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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2023 promossa da (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Ciullini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosalba Policicchio in Como, via Borsieri n. 21
ATTRICE
contro
(C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Alemanno, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Milano, Viale Ca' Granda n. 2/12
CONVENUTI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, accertati e dichiarati i fatti di cui all'atto di citazione ed alle memorie istruttorie di parte attrice, ed il conseguente diritto di ripetizione di condannare i convenuti, in solido tra Parte_1 loro, a rimborsare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e Controparte_3 le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € 89.294,56, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo, entro il limite della competenza per valore di Codesto Ill.mo Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorario, anche della fase pregiudiziale di negoziazione, e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis. Si insiste inoltre per le istanze istruttorie non ammesse.” Per l'attore
pagina 1 di 6 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) Respingere siccome infondata in fatto e in diritto e carente di prova la domanda proposta dalla spa. con l'atto introduttivo del presente Parte_1 giudizio, dalla stessa totalmente assolvendo i convenuti;
2) Spese e compensi del giudizio refusi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori. 3) In via istruttoria: ammettere la prova diretta e contraria dedotta nella seconda e nella terza memoria ex art. 171 ter cpc rispettivamente del 18.12.2023 e del 28.12.2023 e non ammettere, in caso di loro riproposizione, le istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti. Con ossequio.” Per i convenuti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e in diritto
Con atto di citazione agendo ai sensi dell'art. 1916 c.c., ha introdotto il Parte_1 presente giudizio nei confronti di e chiedendo di condannare i CP_1 Controparte_2 convenuti in solido al pagamento della somma di € 89294,56 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, quale risarcimento del danno fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta alla persona assicurata in occasione del sinistro occorso in data 31.03.2021. Controparte_4
In particolare, parte attrice ha allegato:
- di aver stipulato con la sig.ra proprietaria dell'abitazione sita in Varese, via Oriani Controparte_4
n. 58, polizza assicurativa ” n. 7032312MC estesa anche ai danni provocati da incendi (cfr. CP_5 doc. 1);
- che, in data 31.03.2021 alle ore 21 circa, si verificava un incendio che, sviluppatosi da una dipendenza del fabbricato vicino posto al civico n. 56 di proprietà dei convenuti, danneggiava il fabbricato dell'assicurata, come da denuncia effettuata da quest'ultima (cfr. doc. 2);
- che i vigili del fuoco, intervenuti sul luogo, “escludendo altre cause (non erano presenti utilizzatori di gas o fiamme libere)” hanno presunto, quale origine del sinistro, “una causa elettrica in quanto all'interno del capanno adibito a deposito attrezzi vari e legname, nella proprietà del civico 56 (luogo di origine dell'incendio), vi era una linea attiva” (cfr. doc. 8 pag. 3);
- che pertanto sussiste l'esclusiva responsabilità da parte dei proprietari del fabbricato da cui era originato l'incendio ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- di aver incaricato la società peritale Studio Tonetti S.r.l., al fine di indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro e di procedere alla stima dei danni che venivano quantificati in € 80600 oltre ad € 8694,56 di Iva, così per un totale di € 89294,56 (cfr. doc. 5) e che venivano corrisposti all'assicurata in data 23.07.2021 e 03.12.2021;
- che, pertanto, surrogandosi nei diritti dell'assicurata, aveva intimato ai convenuti di pagare il risarcimento di euro € 89294, 56, pari alla somma già pagata a titolo di indennizzo all'assicurata;
