto citato ha ampliato, nel nuovo quadro di sistema delineatosi anche per effetto dell'entrata in vigore del c.d. “processo civile telematico”, gli effetti del principio di acquisizione delle prove documentali e gli strumenti, che già le citate sentenze (Cass., S.U., n. 28498/2005, cit.; Cass., S.U., n. 3033/2013, cit.) contemplavano, idonei a consentire al giudice d'appello la ricostruzione della portata dimostrativa di tali prove, indipendentemente dalla natura informatica o cartacea del supporto, in funzione di una concezione del processo che “fa leva sul valore della giustizia della decisione” (Cass., S.U., n. 10531/2013).
Cass., S.U., n. 4835/2023, ha pertanto enucleato i seguenti principi di diritto:
“In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.”;
“In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.”;
11 “Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione
(perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.”;
“In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.”;
“In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.”.
7.2. Alla stregua di tali principi, quindi, la parte appellante è tenuta, al fine del superamento della ricostruzione fattuale già operata dal giudice a quo, ad approntare ogni mezzo processuale posto a sua disposizione dall'ordinamento
(dunque ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 76 disp. att. c.p.c. di ottenere dalla cancelleria copia dei documenti prodotti dalle altre parti) - indipendentemente dalla, più o meno prevedibile, condotta processuale della controparte- al fine di dimostrare l'ingiustizia o l'invalidità della sentenza
12 impugnata. Difatti, in base all'art. 76 disp. att. c.p.c., anche evocato dall'appellata, le parti o i loro difensori possono esaminare i documenti inseriti nei fascicoli delle altre parti e farsene rilasciare copia (art. 76 disp. att. c.p.c.); una volta ottenuta copia, la parte è nelle condizioni per assolvere l'onere probatorio su di essa incombente e fornire al giudice di appello la documentazione necessaria a svolgere un esame diretto di quanto è oggetto di gravame. In tal modo si evita che la parte interessata subisca le scelte processuali della controparte che in primo grado produsse i documenti rilevanti in appello, rappresentate dall'eventualità che essa resti contumace ovvero che, legittimamente, scelga di non riprodurre in appello le stesse prove precostituite.
In tal caso, infatti, il rischio è che la parte interessata si trovi sprovvista di quanto necessario a provare la fondatezza delle proprie doglianze, perché, in definitiva, rimasto nella disponibilità della parte che lo produsse in giudizio.
Tanto premesso, va tuttavia considerato che opera il principio di acquisizione (o
"di immanenza della prova” o ancora “di non dispersione della prova”) per cui, una volta acquisiti al processo i documenti offerti in comunicazione da una parte, questi sono utilizzabili dal giudice ai fini del decidere, nonché dalla controparte ai fini dell'impugnazione, qualora quella che li ha prodotti in primo grado non li riproduca in appello. In altri termini la prova, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche da una parte diversa da quella che l'ha originariamente prodotta (cfr. Cass., n. 14475/2015). Tale principio va inteso però con riferimento non al documento materialmente incorporante la prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio, virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti, per cui quella che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice del grado successivo è tenuta ad attivarsi, perché lo stesso possa concretamente procedere al richiesto riesame.
Ne consegue che, nei casi in cui il giudice di appello, per l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminare i documenti, questi, ancorché materialmente non (più) presenti in atti (per la contumacia dell'appellato o per la scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro
13 attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante.
Per cui l'appellante deve attivarsi per porre rimedio alla carenza documentale che impedisca l'esame diretto della doglianza da parte del giudice di secondo grado, onde ottenere il riesame che chiede. Ove invece l'appellante rimanga inerte, dovrà considerarsi soccombente, in virtù del principio, desumibile dall'art. 2697 c.c., applicato al giudizio d'appello nel senso già chiarito.
L'appellante può senz'altro soddisfare il relativo onere mediante l'impiego di un mezzo processuale ad hoc come quello di cui all'art. 76 disp. att. c.p.c., mediante richiesta e deposito della copia del documento prodotto dalla controparte in primo grado.
Tuttavia, il fatto provato dal documento prodotto in primo grado ed acquisito al processo nel suo valore probatorio, può comunque essere ricompreso nell'attività logica del giudice dell'appello se allegato, ovvero dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo. Ne consegue che, combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. n. 2461/2019; Cass. n. 8377/2009;
Cass. n. 20287/2005; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 12351/2004; Cass. n.
