Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario AR Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1725 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/10/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Garau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Napolitano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Teulada, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Teulada, via Sardegna n. 49, sarà assegnata al sig. Per_ AR, che ci vivrà unitamente alle figlie , le quali ivi manterranno Per_1 la propria residenza anagrafica ed il domicilio prevalente.
3. La figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, avrà, Per_1 come sopra indicato, il domicilio prevalente presso il padre, e trascorrerà tutto il tempo che riterrà opportuno insieme alla madre, che attualmente è domiciliata presso i propri genitori, nonni della ragazza, in Teulada, via dei Lecci n. 14.
Per_ 4. Quanto a , quindicenne, che avrà il domicilio prevalente presso il padre, resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza con obbligo di immediata informativa all'altro genitore.
5. Per quanto riguarda i tempi di permanenza della minore presso la madre, le Per_ parti concordano che quest'ultima potrà prendere liberamente accordi con (informando anche il AR), in considerazione dell'età della stessa (15 anni), compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia che comunque,
Pag. 2 di 4 salvo diversi accordi col padre, trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascun genitore.
Le Festività, salvo diversi accordi, saranno trascorse alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, le ragazze trascorreranno almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore, e le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ed anticipatamente le proprie rispettive disponibilità.
6. Le parti si accordano perché, in relazione al mantenimento delle figlie, i genitori provvedano direttamente a soddisfare le esigenze delle stesse durante la permanenza delle ragazze presso di sé.
Dal momento che attualmente la signora svolge soltanto qualche attività Pt_2 occasionale come collaboratrice familiare, le parti stabiliscono che il contributo della stessa al mantenimento delle ragazze, salvo diversi accordi, sarà per il Per_ momento limitato alla preparazione del pranzo nei giorni feriali per e che si recheranno presso il domicilio materno per consumarlo e per Per_1 trascorrervi il pomeriggio se lo desiderano, mentre nei fine settimana si occuperà del pranzo e della cena il genitore con il quale le ragazze trascorreranno il weekend.
Per quanto riguarda le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno sostenute dai coniugi in considerazione delle rispettive disponibilità reddituali e pertanto, essendo il reddito della signora attualmente irrisorio, saranno Pt_2
a carico della stessa nella misura del 30% ed a carico del sig. AR al 70%.
Non appena la signora riprenderà un'attività lavorativa regolare, anche Pt_2 solo stagionale che le consenta di disporre di un reddito almeno pari a quello di cui godeva fino all'anno 2023, saranno ripartite nella seguente misura: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, salvo diversi accordi che dovessero intervenire, e comunque secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche indifferibili ed urgenti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) spese mediche indifferibili e urgenti;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche non indifferibili e urgenti;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari (salvo medicinali da banco, compresi antibiotici, antipiretici e comunque per medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali fanno parte del mantenimento ordinario); e) spese per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali da vista (salva l'indifferibilità e urgenza) e attrezzature di carattere sanitario;
Pag. 3 di 4 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie e universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive e ricreative;
spese di custodia
(babysitter); c) spese per campo scuola;
d) spese per il conseguimento della patente di guida.
7. Le parti di comune accordo convengono che l'Assegno unico universale sia ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini fiscali saranno operate dai coniugi nel rispetto della percentuale concordata per la ripartizione delle stesse secondo il presente accordo.
8. Le parti si impegnano a confermare reciprocamente, per sé stesse e per le figlie, il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
9. Le parti si impegnano a chiudere entro due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso o, alternativamente, ma solo nell'ipotesi in cui la banca lo consenta, la signora provvederebbe a comunicare formalmente il proprio recesso Pt_2 unilaterale all'istituto in modo che il sig. AR rimanga l'unico intestatario del suddetto conto.
10. Le parti dichiarano altresì di essersi accordate perché ciascuna di esse rimanga proprietaria in via esclusiva dei beni mobili registrati di cui risulta essere intestataria, assumendosene il relativo carico sotto ogni aspetto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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