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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3077/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CO IS Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. BE Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
RU AN e dall'avv. Guido Luigi Sergio Maria Rinaldini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Cerva n.20.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Salomone Ruggero ed elettivamente P.IVA_3 domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Aldo Lusardi 7,
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni: per Parte_1 nel merito
1) Accertare e dichiarare l'indennizzabilità del sinistro occorso in data 26.09.2021 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ad indennizzare il sinistro subito dall'attrice per l'importo di € 73.877,79 (già tenuto conto della CP_2 franchigia contrattuale) o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari, aumentati del 15% per spese generali, oltre IVA 22% e CPA 4% per entrambi i gradi di giudizio, ordinando a parte appellata il rimborso di quanto versato dall'esponente in forza della sentenza di CP_1 primo grado.
3) Disporre il rimborso delle spese di CTU poste a carico della concludente e da questa versate. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 9 comma 5 L. 23/12/99 n. 488 e sue modificazioni si precisa che il valore della presente domanda è pari ad € 73.877,79 e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 1.138,50. In via istruttoria pagina 1 di 10 1) Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica ovvero un supplemento della stessa per i seguenti motivi: a) il CTU pur avendo effettuato indagini e sentito testimoni ha omesso – nella predisposizione del proprio elaborato - di tener conto degli accertamenti eseguiti con particolare riguardo alle dichiarazioni testimoniali concordi assunte nel corso del sopralluogo effettuato presso l'azienda agricola dell'attrice, che attestano come in luogo si siano verificati fenomeni gravi con conseguenti danni alle strutture e che nel caso hanno provocato i crolli, accadimento accertato da loro presenti. b. Il CTU ha omesso di considerare le prove fornitegli dai consulenti di parte attrice in merito all'inconcludenza delle rilevazioni effettuate da stazioni metereologiche ubicate a distanza di kilometri dal luogo teatro del sinistro e comunque per tutte le considerazioni espresse al verbale di udienza del 02 febbraio 2024, che attestano crolli in aree limitrofe per temporali, pur in presenza di rilievi meteorologici lievi. c. E' mancata la quantificazione dei danni subiti da parte attrice, per cui si chiede di disporre quantificazione degli stessi da parte del perito.
2) Sempre in via istruttoria, ove la rinnovazione degli accertamenti eseguiti non venga ritenuta sufficiente, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli.
1.Vero che è una azienda agricola che si occupa dell'allevamento di bestiame, sotto la denominazione di Parte_1 LE Nuovo- Evergrin.
2. Vero che è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Comune di Quingentole via Belguardare n. 15 Parte_1 costituito da una serie di corpi di fabbrica, fra cui si annovera un edificio adibito a fienile.
3. Vero che in data 03 e 26 luglio 2021 il basso mantovano è stato teatro di trombe d'aria con grandine che hanno portato ingenti danni nel territorio come si evince dalla dichiarazione di stato di calamità della Regione Lombardia dichiarato con delibera n. XI/5221 del 13.09.2021 (come da documento n. 3 da rammostrarsi al teste).
4. Vero che l'azienda è ubicata seppure in Comune di Quingentole, ma si trova a circa 100 metri dal confine Pt_1 territoriale con il Comune di Quistello.
5. Vero che in data 26.09.2021 il sig. dormiva presso l'azienda agricola il LE e così Parte_2 [...]
Parte_3
6. Dica il teste se nella notte del 26.09.2021 si sia verificato un temporale e se lo stesso fosse o meno accompagnato da raffiche di vento.
7. Dica il teste se durante la notte del 26.09.2021 abbia avvertito un forte rumore di vento e se si sia avveduto che il tetto del fienile era crollato a causa del vento con conseguente caduta delle strutture lignee e dei coppi in laterizio che sono ceduti sul solaio intermedio della ex stalla.
8. Vero che il crollo ha riguardato una superficie di tetto pari a 150 mq su una superficie complessiva di 328 mq.
9. Vero che la porzione del tetto non crollata è comunque rimasta danneggiata in conseguenza del crollo per effetto dei trascinamenti generati dagli elementi caduti i quali hanno interessato anche la striscia di muro in sommità dove appoggiava il tetto.
10. Dica il teste se nel corso dell'esame della struttura crollata ha rinvenuto travi ammalorate.
11. Vero che per poter ripristinare il tetto sarà necessario un esborso di € 74.127,79 come si evince dalla perizia predisposta dall'ing. (come da documento n. 6 da rammostrare al teste). Persona_1
12. Vero che il fienile crollato è l'edificio più alto dell'azienda agricola.
13. Vero che le fotografie di cui ai documenti da 15 a 22 e documento n. 26 del fascicolo di parte attrice riproducono l'edificio sito nell'azienda agricola di la cui copertura è crollata il giorno 26.09.2021. Pt_1
14. Vero che l'edificio adibito a fienile e gli altri edifici ubicati nell'azienda agricola e che l'unico edificio dotato di larghe aperture (finestre) fosse il fienile, che risulta essere anche l'edificio più alto dell'azienda agricola.
15. Vero che dall'esame degli accertamenti eseguiti ho desunto che il crollo del tetto risulta dovuto ad eventi atmosferici esterni. Si indicano a testi, sui capitoli da 1 a 13, con richiesta sin d'ora di delegare per l'escussione il Tribunale di Mantova:
- sig. residente a [...] Parte_2
- sig. presso Azienda Agricola Il LE in Quingentole. Parte_3 Si indicano a testi sui soli capitoli n. 10, 11, 12, 13, 14 e 15
- Ing. con studio in Pegognaga Piazza Vittorio Veneto n. 17 Persona_2
- Geom. , RA (RO). Testimone_1
Conclusioni per Controparte_3
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, in via principale:
° respingere l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza gravata;
° condannare l'appellante alle spese del grado;
in subordine, in via di appello incidentale condizionato: pagina 2 di 10 ° accertare l'omesso assolvimento degli obblighi di salvataggio conseguenti agli eventi del 03/07/2021 e del 26/07/22021, e per l'effetto dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo conseguente all'evento del 26/09/021;
° accertare e dichiarare l'omesso assolvimento dell'obbligo di comunicazione dell'aggravamento dei rischi assicurati conseguente agli eventi del 03/07/2021 e del 26/07/2021 e per l'effetto dichiarare la perdita dell'indennizzo assicurativo, ai sensi degli artt. 5 delle CGA e dell'art. 1898 c.c.;
° condannare l'appellante alle spese del grado;
in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e quindi di ritenuta operatività della garanzia ex adverso azionata:
° accertare i danni effettivamente subiti dalla società attrice in conseguenza dell'evento per cui è causa;
° detrarre dall'indennizzo la franchigia contrattuale del 20%;
° non riconoscere il rimborso dell'IVA in quanto imposta recuperabile, totalmente o parzialmente, dall'attrice;
° compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede:
§ respingersi le istanze di prova orale proposte o riproposte dall'appellante, per le ragioni argomentate in narrativa;
§ in caso di ammissione:
- ammettersi la prova contraria con il teste Testimone_2
- ammettersi la prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli:
1. vero che nel corso del sopralluogo presso la sede dell'azienda agricola gestita da sita in Comune di Parte_1 Quingentole, via Belguardare 15, avvenuta il 18/10/2021, Lei ha constatato che le strutture immobiliari poste in posizione prossima all'azienda attorea nonché quelle presenti all'interno dell'azienda attorea come tettoie o simili come, ad esempio, quelle rappresentate nelle fotografie sub docc. 17, 18 e 22 del fascicolo attrice, che si rammostrano, erano completamente integre e che (non) vi erano a carico delle stesse tracce di danni riconducibili a vento o ad eventi atmosferici;
2. vero che dai segni e dalle tracce rilevati nel corso del sopralluogo di cui al capitolo che precede, ha desunto che il cedimento strutturale del fabbricato adibito a fienile/stalla interno l'azienda agricola gestita da verificatosi il Parte_1 26 settembre 2021, risulta dovuto a vetustà delle strutture portanti. Si indica a teste il sig. c/o Nicoli Srl, via Ugo Bassi 3, 37126 Verona (VR); Testimone_2
§ respingersi l'avversaria istanza di rinnovo o di supplemento di CTU
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
( in avanti ) conveniva in giudizio la propria compagnia assicurativa Parte_1 CP_4 [...]