8599/2003; Cass. n. 5149/2001; Cass. n. 8304/1990).
Inoltre, il giudice di appello può porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo.
Pertanto, l'esame del giudice di appello deve svolgersi nei limiti di quanto l'appellante riesca a provare a fondamento delle sue doglianze, mediante
14 allegazione di copia o riproduzione, nelle diverse possibili modalità appena descritte, del contenuto di documenti acquisiti al processo.
8. Nella fattispecie in disamina l'appellante non ha assolto l'onere probatorio in questione attraverso la produzione, in questo grado, di copia dei documenti, prodotti dalla controparte nel grado precedente, di cui contesta il valore probatorio, riconosciuto dalla sentenza impugnata. Tanto meno potrebbe ritenersi che tale onere sia stato adempiuto con la mera e generica richiesta, in calce all'appello, “alla cancelleria preposta di acquisire il fascicolo di parte di I° grado […]”, trattandosi di attività doverosa d'ufficio per il cancelliere del giudice ad quem, ai sensi dell'art. 347, comma 3, c.p.c., ma con riferimento al fascicolo d'ufficio (senza che possa ritenersi necessariamente abrogata tacitamente la distinzione codicistica tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte, il cui impianto rimane, del resto, confermato anche dopo la riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, equiparandosi, nel novellato art. 36 disp. att. c.p.c., la tenuta e conservazione del fascicolo informatico alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo e continuandosi a prevedere, con gli artt.
165 e 166 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., che i documenti offerti in comunicazione siano contenuti nel fascicolo di parte, nonostante il modificato art. 87 disp. att.
c.p.c. faccia rinvio all'art. 196 quater per le modalità di produzione dei documenti: cfr. Cass., S.U., n. 4835/2023, cit., in motivazione, p. 19 s.).
Neppure, del resto, è stata dedotta alcuna specifica rilevante difficoltà dell'appellante di richiedere e produrre copia dei documenti in questione, atteso che già in primo grado aveva proposto istanza di visibilità al fascicolo della controparte, che gli venne concessa, come inoltre conferma la circostanza che l'appello fa riferimento a taluni specifici elementi dei documenti in questione (ad es. finanche la data di invio delle email richiamate), dando evidenza di averli nella propria disponibilità, per cui la mancata produzione rappresenta una chiara e univoca scelta processuale.
I documenti, prodotti dalla parte attrice (ora appellata) in primo grado, sui quali si fonda la decisione impugnata, che ha accolto la domanda, non sono quindi
15 stati prodotti in questo grado né dall'appellante (già convenuta), né dall'appellata.
Tuttavia, nell'atto di appello, l'impugnante individua alcune delle prove precostituite prodotte in primo grado dalla controparte, ne allega (invero assai sommariamente) il contenuto ed assume che la loro valutazione corretta avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella appellata, ovvero al rigetto della domanda attrice.
I documenti in questione sono le “missive del 17.01.2014 e del 18.02.2014”, inviate dalla stessa appellata;
l'email del 7.02.2014, proveniente dall'appellata
(indicata come doc. n. 13 allegato alla citazione di primo grado); l' email dell'
11.02.2014, proveniente dall'appellata (indicata come doc. n. 15 allegato alla citazione di primo grado); la raccomandata dell'11.02.2014, proveniente dall'appellata; l' email del 10.03.2014, proveniente da un dipendente dell'appellata, Testimone_1
Sottolineato che solo di due di tali elementi l'appello indica e localizza puntualmente l'avvenuta produzione in primo grado (come doc. nn. 13 e 15) da parte dell'appellata, il loro esame è dunque rimesso alle considerazioni che seguono.
8.1. Posto che, per quanto già argomentato, il giudice d'appello può in ogni caso operare l'esame diretto del documento richiamato dall'appellante, sulla base del contenuto dallo stesso riprodotto nel proprio atto difensivo e non contestato da parte avversaria, l'esame del motivo di gravame viene svolto alla luce delle emergenze degli atti difensivi dell'appellante, da considerarsi - nei limiti del contenuto puntuale della loro allegazione e tenendo conto delle contestazioni sul punto dell'appellata- quale riproduzione dei documenti richiamati.
