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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/04/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.501/ 2021 a cui è riunita la controversia iscritta al
R.G. n. 1713/2022 introdotta
D A
già (p.iva Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. SANTANIELLO ORLANDO;
-ricorrente/opponente-
CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. TORTORELLA ESPOSITO CORRADO;
-resistente/opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 33/2021 emesso dal
Tribunale di Avellino e notificato all'opponente in data 28.1.2021, al fine di: “I. revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo (R.G. n. 45/2021; D.I. n. 33/2021)
1 emesso dal Tribunale di Avellino, Ill.mo Giudice del lavoro dott.ssa Marotta, in data
25-28 gennaio 2021 e notificato in data 28.1.2021, previa sospensione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio di opposizione l.n. 92/2012 pendente innanzi al G.L. del Tribunale di Avellino, dott.ssa
Beatrice, fissato per l'udienza del 26.3.2021, RG. n.3196/2020; II. in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente e revocare l'opposto D.I. n. 33/2021,RG. n.45/202, per infondatezza in fatto e diritto III. in via del tutto subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di rigetto delle suesposte eccezioni e formulazioni, ammettere CTU contabile per la esatta determinazione del petitum;
IV. condannare lo stesso sig.
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Controparte_1
con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente deduceva che, in accoglimento dell'impugnativa di licenziamento da essa intimato nei confronti del sig. CP_1
il Tribunale di Avellino, con ordinanza n. 15344/2020 del 2.12.2020,
[...]
accertava l'illegittimità del recesso per giusta causa e condannava la parte datoriale al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo maggiorati degli interessi nella misura legale.
Avverso detta ordinanza, la parte datoriale proponeva opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n. 92/2012 innanzi al medesimo Tribunale (r.g. n. 3196/2020).
Ciononostante, nelle more del giudizio di opposizione, il lavoratore , CP_1
proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ponendo a fondamento delle proprie domande la predetta ordinanza n. 15344/2020 ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 33/2021, con Organi il quale il ingiungeva alla parte datoriale il pagamento, a titolo di indennità risarcitoria, della somma di “Euro 15,874,24, maggiorato di interessi legali, dalla data di costituzione in mora fino al soddisfo, nonché la differenza delle spese legali ammontanti complessivamente ad Euro 819,42 oltre spese del presente procedimento
2 che si liquidano in complessivi Euro 450,00 oltre spese di contributo unificato (se dovuto), spese generali IVA e CPA come per legge ”.
Pertanto, in questa sede, il ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 33/2021 e deduceva la necessità di sospendere il presente giudizio, dovendosi previamente decidere la controversia di cui al n. r.g. 3196/2020, in quanto questione pregiudiziale.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del procedimento monitorio de quo per carenza dei presupposti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito accertato con l'ordinanza n.
15344/2020. Contestava l'ammontare delle somme ingiunte e precisava che il lavoratore aveva erroneamente calcolato le stesse tenendo conto di voci occasionali
(es. indennità di trasferta) che, diversamente, dovevano essere espunte dal calcolo e, sempre erroneamente, aveva calcolato le somme al lordo, pur avendo il GDL, nell'ordinanza n. 15344/2020, condannato la parte datoriale al pagamento dei contributi previdenziali. Infine, eccepiva la legittimità del licenziamento e contestava la sussistenza a monte di un obbligo risarcitorio nei confronti del . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale eccepiva l'infondatezza delle avverse doglianze e precisava che il legislatore nell'introdurre il rito di cui alla legge 92/2012 aveva voluto garantire al lavoratore una tutela rapida ed immediata. Di conseguenza, l'ordinanza adottata all'esito della prima fase del rito Fornero, quanto ad efficacia, doveva equipararsi ad una sentenza, la quale pure poteva essere riformata nei gradi successivi di giudizio. L'assenza di una pronuncia con efficacia di giudicato, quindi, non escludeva la possibilità che la stessa venisse subito posta in esecuzione o che fosse posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, come era stato effettuato nella specie. Escludeva, inoltre, la sussistenza di una causa obbligatoria di sospensione tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione all'ordinanza.
Quanto ai calcoli effettuati, l'opponente precisava di aver provveduto a determinare l'indennità sulla base delle buste paga, considerando solo gli elementi imprescindibili della retribuzione. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e chiedeva che l'opponente venisse condannato per lite temeraria.