( in avanti ) onde essere da questa Controparte_1 CP_1 indennizzata dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 26.09.2021, per l'importo complessivo di € 73.877,79 (già tenuto conto della franchigia contrattuale). A sostegno delle proprie domande, esponeva: Parte_1
- di essere proprietaria di un complesso immobiliare, sito in Quingentole, costituito da una serie di corpi di fabbrica, tra cui un edificio adibito a fienile;
- di aver stipulato con , il 10.04.2018, una polizza assicurativa (polizza n. 083A6093) a CP_1 copertura di una serie di rischi, tra cui rientravano i danni derivanti da “uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali” (cfr. doc. 1 bis fasc. ) CP_5
- che, già in data 3 e 26 luglio 2021, nel comune di Quistello, a 100 m dalla propria azienda, si erano verificate trombe d'aria che avevano provocato danni strutturali;
- che, successivamente, in data 26.09.2021, a fronte di un violento nubifragio con forte vento, era crollata parte della copertura dell'edificio adibito a fienile: Sosteneva, dunque, che il crollo subito era stato provocato da uno degli eventi coperto dalla polizza e che, conseguentemente, in virtù della clausola sopra richiamata, aveva diritto ad essere indennizzata pagina 3 di 10 della somma necessaria a far fronte al danno subito al netto della franchigia, per l'importo complessivo di € 73.877,79.
, costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree eccependo in via preliminare la CP_1 inoperatività della copertura per l'evento verificatosi in data 26.09.2021, in subordine chiedeva accertarsi l'omesso assolvimento degli obblighi di salvataggio conseguenti agli eventi del 03/07/2021 e del 26/07/22021, e per l'effetto dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo conseguente all'evento del 26/09/021 nonché accertarsi e dichiararsi l'omesso assolvimento dell'obbligo di comunicazione dell'aggravamento dei rischi assicurati conseguente agli eventi del 03/07/2021 e del 26/07/2021 e per l'effetto dichiarare la perdita dell'indennizzo assicurativo, ai sensi degli artt. 5 delle CGA e dell'art. 1898 c.c.
Il Tribunale di Milano, esperita CTU volta a identificare le cause del sinistro, con sentenza n.36830/2022 del. 30.10.2024 rigettava integralmente le domande attoree, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite della controparte e a sostenere le spese di c.t.u. In particolare il Tribunale, richiamate le risultanze accertate in sede di CTU, ritenuta esaustiva e immune da rilievi di sorta, ha rilevato che le condizioni metereologiche registrate nell'area interessata dall'evento in data 26.09.2021, per le loro caratteristiche, non davano conto del verificarsi di fenomeni non rientranti nell'ordinarietà, e che il crollo era da imputarsi ad un pregresso ammaloramento che aveva reso la struttura vulnerabile. Ha pertanto accertato che non si fosse verificato alcun fenomeno meteorologico rientrante nella definizione di polizza, atteso che un'interpretazione secondo buona fede della clausola invocata imponesse di selezionare eventi meteorologici di natura eccezionale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello avanzando tre motivi di censura che Parte_1 possono essere sintetizzati come segue:
1) “Impugnazione dei capi 1 -2 e 3 della sentenza per omessa ammissione delle prove testimoniali in violazione del disposto degli artt. 115 cpc e 118 disp. Att”: l'appellante lamenta che il Tribunale abbia immotivatamente ritenuto valutativi o ininfluenti i capitoli di prova orale dedotti volti a dimostrare le gravi condizioni metereologiche esistenti al momento del fatto, atteso che le stazioni meterologiche prese in considerazione dalla CTU erano situate a decine di kilometri di distanza dall'azienda agricola;
2) “ Impugnazione dei capi 1 -2 e 3 della sentenza per omessa o errata valutazione della documentazione agli atti del giudizio in violazione del disposto degli artt. 115, 116 cpc e 118 disp. Att. Cpc”: l'appellante lamenta, da un lato, l'omesso esame del documento contenente la dichiarazione del teste ritenuta dal Tribunale irritualmente prodotta, che invece Pt_2 avrebbe potuto dimostrare la presenza di un vento impetuoso ed eccezionale, rientrante quindi tra gli eventi coperti dalla polizza, nonostante abbia poi utilizzato le medesime dichiarazioni per dedurne la ininfluenza;
dall'altro lato, lamenta l'omesso esame della relazione del perito Tes_2
(prodotta dalla convenuta), che attesta la conformità delle caratteristiche del fabbricato a quelle dichiarate in sede di stipula della polizza che invece, ove tenuta debitamente in considerazione,
pagina 4 di 10 avrebbe precluso al giudice di attribuire la causa del crollo al fatto a difetti strutturali o manutentivi della struttura;
3) “ Impugnazione dei capi 1 -2 e 3 della sentenza per errata valutazione delle risultanze della CTU ed omesso esame delle eccezioni sollevate dalla difesa della parte attrice in spregio al disposto degli artt. 112 - 115 e 116 cpc, art. 111 Cost e art. 118 disp att. Cpc”: il giudice avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della CTU, omettendo di esaminare le osservazioni sollevate dai consulenti di parte volte a evidenziarne i vizi di cui era affetta, avuto riguardo: a) alla circostanza che il CTU ha omesso di riportare nella propria relazione le dichiarazioni rese in sede peritale dai testi e volte a dar conto del forte vento avvertito prima del Tes_3 Pt_2 crollo e idonee a superare la parziarietà dei dati forniti delle stazioni metereologiche;
b) che il CTU non ha tenuto conto del fatto che le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati erano risultate conformi, non solo alla tipologia costruttiva della zona e degli edifici aventi analogo uso, ma altresì a quanto dichiarato all'assicurazione in sede di stipula della polizza;
c) il CTU non ha considerato che una parte del tetto risultava danneggiata per trascinamento verso l'esterno e che ciò sarebbe compatibile esclusivamente con un crollo dovuto all'azione del vento, e non con un crollo per cedimento di elementi strutturali (che avrebbe dovuto invece portare ad una caduta verso l'interno della struttura);d) il CTU non ha tenuto conto della parziarietà dei dati ottenibili dalle stazioni metereologiche in quanto episodi di vento forte ben possano essere circoscritti ad un'area ristretta, non venendo così rilevati dalle stazioni di rilevamento situate a chilometri di distanza;
e) il CTU non ha dato conto del fatto che la perizia è stata esperita due anni dopo il crollo, e che quindi la struttura era stata soggetta senza che il ctu avesse ricondotto alcuna efficienza causale a tale esposizione.