Tanto premesso, a sostegno delle proprie doglianze, deduce di avere Pt_1 esattamente eseguito l'incarico ricevuto da di stampare 130 mila CP_1 coupon “gratta e vinci”, dotati di codice alfanumerico, inserito in modalità non progressiva, ma casuale, in cui la dicitura “hai vinto” o “non hai vinto” era ricoperta da argento serigrafico;
che si era occupata della stampa dei biglietti,
16 mentre aveva commissionato a società terze ed Edilgraf) la Controparte_2 copertura in argento serigrafico oggetto della lite;
che in ogni caso aveva provveduto alla consegna del materiale richiestole nella quantità e qualità esatta e che nulla le era stato contestato, né in punto di qualità né di quantità rispetto a quanto commissionatole.
Nella specie, l'appellante asserisce che, a seguito di suo accurato controllo, con le missive del 17.1.2014 e del 18.2.2014 (che non produce, né indica come prodotte in primo grado, ma che l'appellata non contesta) avrebbe dichiarato alla committente l'esecuzione a regola d'arte di quanto oggetto di incarico, senza che avesse mosso alcuna contestazione;
che, quindi, ormai accettate CP_1 le opere eseguite, soltanto dopo la denuncia dei vizi da parte di Parte_2 per conto della quale era stato organizzato il relativo concorso a premi, CP_1 avrebbe, a sua volta, lamentato il vizio dell'inidoneità dell'argento serigrafico a fungere da copertura dei gratta e vinci.
Pertanto non solo nega l'inadempimento contestatole, ma afferma anche Pt_1 la tardività nella denuncia dei vizi e difformità da parte della committente.
Inoltre, l'odierna appellante sostiene che con email del 7.2.2014 (allegata al n.
13 della citazione in primo grado, non presente negli atti del processo, perché non depositata in questo grado, né comunque confluita nel fascicolo telematico, ma non contestata dall'appellata), la avrebbe riconosciuto che “[…] CP_1 probabilmente il deterioramento” dei gratta e vinci sarebbe avvenuto “[…] in fase di trasporto, però ci teniamo ad effettuare una verifica […]”.
Ancora, l'appellante evidenzia come nella corrispondenza versata in atti da
(il riferimento è ancora una volta all'allegato n. 13 alla citazione in primo CP_1 grado) e intercorsa tra questa e emergerebbe che le lamentele Parte_2 della committente principale, sarebbero state ben altre che i vizi Parte_2 contestati da a trattandosi di contestazioni che esulerebbero CP_1 Pt_1 dall'attività commissionata a quest'ultima (ad. es. la qualità del sito internet di riferimento, il riardo nelle consegne, la qualità e grammatura della carta dell'intero menù, etc.).
17 Lamenta inoltre l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il comportamento di nel senso di ritenere la ristampa dei gratta Pt_1
e vinci quale comportamento significativo nel senso del riconoscimento della difettosità dell'opera e del danno arrecato a dichiarando che, invece, CP_5
l'intenzione sottesa era quella di assicurare una composizione bonaria della vicenda, a puri fini conciliativi.
Infine, l'appellante lamenta che l'attrice non avrebbe provato il danno emergente, in specie i costi per l'acquisto di nuovi 30 premi, ovvero non avrebbe provato di aver acquistato i detti premi due volte. In particolare sostiene che il giudice avrebbe erroneamente fondato la sua decisione, ritenendo provato il danno sulle base delle sole fatture prodotte dall'attrice, senza considerare affatto il contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti, da cui invece emergerebbe che il complessivo numero di premi eventualmente acquistati sarebbe inferiore a quello dedotto da in particolare: nell'email datata CP_1
11.2.2014 (il riferimento è al doc. 15 allagato all'atto di citazione, per il quale vale quanto osservato rispetto al doc. 13 di cui sopra) avrebbe richiesto CP_1
a la ristampa di 70.000 gratta e vinci, di cui avrebbe esplicitato soltanto Pt_1
28 (non quindi 30 come poi ha dedotto in giudizio) essere quelli vincenti, da cui la conseguenza che soltanto 28 sarebbero i relativi premi e non 30 come ha poi dedotto in giudizio ai fini della liquidazione del danno;
nella raccomandata dell'11 febbraio 2014 (rispetto alla quale non v'è alcun riferimento a documenti già prodotti in giudizio, senza però contestazioni specifiche della controparte) avrebbe dichiarato che v'era il rischio di essere esposti ad azione di CP_1 rivendica limitatamente a soli 28 premi e non invece 30; nonché ancora nella email del 10.3.2014 (anche in questo caso senza alcuna puntuale indicazione del documento di riferimento) dipendente di avrebbe Persona_1 CP_1 comunicato che i “gratta e vinci” vincenti pervenuti in ufficio sarebbero stati 14.