3 Con successivo ricorso, depositato in data 31.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva nuovamente l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2022, adottato dal medesimo Tribunale e notificato all'opponente in data 4.5.2022, al fine di “revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo (R.G. n. 947/2022; D.I. n. 93/2022) emesso dal Tribunale di Avellino, Ill.mo
Giudice del lavoro dott.ssa d'Agostino, in data 3-4.5.2022 e notificato in data
4.5.2022, previa riunione del presente giudizio col giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 33/2021 (pendente dinanzi al Tribunale di Avellino, sez. lavoro, Ill.mo
Giudice del lavoro dott.ssa M. d'Agostino, n. R.G. 501/2021, con prossima udienza prevista per il 18.1.2023) e, comunque, previa sospensione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio di reclamo in appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro (Giudice dott.ssa Lombardi Carmen, n. R.G. 523/2022 con prima udienza prevista per il
4.10.2022); II. in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente e revocare l'opposto
D.I. n. 93/2022, RG. n. 947/2022, per infondatezza in fatto e diritto;
III. in via del tutto subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di rigetto delle suesposte eccezioni e formulazioni, ammettere CTU contabile per la esatta determinazione del petitum;
IV. condannare lo stesso sig. al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del presente giudizio, con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente deduceva che con sentenza n.
129/2022, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n.
92/2012, il Tribunale di Avellino confermava l'ordinanza n. 15344/2020 e dichiarava l'illegittimità del licenziamento irrogato nei confronti del sig. da Controparte_1
parte della già Parte_1 Controparte_2
che il lavoratore , in virtù della sentenza n. 129/2022, proponeva
[...] CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo innanzi allo stesso Tribunale ed otteneva il decreto n.
93/2022, con il quale veniva ingiunto alla parte datoriale il pagamento, a titolo di
4 indennità sostitutiva della reintegra, della somma “di €#15.877,50#
(quindicimilaottocentosettantasette,50) oltre ad accessori nella misura di legge dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in €#540# (cinquecentoquaranta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili”.
In questa sede, pertanto, l'opponente eccepiva l'inammissibile del giudizio monitorio, in quanto il credito ingiunto era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
In particolare, egli deduceva che la condanna di cui alla sentenza n. 129/2022, al pari di quella indicata nell'ordinanza n. 15344/2020, fosse generica ed idonea solo ad indicare i criteri per la quantificazione delle predette indennità. Il lavoratore, quindi, a fronte di una condanna così generica, avrebbe dovuto instaurare un nuovo giudizio finalizzato ad accertare le somme spettanti. Eccepiva, inoltre, che la quantificazione effettuata attraverso il decreto ingiuntivo era errata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale eccepiva l'infondatezza delle doglianze di controparte e precisava le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione delle somme ingiunte;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna della parte opponente per lite temeraria.
Rilevata la connessione soggettiva di quest'ultima controversia n. r.g. 1713/2022 con quella già iscritta al n. r.g. 501/2021, trasmessi gli atti da parte del Presidente della
Sezione, all'udienza del 18.1.2023, questo GDL provvedeva a riunire il giudizio n. rg.
1713/2022 a quello già pendente innanzi ad esso n. r.g. 501/2021.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la parte opposta espressamente rinunciava alla domanda di condanna per lite temeraria nonché alla domanda proposta in corso di causa finalizzata ad estendere la solidarietà dell'obbligazione de quo alla
[...]
in qualità di società beneficiaria di scissione parziale posta in essere dalla Org_2
Parte
, già . Parte_1
All'esito della trattazione scritta, questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
5 Preliminarmente, deve osservarsi che il rito Fornero, introdotto dalla legge n. 92/2012,
è stato caratterizzato da una struttura bifasica: una prima fase sommaria, decisa con ordinanza immediatamente esecutiva e che "non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio" di opposizione
(art. 1, co. 50 cit. legge n.92); una seconda fase, solo eventuale, di opposizione “contro
l'ordinanza”, da svolgersi nelle forme di un giudizio a cognizione piena davanti al medesimo tribunale in funzione di giudice del lavoro, scandita, a differenza della prima, da decadenze e preclusioni proprie del rito ordinario del lavoro e definita con sentenza appellabile. Come precisato dalle Sezioni unite, la prima fase del procedimento di impugnativa di licenziamento, pur essendo caratterizzata da sommarietà dell'istruttoria, ha natura semplificata e non cautelare in senso stretto, non riferendosi la sommarietà anche alla cognizione del giudice, né sussistendo un'instabilità dell'ordinanza conclusiva di tale fase, che è idonea al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione (Cass. SS.UU. nn. 17443 e 19674 del 2014; conf. Cass. SS.UU. n. 4308 del 2017).
