TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/04/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada
Favarolo, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32418 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro n. 29, in virtù di procura in calce al ricorso e, pertanto, presso l'indirizzo telematico del difensore RICORRENTE E (C.F. e P.IVA. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Romanelli e Lorenzo Controparte_2
Marcoaldi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via E. Panzacchi n. 6 RESISTENTE
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accertare e dare atto l'illegittima applicazione dello ius variandi, come meglio specificato in premessa. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
- in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata: dichiarare inammissibile l'azione di nullità avversaria per carenza di interesse ad agire. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 4
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il signor ha chiesto di dichiarare la Parte_1 nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito mediante l'uso di carta revolving, stipulato in data 22 ottobre 2009 con la società contestualmente alla stipulazione di un Controparte_1 contratto di finanziamento. Il ricorrente ha sostenuto la nullità parziale del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving, con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc., in quanto la misura degli interessi era stata pattuita con l'indicazione di un limite minimo e di un limite massimo, senza precisazioni sulle modalità di definizione del tasso concretamente applicabile e sulla parte che avrebbe potuto procedere a tale quantificazione. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto di accertare la violazione dell'art. 118 TUB.
Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving e il correlato diritto del signor a restituire solo le somme ricevute in prestito, Pt_1 al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. o al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B.
2. Si è costituita in giudizio la società chiedendo, in via pregiudiziale, di Controparte_1 dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, la resistente ha chiesto di rigettare le domande siccome infondate in fatto e in diritto.
La difesa della società resistente ha rilevato come il contratto prodotto contenesse la disciplina economica dell'apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving, in particolare con l'indicazione del tasso massimo applicabile.
3. All'esito della prima udienza, è stato assegnato il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione. Successivamente, all'udienza dell'1aprile 2025, preso atto dell'esito negativo della mediazione, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
4. In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di parte resistente avente ad oggetto la carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla sola domanda di accertamento. Al riguardo, si osserva che nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto.
In questa prospettiva, anche di recente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, è configurabile, ad avviso di questo giudice, l'interesse ad agire della parte pagina 2 di 4 ricorrente, atteso che dall'eventuale accoglimento delle domande di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito potrebbe discendere, quantomeno, la rielaborazione del saldo inerente all'apertura di credito revolving.
5. Tanto premesso, la domanda proposta dal signor in via principale è fondata. Parte_1
Il ricorrente ha proposto una domanda di accertamento della nullità parziale del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito e, in particolare, della clausola relativa agli interessi, per violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B.
La domanda è fondata.
Nel documento contrattuale, precisamente nel frontespizio, è stato previsto che «[…] Con la presente richiedo ad di concedermi una apertura di credito, utilizzabile anche mediante Carta di credito rilasciata a mio nome CP_1 alle seguenti condizioni economiche: Fido diponibile: max euro 5.100,00; […] T.A.N. = da 0% a max mai superiore al
TAEG; TAEG = da 0% al tasso soglia ex art. 2 l. n. 108\1996 […]» (doc. 1 di parte ricorrente pag. 1).
Le condizioni generali riportate sul retro del documento contrattuale, a loro volta, richiamavano le condizioni economiche riportate nel frontespizio, ossia quelle appena indicate (doc. 1 di parte ricorrente pag. 2).
È evidente che nel documento qui esaminato, integrante una proposta contrattuale, è stato previsto unicamente un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato il tasso concretamente applicabile.
Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”
(Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110).
Nella fattispecie, dall'esame condizioni sopra riportate e applicabili alla linea di credito, non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse nell'ambito dei valori minimi e massimi ivi indicati.
Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse da applicare in concreto, dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere successivamente e unilateralmente individuato da una sola delle parti e, in particolare, dalla parte resistente, atteso che i requisiti di forma e il contenuto minimo del contratto, ai sensi dell'art. 117 TUB (e, trattandosi di credito al consumo, dell'art. 124, secondo la disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto, ossia nel 2009) devono essere valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento.
pagina 3 di 4 In accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, deve essere pertanto dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving, con conseguente applicazione a tale rapporto del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, settimo comma, TUB (tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto).
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque, inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
6. Per quanto riguarda le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria). Alla luce di tali criteri si liquidano le spese applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
In assenza della prova degli esborsi relativi al pagamento del contributo unificato ex art. 14 d.P.R. n.
115\2002 e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115\2005 nulla va liquidato per questi titoli.