- di aver avviato la procedura di negoziazione assistita, conclusasi negativamente (cfr. doc. 7). e si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree. Più CP_1 Controparte_2 nello specifico, essi hanno esposto che il sinistro si era originato dalla stessa proprietà di parte attrice e a dimostrazione di tale assunto hanno depositato le risultanze degli accertamenti compiuti dai periti della società incaricata la compagnia (assicuratrice dei convenuti): Controparte_6 Pt_2 sulla base degli accertamenti effettuati in loco, i periti hanno ritenuto che la conformazione dei residui della fusione e della carbonizzazione superficiale sulle tapparelle nonché la forma della traccia di pagina 2 di 6 contatto diretto con le fiamme sul prospetto della facciata nord dell'edificio di proprietà CP_2 costituissero il segni della propagazione dell'incendio dalla proprietà alla proprietà CP_4 CP_2 contrariamente a quanto asserito dagli attori (cfr. doc. 2). Con decreto del 10.11.2023, effettuate le verifiche di cui all'art. 171 ter c.p.c., è stata fissata la prima udienza di comparizione. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza le parti si sono alle rispettive istanze. Con ordinanza riservata del 18.07.2024 è stata disposta la prova per testi e riservata all'esito eventuale CTU per accertare l'effettiva origine dell'incendio. Escussi i testi, considerata l'impossibilità di disporre una CTU volta a determinare l'origine dell'incendio stante la radicale modifica delle condizioni dei luoghi, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'udienza del 14.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
****** La materia del contendere ha ad un oggetto un'ipotesi di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Come noto, tale forma di responsabilità ha natura oggettiva e prescinde, pertanto, dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode. Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio spetta, quindi, al danneggiato fornire la prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., del fatto storico come dallo stesso allegato e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa in custodia;
spetta, invece, al custode la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, che presenti i caratteri del caso fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fattore che può consistere nella stessa colpa del danneggiato. In caso di danni da cosa in custodia incendiatasi - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte - non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale "res" il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia "contribuito concausalmente" alla loro diffusione, ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Corte di Cassazione, n. 17980/2025). Rimane comunque a carico del soggetto danneggiato l'onere di provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile e pertanto l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Corte di Cassazione, ord. n. 33129/2024). Anche nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, la giurisprudenza, sulla prova del nesso di causalità, ha precisato che vale la regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che esprime la formula del “più probabile che non” (cfr. Cass. 10978/2023). Nella fattispecie in esame, la parte attrice non ha fornito sufficiente prova del nesso causale. All'esito dell'istruttoria espletata nonché della documentazione prodotta, deve infatti ritenersi che la tesi pagina 3 di 6 prospetta dall'attrice non sia più probabile o maggiormente fondata rispetto a quella contraria, formulata dai convenuti. L'evento lesivo è costituito dall'incendio verificatosi in data 31.03.2021 che ha coinvolto il fabbricato sito in via Oriani al civico n. 58 di proprietà della sig.ra assicurata dalla società attrice (la CP_4 quale agisce ex art. 1916 c.c. esercitando il diritto di surroga), ed il fabbricato di proprietà dei convenuti, sito lungo medesima via al civico n. 56. Secondo la ricostruzione di parte attrice, supportata dal verbale dei vigili del fuoco redatto in loco, l'incendio si sarebbe sviluppato in una dipendenza del fabbricato posto al civico n. 56, di proprietà dei convenuti, e si sarebbe esteso alla casa di proprietà dell'assicurata, posta al civico n. 58, danneggiando il tetto, i serramenti, gli impianti elettrici, l'impianto tv, oltre ad un basso fabbricato usato come deposito al piano terreno, per complessivi danni pari ad € 89294,56. Tale assunto si basa prevalentemente sulle risultanze del verbale redatto dai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo del sinistro, nel quale in relazione alla causa del sinistro è scritto: “escludendo altre cause (non erano presenti utilizzatori di gas o fiamme libere) si presume causa elettrica in quanto all'interno del capanno adibito a deposito attrezzi vari e legname, nella proprietà del civico 56 (luogo di origine dell'incendio) vi era una linea elettrica attiva” (cfr. doc. 3 pag. 8). A detta dei convenuti, invece, l'incendio si originò dall'abitazione della sig.ra (civico n. CP_4
