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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 846 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA PR Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] il – c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
e
(nata a [...] il [...] – ), Parte_2 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. ALVARO CARMELITA
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/05/2009 in ST (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.7 parte II serie A anno 2009) e che dall'unione sono nati due figli (20.03.2010) e (26.04.2018), Persona_1 Persona_2 hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2. 2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di ST alla C. da Carranza n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata alla sig.ra Pt_2 madre collocataria. La sig.ra rinuncia a richiedere contributo di
[...] Pt_2 mantenimento, anche temporaneo, per sÈ.
3. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, attivandosi perché i figli possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro e facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentirgli di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi-genitorialità‡, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sÈ.
4. I figli, sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare in ST alla C.da Carranza n. 8 unitamente alla madre sig.ra Parte_2
5. Gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori.
6. Si prevede l'obbligo da parte di essi genitori di comunicare all'altro ogni eventuale cambiamento della propria residenza fino al raggiungimento della maggiore et‡ dei figli. Con obbligo per essi genitori di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire 6 una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli. In tale ottica la madre, genitore collocatario, si impegna a comunicare al padre tutte le informazioni che riguardano la salute e le abitudini di vita nonché ogni questione importante per la comprensione dello sviluppo e crescita di e Per_1 Per_2
7. Riconosciuto come primario il diritto dei figli ad avere il pi˘ ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali ed in tale prospettiva la sig.ra Pt_2 garantisce il diritto di visita e prelevamento dei figli da parte del padre si svolga nella maniera pi˘ libera, salvo preavviso e/o comunque secondo le seguenti modalità minime: lo stesso provvederà a tenere con sË i figli i fine settimana lunghi alternati con pernottamento presso il padre dal venerdì all'uscita di scuola sino a lunedì mattina, allorché il padre dovrà‡ accompagnare i figli a scuola. Nella settimana in cui il padre trascorrerà con i figli il fine settimana potrà altresì vederli il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alla cena. Provvederà poi a riaccompagnarli a casa dopo cena. Nei fine settimana in cui i ragazzi staranno con la mamma, il padre potrà tenerli con sé nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dall'uscita di scuola fino alla cena. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica delle condizioni pattuite affinché possano organizzare i loro reciproci impegni personali e di vita. Il padre potrà prendere o riaccompagnare i figli anche delegando un familiare delegato.
8. Resta fatta salva la possibilità che le parti possano adattare in modo diverso di comune accordo tra di esse gli orari di visita tenendo conto delle esigenze di lavoro e/o di salute delle parti e delle esigenze e dei desideri dei minori.
9. Feste e ricorrenze di calendario, compleanno dei genitori e dei minori;
per le festività natalizie e pasquali i bambini trascorreranno alternativamente con i genitori una vigilia e un giorno di festa. Il tutto rispettando la volontà primaria dei minori stessi. Per il giorno del compleanno di e le parti si Per_1 Per_2 impegnano a concordare le modalità della festa in comune e laddove ciò non fosse possibile, ciascuno dei genitori potrà trascorrere mezza giornata con i minori.
10. Durante le vacanze estive, dopo la chiusura e prima della riapertura delle scuole, salvo impegni particolari dei minori, i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo complessivo di 10 giorni, da concordarsi annualmente tra i genitori in considerazione dei reciprochi impegni lavorativi sempre nel rispetto primario della volontà dei minori. E' comunque garantita al padre la facoltà di trascorrere con i figli un periodo consecutivo di 10 giorni nei seguenti mesi: giugno, di luglio e di agosto.
11. La sig.ra rinuncia a richiedere contributo di mantenimento, anche Pt_2 temporaneo, per sÈ, essendo economicamente autosufficiente.