Le spese vengono liquidate in favore dell'avv. Andrea Ruocco che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della società così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. accerta la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving stipulato tra le parti e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente di restituire le somme ricevute in prestito con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, settimo comma, TUB;
b. condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, Parte_2 che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Milano, in data 6 aprile 2025
Il giudice
Ada Favarolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada
Favarolo, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32418 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro n. 29, in virtù di procura in calce al ricorso e, pertanto, presso l'indirizzo telematico del difensore RICORRENTE E (C.F. e P.IVA. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Romanelli e Lorenzo Controparte_2
Marcoaldi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via E. Panzacchi n. 6 RESISTENTE
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accertare e dare atto l'illegittima applicazione dello ius variandi, come meglio specificato in premessa. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
- in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata: dichiarare inammissibile l'azione di nullità avversaria per carenza di interesse ad agire. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 4
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il signor ha chiesto di dichiarare la Parte_1 nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito mediante l'uso di carta revolving, stipulato in data 22 ottobre 2009 con la società contestualmente alla stipulazione di un Controparte_1 contratto di finanziamento. Il ricorrente ha sostenuto la nullità parziale del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving, con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc., in quanto la misura degli interessi era stata pattuita con l'indicazione di un limite minimo e di un limite massimo, senza precisazioni sulle modalità di definizione del tasso concretamente applicabile e sulla parte che avrebbe potuto procedere a tale quantificazione. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto di accertare la violazione dell'art. 118 TUB.
Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving e il correlato diritto del signor a restituire solo le somme ricevute in prestito, Pt_1 al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. o al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B.
2. Si è costituita in giudizio la società chiedendo, in via pregiudiziale, di Controparte_1 dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, la resistente ha chiesto di rigettare le domande siccome infondate in fatto e in diritto.
La difesa della società resistente ha rilevato come il contratto prodotto contenesse la disciplina economica dell'apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving, in particolare con l'indicazione del tasso massimo applicabile.
3. All'esito della prima udienza, è stato assegnato il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione. Successivamente, all'udienza dell'1aprile 2025, preso atto dell'esito negativo della mediazione, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
4. In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di parte resistente avente ad oggetto la carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla sola domanda di accertamento. Al riguardo, si osserva che nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto.
In questa prospettiva, anche di recente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, è configurabile, ad avviso di questo giudice, l'interesse ad agire della parte pagina 2 di 4 ricorrente, atteso che dall'eventuale accoglimento delle domande di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito potrebbe discendere, quantomeno, la rielaborazione del saldo inerente all'apertura di credito revolving.
5. Tanto premesso, la domanda proposta dal signor in via principale è fondata. Parte_1
Il ricorrente ha proposto una domanda di accertamento della nullità parziale del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito e, in particolare, della clausola relativa agli interessi, per violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B.
La domanda è fondata.
Nel documento contrattuale, precisamente nel frontespizio, è stato previsto che «[…] Con la presente richiedo ad di concedermi una apertura di credito, utilizzabile anche mediante Carta di credito rilasciata a mio nome CP_1 alle seguenti condizioni economiche: Fido diponibile: max euro 5.100,00; […] T.A.N. = da 0% a max mai superiore al
TAEG; TAEG = da 0% al tasso soglia ex art. 2 l. n. 108\1996 […]» (doc. 1 di parte ricorrente pag. 1).
Le condizioni generali riportate sul retro del documento contrattuale, a loro volta, richiamavano le condizioni economiche riportate nel frontespizio, ossia quelle appena indicate (doc. 1 di parte ricorrente pag. 2).
È evidente che nel documento qui esaminato, integrante una proposta contrattuale, è stato previsto unicamente un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato il tasso concretamente applicabile.
Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB”
(Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110).
Nella fattispecie, dall'esame condizioni sopra riportate e applicabili alla linea di credito, non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse nell'ambito dei valori minimi e massimi ivi indicati.
Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse da applicare in concreto, dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere successivamente e unilateralmente individuato da una sola delle parti e, in particolare, dalla parte resistente, atteso che i requisiti di forma e il contenuto minimo del contratto, ai sensi dell'art. 117 TUB (e, trattandosi di credito al consumo, dell'art. 124, secondo la disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto, ossia nel 2009) devono essere valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento.
pagina 3 di 4 In accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, deve essere pertanto dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving, con conseguente applicazione a tale rapporto del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, settimo comma, TUB (tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto).
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque, inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
6. Per quanto riguarda le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria). Alla luce di tali criteri si liquidano le spese applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
In assenza della prova degli esborsi relativi al pagamento del contributo unificato ex art. 14 d.P.R. n.
115\2002 e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115\2005 nulla va liquidato per questi titoli.
Le spese vengono liquidate in favore dell'avv. Andrea Ruocco che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della società così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. accerta la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving stipulato tra le parti e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente di restituire le somme ricevute in prestito con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, settimo comma, TUB;
b. condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, Parte_2 che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Milano, in data 6 aprile 2025
Il giudice
Ada Favarolo
pagina 4 di 4