58), attesa la conformazione delle tracce di carbonizzazione e di consunzione dei residui lignei rilevati dai periti che sulla base di ciò hanno ritenuto che “le fiamme hanno avuto origine nella proprietà
probabilmente nella zona adibita a legnaia, e si sono propagate successivamente alla legnaia CP_4
e tettoia presenti nella proprietà (cfr. doc. 2 pag. 14). CP_2
Le due ricostruzioni fornite dalle parti, di segno diametralmente opposto, discordano quanto al luogo di innesto dell'incendio e le modalità della sua propagazione. L'istruttoria orale svolta nel processo non è stata, a tal riguardo, dirimente. Il teste perito della assicurazione attrice, si è limitato a confermare quanto indicato in Testimone_1 sede di perizia. Parimenti, caposquadra dei Vigili del Fuoco, si è riportato al Persona_1 verbale a suo tempo redatto, precisando “siamo attivati poco dopo e le fiamme interessavano i due capanni attigui, di pertinenza di due immobili confinanti. Da quello che vidi l'incendio aveva danneggiato molto di più il locale del civico 56 e pertanto abbiamo presunto che l'origine fosse localizzabile in quella struttura. Poi abbiamo redatto il verbale nel quale per l'appunto avevamo indicato l'origine più probabile dell'incendio. Non vi erano altri tipi di innesco e si presume le fiamme fossero partite da lì”. Allo stesso modo, i testi e al tempo periti incaricati dalla Testimone_2 Testimone_3 compagnia assicurativa dei convenuti, hanno confermato di aver redatto la perizia all'esito di un accertamento condotto sui luoghi e sulla base dei segni di fuoco ivi presenti, “mediante sopralluogo di due o tre giorni dopo l'evento” (cfr. verbale del 15.10.2024). Alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze escusse la ricostruzione dell'attrice appare tanto plausibile quanto lo è la ricostruzione fornita dai convenuti. La tesi dell'attrice si fonda essenzialmente sulle risultanze del verbale di intervento dei vigili del fuoco. La perizia tecnica allegata all'atto di citazione con il documento n. 4 contiene infatti la pagina 4 di 6 descrizione e la quantificazione dei danni subiti dall'immobile ma in relazione alle cause del sinistro si limita a richiamare le indicazioni fornite dai vigili e comunque non aggiunge elementi significativi: si ribadisce che l'innesco proveniva dal civico 56 ma non specifica quali elementi concreti supportassero tale affermazione. Si deve tenere presente che il verbale dei vigili del fuoco, quanto alla causa e alla propagazione dell'incendio, non ha fede privilegiata, trattandosi di circostanze oggetto di una deduzione da parte degli operanti ma non del loro diretto accertamento. Esso è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione del pubblico ufficiale e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie del processo (Corte di Cassazione ord. n. 27314/2017). Nel caso in esame, pertanto, la ricostruzione della provenienza delle fiamme è il frutto di una valutazione e come tale non è assistita da fede privilegiata, in quanto non fa parte degli eventi di cui i vigili presero cognizione diretta. Costoro hanno espresso un giudizio di probabilità dell'innesco elettrico in quanto all'interno del capanno adibito a legnaia di pertinenza dell'immobile al civico 56 vi era una linea elettrica attiva (senza specificare ove fosse collocata); si tratta di un'ipotesi, sicuramente plausibile, ma non di più perché la squadra era arrivata sul luogo quando le fiamme si erano già propagate e avevano attinto entrambi gli edifici vicini. Di segno diverso sono le valutazioni contenute nella perizia prodotta dai convenuti e commissionata dalla loro compagnia di assicurazione (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) redatta sulla base di un accesso diretto ai luoghi, eseguito pochi giorni dopo l'incendio, quando ancora le strutture e cose si presentavano così come lasciate dopo lo spegnimento delle fiamme. La relazione è stata, a tal riguardo, più precisa nel rilevare che “l'estensione dell'incendio nelle due proprietà non è simmetrica, in quanto gli effetti di cimento termico si estendono molto più verso Ovest (ossia nella proprietà che verso Est (ossia nella proprietà .” Ed ancora “tale asimmetria si rileva CP_4 CP_2 sia in termini di carbonizzazione degli elementi lignei e dei coperti che per quanto riguarda le bruciature chiare (clean burn) sui prospetti di facciata, che sono indicatori del contatto diretto con le fiamme.” Nella proprietà secondo la ricostruzione del perito, le bruciature sono limitate alla sola CP_2 zona dello spigolo Nord-Ovest, mentre nella proprietà si