Da tutto emergerebbe l'evidenza, non apprezzata dal giudice di primo grado, che i premi sarebbero numericamente inferiori a quelli dichiarati da Inoltre, CP_1 in ogni caso, non sarebbe stata offerta la prova del doppio acquisto dei medesimi premi. Dunque, il danno sarebbe stato erroneamente liquidato.
18 Infine, l'appellante, ribadendo le difese del primo grado, deduce che, a tutto voler concedere, il presunto difetto di copertura dei gratta e vinci non le sarebbe imputabile, giacché della copertura si sarebbero occupate società terze, alle quali essa aveva a sua volta commissionato il lavoro, ed al riguardo contesta anche la decisione del giudice di primo grado di non autorizzarne la chiamata in causa.
8.2. Premesso che il riferimento esplicito, nella sentenza impugnata, alla disciplina del contratto d'appalto non è contestato dalle parti, deve innanzitutto rilevarsi che la dichiarazione dell'appaltatore di avere eseguito le opere a regola d'arte non è affatto idonea ad escludere la sua responsabilità per vizi e/o difformità delle opere eseguite, posto che è lo stesso soggetto tenuto alla garanzia ex art. 1667 c.c. a rendere una dichiarazione dagli effetti liberatori, disponendo di un diritto che non gli spetta.
Tanto meno la dichiarazione dello stesso appaltatore conduce, nel caso di specie, ad un'accettazione del committente, in mancanza di contestuale contestazione delle difettosità da parte di quest'ultimo. Al contrario, l'accettazione dell'opera, quale fatto estintivo della garanzia per i vizi, deve provenire dal committente e deve essere univoca, seppur non necessariamente espressa. Pertanto, a nulla vale il riferimento alle missive del 17.1.2014 e del 18.2.2014, con cui la stessa avrebbe dichiarato l'esecuzione a regola d'arte. Pt_1
Quanto poi al rilievo che ci sarebbe stata accettazione (presunta) con la consegna dei “gratta e vinci”, si osservi quanto segue.
A mente del chiaro dettato normativo, di cui del combinato degli artt. 1665 e
1667 c.c., la consegna dell'opera vale accettazione, anche presunta ex art. 1665, comma 3, c.c., idonea ad escludere la garanzia contro le difformità ed i vizi, soltanto ove questi fossero conosciuti o riconoscibili da parte del committente in quel momento. Infatti, la consegna dell'opera e la sua accettazione, pure se presunta a norma dell'art. 1665, comma 3, c.c., liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo. Se, invece, com'è nel caso in esame, i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, come ha correttamente spiegato il giudice di primo
19 grado, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, né la consegna può costituire il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale, giacché se il vizio non
è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla sua scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente ha avuto effettiva conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita (ex plurimis, di recente: Cass. n. 22649/2025). Per cui, l'evenienza, come nel caso di specie, che il vizio al momento della consegna non fosse riconoscibile, mantiene ferma la garanzia, nonostante l'accettazione, anche tacita, dell'opera ed il termine di decadenza per la denuncia del vizio deve decorrere dalla sua scoperta.
Nella fattispecie sub iudice, in senso contrario all'asserita tardività della denuncia del vizio, militano invero i seguenti rilievi giuridici e fattuali, correttamente apprezzati dal giudice di primo grado:
i vizi non erano di immediata riconoscibilità, anche considerato il rilevante numero dei gratta e vinci consegnati, per cui, all'atto della consegna, di fatto era impossibile verificare l'esecuzione a regola d'arte rispetto a ciascuno, per cui optò legittimamente per una verifica a campione;
CP_1 la fornitura dei coupons si inseriva in un più complesso rapporto con la committente principale per cui il riscontro finale dell'esatta Parte_2 esecuzione non avrebbe potuto che avvenire di lì a poco rispetto alla loro consegna, ossia con il loro utilizzo secondo la destinazione nota alle parti (il gioco a premi), per cui neppure v'è alcuna incoerenza nella circostanza che i vizi siano stati denunciati da a seguito delle contestazioni alla stessa da parte di CP_1
Parte_2
in ogni caso, come emerge dalla ricostruzione della (data e del contenuto della) corrispondenza in questione, effettuata dal giudice a quo senza specifiche contestazioni sul punto, a fronte della comunicazione della committente principale del” febbraio 2014”, che contestava i vizi dei coupons, Parte_2
20 l'appellata denunziò a sua volta gli stessi all'appellante con la missiva
“dell'11/2/2014”, quindi tempestivamente.
