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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6316/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
con l'avv. Rita Battiato;
Pt_1
opponente
contro
, con l'avv. Maria Rosaria Dalena;
Controparte_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.6.2024, l' proponeva opposizione al Pt_1
decreto n. 216/2024, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore di
, di euro 6.607,42 a titolo di differenze maturate sui ratei Controparte_1
della pensione di invalidità civile n. 3615474 nel periodo dall'1.1.2023 al
31.3.2024, previo computo della maggiorazione sociale ex art. 38 co. 5 l.
28.12.2000 n. 448 e in forza della sentenza di questo tribunale n. 1354 del
1 6.6.2023, chiedendone la revoca o in subordine riconoscersi dovute le sole differenze maturate sino alla data della detta sentenza.
Costituendosi nel presente giudizio, la parte opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di opposizione, l' deduce l'insussistenza del Pt_1
credito azionato ex adverso in via monitoria per avere la sentenza di questo tribunale n. 1354 del 6.6.2023 riconosciuto le sole differenze pensionistiche maturate nel periodo dall'1.12.2020 al 31.12.2022 (ivi determinate nella misura di euro 9.646,23 e pacificamente pagate dall , ma non anche quelle maturate successivamente a tale periodo, Pt_1
o comunque alla data della stessa sentenza, dovendo in tal senso intendersi limitata la condanna, contenuta nel capo b) del dispositivo,
“alle differenze successive da calcolarsi secondo il criterio su a)”, ovvero
“con inclusione della maggiorazione sociale”, e non contemplando l'ordinamento in via generale la sentenza di condanna in futuro.
Il motivo è infondato.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
nell'ambito dei rapporti giuridici di durata (quale, nella specie, il trattamento pensionistico di cui è titolare l'opposto) e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto (quali, nella
2 specie, i ratei di pensione), il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento: cfr. Cass. 29.11.2021 n. 37269,
Cass. 27.8.2021 n. 23534, Cass. 17.8.2018 n. 20765 e altre.
Ebbene, per ammissione dell la sentenza di questo tribunale n. 1354 Pt_1
del 6.6.2023 è divenuta definitiva, sicché l'accertamento, ivi operato, del diritto dell'odierno opposto alla riliquidazione della pensione di invalidità
civile in godimento previa inclusione della maggiorazione sociale ex art. 38
co. 5 l. 28.12.2000 n. 448 non può essere rimesso in discussione nel presente processo, ove si consideri altresì che l'ente previdenziale non ha dedotto alcuna sopravvenienza, di fatto o di diritto, idonea ad elidere l'efficacia del giudicato.
Con il secondo e ultimo motivo di opposizione, l' deduce Pt_1
l'insussistenza del credito azionato ex adverso in via monitoria, ostando al diritto alla maggiorazione sociale il superamento del limite reddituale, per essere ricompreso tra i redditi computabili anche la pensione privilegiata ordinaria di cui l'opposto è titolare.
Il motivo è infondato per le stesse ragioni già esposte in relazione al primo, ove si consideri che proprio la ritenuta incomputabilità di tale pensione tra i redditi da considerare ai fini del diritto alla maggiorazione sociale è stata posta viceversa a fondamento della sentenza di questo
3 tribunale n. 1354 del 6.6.2023, la quale come detto è divenuta definitiva,
così che il riesame della medesima questione resta precluso nel presente processo, ostandovi il vincolo del giudicato esterno di cui all'art. 2909 c.c.,
rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: cfr. Cass.
6.6.2011 n. 12159.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l' a rifondere alla parte opposta le Pt_1
spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Maria Rosaria Dalena.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6316/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
con l'avv. Rita Battiato;
Pt_1
opponente
contro
, con l'avv. Maria Rosaria Dalena;
Controparte_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.6.2024, l' proponeva opposizione al Pt_1
decreto n. 216/2024, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore di
, di euro 6.607,42 a titolo di differenze maturate sui ratei Controparte_1
della pensione di invalidità civile n. 3615474 nel periodo dall'1.1.2023 al
31.3.2024, previo computo della maggiorazione sociale ex art. 38 co. 5 l.
28.12.2000 n. 448 e in forza della sentenza di questo tribunale n. 1354 del
1 6.6.2023, chiedendone la revoca o in subordine riconoscersi dovute le sole differenze maturate sino alla data della detta sentenza.
Costituendosi nel presente giudizio, la parte opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di opposizione, l' deduce l'insussistenza del Pt_1
credito azionato ex adverso in via monitoria per avere la sentenza di questo tribunale n. 1354 del 6.6.2023 riconosciuto le sole differenze pensionistiche maturate nel periodo dall'1.12.2020 al 31.12.2022 (ivi determinate nella misura di euro 9.646,23 e pacificamente pagate dall , ma non anche quelle maturate successivamente a tale periodo, Pt_1
o comunque alla data della stessa sentenza, dovendo in tal senso intendersi limitata la condanna, contenuta nel capo b) del dispositivo,
“alle differenze successive da calcolarsi secondo il criterio su a)”, ovvero
“con inclusione della maggiorazione sociale”, e non contemplando l'ordinamento in via generale la sentenza di condanna in futuro.
Il motivo è infondato.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
nell'ambito dei rapporti giuridici di durata (quale, nella specie, il trattamento pensionistico di cui è titolare l'opposto) e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto (quali, nella
2 specie, i ratei di pensione), il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento: cfr. Cass. 29.11.2021 n. 37269,
Cass. 27.8.2021 n. 23534, Cass. 17.8.2018 n. 20765 e altre.
Ebbene, per ammissione dell la sentenza di questo tribunale n. 1354 Pt_1
del 6.6.2023 è divenuta definitiva, sicché l'accertamento, ivi operato, del diritto dell'odierno opposto alla riliquidazione della pensione di invalidità
civile in godimento previa inclusione della maggiorazione sociale ex art. 38
co. 5 l. 28.12.2000 n. 448 non può essere rimesso in discussione nel presente processo, ove si consideri altresì che l'ente previdenziale non ha dedotto alcuna sopravvenienza, di fatto o di diritto, idonea ad elidere l'efficacia del giudicato.
Con il secondo e ultimo motivo di opposizione, l' deduce Pt_1
l'insussistenza del credito azionato ex adverso in via monitoria, ostando al diritto alla maggiorazione sociale il superamento del limite reddituale, per essere ricompreso tra i redditi computabili anche la pensione privilegiata ordinaria di cui l'opposto è titolare.
Il motivo è infondato per le stesse ragioni già esposte in relazione al primo, ove si consideri che proprio la ritenuta incomputabilità di tale pensione tra i redditi da considerare ai fini del diritto alla maggiorazione sociale è stata posta viceversa a fondamento della sentenza di questo
3 tribunale n. 1354 del 6.6.2023, la quale come detto è divenuta definitiva,
così che il riesame della medesima questione resta precluso nel presente processo, ostandovi il vincolo del giudicato esterno di cui all'art. 2909 c.c.,
rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo: cfr. Cass.
6.6.2011 n. 12159.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l' a rifondere alla parte opposta le Pt_1
spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Maria Rosaria Dalena.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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