estendono per l'intera superficie CP_4 del prospetto di faccia, a livello dei vani accessori posti al pian terreno. (cfr. paf. 4). Questi ed altri indicatori, raccolti dai periti sul luogo dell'incendio e dettagliatamente riportati nella relazione, avvalorano l'ipotesi che la proprietà dei convenuti fosse stata raggiunta dalle fiamme provenienti dalla proprietà ove invero l'incendio ebbe un'estensione maggiore e uno stazionamento più CP_4 prolungato. Sicché, le evidenze rilevate hanno portato i periti a ritenere che le fiamme avessero avuto origine nella proprietà probabilmente nella zona adibita a legnaia, e che si fossero propagate CP_4 successivamente alla legnaia ed alla tettoia presenti nella proprietà e non l'inverso. CP_2
Con ciò, più che aderire all'una o all'altra tesi, si intende rilevare che la prova della dinamica causale non può ritenersi dimostrata secondo un criterio di elevata credibilità logica tale da poter fondare la domanda di condanna;
non è a tal fine sufficiente la sola ipotesi contenuta nel verbale dei vigili del fuoco che è stata fatta propria dagli attori, rimasta isolata e priva di ulteriori riscontri in fatto. La documentazione dell'attrice non dimostra la dinamica della propagazione;
i vigili del fuoco, in pagina 5 di 6 particolare, giunti sul posto ad incendio già esteso ad entrambi gli edifici, indicarono una possibile causa senza specificare ove si collocasse l'innesco e quale fosse la linea elettrica attiva che lo avrebbe generato il che non consente di fondare un giudizio di responsabilità risarcitoria, anche perché gli stessi convenuti, a fronte di una allegazione non determinata, non hanno potuto esercitare un diritto di difesa in relazione a fatti specifici. Sarebbe stato, a questo punto, onere dell'attrice introdurre un procedimento preliminare di accertamento tecnico (art. 696 c.p.c.) in modo da evitare il rischio di dispersione della prova, rischio che in effetti si è poi concretizzato. Per tale ragione, la domanda degli attori deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti dei convenuti Parte_1
e ; CP_1 Controparte_2
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in € 14103 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e spese generali al 15%. Varese, 13.11.2025
Il Giudice Fabio Rivellini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2023 promossa da (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Ciullini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosalba Policicchio in Como, via Borsieri n. 21
ATTRICE
contro
(C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Alemanno, elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Milano, Viale Ca' Granda n. 2/12
CONVENUTI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, accertati e dichiarati i fatti di cui all'atto di citazione ed alle memorie istruttorie di parte attrice, ed il conseguente diritto di ripetizione di condannare i convenuti, in solido tra Parte_1 loro, a rimborsare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e Controparte_3 le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € 89.294,56, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo, entro il limite della competenza per valore di Codesto Ill.mo Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorario, anche della fase pregiudiziale di negoziazione, e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis. Si insiste inoltre per le istanze istruttorie non ammesse.” Per l'attore
pagina 1 di 6 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) Respingere siccome infondata in fatto e in diritto e carente di prova la domanda proposta dalla spa. con l'atto introduttivo del presente Parte_1 giudizio, dalla stessa totalmente assolvendo i convenuti;
2) Spese e compensi del giudizio refusi, oltre rimborso spese generali e oneri accessori. 3) In via istruttoria: ammettere la prova diretta e contraria dedotta nella seconda e nella terza memoria ex art. 171 ter cpc rispettivamente del 18.12.2023 e del 28.12.2023 e non ammettere, in caso di loro riproposizione, le istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti. Con ossequio.” Per i convenuti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e in diritto
Con atto di citazione agendo ai sensi dell'art. 1916 c.c., ha introdotto il Parte_1 presente giudizio nei confronti di e chiedendo di condannare i CP_1 Controparte_2 convenuti in solido al pagamento della somma di € 89294,56 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, quale risarcimento del danno fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta alla persona assicurata in occasione del sinistro occorso in data 31.03.2021. Controparte_4