12. Il sig. dovrà corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minori e a somma mensile € Per_1 Per_2
350,00 (euro trecento,50), in ragione di € 175,00 per ciascun figlio, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla Parte_2 stessa indicato codice Iban n.: [...], entro il giorno 15 di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
13. La sig.ra in quanto madre collocataria, provveder‡ a concorrere al Pt_2 mantenimento dei figli in via diretta.
14. Ciascun genitore dovrà concorrere alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico-sportive ecc.) occorrenti ai due figli e n Per_1 Per_2 ragione del 50% per ciascuno di essi. La richiesta di partecipazione alla spesa da effettuarsi per i figli potrà essere comunicata da una parte all'altra anche con mail o messaggio telefonico e il mancato riscontro, decorsi 15 giorni da detta richiesta, dovr‡ essere ritenuto come assenso dell'altra parte alla spesa. Il genitore che avrà eventualmente anticipato nell'intero la spesa avrà diritto al rimborso del 50% da parte dall'altro, entro il mese successivo dall'avvenuta esibizione della documentazione fiscale attestante la suddetta spesa. 15. Il signor cede alla moglie la metà dell'assegno unico di sua Parte_1 spettanza, con la conseguenza che la signora percepirà l'assegno per Pt_2 intero.
16. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 23/05/2009 in ST (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.7 parte II serie A anno 2009) e che dall'unione sono nati due figli (20.03.2010) e Persona_1 Persona_2
(26.04.2018).
[...]
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso, che qui si Parte_1 Parte_2 riportano di seguito integralmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2. 2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di ST alla C. da Carranza n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata alla sig.ra Pt_2
madre collocataria. La sig.ra rinuncia a richiedere contributo di
[...] Pt_2 mantenimento, anche temporaneo, per sÈ.
3. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, attivandosi perché i figli possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro e facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentirgli di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi-genitorialità‡, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sÈ.
4. I figli, sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare in ST alla C.da Carranza n. 8 unitamente alla madre sig.ra Parte_2
5. Gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori.
6. Si prevede l'obbligo da parte di essi genitori di comunicare all'altro ogni eventuale cambiamento della propria residenza fino al raggiungimento della maggiore et‡ dei figli. Con obbligo per essi genitori di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire 6 una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli. In tale ottica la madre, genitore collocatario, si impegna a comunicare al padre tutte le informazioni che riguardano la salute e le abitudini di vita nonché ogni questione importante per la comprensione dello sviluppo e crescita di e Per_1 Per_2
7. Riconosciuto come primario il diritto dei figli ad avere il pi˘ ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali ed in tale prospettiva la sig.ra Pt_2 garantisce il diritto di visita e prelevamento dei figli da parte del padre si svolga nella maniera pi˘ libera, salvo preavviso e/o comunque secondo le seguenti modalità minime: lo stesso provvederà a tenere con sË i figli i fine settimana lunghi alternati con pernottamento presso il padre dal venerdì all'uscita di scuola sino a lunedì mattina, allorché il padre dovrà‡ accompagnare i figli a scuola. Nella settimana in cui il padre trascorrerà con i figli il fine settimana potrà altresì vederli il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alla cena. Provvederà poi a riaccompagnarli a casa dopo cena. Nei fine settimana in cui i ragazzi staranno con la mamma, il padre potrà tenerli con sé nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dall'uscita di scuola fino alla cena. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica delle condizioni pattuite affinché possano organizzare i loro reciproci impegni personali e di vita. Il padre potrà prendere o riaccompagnare i figli anche delegando un familiare delegato.
8. Resta fatta salva la possibilità che le parti possano adattare in modo diverso di comune accordo tra di esse gli orari di visita tenendo conto delle esigenze di lavoro e/o di salute delle parti e delle esigenze e dei desideri dei minori.