ha chiesto pertanto accertarsi l'indennizzabilità del sinistro occorso in data 26.9.2021, e per CP_6
l'effetto dichiararsi tenuta all'indennizzo, avanzando altresì richiesta di supplemento istruttorio. CP_1
Si è costituita che, contestate le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello della CP_1 controparte, ha proposto appello incidentale subordinato volto a ottenere, in caso di accoglimento delle domande attoree, l'accertamento dell'omesso assolvimento, da parte di , degli obblighi di Pt_1 salvataggio e comunicazione dell'aggravamento dei rischi assicurati conseguenti agli eventi del 03 e del 26 luglio 2021.
All'udienza del 20.3.2025 il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 5.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per detta udienza, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Motivi della decisione L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
pagina 5 di 10 Salvo quanto meglio esposto in seguito appare opportuno osservare che non ha inteso Pt_1 contestare l'interpretazione che il primo giudice ha fornito della clausola invocata onde ottenere l'indennizzo richiesto, limitandosi piuttosto a sostenere la riconducibilità dell'evento verificatosi a uno di quelli coperti dalla polizza. Resta pertanto fermo che un'interpretazione sistematica e secondo buona fede della invocata clausola della sezione incendio della polizza, che ricomprende tra gli eventi coperti “uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate (…)”, impone di interpretare la previsione non come qualsiasi forza di vento o isolato evento atmosferico ma, in modo coerente con la correlazione operata alle altre ipotesi ivi contemplate (ossia uragano, tempeste e trombe d'aria), solamente come quel fenomeno meteorologico rappresentante un evento eccezionale, tale da giustificare l'assunzione del relativo rischio, operazione che di per sé richiede la selezione di eventi nel panorama fenomenico.Tale considerazione risulta avvalorata dalla formulazione stessa della clausola che, nell'elencare una serie di fenomeni atmosferici (uragani, bufere, tempeste, grandine), accorpa espressamente nel medesimo periodo gli eventi relativi a “vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate”, in tal modo circoscrivendo il rischio assicurato ad un fenomeno atmosferico avente una particolare intensità e inidoneo ad essere apprezzato come ordinario. Appare dato di comune esperienza il fatto che raffiche di vento “tra i 21 e i 36 Km/h” non rientrano nella nozione di vento tenuta in considerazione dalla polizza, tale dovendosi intendere un vento di particolare intensità, anche in grado, per la sua potenza, di generare una tromba d'aria e trasportare cose. Così definiti i termini di operatività della copertura assicurativa, alla luce di quanto riportato in sede peritale, nonché di quanto risultante dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che il sinistro verificatosi in data 26.09.2021 non rientra in alcuno dei rischi coperti dalla polizza.
1.E' opportuno affrontare prioritariamente il terzo motivo di appello. L'appellante non ha contraddetto i dati fattuali esaminati dal ctu, o criticato la loro conducenza, né in ultima analisi le valutazioni offerte in termini tecnici, avuto riguardo ai dati di informazione reperiti e selezionati e, infine, non ha individuato alcuna specifica carenza dell'elaborato, reso nel contraddittorio tecnico con i periti di parte. Il CTU ha infatti tenuto in considerazione analiticamente dati oggettivi riportati negli articoli pubblicati dalla Rete del Centro Meteo Lombardo nonché, in assenza di stazioni di rilevamento nella località in cui è situata la struttura oggetto di causa, i dati riportati dalle sei stazioni territorialmente più vicine, così circoscrivendo il luogo interessato e Pt_4 risalendo, con una sequenza induttiva, alle condizioni ivi verificatesi (si fa riferimento alle stazioni di
1. AN GO (MN), ubicata 22 Km a sud ovest;
2. BI (MN), ubicata 22 Km a nord ovest;
3. CA AR (RO), ubicata 19 Km ad est - nord est;
4. MI (MN), ubicata 20 Km ad est - sud est;
5. IN MI (MO), ubicata 28 Km a sud est;
6. RO (RE), ubicata 19 Km a sud ovest, cfr. CTU p. 9 e 10). E' stato infatti registrato, che i fenomeni piovosi in esame “possono essere classificati come ordinari” (cfr. CTU p. 13) e che “il giorno 26/09/2021, data del crollo della copertura, si sono verificate raffiche massime di vento comprese tra i 21 e i 36 Km/h, che risultano – in condizioni normali – azioni del tutto trascurabili o comunque insufficienti a provocare il crollo di una struttura” (cfr. CTU p. 14). Appare opportuno richiamare che il ctu ha osservato, in termini del tutto convincenti che “Un modo comune e riconosciuto per definire la rarità di un evento, e quindi la sua pericolosità, è quello statistico, ovvero quello di caratterizzare lo stesso attraverso l'ausilio del periodo di ritorno dell'evento pagina 6 di 10 medesimo. In statistica il tempo di ritorno “Tr” o periodo di ritorno di un evento, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta;
ciò vuol dire che l'evento si ripete mediamente con tale intensità una volta ogni Tr anni. almeno una volta;
ciò vuol dire che l'evento si ripete mediamente con tale intensità una volta ogni Tre anni” al fine di dare conto che nel periodo considerato non si sono verificati fenomeni temporaleschi o ventosi non classificabili come ordinari.
