TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 06/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 273/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 273 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
( C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Smordoni giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'avv. Maria Paola Petruccioli
Opposta
1 OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CENTRIA, società che distribuisce gas per conto di adiva il Parte_2
Tribunale di Rieti per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo n. 724/2019, emesso in data 23/24.12.2019 nei confronti del sig. per il pagamento della Parte_1
somma di euro 8.989,02, oltre interessi e spese legali , per il mancato pagamento di una serie di fatture rimaste insolute e per la precisione le fatture n. 53006042 del
04.04.2013 di € 4.838,41, n. 53013815 del 10.06.2013 di € 1.392,06, n. 53020030 del
30.09.2013 di € 339,93, n. 53022422 del 11.11.2013 di € 85,51, n. 53028222 del 31.12.2013
di € 787,14, n. 2051 del 8.04.2014 di € 516,18, n. 8128 del 24.06.2014 di € 279,87, n.
14153 del 17.09.2014 di € 90,55, n. 16596 del 5.11.2014 di € 87,51, n. 5474 del 20.01.2015
di € 653,13, n. 8055 del 26.03.2015 di € 1.090,84, n. 20191 del 1.09.2015 di € 180,58, n.
22754 del 3.11.2015 di € 73,96, n. 5212 del 8.01.2016 di € 11,27, n. 7779 del 3.03.2016 di
€ 11,09, n. 13648 del 6.05.2016 di € 13.38 e n. 19697 del 30.08.2016 di € 694,69.
Il sig. proponeva opposizione alla ingiunzione deducendo preliminarmente il Pt_1
difetto di legittimazione attiva della in quanto distributrice di gas per CP_1
conto della e, nel merito, eccepiva la prescrizione delle fatture emesse nel Parte_2
periodo dal 04.04.2013 al 24.04.2014 stante l'ultimo sollecito effettuato il 26.06.2019.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 Si costituiva in giudizio impugnando e contestando integralmente la CP_1
domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: - in via
preliminare, rilevato come l'opposizione non sia fondata su prova scritta, concedere ex art.
648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, respingere
l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa,
confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in ipotesi al pagamento Parte_1
in favore di di una somma pari a quella ingiunta, ovvero di quella diversa somma CP_1
che risulterà in corso di causa, e con il rimborso delle spese e degli onorari relativi alla
procedura monitoria, in misura pari a quella liquidata in decreto o in quella diversa misura
che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna alla refusione delle spese del presente giudizio di
opposizione”. Affermava l'opposta come i motivi dedotti da parte opponente fossero tutti irrilevanti e non provati. In particolare, in merito al difetto di legittimazione della sollevato dalla opponente in favore della quale “venditore” di CP_1 Pt_2
GPL, l'opposta rilevava come l'eccezione fosse priva di rilievo in quanto la CP_1
interamente partecipata da , svolgeva attività non solo di distribuzione
[...] Parte_3
del gas, ma anche di misurazione e vendita, come rilevabile dalla documentazione prodotta in atti. Anche la insussistenza del credito veniva contestata: laddove il negava di aver formalmente sottoscritto un contratto di somministrazione e Pt_1
fornitura gas con la società opposta e/o con l'opposta evidenziava che Parte_2
Estra Spa Divisione Gpl, a seguito di gara pubblica per l'affidamento della
Parte concessione del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Rieti, dal
3 24.01.2012 si era aggiudicata la gestione del servizio di distribuzione e vendita GPL,
subentrando ai precedenti gestori, in continuità tariffaria con essi, senza alcuna interruzione di servizio e in regime di mercato tutelato. Eccepiva, poi, che la normativa menzionata dal nell'opposizione in materia di protezione dei Pt_1
consumatori nei contratti a distanza, non fosse applicabile al caso di specie perché
è concessionario di un servizio pubblico e in quanto tale si sostituisce Pt_2
interamente alla pubblica amministrazione nell'erogazione di un servizio essenziale all'utenza, sulla base di un provvedimento amministrativo. Rilevava la opposta come l'opponente non avesse contestato il consumo di gas fatturato, riconoscendo di fatto il debito. Parimenti infondata era la prescrizione delle fatture emesse nel periodo 4
aprile 2013 -24 giugno 2014 in quanto emesse nei cinque anni precedenti all'ultimo sollecito prodotto avvenuto con comunicazione del 26 giugno 2019. Eccepiva inoltre che erano state inviate numerose raccomandate di messa in mora indirizzate al che avevano interrotto il termine prescrizionale. Pt_1
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed i termini di cui all'art.183, 6^ comma c.p.c. In mancanza di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Il contenzioso ha per oggetto il mancato pagamento di fatture per somministrazione del gas in favore della parte opponente e da questa non pagate costringendo la parte opposta ad intraprendere una procedura ingiuntiva.