Infatti, la denuncia del vizio deve avvenire a partire dalla scoperta del vizio, ove occulto o non riconoscibile, che si considera acquisita in esito al riscontro concreto della funzionalità dell'opera, ossia della sua idoneità, all'atto pratico, del suo utilizzo rispetto all'impiego di destinazione.
Pertanto, l'appellante non offre argomenti decisivi per discostarsi dalla valutazione operata dal giudice di prime cure, che sul punto ha accertato che :
“[…] invero, con riferimento all'assunto relativo alla mancata contestazione
(n.d.r. immediata) della fornitura da parte del committente ammesso dal legale rappresentante della in sede di interrogatorio, risulta palese la sua CP_1 irrilevanza poiché i vizi in questione non erano immediatamente percepibili- posto che si trattava di forniture di 130.000 e di 70.000 coupons – e furono denunciati mediante le mail citate immediatamente dopo la loro scoperta e, comunque, nei termini previsti 1667 c.c.”
8.3. Quanto poi all'email del 7.2.2014 (allegata al documento n. 13 della citazione in primo grado, non riprodotta, di cui l'appellante riproduce parte del contenuto) con cui avrebbe riconosciuto che “[…] probabilmente il CP_1 deterioramento” dei gratta e vinci sarebbe avvenuto “[…] in fase di trasporto, però ci teniamo ad effettuare una verifica […]”, deve rilevarsi innanzitutto che non è dato comprendere chi, per la società appellata, se ne assume essere il mittente e se avesse, o meno, il potere di impegnare con la sua dichiarazione la società, come sarebbe necessario, qualora si volesse attribuire alla comunicazione un contenuto confessorio. Ma anche a prescindere da tale considerazione, il contenuto della comunicazione riportato nell'appello non vale a rimettere in discussione l'accertamento effettuato dalla sentenza impugnata.
Innanzitutto, per la ragione che si tratta di un'affermazione espressa in termini meramente probabilistici, che fa riferimento al trasporto dei gratta e vinci solo quale possibile causa di deterioramento e, posto che l'evento di danno è indicato genericamente come “deterioramento”, senza chiarire se si tratti dello specifico vizio poi contestato alla Inoltre, si tratta di una dichiarazione con riserva Pt_1
21 di compiere successive verifiche, la quale non è affatto idonea ad impegnare il soggetto dichiarante, né comunque a costituire univoco indizio di una causa del vizio estranea all'opera dell'appellante.
Quanto poi al rilievo che la corrispondenza tra e (da Parte_2 CP_1 quest'ultima offerta in comunicazione in primo grado, ancora una volta all'allegato n. 13 della citazione), dimostrerebbe che le lamentele della prima sarebbero state di altro tenore e che quindi essa non proverebbe l'inadempimento di in senso contrario, si precisa quanto di seguito. Pt_1
In disparte il rilievo che non è significativo nel senso che vorrebbe l'appellante la circostanza che nello stralcio della corrispondenza intercorsa tra parti legate da un rapporto contrattuale di più ampio oggetto, possano confluire doglianze che attengono ad altre attività contrattualizzate tra le medesime, ciò non esclude che nella stessa siano contenute anche le doglianze che in questa sede processuale sono d'interesse, ed in particolare “la criticità dei “gratta e vinci” che consentivano di leggere la scritta sottostante la copertura argentata”, come accertato nella sentenza impugnata, senza che, sul punto, l'allegazione di cui all'appello sul punto conduca ad una valutazione contrastante.