CTU ha poi esaminato e descritto tutte le diverse criticità costruttive e manutentive della copertura della struttura, accertando, in generale, un cattivo stato di conservazione e una degradazione della struttura (cfr. par. 5 CTU), concludendo così che “Degrado e cinematismi sono state la causa scatenante di una vulnerabilità già in atto, che ha portato l'intera struttura al collasso e (…) il collasso fuori piano delle pareti sottostanti”. L'appellante sul punto non è stato in grado di contraddire le rilevate criticità costruttive e manutentive della copertura, ma ha inteso ribadire come l'assicurazione nel momento in cui ha concluso la polizza era a conoscenza dello stato manutentivo dell'immobile. Trattasi di circostanza del tutto ininfluente atteso che l'assicurazione del fabbricato nelle condizioni allora in essere non comporta una diversa estensione della garanzia per fenomeni meteorologici ordinari, sicchè se gli eventi atmosferici che si sono succeduti nel tempo hanno anche contribuito al crollo, si è trattato pur sempre di una convergenza di elementi non aventi un esclusivo determinismo eziologico Infatti la convergenza di plurimi elementi, atmosferici e non, impedisce di potere ravvisare di per sé un sinistro idoneo ad essere sussunto nella garanzia per cui è causa. D'altra parte, e proprio per questo risulta superata la questione sollevata con l'appello incidentale subordinato, la stessa prospettazione secondo cui quanto occorso il 26.9.2021 sarebbe da raccordare alle pregresse intemperie verificatesi nel luglio precedente, altro non fa che tradire l' impossibilità di correlare il sinistro allo specifico evento atmosferico grado di cagionare il crollo del settembre (v. p.2 atto di citazione “in conseguenza degli avversi eventi atmosferici come meglio descritti subn. 7 la copertura del fienile che già era stata danneggiata nel corso degli eventi sub 5 è crollata con conseguente caduta delle strutture lignee e dei coppi in laterizio che sono ceduti sul solaio intermedio della ex stalla”), aprendo così la strada alla prospettazione del mancato assolvimento dell'onere di informazione sull'aggravamento del rischio incombente sull'assicurato.
Non meritano apprezzamento le osservazioni di parte appellante relative al fatto che il CTU avrebbe omesso di considerare la parziarietà dei dati ottenibili dalle stazioni metereologiche, che non sarebbero in grado rilevare fenomeni metereologici circoscritti ad un'area ristretta.Sul punto si osserva che, gravando su chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti su cui si fonda la propria domanda,
avrebbe dovuto dimostrare che nella zona interessata si erano comunque verificati fenomeni Pt_1 meterologogici tali da dare luogo alla integrazione del rischio coperto dalla polizza azionata, avendo invece essa stessa Infine, risulta altresì irrilevante la circostanza per cui la consulenza tecnica sia stata esperita due anni dopo il crollo e che il CTU non abbia dato conto del fatto che tale esposizione abbia danneggiato parti strutturali del capannone. Sul punto deve richiamarsi come il CTU ing. aveva puntualmente Per_3 replicato alle osservazioni sollevate deducendo, da un lato, che anche le altre due capriate ancora in situ risultavano gravemente danneggiate (Allegato 06 alla relazione di c.t.u.). pagina 7 di 10
2. A qualificare diversamente i fenomeni atmosferici verificatisi in data 26.09.2021 non sarebbero valse nemmeno, come invece sostenuto dall'appellante rispettivamente con il primo e con il secondo motivo di appello, l'ammissione delle prove testimoniali e l'utilizzo della dichiarazione scritta di Pt_2
(con cui costui dichiarava di aver sentito la casa tremare in modo significativo, tanto da far presagire un imminente crollo) L'appellante richiedeva l'ammissione delle prove testimoniali onde dimostrare che in data 26.09.2021 dormiva presso l'azienda agricola e che quella notte si era verificato un temporale Pt_2 accompagnato da rumorose raffiche di vento (cfr. cap. 5 e 6 memoria ex art 183 co. 6° n. 2 cpc) e che parte della copertura del fienile era crollata a causa del vento (cfr. cap. e 8 memoria ex art 183 co. 6° n. 2 cpc). Deve convenirsi sul fatto che i capitoli articolati dall'appellante hanno natura valutativa, e sono pertanto ininfluenti, e ciò sia al fine di individuare le cause del crollo, sia al fine di dimostrare le reali
“condizioni meteo nel momento in cui il crollo è avvenuto”. La testimonianza su tali circostanze, anche ove acquisita, non sarebbe stata idonea a fornire la prova del nesso eziologico fra evento meteorologico e sinistro, né sufficiente a dimostrare l'intensità dei fenomeni atmosferici verificatisi in tale data, che non possono essere rimessi ad un apprezzamento sensoriale. Sul punto il CTU ha correttamente osservato che “l'importanza” di un evento atmosferico può essere dedotta soltanto attraverso valori rilevati scientificamente e non da testimonianze e/o sensazioni personali aventi carattere soggettivo” (pag. 6 risposte alle osservazioni dei CCTTPP).
3. Impropria la doglianza che attiene la mancata valutazione della documentazione, censura oggetto del secondo motivo di appello, ove tale si intenda la dichiarazione scritta resa da Deve Pt_2 rilevarsi che l'ingresso nel processo delle prove c.d. costituende, quali le deposizioni di terzi, può avvenire solamente nel rispetto del principio del contraddittorio e della procedura regolata dagli artt. 244 e ss. c.p.c..Nessun pregio può avere l'escamotage di riversare in atti una deposizione preconfezionata al fine di inferirne la natura di mero documento. In ogni caso il giudice non ne ha fatto alcun uso, se non per dare atto che correttamente il ctu non aveva preso in considerazione la dichiarazione, ma solo dati oggettivi e verificabili.
4.Risultano assorbite, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, le ulteriori doglianze sollevate da
, relative alla conformità dello stato del capannone a quanto dichiarato in sede di stipula del Pt_1 contratto (motivo 3 pt. B), alle modalità di caduta del tetto (motivo 3 pt. C) e della tardività della perizia effettuata (motivo 3 pt. E). Infatti, indipendentemente dal fatto che la compagnia assicurativa fosse a conoscenza delle caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati, ciò che in tale sede rileva è che la volontà negoziale delle parti era indirizzata ad assicurare un edificio, seppur di non recente costruzione e con determinate caratteristiche strutturali, dal crollo causato esclusivamente da determinati eventi di rischio aventi determinate caratteristiche (per come sopra interpretate) che, nel caso di specie, non si sono verificate, essendo il crollo dipeso, si ripete, da un degrado generale della struttura che è stata sollecitata da un vento e da fenomeni temporaleschi del tutto ordinari. Per
pagina 8 di 10 riprendere le parole del CTU “ “Degrado e cinematismi sono state la causa scatenante di una vulnerabilità già in atto, che ha portato l'intera struttura al collasso”.