9. Feste e ricorrenze di calendario, compleanno dei genitori e dei minori;
per le festività natalizie e pasquali i bambini trascorreranno alternativamente con i genitori una vigilia e un giorno di festa. Il tutto rispettando la volontà primaria dei minori stessi. Per il giorno del compleanno di e le parti si Per_1 Per_2 impegnano a concordare le modalità della festa in comune e laddove ciò non fosse possibile, ciascuno dei genitori potrà trascorrere mezza giornata con i minori. 10. Durante le vacanze estive, dopo la chiusura e prima della riapertura delle scuole, salvo impegni particolari dei minori, i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo complessivo di 10 giorni, da concordarsi annualmente tra i genitori in considerazione dei reciprochi impegni lavorativi sempre nel rispetto primario della volontà dei minori. E' comunque garantita al padre la facoltà di trascorrere con i figli un periodo consecutivo di 10 giorni nei seguenti mesi: giugno, di luglio e di agosto.
11. La sig.ra rinuncia a richiedere contributo di mantenimento, anche Pt_2 temporaneo, per sÈ, essendo economicamente autosufficiente.
12. Il sig. dovrà corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minori e a somma mensile € Per_1 Per_2
350,00 (euro trecento,50), in ragione di € 175,00 per ciascun figlio, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla Parte_2 stessa indicato codice Iban n.: [...], entro il giorno 15 di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
13. La sig.ra in quanto madre collocataria, provveder‡ a concorrere al Pt_2 mantenimento dei figli in via diretta.
14. Ciascun genitore dovrà concorrere alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico-sportive ecc.) occorrenti ai due figli e n Per_1 Per_2 ragione del 50% per ciascuno di essi. La richiesta di partecipazione alla spesa da effettuarsi per i figli potrà essere comunicata da una parte all'altra anche con mail o messaggio telefonico e il mancato riscontro, decorsi 15 giorni da detta richiesta, dovr‡ essere ritenuto come assenso dell'altra parte alla spesa. Il genitore che avrà eventualmente anticipato nell'intero la spesa avrà diritto al rimborso del 50% da parte dall'altro, entro il mese successivo dall'avvenuta esibizione della documentazione fiscale attestante la suddetta spesa. 15. Il signor cede alla moglie la metà dell'assegno unico di sua Parte_1 spettanza, con la conseguenza che la signora percepirà l'assegno per Pt_2 intero.
16. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”. Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
NA PR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA PR Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] il – c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
e
(nata a [...] il [...] – ), Parte_2 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. ALVARO CARMELITA
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/05/2009 in ST (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.7 parte II serie A anno 2009) e che dall'unione sono nati due figli (20.03.2010) e (26.04.2018), Persona_1 Persona_2 hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2. 2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di ST alla C. da Carranza n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata alla sig.ra Pt_2 madre collocataria. La sig.ra rinuncia a richiedere contributo di
[...] Pt_2 mantenimento, anche temporaneo, per sÈ.
3. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, attivandosi perché i figli possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro e facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentirgli di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi-genitorialità‡, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sÈ.
4. I figli, sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare in ST alla C.da Carranza n. 8 unitamente alla madre sig.ra Parte_2
5. Gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori.
6. Si prevede l'obbligo da parte di essi genitori di comunicare all'altro ogni eventuale cambiamento della propria residenza fino al raggiungimento della maggiore et‡ dei figli. Con obbligo per essi genitori di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire 6 una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli. In tale ottica la madre, genitore collocatario, si impegna a comunicare al padre tutte le informazioni che riguardano la salute e le abitudini di vita nonché ogni questione importante per la comprensione dello sviluppo e crescita di e Per_1 Per_2
7. Riconosciuto come primario il diritto dei figli ad avere il pi˘ ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali ed in tale prospettiva la sig.ra Pt_2 garantisce il diritto di visita e prelevamento dei figli da parte del padre si svolga nella maniera pi˘ libera, salvo preavviso e/o comunque secondo le seguenti modalità minime: lo stesso provvederà a tenere con sË i figli i fine settimana lunghi alternati con pernottamento presso il padre dal venerdì all'uscita di scuola sino a lunedì mattina, allorché il padre dovrà‡ accompagnare i figli a scuola. Nella settimana in cui il padre trascorrerà con i figli il fine settimana potrà altresì vederli il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alla cena. Provvederà poi a riaccompagnarli a casa dopo cena. Nei fine settimana in cui i ragazzi staranno con la mamma, il padre potrà tenerli con sé nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dall'uscita di scuola fino alla cena. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica delle condizioni pattuite affinché possano organizzare i loro reciproci impegni personali e di vita. Il padre potrà prendere o riaccompagnare i figli anche delegando un familiare delegato.