In particolare, parte attrice ha allegato:
- di aver stipulato con la sig.ra proprietaria dell'abitazione sita in Varese, via Oriani Controparte_4
n. 58, polizza assicurativa ” n. 7032312MC estesa anche ai danni provocati da incendi (cfr. CP_5 doc. 1);
- che, in data 31.03.2021 alle ore 21 circa, si verificava un incendio che, sviluppatosi da una dipendenza del fabbricato vicino posto al civico n. 56 di proprietà dei convenuti, danneggiava il fabbricato dell'assicurata, come da denuncia effettuata da quest'ultima (cfr. doc. 2);
- che i vigili del fuoco, intervenuti sul luogo, “escludendo altre cause (non erano presenti utilizzatori di gas o fiamme libere)” hanno presunto, quale origine del sinistro, “una causa elettrica in quanto all'interno del capanno adibito a deposito attrezzi vari e legname, nella proprietà del civico 56 (luogo di origine dell'incendio), vi era una linea attiva” (cfr. doc. 8 pag. 3);
- che pertanto sussiste l'esclusiva responsabilità da parte dei proprietari del fabbricato da cui era originato l'incendio ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- di aver incaricato la società peritale Studio Tonetti S.r.l., al fine di indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro e di procedere alla stima dei danni che venivano quantificati in € 80600 oltre ad € 8694,56 di Iva, così per un totale di € 89294,56 (cfr. doc. 5) e che venivano corrisposti all'assicurata in data 23.07.2021 e 03.12.2021;
- che, pertanto, surrogandosi nei diritti dell'assicurata, aveva intimato ai convenuti di pagare il risarcimento di euro € 89294, 56, pari alla somma già pagata a titolo di indennizzo all'assicurata;
- di aver avviato la procedura di negoziazione assistita, conclusasi negativamente (cfr. doc. 7). e si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree. Più CP_1 Controparte_2 nello specifico, essi hanno esposto che il sinistro si era originato dalla stessa proprietà di parte attrice e a dimostrazione di tale assunto hanno depositato le risultanze degli accertamenti compiuti dai periti della società incaricata la compagnia (assicuratrice dei convenuti): Controparte_6 Pt_2 sulla base degli accertamenti effettuati in loco, i periti hanno ritenuto che la conformazione dei residui della fusione e della carbonizzazione superficiale sulle tapparelle nonché la forma della traccia di pagina 2 di 6 contatto diretto con le fiamme sul prospetto della facciata nord dell'edificio di proprietà CP_2 costituissero il segni della propagazione dell'incendio dalla proprietà alla proprietà CP_4 CP_2 contrariamente a quanto asserito dagli attori (cfr. doc. 2). Con decreto del 10.11.2023, effettuate le verifiche di cui all'art. 171 ter c.p.c., è stata fissata la prima udienza di comparizione. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza le parti si sono alle rispettive istanze. Con ordinanza riservata del 18.07.2024 è stata disposta la prova per testi e riservata all'esito eventuale CTU per accertare l'effettiva origine dell'incendio. Escussi i testi, considerata l'impossibilità di disporre una CTU volta a determinare l'origine dell'incendio stante la radicale modifica delle condizioni dei luoghi, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'udienza del 14.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
****** La materia del contendere ha ad un oggetto un'ipotesi di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Come noto, tale forma di responsabilità ha natura oggettiva e prescinde, pertanto, dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode. Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio spetta, quindi, al danneggiato fornire la prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., del fatto storico come dallo stesso allegato e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa in custodia;
spetta, invece, al custode la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, che presenti i caratteri del caso fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fattore che può consistere nella stessa colpa del danneggiato. In caso di danni da cosa in custodia incendiatasi - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte - non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale "res" il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia "contribuito concausalmente" alla loro diffusione, ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Corte di Cassazione, n. 17980/2025). Rimane comunque a carico del soggetto danneggiato l'onere di provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile e pertanto l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Corte di Cassazione, ord. n. 33129/2024). Anche nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, la giurisprudenza, sulla prova del nesso di causalità, ha precisato che vale la regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che esprime la formula del “più probabile che non” (cfr. Cass. 10978/2023). Nella fattispecie in esame, la parte attrice non ha fornito sufficiente prova del nesso causale. All'esito dell'istruttoria espletata nonché della documentazione prodotta, deve infatti ritenersi che la tesi pagina 3 di 6 prospetta dall'attrice non sia più probabile o maggiormente fondata rispetto a quella contraria, formulata dai convenuti. L'evento lesivo è costituito dall'incendio verificatosi in data 31.03.2021 che ha coinvolto il fabbricato sito in via Oriani al civico n. 58 di proprietà della sig.ra assicurata dalla società attrice (la CP_4 quale agisce ex art. 1916 c.c. esercitando il diritto di surroga), ed il fabbricato di proprietà dei convenuti, sito lungo medesima via al civico n. 56. Secondo la ricostruzione di parte attrice, supportata dal verbale dei vigili del fuoco redatto in loco, l'incendio si sarebbe sviluppato in una dipendenza del fabbricato posto al civico n. 56, di proprietà dei convenuti, e si sarebbe esteso alla casa di proprietà dell'assicurata, posta al civico n. 58, danneggiando il tetto, i serramenti, gli impianti elettrici, l'impianto tv, oltre ad un basso fabbricato usato come deposito al piano terreno, per complessivi danni pari ad € 89294,56. Tale assunto si basa prevalentemente sulle risultanze del verbale redatto dai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo del sinistro, nel quale in relazione alla causa del sinistro è scritto: “escludendo altre cause (non erano presenti utilizzatori di gas o fiamme libere) si presume causa elettrica in quanto all'interno del capanno adibito a deposito attrezzi vari e legname, nella proprietà del civico 56 (luogo di origine dell'incendio) vi era una linea elettrica attiva” (cfr. doc. 3 pag. 8). A detta dei convenuti, invece, l'incendio si originò dall'abitazione della sig.ra (civico n. CP_4
58), attesa la conformazione delle tracce di carbonizzazione e di consunzione dei residui lignei rilevati dai periti che sulla base di ciò hanno ritenuto che “le fiamme hanno avuto origine nella proprietà
probabilmente nella zona adibita a legnaia, e si sono propagate successivamente alla legnaia CP_4
e tettoia presenti nella proprietà (cfr. doc. 2 pag. 14). CP_2
Le due ricostruzioni fornite dalle parti, di segno diametralmente opposto, discordano quanto al luogo di innesto dell'incendio e le modalità della sua propagazione. L'istruttoria orale svolta nel processo non è stata, a tal riguardo, dirimente. Il teste perito della assicurazione attrice, si è limitato a confermare quanto indicato in Testimone_1 sede di perizia. Parimenti, caposquadra dei Vigili del Fuoco, si è riportato al Persona_1 verbale a suo tempo redatto, precisando “siamo attivati poco dopo e le fiamme interessavano i due capanni attigui, di pertinenza di due immobili confinanti. Da quello che vidi l'incendio aveva danneggiato molto di più il locale del civico 56 e pertanto abbiamo presunto che l'origine fosse localizzabile in quella struttura. Poi abbiamo redatto il verbale nel quale per l'appunto avevamo indicato l'origine più probabile dell'incendio. Non vi erano altri tipi di innesco e si presume le fiamme fossero partite da lì”. Allo stesso modo, i testi e al tempo periti incaricati dalla Testimone_2 Testimone_3 compagnia assicurativa dei convenuti, hanno confermato di aver redatto la perizia all'esito di un accertamento condotto sui luoghi e sulla base dei segni di fuoco ivi presenti, “mediante sopralluogo di due o tre giorni dopo l'evento” (cfr. verbale del 15.10.2024). Alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze escusse la ricostruzione dell'attrice appare tanto plausibile quanto lo è la ricostruzione fornita dai convenuti. La tesi dell'attrice si fonda essenzialmente sulle risultanze del verbale di intervento dei vigili del fuoco. La perizia tecnica allegata all'atto di citazione con il documento n. 4 contiene infatti la pagina 4 di 6 descrizione e la quantificazione dei danni subiti dall'immobile ma in relazione alle cause del sinistro si limita a richiamare le indicazioni fornite dai vigili e comunque non aggiunge elementi significativi: si ribadisce che l'innesco proveniva dal civico 56 ma non specifica quali elementi