5. Alla luce di quanto sopra esposto deve concludersi che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante di fornire la prova del verificarsi di un evento rilevante in termini di polizza, ed anzi è da escludersi la riconducibilità dell'evento temporalesco del 26.09.2021 ad alcuno dei rischi coperti dalla polizza invocata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, essendo il valore della causa pari a € 73.877,79.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Milano n. 36830/2022 del 27.9.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di liquidate in € 9.991 Controparte_1 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 11.06.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
BE UN CO IS
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CO IS Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. BE Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
RU AN e dall'avv. Guido Luigi Sergio Maria Rinaldini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Cerva n.20.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Salomone Ruggero ed elettivamente P.IVA_3 domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Aldo Lusardi 7,
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni: per Parte_1 nel merito
1) Accertare e dichiarare l'indennizzabilità del sinistro occorso in data 26.09.2021 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ad indennizzare il sinistro subito dall'attrice per l'importo di € 73.877,79 (già tenuto conto della CP_2 franchigia contrattuale) o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari, aumentati del 15% per spese generali, oltre IVA 22% e CPA 4% per entrambi i gradi di giudizio, ordinando a parte appellata il rimborso di quanto versato dall'esponente in forza della sentenza di CP_1 primo grado.
3) Disporre il rimborso delle spese di CTU poste a carico della concludente e da questa versate. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 9 comma 5 L. 23/12/99 n. 488 e sue modificazioni si precisa che il valore della presente domanda è pari ad € 73.877,79 e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 1.138,50. In via istruttoria pagina 1 di 10 1) Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica ovvero un supplemento della stessa per i seguenti motivi: a) il CTU pur avendo effettuato indagini e sentito testimoni ha omesso – nella predisposizione del proprio elaborato - di tener conto degli accertamenti eseguiti con particolare riguardo alle dichiarazioni testimoniali concordi assunte nel corso del sopralluogo effettuato presso l'azienda agricola dell'attrice, che attestano come in luogo si siano verificati fenomeni gravi con conseguenti danni alle strutture e che nel caso hanno provocato i crolli, accadimento accertato da loro presenti. b. Il CTU ha omesso di considerare le prove fornitegli dai consulenti di parte attrice in merito all'inconcludenza delle rilevazioni effettuate da stazioni metereologiche ubicate a distanza di kilometri dal luogo teatro del sinistro e comunque per tutte le considerazioni espresse al verbale di udienza del 02 febbraio 2024, che attestano crolli in aree limitrofe per temporali, pur in presenza di rilievi meteorologici lievi. c. E' mancata la quantificazione dei danni subiti da parte attrice, per cui si chiede di disporre quantificazione degli stessi da parte del perito.
2) Sempre in via istruttoria, ove la rinnovazione degli accertamenti eseguiti non venga ritenuta sufficiente, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli.
1.Vero che è una azienda agricola che si occupa dell'allevamento di bestiame, sotto la denominazione di Parte_1 LE Nuovo- Evergrin.
2. Vero che è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Comune di Quingentole via Belguardare n. 15 Parte_1 costituito da una serie di corpi di fabbrica, fra cui si annovera un edificio adibito a fienile.
3. Vero che in data 03 e 26 luglio 2021 il basso mantovano è stato teatro di trombe d'aria con grandine che hanno portato ingenti danni nel territorio come si evince dalla dichiarazione di stato di calamità della Regione Lombardia dichiarato con delibera n. XI/5221 del 13.09.2021 (come da documento n. 3 da rammostrarsi al teste).
4. Vero che l'azienda è ubicata seppure in Comune di Quingentole, ma si trova a circa 100 metri dal confine Pt_1 territoriale con il Comune di Quistello.
5. Vero che in data 26.09.2021 il sig. dormiva presso l'azienda agricola il LE e così Parte_2 [...]
Parte_3
6. Dica il teste se nella notte del 26.09.2021 si sia verificato un temporale e se lo stesso fosse o meno accompagnato da raffiche di vento.
7. Dica il teste se durante la notte del 26.09.2021 abbia avvertito un forte rumore di vento e se si sia avveduto che il tetto del fienile era crollato a causa del vento con conseguente caduta delle strutture lignee e dei coppi in laterizio che sono ceduti sul solaio intermedio della ex stalla.
8. Vero che il crollo ha riguardato una superficie di tetto pari a 150 mq su una superficie complessiva di 328 mq.
9. Vero che la porzione del tetto non crollata è comunque rimasta danneggiata in conseguenza del crollo per effetto dei trascinamenti generati dagli elementi caduti i quali hanno interessato anche la striscia di muro in sommità dove appoggiava il tetto.
10. Dica il teste se nel corso dell'esame della struttura crollata ha rinvenuto travi ammalorate.
11. Vero che per poter ripristinare il tetto sarà necessario un esborso di € 74.127,79 come si evince dalla perizia predisposta dall'ing. (come da documento n. 6 da rammostrare al teste). Persona_1
12. Vero che il fienile crollato è l'edificio più alto dell'azienda agricola.
13. Vero che le fotografie di cui ai documenti da 15 a 22 e documento n. 26 del fascicolo di parte attrice riproducono l'edificio sito nell'azienda agricola di la cui copertura è crollata il giorno 26.09.2021. Pt_1
14. Vero che l'edificio adibito a fienile e gli altri edifici ubicati nell'azienda agricola e che l'unico edificio dotato di larghe aperture (finestre) fosse il fienile, che risulta essere anche l'edificio più alto dell'azienda agricola.
15. Vero che dall'esame degli accertamenti eseguiti ho desunto che il crollo del tetto risulta dovuto ad eventi atmosferici esterni. Si indicano a testi, sui capitoli da 1 a 13, con richiesta sin d'ora di delegare per l'escussione il Tribunale di Mantova:
- sig. residente a [...] Parte_2
- sig. presso Azienda Agricola Il LE in Quingentole. Parte_3 Si indicano a testi sui soli capitoli n. 10, 11, 12, 13, 14 e 15
- Ing. con studio in Pegognaga Piazza Vittorio Veneto n. 17 Persona_2
- Geom. , RA (RO). Testimone_1
Conclusioni per Controparte_3
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, in via principale:
° respingere l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza gravata;
° condannare l'appellante alle spese del grado;
in subordine, in via di appello incidentale condizionato: pagina 2 di 10 ° accertare l'omesso assolvimento degli obblighi di salvataggio conseguenti agli eventi del 03/07/2021 e del 26/07/22021, e per l'effetto dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo conseguente all'evento del 26/09/021;
° accertare e dichiarare l'omesso assolvimento dell'obbligo di comunicazione dell'aggravamento dei rischi assicurati conseguente agli eventi del 03/07/2021 e del 26/07/2021 e per l'effetto dichiarare la perdita dell'indennizzo assicurativo, ai sensi degli artt. 5 delle CGA e dell'art. 1898 c.c.;
° condannare l'appellante alle spese del grado;
in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e quindi di ritenuta operatività della garanzia ex adverso azionata:
° accertare i danni effettivamente subiti dalla società attrice in conseguenza dell'evento per cui è causa;
° detrarre dall'indennizzo la franchigia contrattuale del 20%;
° non riconoscere il rimborso dell'IVA in quanto imposta recuperabile, totalmente o parzialmente, dall'attrice;
° compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede:
§ respingersi le istanze di prova orale proposte o riproposte dall'appellante, per le ragioni argomentate in narrativa;
§ in caso di ammissione:
- ammettersi la prova contraria con il teste Testimone_2
- ammettersi la prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli:
1. vero che nel corso del sopralluogo presso la sede dell'azienda agricola gestita da sita in Comune di Parte_1 Quingentole, via Belguardare 15, avvenuta il 18/10/2021, Lei ha constatato che le strutture immobiliari poste in posizione prossima all'azienda attorea nonché quelle presenti all'interno dell'azienda attorea come tettoie o simili come, ad esempio, quelle rappresentate nelle fotografie sub docc. 17, 18 e 22 del fascicolo attrice, che si rammostrano, erano completamente integre e che (non) vi erano a carico delle stesse tracce di danni riconducibili a vento o ad eventi atmosferici;
2. vero che dai segni e dalle tracce rilevati nel corso del sopralluogo di cui al capitolo che precede, ha desunto che il cedimento strutturale del fabbricato adibito a fienile/stalla interno l'azienda agricola gestita da verificatosi il Parte_1 26 settembre 2021, risulta dovuto a vetustà delle strutture portanti. Si indica a teste il sig. c/o Nicoli Srl, via Ugo Bassi 3, 37126 Verona (VR); Testimone_2
§ respingersi l'avversaria istanza di rinnovo o di supplemento di CTU
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
( in avanti ) conveniva in giudizio la propria compagnia assicurativa Parte_1 CP_4 [...]