8. Resta fatta salva la possibilità che le parti possano adattare in modo diverso di comune accordo tra di esse gli orari di visita tenendo conto delle esigenze di lavoro e/o di salute delle parti e delle esigenze e dei desideri dei minori.
9. Feste e ricorrenze di calendario, compleanno dei genitori e dei minori;
per le festività natalizie e pasquali i bambini trascorreranno alternativamente con i genitori una vigilia e un giorno di festa. Il tutto rispettando la volontà primaria dei minori stessi. Per il giorno del compleanno di e le parti si Per_1 Per_2 impegnano a concordare le modalità della festa in comune e laddove ciò non fosse possibile, ciascuno dei genitori potrà trascorrere mezza giornata con i minori.
10. Durante le vacanze estive, dopo la chiusura e prima della riapertura delle scuole, salvo impegni particolari dei minori, i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo complessivo di 10 giorni, da concordarsi annualmente tra i genitori in considerazione dei reciprochi impegni lavorativi sempre nel rispetto primario della volontà dei minori. E' comunque garantita al padre la facoltà di trascorrere con i figli un periodo consecutivo di 10 giorni nei seguenti mesi: giugno, di luglio e di agosto.
11. La sig.ra rinuncia a richiedere contributo di mantenimento, anche Pt_2 temporaneo, per sÈ, essendo economicamente autosufficiente.
12. Il sig. dovrà corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minori e a somma mensile € Per_1 Per_2
350,00 (euro trecento,50), in ragione di € 175,00 per ciascun figlio, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla Parte_2 stessa indicato codice Iban n.: [...], entro il giorno 15 di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
13. La sig.ra in quanto madre collocataria, provveder‡ a concorrere al Pt_2 mantenimento dei figli in via diretta.
14. Ciascun genitore dovrà concorrere alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico-sportive ecc.) occorrenti ai due figli e n Per_1 Per_2 ragione del 50% per ciascuno di essi. La richiesta di partecipazione alla spesa da effettuarsi per i figli potrà essere comunicata da una parte all'altra anche con mail o messaggio telefonico e il mancato riscontro, decorsi 15 giorni da detta richiesta, dovr‡ essere ritenuto come assenso dell'altra parte alla spesa. Il genitore che avrà eventualmente anticipato nell'intero la spesa avrà diritto al rimborso del 50% da parte dall'altro, entro il mese successivo dall'avvenuta esibizione della documentazione fiscale attestante la suddetta spesa. 15. Il signor cede alla moglie la metà dell'assegno unico di sua Parte_1 spettanza, con la conseguenza che la signora percepirà l'assegno per Pt_2 intero.
16. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 23/05/2009 in ST (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.7 parte II serie A anno 2009) e che dall'unione sono nati due figli (20.03.2010) e Persona_1 Persona_2
(26.04.2018).
[...]
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso, che qui si Parte_1 Parte_2 riportano di seguito integralmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2. 2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di ST alla C. da Carranza n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata alla sig.ra Pt_2
madre collocataria. La sig.ra rinuncia a richiedere contributo di
[...] Pt_2 mantenimento, anche temporaneo, per sÈ.
3. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, attivandosi perché i figli possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro e facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentirgli di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi-genitorialità‡, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sÈ.