Sempre preliminarmente, deve ancora rilevarsi che chi chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo deve provare il proprio credito mediante documentazione scritta (art. 633 c.
1 n. 1 c.p.c.). Sono ritenute prove scritte idonee, oltre ai documenti indicati dalla legge
(artt. 634-636 c.p.c.), tutti gli atti da cui risulti l'esistenza del diritto di credito (Cass.
25 luglio 2011, n. 16199, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3646, Cass. 28 giugno 2006, n.
14980) provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca l'idoneità di dimostrare il diritto controverso, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4334). In particolare, la S.C. ha precisato che “...nessuna preclusione si pone alla possibilità, per il creditore il quale disponga di una sentenza di condanna
"generica" alla prestazione, di utilizzare la sentenza stessa quale atto scritto idoneo
(nel concorso con altri elementi documentali aventi valore "specificante" della pretesa consacrata genericamente in essa sentenza), a fondare la prova del credito da lui
6 vantato, ai fini dell'acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva....” (Cassazione civile , sez. I, 04 giugno 2003, n. 8915).
Con riferimento alla materia giuslavoristica, come già osservato dal GDL di Avellino in una fattispecie analoga a quella in esame, “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo che non abbisogna di ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, sicché il lavoratore che abbia già ottenuto sentenza contenente l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. Infatti, ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 cod. proc. civ., è in tal caso sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito” (cfr in tal senso Cass. n. 22427/2004,
Cass n. 478/1999, Cass. n. 9245/2009).” (vd. Tribunale di Avellino, dr. Ciro Luce, sentenza n. 1034/2022).
La giurisprudenza, dunque, pacificamente riconosce che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulta da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza. Qualora, invece, la sentenza di condanna non consente di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo, ma è utilizzabile come
7 prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti.
Ciò premesso, nel caso in esame, deve ritenersi che a fronte di un provvedimento che riconosce l'illegittimità del licenziamento ed il diritto all'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto (peraltro confermato anche dalla Corte di Appello di Napoli con sent. n. 4967/2022), il lavoratore ha correttamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di quantificare le somme spettanti.
Invero, deve precisarsi che, nel caso de quo, il parametro di riferimento per la quantificazione tanto dell'indennità risarcitoria che dell'indennità sostitutiva della reintegra di cui all'art. 18 l. 300/70, è stato già indicato dal legislatore ed è costituito dalla retribuzione globale di fatto. Quest'ultima, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere intesa come il coacervo delle somme che risultano dovute, anche in via continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro e in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente godute, se non vi fosse stata l'estromissione dall'azienda, essendo necessario evitare che siano addossata al lavoratore licenziato le conseguenze negative di un illecito commesso dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15066/2015, Cass. n.
19956/2009, Cass. n. 2262/2007).
Si ritiene, pertanto, che fosse onere del datore di lavoro, di certo in possesso di tutta la documentazione necessaria a quantificare dette somme, in sede di opposizione, dimostrare l'erroneità dei calcoli effettuati e chiedere la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, invece, la parte datoriale/opponente si è limitata a generiche contestazioni, senza precisare la somma dovuta al lavoratore e così, di fatto, non adempiendo all'onere di specifica contestazione su di essa incombente.
Inoltre, si ritiene comunque infondata l'eccezione dalla stessa formulata in merito all'obbligo di effettuare un pagamento al netto degli oneri contributivi, laddove secondo gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia, “relativamente alla
8 omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di recente, questa Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che «La disposizione di cui all'art. 19 della I. n. 218 del 1952>>, innanzi citata, «è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo>> (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017;
18044/2015), «altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante» (Cass. n. 25956/2017, cit.) […]”
(vd. Cass. n. 12708/2020).
Dunque, tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati ed a fronte di generiche eccezioni da parte dell'opponente, si ritiene di poter aderire ai conteggi effettuati dalla parte opposta, in quanto privi di vizi logici e giuridici, per l'effetto rigettare le opposizioni proposte.