( in avanti ) onde essere da questa Controparte_1 CP_1 indennizzata dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 26.09.2021, per l'importo complessivo di € 73.877,79 (già tenuto conto della franchigia contrattuale). A sostegno delle proprie domande, esponeva: Parte_1
- di essere proprietaria di un complesso immobiliare, sito in Quingentole, costituito da una serie di corpi di fabbrica, tra cui un edificio adibito a fienile;
- di aver stipulato con , il 10.04.2018, una polizza assicurativa (polizza n. 083A6093) a CP_1 copertura di una serie di rischi, tra cui rientravano i danni derivanti da “uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali” (cfr. doc. 1 bis fasc. ) CP_5
- che, già in data 3 e 26 luglio 2021, nel comune di Quistello, a 100 m dalla propria azienda, si erano verificate trombe d'aria che avevano provocato danni strutturali;
- che, successivamente, in data 26.09.2021, a fronte di un violento nubifragio con forte vento, era crollata parte della copertura dell'edificio adibito a fienile: Sosteneva, dunque, che il crollo subito era stato provocato da uno degli eventi coperto dalla polizza e che, conseguentemente, in virtù della clausola sopra richiamata, aveva diritto ad essere indennizzata pagina 3 di 10 della somma necessaria a far fronte al danno subito al netto della franchigia, per l'importo complessivo di € 73.877,79.
, costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree eccependo in via preliminare la CP_1 inoperatività della copertura per l'evento verificatosi in data 26.09.2021, in subordine chiedeva accertarsi l'omesso assolvimento degli obblighi di salvataggio conseguenti agli eventi del 03/07/2021 e del 26/07/22021, e per l'effetto dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo conseguente all'evento del 26/09/021 nonché accertarsi e dichiararsi l'omesso assolvimento dell'obbligo di comunicazione dell'aggravamento dei rischi assicurati conseguente agli eventi del 03/07/2021 e del 26/07/2021 e per l'effetto dichiarare la perdita dell'indennizzo assicurativo, ai sensi degli artt. 5 delle CGA e dell'art. 1898 c.c.
Il Tribunale di Milano, esperita CTU volta a identificare le cause del sinistro, con sentenza n.36830/2022 del. 30.10.2024 rigettava integralmente le domande attoree, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite della controparte e a sostenere le spese di c.t.u. In particolare il Tribunale, richiamate le risultanze accertate in sede di CTU, ritenuta esaustiva e immune da rilievi di sorta, ha rilevato che le condizioni metereologiche registrate nell'area interessata dall'evento in data 26.09.2021, per le loro caratteristiche, non davano conto del verificarsi di fenomeni non rientranti nell'ordinarietà, e che il crollo era da imputarsi ad un pregresso ammaloramento che aveva reso la struttura vulnerabile. Ha pertanto accertato che non si fosse verificato alcun fenomeno meteorologico rientrante nella definizione di polizza, atteso che un'interpretazione secondo buona fede della clausola invocata imponesse di selezionare eventi meteorologici di natura eccezionale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello avanzando tre motivi di censura che Parte_1 possono essere sintetizzati come segue:
1) “Impugnazione dei capi 1 -2 e 3 della sentenza per omessa ammissione delle prove testimoniali in violazione del disposto degli artt. 115 cpc e 118 disp. Att”: l'appellante lamenta che il Tribunale abbia immotivatamente ritenuto valutativi o ininfluenti i capitoli di prova orale dedotti volti a dimostrare le gravi condizioni metereologiche esistenti al momento del fatto, atteso che le stazioni meterologiche prese in considerazione dalla CTU erano situate a decine di kilometri di distanza dall'azienda agricola;
2) “ Impugnazione dei capi 1 -2 e 3 della sentenza per omessa o errata valutazione della documentazione agli atti del giudizio in violazione del disposto degli artt. 115, 116 cpc e 118 disp. Att. Cpc”: l'appellante lamenta, da un lato, l'omesso esame del documento contenente la dichiarazione del teste ritenuta dal Tribunale irritualmente prodotta, che invece Pt_2 avrebbe potuto dimostrare la presenza di un vento impetuoso ed eccezionale, rientrante quindi tra gli eventi coperti dalla polizza, nonostante abbia poi utilizzato le medesime dichiarazioni per dedurne la ininfluenza;
dall'altro lato, lamenta l'omesso esame della relazione del perito Tes_2
(prodotta dalla convenuta), che attesta la conformità delle caratteristiche del fabbricato a quelle dichiarate in sede di stipula della polizza che invece, ove tenuta debitamente in considerazione,
pagina 4 di 10 avrebbe precluso al giudice di attribuire la causa del crollo al fatto a difetti strutturali o manutentivi della struttura;
3) “ Impugnazione dei capi 1 -2 e 3 della sentenza per errata valutazione delle risultanze della CTU ed omesso esame delle eccezioni sollevate dalla difesa della parte attrice in spregio al disposto degli artt. 112 - 115 e 116 cpc, art. 111 Cost e art. 118 disp att. Cpc”: il giudice avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della CTU, omettendo di esaminare le osservazioni sollevate dai consulenti di parte volte a evidenziarne i vizi di cui era affetta, avuto riguardo: a) alla circostanza che il CTU ha omesso di riportare nella propria relazione le dichiarazioni rese in sede peritale dai testi e volte a dar conto del forte vento avvertito prima del Tes_3 Pt_2 crollo e idonee a superare la parziarietà dei dati forniti delle stazioni metereologiche;
b) che il CTU non ha tenuto conto del fatto che le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati erano risultate conformi, non solo alla tipologia costruttiva della zona e degli edifici aventi analogo uso, ma altresì a quanto dichiarato all'assicurazione in sede di stipula della polizza;
c) il CTU non ha considerato che una parte del tetto risultava danneggiata per trascinamento verso l'esterno e che ciò sarebbe compatibile esclusivamente con un crollo dovuto all'azione del vento, e non con un crollo per cedimento di elementi strutturali (che avrebbe dovuto invece portare ad una caduta verso l'interno della struttura);d) il CTU non ha tenuto conto della parziarietà dei dati ottenibili dalle stazioni metereologiche in quanto episodi di vento forte ben possano essere circoscritti ad un'area ristretta, non venendo così rilevati dalle stazioni di rilevamento situate a chilometri di distanza;
e) il CTU non ha dato conto del fatto che la perizia è stata esperita due anni dopo il crollo, e che quindi la struttura era stata soggetta senza che il ctu avesse ricondotto alcuna efficienza causale a tale esposizione.