4. I figli, sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare in ST alla C.da Carranza n. 8 unitamente alla madre sig.ra Parte_2
5. Gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori.
6. Si prevede l'obbligo da parte di essi genitori di comunicare all'altro ogni eventuale cambiamento della propria residenza fino al raggiungimento della maggiore et‡ dei figli. Con obbligo per essi genitori di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire 6 una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli. In tale ottica la madre, genitore collocatario, si impegna a comunicare al padre tutte le informazioni che riguardano la salute e le abitudini di vita nonché ogni questione importante per la comprensione dello sviluppo e crescita di e Per_1 Per_2
7. Riconosciuto come primario il diritto dei figli ad avere il pi˘ ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali ed in tale prospettiva la sig.ra Pt_2 garantisce il diritto di visita e prelevamento dei figli da parte del padre si svolga nella maniera pi˘ libera, salvo preavviso e/o comunque secondo le seguenti modalità minime: lo stesso provvederà a tenere con sË i figli i fine settimana lunghi alternati con pernottamento presso il padre dal venerdì all'uscita di scuola sino a lunedì mattina, allorché il padre dovrà‡ accompagnare i figli a scuola. Nella settimana in cui il padre trascorrerà con i figli il fine settimana potrà altresì vederli il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alla cena. Provvederà poi a riaccompagnarli a casa dopo cena. Nei fine settimana in cui i ragazzi staranno con la mamma, il padre potrà tenerli con sé nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dall'uscita di scuola fino alla cena. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica delle condizioni pattuite affinché possano organizzare i loro reciproci impegni personali e di vita. Il padre potrà prendere o riaccompagnare i figli anche delegando un familiare delegato.
8. Resta fatta salva la possibilità che le parti possano adattare in modo diverso di comune accordo tra di esse gli orari di visita tenendo conto delle esigenze di lavoro e/o di salute delle parti e delle esigenze e dei desideri dei minori.
9. Feste e ricorrenze di calendario, compleanno dei genitori e dei minori;
per le festività natalizie e pasquali i bambini trascorreranno alternativamente con i genitori una vigilia e un giorno di festa. Il tutto rispettando la volontà primaria dei minori stessi. Per il giorno del compleanno di e le parti si Per_1 Per_2 impegnano a concordare le modalità della festa in comune e laddove ciò non fosse possibile, ciascuno dei genitori potrà trascorrere mezza giornata con i minori. 10. Durante le vacanze estive, dopo la chiusura e prima della riapertura delle scuole, salvo impegni particolari dei minori, i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori un periodo complessivo di 10 giorni, da concordarsi annualmente tra i genitori in considerazione dei reciprochi impegni lavorativi sempre nel rispetto primario della volontà dei minori. E' comunque garantita al padre la facoltà di trascorrere con i figli un periodo consecutivo di 10 giorni nei seguenti mesi: giugno, di luglio e di agosto.
11. La sig.ra rinuncia a richiedere contributo di mantenimento, anche Pt_2 temporaneo, per sÈ, essendo economicamente autosufficiente.
12. Il sig. dovrà corrispondere a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minori e a somma mensile € Per_1 Per_2
350,00 (euro trecento,50), in ragione di € 175,00 per ciascun figlio, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla Parte_2 stessa indicato codice Iban n.: [...], entro il giorno 15 di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
13. La sig.ra in quanto madre collocataria, provveder‡ a concorrere al Pt_2 mantenimento dei figli in via diretta.
14. Ciascun genitore dovrà concorrere alle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico-sportive ecc.) occorrenti ai due figli e n Per_1 Per_2 ragione del 50% per ciascuno di essi. La richiesta di partecipazione alla spesa da effettuarsi per i figli potrà essere comunicata da una parte all'altra anche con mail o messaggio telefonico e il mancato riscontro, decorsi 15 giorni da detta richiesta, dovr‡ essere ritenuto come assenso dell'altra parte alla spesa. Il genitore che avrà eventualmente anticipato nell'intero la spesa avrà diritto al rimborso del 50% da parte dall'altro, entro il mese successivo dall'avvenuta esibizione della documentazione fiscale attestante la suddetta spesa. 15. Il signor cede alla moglie la metà dell'assegno unico di sua Parte_1 spettanza, con la conseguenza che la signora percepirà l'assegno per Pt_2 intero.
16. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”. Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
NA PR