concreti supportassero tale affermazione. Si deve tenere presente che il verbale dei vigili del fuoco, quanto alla causa e alla propagazione dell'incendio, non ha fede privilegiata, trattandosi di circostanze oggetto di una deduzione da parte degli operanti ma non del loro diretto accertamento. Esso è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione del pubblico ufficiale e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie del processo (Corte di Cassazione ord. n. 27314/2017). Nel caso in esame, pertanto, la ricostruzione della provenienza delle fiamme è il frutto di una valutazione e come tale non è assistita da fede privilegiata, in quanto non fa parte degli eventi di cui i vigili presero cognizione diretta. Costoro hanno espresso un giudizio di probabilità dell'innesco elettrico in quanto all'interno del capanno adibito a legnaia di pertinenza dell'immobile al civico 56 vi era una linea elettrica attiva (senza specificare ove fosse collocata); si tratta di un'ipotesi, sicuramente plausibile, ma non di più perché la squadra era arrivata sul luogo quando le fiamme si erano già propagate e avevano attinto entrambi gli edifici vicini. Di segno diverso sono le valutazioni contenute nella perizia prodotta dai convenuti e commissionata dalla loro compagnia di assicurazione (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) redatta sulla base di un accesso diretto ai luoghi, eseguito pochi giorni dopo l'incendio, quando ancora le strutture e cose si presentavano così come lasciate dopo lo spegnimento delle fiamme. La relazione è stata, a tal riguardo, più precisa nel rilevare che “l'estensione dell'incendio nelle due proprietà non è simmetrica, in quanto gli effetti di cimento termico si estendono molto più verso Ovest (ossia nella proprietà che verso Est (ossia nella proprietà .” Ed ancora “tale asimmetria si rileva CP_4 CP_2 sia in termini di carbonizzazione degli elementi lignei e dei coperti che per quanto riguarda le bruciature chiare (clean burn) sui prospetti di facciata, che sono indicatori del contatto diretto con le fiamme.” Nella proprietà secondo la ricostruzione del perito, le bruciature sono limitate alla sola CP_2 zona dello spigolo Nord-Ovest, mentre nella proprietà si estendono per l'intera superficie CP_4 del prospetto di faccia, a livello dei vani accessori posti al pian terreno. (cfr. paf. 4). Questi ed altri indicatori, raccolti dai periti sul luogo dell'incendio e dettagliatamente riportati nella relazione, avvalorano l'ipotesi che la proprietà dei convenuti fosse stata raggiunta dalle fiamme provenienti dalla proprietà ove invero l'incendio ebbe un'estensione maggiore e uno stazionamento più CP_4 prolungato. Sicché, le evidenze rilevate hanno portato i periti a ritenere che le fiamme avessero avuto origine nella proprietà probabilmente nella zona adibita a legnaia, e che si fossero propagate CP_4 successivamente alla legnaia ed alla tettoia presenti nella proprietà e non l'inverso. CP_2
Con ciò, più che aderire all'una o all'altra tesi, si intende rilevare che la prova della dinamica causale non può ritenersi dimostrata secondo un criterio di elevata credibilità logica tale da poter fondare la domanda di condanna;
non è a tal fine sufficiente la sola ipotesi contenuta nel verbale dei vigili del fuoco che è stata fatta propria dagli attori, rimasta isolata e priva di ulteriori riscontri in fatto. La documentazione dell'attrice non dimostra la dinamica della propagazione;
i vigili del fuoco, in pagina 5 di 6 particolare, giunti sul posto ad incendio già esteso ad entrambi gli edifici, indicarono una possibile causa senza specificare ove si collocasse l'innesco e quale fosse la linea elettrica attiva che lo avrebbe generato il che non consente di fondare un giudizio di responsabilità risarcitoria, anche perché gli stessi convenuti, a fronte di una allegazione non determinata, non hanno potuto esercitare un diritto di difesa in relazione a fatti specifici. Sarebbe stato, a questo punto, onere dell'attrice introdurre un procedimento preliminare di accertamento tecnico (art. 696 c.p.c.) in modo da evitare il rischio di dispersione della prova, rischio che in effetti si è poi concretizzato. Per tale ragione, la domanda degli attori deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti dei convenuti Parte_1
e ; CP_1 Controparte_2
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in € 14103 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e spese generali al 15%. Varese, 13.11.2025
Il Giudice Fabio Rivellini
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