Ne consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dr. Monica d'Agostino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
9 1) Rigetta le opposizioni e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
33/2021 e il decreto ingiuntivo opposto n. 93/2022;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 4628,50, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 10.4.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.501/ 2021 a cui è riunita la controversia iscritta al
R.G. n. 1713/2022 introdotta
D A
già (p.iva Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. SANTANIELLO ORLANDO;
-ricorrente/opponente-
CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. TORTORELLA ESPOSITO CORRADO;
-resistente/opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 33/2021 emesso dal
Tribunale di Avellino e notificato all'opponente in data 28.1.2021, al fine di: “I. revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo (R.G. n. 45/2021; D.I. n. 33/2021)
1 emesso dal Tribunale di Avellino, Ill.mo Giudice del lavoro dott.ssa Marotta, in data
25-28 gennaio 2021 e notificato in data 28.1.2021, previa sospensione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio di opposizione l.n. 92/2012 pendente innanzi al G.L. del Tribunale di Avellino, dott.ssa
Beatrice, fissato per l'udienza del 26.3.2021, RG. n.3196/2020; II. in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente e revocare l'opposto D.I. n. 33/2021,RG. n.45/202, per infondatezza in fatto e diritto III. in via del tutto subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di rigetto delle suesposte eccezioni e formulazioni, ammettere CTU contabile per la esatta determinazione del petitum;
IV. condannare lo stesso sig.
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Controparte_1
con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente deduceva che, in accoglimento dell'impugnativa di licenziamento da essa intimato nei confronti del sig. CP_1
il Tribunale di Avellino, con ordinanza n. 15344/2020 del 2.12.2020,
[...]
accertava l'illegittimità del recesso per giusta causa e condannava la parte datoriale al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo maggiorati degli interessi nella misura legale.
Avverso detta ordinanza, la parte datoriale proponeva opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n. 92/2012 innanzi al medesimo Tribunale (r.g. n. 3196/2020).
Ciononostante, nelle more del giudizio di opposizione, il lavoratore , CP_1
proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ponendo a fondamento delle proprie domande la predetta ordinanza n. 15344/2020 ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 33/2021, con Organi il quale il ingiungeva alla parte datoriale il pagamento, a titolo di indennità risarcitoria, della somma di “Euro 15,874,24, maggiorato di interessi legali, dalla data di costituzione in mora fino al soddisfo, nonché la differenza delle spese legali ammontanti complessivamente ad Euro 819,42 oltre spese del presente procedimento
2 che si liquidano in complessivi Euro 450,00 oltre spese di contributo unificato (se dovuto), spese generali IVA e CPA come per legge ”.
Pertanto, in questa sede, il ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 33/2021 e deduceva la necessità di sospendere il presente giudizio, dovendosi previamente decidere la controversia di cui al n. r.g. 3196/2020, in quanto questione pregiudiziale.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del procedimento monitorio de quo per carenza dei presupposti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito accertato con l'ordinanza n.
15344/2020. Contestava l'ammontare delle somme ingiunte e precisava che il lavoratore aveva erroneamente calcolato le stesse tenendo conto di voci occasionali
(es. indennità di trasferta) che, diversamente, dovevano essere espunte dal calcolo e, sempre erroneamente, aveva calcolato le somme al lordo, pur avendo il GDL, nell'ordinanza n. 15344/2020, condannato la parte datoriale al pagamento dei contributi previdenziali. Infine, eccepiva la legittimità del licenziamento e contestava la sussistenza a monte di un obbligo risarcitorio nei confronti del . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale eccepiva l'infondatezza delle avverse doglianze e precisava che il legislatore nell'introdurre il rito di cui alla legge 92/2012 aveva voluto garantire al lavoratore una tutela rapida ed immediata. Di conseguenza, l'ordinanza adottata all'esito della prima fase del rito Fornero, quanto ad efficacia, doveva equipararsi ad una sentenza, la quale pure poteva essere riformata nei gradi successivi di giudizio. L'assenza di una pronuncia con efficacia di giudicato, quindi, non escludeva la possibilità che la stessa venisse subito posta in esecuzione o che fosse posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, come era stato effettuato nella specie. Escludeva, inoltre, la sussistenza di una causa obbligatoria di sospensione tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione all'ordinanza.
Quanto ai calcoli effettuati, l'opponente precisava di aver provveduto a determinare l'indennità sulla base delle buste paga, considerando solo gli elementi imprescindibili della retribuzione. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e chiedeva che l'opponente venisse condannato per lite temeraria.