8.4. Quanto alla valutazione della condotta di che ha stampato Pt_1 nuovi coupons a seguito della denuncia del difetto di quelli consegnati, considerata dal giudice di primo grado quale tacito riconoscimento del vizio, di cui l'appellante denuncia l'erroneità, deve rilevarsi innanzitutto che il comportamento della parte convenuta è stato soltanto uno degli indici, nient'affatto esclusivo, da cui il giudice ha inferito l'esistenza del vizio, avendo operato una valutazione complessiva che tiene conto della corrispondenza tra le parti (come innanzi), nonché della prova testimoniale escussa, in quanto ritenuta attendibile e non contraddetta da quella offerta dalla controparte, odierna appellante.
Tanto premesso, deve poi ricordarsi che la giurisprudenza, sia in tema di vendita che di appalto, con riguardo alla garanzia contro i vizi e le difformità, ha affermato che il riconoscimento dei vizi, oltre che in forma espressa, può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili
22 con l'intenzione di respingere la pretesa del creditore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando la parte tenuta alla garanzia provveda a effettuare riparazioni a proprie spese, poiché con tali comportamenti mostra di avere accettato la denunzia dei vizi senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocamente, che la denuncia era fondata (cfr. Cass. n. 10288/2002; Cass.
n. 8775/2024).
Invero, il giudice è tenuto a valutare l'intenzione delle parti, rilevante alla luce del loro comportamento complessivo anche nella fase esecutiva del contratto
(art. 1362, comma 2, c.c.). Ed a fronte dell'argomentata e logicamente coerente attribuzione, nella sentenza impugnata, al comportamento in questione del significato concludente di riconoscimento del vizio e della garanza, la mera finalità conciliativa allegata dall'appellante è rimasta priva di conferma della sua esternazione, quindi è irrilevante, essendo, al più, confinata nel foro interno.
8.5. L'appellante insiste nel contestare la misura del risarcimento del danno emergente liquidato dal giudice, asserendo testualmente: “la CP_1 non ha mai dato prova dell'acquisto dei premi relativi alla prima fornitura dei
Ovvero, non ha dato prova di aver acquisto i premi due volte Parte_3
(prima e seconda fornitura).” Contesta inoltre che i premi acquistati fossero nel numero complessivo di 30, sulla scorta di presunte contraddittorie dichiarazioni rese negli atti della corrispondenza da soggetti legati a CP_1
In punto di logica, la censura relativa alla mancata prova del primo acquisto appare non coerente con l'effettivo oggetto della lite.
Infatti, il danno riconosciuto dal giudice di primo grado è quello conseguente ai vizi e alle difformità delle opere, ed a tal fine l'attrice non era tenuta a provare il doppio acquisto, ossia che i premi correlati alla prima fornitura fossero stati o meno acquistati, ma piuttosto che aveva dovuto sostenere un ulteriore costo, non previsto, causato dalla natura difettosa dei “gratta e vinci”, che aveva reso necessaria l'emissione di altri coupons e con essi, correlativamente, l'acquisto di altri premi. Quindi, occorreva - ed è stata offerta – la prova dei costi che CP_1
23 ha dovuto sostenere non già in esecuzione degli impegni assunti verso la committente principale (l'acquisto dei premi ai fini del fisiologico svolgersi del concorso a premi), quanto piuttosto a cagione dei vizi delle opere fornite da a riparazione delle quali si imponeva l'emissione di nuovi coupons e con Pt_1 essi di altrettanti nuovi premi, al fine di garantire la corretta proporzione e corrispondenza tra biglietti vincenti in circolazione e vincite effettive, tenendo conto della circostanza che il ritiro dei “gratta e vinci” di cui alla prima fornitura aveva riguardato (come indicato nella citazione, come riportato nella stessa sentenza impugnata e come logico) quei tagliandi che erano ancora in dotazione presso i punti vendita, non già distribuiti al pubblico. An e quantum del danno vanno quindi valutati, come correttamente ha fatto il giudice di primo grado, con riguardo ai costi sostenuti dalla committente per la necessità di riparare in forma specifica le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di anche Pt_1 acquistando ex novo i premi.
Nella corretta prospettiva, la sentenza di primo grado non è passibile di alcuna fondata censura, in ragione dei principi già ampiamente esposti a proposito dell'onere della prova, con riferimento al giudizio di merito di primo grado ed a quello d'appello, tenendo conto dei documenti in questa sede utilizzabili.