ha chiesto pertanto accertarsi l'indennizzabilità del sinistro occorso in data 26.9.2021, e per CP_6
l'effetto dichiararsi tenuta all'indennizzo, avanzando altresì richiesta di supplemento istruttorio. CP_1
Si è costituita che, contestate le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello della CP_1 controparte, ha proposto appello incidentale subordinato volto a ottenere, in caso di accoglimento delle domande attoree, l'accertamento dell'omesso assolvimento, da parte di , degli obblighi di Pt_1 salvataggio e comunicazione dell'aggravamento dei rischi assicurati conseguenti agli eventi del 03 e del 26 luglio 2021.
All'udienza del 20.3.2025 il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 5.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per detta udienza, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Motivi della decisione L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
pagina 5 di 10 Salvo quanto meglio esposto in seguito appare opportuno osservare che non ha inteso Pt_1 contestare l'interpretazione che il primo giudice ha fornito della clausola invocata onde ottenere l'indennizzo richiesto, limitandosi piuttosto a sostenere la riconducibilità dell'evento verificatosi a uno di quelli coperti dalla polizza. Resta pertanto fermo che un'interpretazione sistematica e secondo buona fede della invocata clausola della sezione incendio della polizza, che ricomprende tra gli eventi coperti “uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate (…)”, impone di interpretare la previsione non come qualsiasi forza di vento o isolato evento atmosferico ma, in modo coerente con la correlazione operata alle altre ipotesi ivi contemplate (ossia uragano, tempeste e trombe d'aria), solamente come quel fenomeno meteorologico rappresentante un evento eccezionale, tale da giustificare l'assunzione del relativo rischio, operazione che di per sé richiede la selezione di eventi nel panorama fenomenico.Tale considerazione risulta avvalorata dalla formulazione stessa della clausola che, nell'elencare una serie di fenomeni atmosferici (uragani, bufere, tempeste, grandine), accorpa espressamente nel medesimo periodo gli eventi relativi a “vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate”, in tal modo circoscrivendo il rischio assicurato ad un fenomeno atmosferico avente una particolare intensità e inidoneo ad essere apprezzato come ordinario. Appare dato di comune esperienza il fatto che raffiche di vento “tra i 21 e i 36 Km/h” non rientrano nella nozione di vento tenuta in considerazione dalla polizza, tale dovendosi intendere un vento di particolare intensità, anche in grado, per la sua potenza, di generare una tromba d'aria e trasportare cose. Così definiti i termini di operatività della copertura assicurativa, alla luce di quanto riportato in sede peritale, nonché di quanto risultante dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che il sinistro verificatosi in data 26.09.2021 non rientra in alcuno dei rischi coperti dalla polizza.
1.E' opportuno affrontare prioritariamente il terzo motivo di appello. L'appellante non ha contraddetto i dati fattuali esaminati dal ctu, o criticato la loro conducenza, né in ultima analisi le valutazioni offerte in termini tecnici, avuto riguardo ai dati di informazione reperiti e selezionati e, infine, non ha individuato alcuna specifica carenza dell'elaborato, reso nel contraddittorio tecnico con i periti di parte. Il CTU ha infatti tenuto in considerazione analiticamente dati oggettivi riportati negli articoli pubblicati dalla Rete del Centro Meteo Lombardo nonché, in assenza di stazioni di rilevamento nella località in cui è situata la struttura oggetto di causa, i dati riportati dalle sei stazioni territorialmente più vicine, così circoscrivendo il luogo interessato e Pt_4 risalendo, con una sequenza induttiva, alle condizioni ivi verificatesi (si fa riferimento alle stazioni di
1. AN GO (MN), ubicata 22 Km a sud ovest;
2. BI (MN), ubicata 22 Km a nord ovest;
3. CA AR (RO), ubicata 19 Km ad est - nord est;
4. MI (MN), ubicata 20 Km ad est - sud est;
5. IN MI (MO), ubicata 28 Km a sud est;
6. RO (RE), ubicata 19 Km a sud ovest, cfr. CTU p. 9 e 10). E' stato infatti registrato, che i fenomeni piovosi in esame “possono essere classificati come ordinari” (cfr. CTU p. 13) e che “il giorno 26/09/2021, data del crollo della copertura, si sono verificate raffiche massime di vento comprese tra i 21 e i 36 Km/h, che risultano – in condizioni normali – azioni del tutto trascurabili o comunque insufficienti a provocare il crollo di una struttura” (cfr. CTU p. 14). Appare opportuno richiamare che il ctu ha osservato, in termini del tutto convincenti che “Un modo comune e riconosciuto per definire la rarità di un evento, e quindi la sua pericolosità, è quello statistico, ovvero quello di caratterizzare lo stesso attraverso l'ausilio del periodo di ritorno dell'evento pagina 6 di 10 medesimo. In statistica il tempo di ritorno “Tr” o periodo di ritorno di un evento, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta;
ciò vuol dire che l'evento si ripete mediamente con tale intensità una volta ogni Tr anni. almeno una volta;
ciò vuol dire che l'evento si ripete mediamente con tale intensità una volta ogni Tre anni” al fine di dare conto che nel periodo considerato non si sono verificati fenomeni temporaleschi o ventosi non classificabili come ordinari.