3 Con successivo ricorso, depositato in data 31.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva nuovamente l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2022, adottato dal medesimo Tribunale e notificato all'opponente in data 4.5.2022, al fine di “revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo (R.G. n. 947/2022; D.I. n. 93/2022) emesso dal Tribunale di Avellino, Ill.mo
Giudice del lavoro dott.ssa d'Agostino, in data 3-4.5.2022 e notificato in data
4.5.2022, previa riunione del presente giudizio col giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 33/2021 (pendente dinanzi al Tribunale di Avellino, sez. lavoro, Ill.mo
Giudice del lavoro dott.ssa M. d'Agostino, n. R.G. 501/2021, con prossima udienza prevista per il 18.1.2023) e, comunque, previa sospensione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio di reclamo in appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro (Giudice dott.ssa Lombardi Carmen, n. R.G. 523/2022 con prima udienza prevista per il
4.10.2022); II. in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente e revocare l'opposto
D.I. n. 93/2022, RG. n. 947/2022, per infondatezza in fatto e diritto;
III. in via del tutto subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di rigetto delle suesposte eccezioni e formulazioni, ammettere CTU contabile per la esatta determinazione del petitum;
IV. condannare lo stesso sig. al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del presente giudizio, con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente deduceva che con sentenza n.
129/2022, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n.
92/2012, il Tribunale di Avellino confermava l'ordinanza n. 15344/2020 e dichiarava l'illegittimità del licenziamento irrogato nei confronti del sig. da Controparte_1
parte della già Parte_1 Controparte_2
che il lavoratore , in virtù della sentenza n. 129/2022, proponeva
[...] CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo innanzi allo stesso Tribunale ed otteneva il decreto n.
93/2022, con il quale veniva ingiunto alla parte datoriale il pagamento, a titolo di
4 indennità sostitutiva della reintegra, della somma “di €#15.877,50#
(quindicimilaottocentosettantasette,50) oltre ad accessori nella misura di legge dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in €#540# (cinquecentoquaranta) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili”.
In questa sede, pertanto, l'opponente eccepiva l'inammissibile del giudizio monitorio, in quanto il credito ingiunto era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
In particolare, egli deduceva che la condanna di cui alla sentenza n. 129/2022, al pari di quella indicata nell'ordinanza n. 15344/2020, fosse generica ed idonea solo ad indicare i criteri per la quantificazione delle predette indennità. Il lavoratore, quindi, a fronte di una condanna così generica, avrebbe dovuto instaurare un nuovo giudizio finalizzato ad accertare le somme spettanti. Eccepiva, inoltre, che la quantificazione effettuata attraverso il decreto ingiuntivo era errata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale eccepiva l'infondatezza delle doglianze di controparte e precisava le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione delle somme ingiunte;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna della parte opponente per lite temeraria.
Rilevata la connessione soggettiva di quest'ultima controversia n. r.g. 1713/2022 con quella già iscritta al n. r.g. 501/2021, trasmessi gli atti da parte del Presidente della
Sezione, all'udienza del 18.1.2023, questo GDL provvedeva a riunire il giudizio n. rg.
1713/2022 a quello già pendente innanzi ad esso n. r.g. 501/2021.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la parte opposta espressamente rinunciava alla domanda di condanna per lite temeraria nonché alla domanda proposta in corso di causa finalizzata ad estendere la solidarietà dell'obbligazione de quo alla
[...]
in qualità di società beneficiaria di scissione parziale posta in essere dalla Org_2
Parte
, già . Parte_1
All'esito della trattazione scritta, questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
5 Preliminarmente, deve osservarsi che il rito Fornero, introdotto dalla legge n. 92/2012,
è stato caratterizzato da una struttura bifasica: una prima fase sommaria, decisa con ordinanza immediatamente esecutiva e che "non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio" di opposizione
(art. 1, co. 50 cit. legge n.92); una seconda fase, solo eventuale, di opposizione “contro
l'ordinanza”, da svolgersi nelle forme di un giudizio a cognizione piena davanti al medesimo tribunale in funzione di giudice del lavoro, scandita, a differenza della prima, da decadenze e preclusioni proprie del rito ordinario del lavoro e definita con sentenza appellabile. Come precisato dalle Sezioni unite, la prima fase del procedimento di impugnativa di licenziamento, pur essendo caratterizzata da sommarietà dell'istruttoria, ha natura semplificata e non cautelare in senso stretto, non riferendosi la sommarietà anche alla cognizione del giudice, né sussistendo un'instabilità dell'ordinanza conclusiva di tale fase, che è idonea al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione (Cass. SS.UU. nn. 17443 e 19674 del 2014; conf. Cass. SS.UU. n. 4308 del 2017).