Il giudice di primo grado ha difatti dato conto di aver svolto uno scrupoloso accertamento che tiene conto degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria con riguardo proprio agli esborsi “sostenuti per l'acquisto dei nuovi premi conseguenti alla richiesta di emissione dei nuovi “gratta e vinci” contenenti ulteriori tagliandi vincenti”, con espresso riferimento alle fatture allegate alla citazione. A fronte di tale accertamento, che conduce ad un importo complessivo di spesa (a prescindere dalle unità dei premi), la mera allegazione dell'appellante circa le comunicazioni con le quali l'appellata aveva indicato il numero di premi che avrebbero potuto dover essere consegnati ai vincitori per effetto dei “gratta e vinci” già in circolazione, non appare idonea a condurre ad una decisione diversa, tanto più in quanto cristallizzata solo ad un dato momento temporale.
In ogni caso, poi, la circostanza che alla messa in circolazione di nuovi tagliandi
(che si aggiungevano a quelli già distribuiti al pubblico e quindi non ritirati presso
24 i punti vendita), alcuni dei quali vincenti, è seguita la necessità di acquistare nuovi premi, così raddoppiati, ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi
( “ […] abbiamo dovuto integrare il regolamento e quindi procedere alla Tes_2 ristampa di tutti gratta e vinci ed al raddoppio dei montepremi […]”) e Tes_3
(“[…] e il Ministero dello Sviluppo Economico mi rispose che era necessario ritirare i coupons e inserire un flusso di nuovi e regolari coupons nonché nuovi premi rispetto a quelli già in palio”. […]). Tali prove orali sono state esaminate dal giudice a quo, che ha analiticamente esplicitato le ragioni di rilevanza e di credibilità, anche in relazione alle ulteriori deposizioni testimoniali, senza che in questa sede emergano ragioni per discostarsi da tale valutazione.
Invero, nulla ha eccepito l'appellante con riguardo alla prova per testi, pur richiamata puntualmente dal giudice.
8.6. Infine, parte appellante, ribadendo le difese svolte in primo grado, nuovamente eccepisce in questa sede la responsabilità esclusiva delle società subappaltatrici per l'inesatta esecuzione dell'opera.
La censura è manifestamente infondata, in considerazione dell'autonomia del rapporto di subappalto rispetto a quello dedotto nel presente giudizio.
L'autonomia dei rapporti è tale che dell'esatta esecuzione dell'opera nei confronti della parte committente risponde in esclusiva l'appaltatore, considerato che questi non ha rapporti diretti con i subappaltatori;
sicché a nulla rileva invocare l'esistenza di rapporti di subappalto, poiché ciò non esonera l'appaltatore dalle responsabilità verso la committente.
Del resto, neanche la consapevolezza o finanche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione delle opere in subappalto, valgono ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che il committente che è legato da rapporto contrattuale con il solo appaltatore, dovrà esercitare le proprie azioni soltanto nei riguardi di quest'ultimo e non invece del subappaltatore, il quale invece risponderà della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore (arg. anche da Cass. 27/08/2019, n. 21719).
25 L'autonomia del rapporto di subappalto rispetto a quello intercorso tra le odierne parti processuali conferma, dunque, che la chiamata in causa dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore sia rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, che correttamente l'ha ritenuta non solo non necessaria, non ricorrendo un litisconsorzio necessario, ma neppure opportuna,non occorrendo estendere il giudizio a soggetti estranei alla vicenda contrattuale dedotta.
In ogni caso, ove ritenga sussistere la responsabilità delle società subappaltatrici di cui ha chiesto la chiamata in garanzia, l'appellante potrà agire in separato giudizio nei loro confronti, senza quindi subire pregiudizio dalla denegata autorizzazione a chiamarle in causa nel primo grado di questa lite.
9. In definitiva, l'appello va rigettato integralmente.
Nei rapporti tra le parti costituite le spese di lite di questo grado sono regolate in base al criterio della soccombenza e si liquidano, a favore dell'appellata utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.
m. n. 147/2022), con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in €
4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00 per fase introduttiva;
€ 922,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 1.911,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 17478/2019, pubblicata in data 16.09.2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellataParte_1 CP_6
[...]
[...] delle spese di lite di questo grado, che liquida in complessivi € 4.888,00
[...] per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad Iva e Cpa, come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 4.12.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
27