CTU ha poi esaminato e descritto tutte le diverse criticità costruttive e manutentive della copertura della struttura, accertando, in generale, un cattivo stato di conservazione e una degradazione della struttura (cfr. par. 5 CTU), concludendo così che “Degrado e cinematismi sono state la causa scatenante di una vulnerabilità già in atto, che ha portato l'intera struttura al collasso e (…) il collasso fuori piano delle pareti sottostanti”. L'appellante sul punto non è stato in grado di contraddire le rilevate criticità costruttive e manutentive della copertura, ma ha inteso ribadire come l'assicurazione nel momento in cui ha concluso la polizza era a conoscenza dello stato manutentivo dell'immobile. Trattasi di circostanza del tutto ininfluente atteso che l'assicurazione del fabbricato nelle condizioni allora in essere non comporta una diversa estensione della garanzia per fenomeni meteorologici ordinari, sicchè se gli eventi atmosferici che si sono succeduti nel tempo hanno anche contribuito al crollo, si è trattato pur sempre di una convergenza di elementi non aventi un esclusivo determinismo eziologico Infatti la convergenza di plurimi elementi, atmosferici e non, impedisce di potere ravvisare di per sé un sinistro idoneo ad essere sussunto nella garanzia per cui è causa. D'altra parte, e proprio per questo risulta superata la questione sollevata con l'appello incidentale subordinato, la stessa prospettazione secondo cui quanto occorso il 26.9.2021 sarebbe da raccordare alle pregresse intemperie verificatesi nel luglio precedente, altro non fa che tradire l' impossibilità di correlare il sinistro allo specifico evento atmosferico grado di cagionare il crollo del settembre (v. p.2 atto di citazione “in conseguenza degli avversi eventi atmosferici come meglio descritti subn. 7 la copertura del fienile che già era stata danneggiata nel corso degli eventi sub 5 è crollata con conseguente caduta delle strutture lignee e dei coppi in laterizio che sono ceduti sul solaio intermedio della ex stalla”), aprendo così la strada alla prospettazione del mancato assolvimento dell'onere di informazione sull'aggravamento del rischio incombente sull'assicurato.
Non meritano apprezzamento le osservazioni di parte appellante relative al fatto che il CTU avrebbe omesso di considerare la parziarietà dei dati ottenibili dalle stazioni metereologiche, che non sarebbero in grado rilevare fenomeni metereologici circoscritti ad un'area ristretta.Sul punto si osserva che, gravando su chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti su cui si fonda la propria domanda,
avrebbe dovuto dimostrare che nella zona interessata si erano comunque verificati fenomeni Pt_1 meterologogici tali da dare luogo alla integrazione del rischio coperto dalla polizza azionata, avendo invece essa stessa Infine, risulta altresì irrilevante la circostanza per cui la consulenza tecnica sia stata esperita due anni dopo il crollo e che il CTU non abbia dato conto del fatto che tale esposizione abbia danneggiato parti strutturali del capannone. Sul punto deve richiamarsi come il CTU ing. aveva puntualmente Per_3 replicato alle osservazioni sollevate deducendo, da un lato, che anche le altre due capriate ancora in situ risultavano gravemente danneggiate (Allegato 06 alla relazione di c.t.u.). pagina 7 di 10
2. A qualificare diversamente i fenomeni atmosferici verificatisi in data 26.09.2021 non sarebbero valse nemmeno, come invece sostenuto dall'appellante rispettivamente con il primo e con il secondo motivo di appello, l'ammissione delle prove testimoniali e l'utilizzo della dichiarazione scritta di Pt_2
(con cui costui dichiarava di aver sentito la casa tremare in modo significativo, tanto da far presagire un imminente crollo) L'appellante richiedeva l'ammissione delle prove testimoniali onde dimostrare che in data 26.09.2021 dormiva presso l'azienda agricola e che quella notte si era verificato un temporale Pt_2 accompagnato da rumorose raffiche di vento (cfr. cap. 5 e 6 memoria ex art 183 co. 6° n. 2 cpc) e che parte della copertura del fienile era crollata a causa del vento (cfr. cap. e 8 memoria ex art 183 co. 6° n. 2 cpc). Deve convenirsi sul fatto che i capitoli articolati dall'appellante hanno natura valutativa, e sono pertanto ininfluenti, e ciò sia al fine di individuare le cause del crollo, sia al fine di dimostrare le reali
“condizioni meteo nel momento in cui il crollo è avvenuto”. La testimonianza su tali circostanze, anche ove acquisita, non sarebbe stata idonea a fornire la prova del nesso eziologico fra evento meteorologico e sinistro, né sufficiente a dimostrare l'intensità dei fenomeni atmosferici verificatisi in tale data, che non possono essere rimessi ad un apprezzamento sensoriale. Sul punto il CTU ha correttamente osservato che “l'importanza” di un evento atmosferico può essere dedotta soltanto attraverso valori rilevati scientificamente e non da testimonianze e/o sensazioni personali aventi carattere soggettivo” (pag. 6 risposte alle osservazioni dei CCTTPP).
3. Impropria la doglianza che attiene la mancata valutazione della documentazione, censura oggetto del secondo motivo di appello, ove tale si intenda la dichiarazione scritta resa da Deve Pt_2 rilevarsi che l'ingresso nel processo delle prove c.d. costituende, quali le deposizioni di terzi, può avvenire solamente nel rispetto del principio del contraddittorio e della procedura regolata dagli artt. 244 e ss. c.p.c..Nessun pregio può avere l'escamotage di riversare in atti una deposizione preconfezionata al fine di inferirne la natura di mero documento. In ogni caso il giudice non ne ha fatto alcun uso, se non per dare atto che correttamente il ctu non aveva preso in considerazione la dichiarazione, ma solo dati oggettivi e verificabili.
4.Risultano assorbite, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, le ulteriori doglianze sollevate da
, relative alla conformità dello stato del capannone a quanto dichiarato in sede di stipula del Pt_1 contratto (motivo 3 pt. B), alle modalità di caduta del tetto (motivo 3 pt. C) e della tardività della perizia effettuata (motivo 3 pt. E). Infatti, indipendentemente dal fatto che la compagnia assicurativa fosse a conoscenza delle caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati, ciò che in tale sede rileva è che la volontà negoziale delle parti era indirizzata ad assicurare un edificio, seppur di non recente costruzione e con determinate caratteristiche strutturali, dal crollo causato esclusivamente da determinati eventi di rischio aventi determinate caratteristiche (per come sopra interpretate) che, nel caso di specie, non si sono verificate, essendo il crollo dipeso, si ripete, da un degrado generale della struttura che è stata sollecitata da un vento e da fenomeni temporaleschi del tutto ordinari. Per
pagina 8 di 10 riprendere le parole del CTU “ “Degrado e cinematismi sono state la causa scatenante di una vulnerabilità già in atto, che ha portato l'intera struttura al collasso”.
5. Alla luce di quanto sopra esposto deve concludersi che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante di fornire la prova del verificarsi di un evento rilevante in termini di polizza, ed anzi è da escludersi la riconducibilità dell'evento temporalesco del 26.09.2021 ad alcuno dei rischi coperti dalla polizza invocata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, essendo il valore della causa pari a € 73.877,79.
Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Milano n. 36830/2022 del 27.9.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di liquidate in € 9.991 Controparte_1 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 11.06.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
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