Le fatture prodotte hanno valenza esclusivamente nella fase monitoria del procedimento. Le stesse, infatti, non integrano in via autonoma nel giudizio di opposizione piena prova del decreto in esso indicato, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se si avvale. L'onere della prova nel giudizio di opposizione grava su chi fa valere un diritto in giudizio: questi ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e, pertanto, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria. Di contro,
l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo credito o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr.
sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII civile).
La prova del fatto costitutivo del diritto spetta, quindi, al creditore il quale può
avvalersi di tutti gli ordinari mezzi di prova previsti dalla legge (cfr. tra le altre Cass.
Civ. ordinanza n. 13240 del 16.05.2019).
Preliminarmente deve ritenersi non accoglibile la eccezione sollevata da parte opponente circa il difetto di legittimazione attiva di CP_1
Risulta documentato come dal dicembre 2013 ai sensi dell'art. 2558 c.c., CP_1
sia subentrata in tutti i rapporti di distribuzione e commercializzazione di GPL gestiti dalla . La subentrava anche nel contratto di Servizi Parte_3 CP_1
5 sottoscritto tra il Comune di Rieti ed in data 04.11.2011. Pertanto la Parte_3
deve ritenersi titolare del diritto ad agire per il recupero delle somme non Parte_4
pagate a fronte delle fatture emesse.
Per quanto concerne il credito azionato, ha dimostrato il suo diritto CP_1
producendo non solo le fatture rimaste insolute, ma anche diffide e distacco del servizio. Si evince che con diffida del 11.3.2014 la società informava parte opponente della morosità esistente alla data del 12.12.2013. Stante il mancato pagamento dell'importo indicato nella missiva, veniva disposta in data 26.10.2015 la chiusura del contatore, circostanza questa dimostrata documentalmente ed avverso la quale non risulta che parte opponente abbia formulato contestazione alcuna. Nel 2019 poi veniva sollecitato il pagamento delle somme non corrisposte a fronte delle fatture azionate nella ingiunzione di pagamento. Anche tale diffida rimaneva priva di riscontro benchè ritualmente ricevuta. La comunicazione comporta una interruzione dei termini prescrizionali. Infatti posto che la prima diffida veniva inoltrata e debitamente ricevuto dal nel 2014, una successiva diffida inoltrata nel 2019 ha Pt_1
interrotto di fatto ogni sollevata prescrizionale.
Parte opponente oltre a rilevare la carenza di legittimazione attiva o la presunta prescrizione del credito non è stata in grado di fornire prova della avvenuta estinzione del debito o errori nella contabilizzazione dei consumi, né ha contestato l'importo richiesto. La documentazione prodotta con nota di deposito del 07.04.2025
deve ritenersi tardiva e priva di rilievo. Parte opponente intende con la
6 comunicazione ricevuta in data 13.03.2023 dimostrare un presunto minor credito. La
comunicazione datata 13.03.2023 veniva ricevuta dalla parte opponente poco dopo la scadenza delle memorie di replica e ben avrebbe potuto chiedere una rimessione della causa sul ruolo fosse altro per permettere il contraddittorio con parte opposta in merito ad una comunicazione successiva. Tale evento non è stato posto in essere e viene prodotto il documento solo in data 07.04.2025. Si rileva, pertanto, la tardività
della produzione e si dispone lo stralcio dal presente giudizio.
L'opposizione, pertanto, si ritiene infondata e deve essere respinta. Le spese legali seguono la soccombenza.
P Q M
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la opposizione promossa dal nei confronti di Parte_1 CP_1
e conferma il decreto ingiuntivo n. 724/2019, emesso dal in data 24.12.2019 e lo
[...]
dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna alla refusione dei compensi in favore di Parte_1 CP_1
per il presente giudizio che liquida in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali
[...]
15% e accessori come per legge.
Così deciso in Rieti 27.04.2025
Il GIUDICE dott.ssa Antonella Tassi
7 8