Sempre preliminarmente, deve ancora rilevarsi che chi chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo deve provare il proprio credito mediante documentazione scritta (art. 633 c.
1 n. 1 c.p.c.). Sono ritenute prove scritte idonee, oltre ai documenti indicati dalla legge
(artt. 634-636 c.p.c.), tutti gli atti da cui risulti l'esistenza del diritto di credito (Cass.
25 luglio 2011, n. 16199, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3646, Cass. 28 giugno 2006, n.
14980) provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca l'idoneità di dimostrare il diritto controverso, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4334). In particolare, la S.C. ha precisato che “...nessuna preclusione si pone alla possibilità, per il creditore il quale disponga di una sentenza di condanna
"generica" alla prestazione, di utilizzare la sentenza stessa quale atto scritto idoneo
(nel concorso con altri elementi documentali aventi valore "specificante" della pretesa consacrata genericamente in essa sentenza), a fondare la prova del credito da lui
6 vantato, ai fini dell'acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva....” (Cassazione civile , sez. I, 04 giugno 2003, n. 8915).
Con riferimento alla materia giuslavoristica, come già osservato dal GDL di Avellino in una fattispecie analoga a quella in esame, “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo che non abbisogna di ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, sicché il lavoratore che abbia già ottenuto sentenza contenente l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. Infatti, ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 cod. proc. civ., è in tal caso sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito” (cfr in tal senso Cass. n. 22427/2004,
Cass n. 478/1999, Cass. n. 9245/2009).” (vd. Tribunale di Avellino, dr. Ciro Luce, sentenza n. 1034/2022).
La giurisprudenza, dunque, pacificamente riconosce che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulta da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza. Qualora, invece, la sentenza di condanna non consente di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo, ma è utilizzabile come
7 prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti.
Ciò premesso, nel caso in esame, deve ritenersi che a fronte di un provvedimento che riconosce l'illegittimità del licenziamento ed il diritto all'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto (peraltro confermato anche dalla Corte di Appello di Napoli con sent. n. 4967/2022), il lavoratore ha correttamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di quantificare le somme spettanti.
Invero, deve precisarsi che, nel caso de quo, il parametro di riferimento per la quantificazione tanto dell'indennità risarcitoria che dell'indennità sostitutiva della reintegra di cui all'art. 18 l. 300/70, è stato già indicato dal legislatore ed è costituito dalla retribuzione globale di fatto. Quest'ultima, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere intesa come il coacervo delle somme che risultano dovute, anche in via continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro e in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente godute, se non vi fosse stata l'estromissione dall'azienda, essendo necessario evitare che siano addossata al lavoratore licenziato le conseguenze negative di un illecito commesso dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15066/2015, Cass. n.
19956/2009, Cass. n. 2262/2007).
Si ritiene, pertanto, che fosse onere del datore di lavoro, di certo in possesso di tutta la documentazione necessaria a quantificare dette somme, in sede di opposizione, dimostrare l'erroneità dei calcoli effettuati e chiedere la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, invece, la parte datoriale/opponente si è limitata a generiche contestazioni, senza precisare la somma dovuta al lavoratore e così, di fatto, non adempiendo all'onere di specifica contestazione su di essa incombente.
Inoltre, si ritiene comunque infondata l'eccezione dalla stessa formulata in merito all'obbligo di effettuare un pagamento al netto degli oneri contributivi, laddove secondo gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali in materia, “relativamente alla
8 omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra, anche di recente, questa Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che «La disposizione di cui all'art. 19 della I. n. 218 del 1952>>, innanzi citata, «è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo>> (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017;
18044/2015), «altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante» (Cass. n. 25956/2017, cit.) […]”
(vd. Cass. n. 12708/2020).
Dunque, tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati ed a fronte di generiche eccezioni da parte dell'opponente, si ritiene di poter aderire ai conteggi effettuati dalla parte opposta, in quanto privi di vizi logici e giuridici, per l'effetto rigettare le opposizioni proposte.
Ne consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dr. Monica d'Agostino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
9 1) Rigetta le opposizioni e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
33/2021 e il decreto ingiuntivo opposto n. 93/2022;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 4628,50, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 10.4.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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