TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 877 del ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato GRIMALDI IDA ricorrente contro
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato MISTRORIGO ANTONELLO resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 4 “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e dalla Parte_1 sig.ra in Torri di Quartesolo (VI) in data 07.06.1998, atto trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Torri di Quartesolo (VI) al n. 95 - parte 2 - serie B - anno 1998;
2. assegnare la casa familiare sita in Torri di Quartesolo via Treviso 75 alla sig.ra Controparte_1 finchè la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà Persona_1 prevalentemente presso la madre;
3. Il sig. verserà alla madre quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Persona_1
l'importo mensile di € 350.00; il medesimo importo di € 350,00 sarà versato alla figlia finché la Per_2 stessa non troverà un'occupazione;
4. le spese straordinarie relative alle due figlie, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre;
i genitori sosterranno al 50% le spese di abbigliamento delle figlie;
5. il sig. sosterrà in via esclusiva la spesa del canone di locazione della casa dove alloggia Parte_1 la figlia a Trento;
Persona_1
6. nulla disporsi a titolo di mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7. Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri di Quartesolo (VI) di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ad ogni altra incombenza prevista dall'art. 10 legge n. 898/1970;
8. Compensi professionali e spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il PM, interviene e visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Torri di Quartesolo (VI) il giorno 7.06.1998; che dalla loro Controparte_1 unione erano nate due figlie, in data 11.08.2000 e in data 24.03.2006, entrambe Per_2 Persona_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
di essersi separato consensualmente dalla moglie in forza di decreto di omologazione del Tribunale di Vicenza, pubblicato in data 23.07.2021; che la convivenza non era ripresa né le parti si erano riconciliate e, pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 3 L. n. 74/1987, era sua intenzione di ottenere la sentenza di divorzio. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la previsione che pagina 2 di 4 ciascun genitore provvedesse al mantenimento della figlia maggiorenne mediante versamento Per_2 diretto sul suo conto corrente di un importo minimo di euro 300,00 mensili, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza e che analoga regolamentazione fosse adottata anche per il mantenimento, ordinario e straordinario, dell'altra figlia una volta Persona_1 che la ragazza avesse iniziato la frequentazione dei corsi universitari fuori sede, cessando la convivenza con la madre.
Con comparsa di risposta in data 05.06.2025 si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio, ma a condizioni diverse da quelle indicate in ricorso. In particolare, la resistente chiedeva che, confermata l'assegnazione in suo favore della casa familiare come già concordato in sede di separazione, il sig. fosse gravato dall'obbligo di corrisponderle un assegno di Parte_1 mantenimento per le due figlie maggiorenni nella misura di complessivi euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia) oltre al 70% delle spese straordinarie e che il padre si accollasse per intero il canone di locazione relativo all'appartamento universitario di e/o Per_2 Per_1
All'udienza del 10.06.2025, dinanzi al Giudice Relatore, le parti chiedevano un differimento per valutare possibili ipotesi conciliative.
La causa veniva rinviata all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, con le quali le parti, raggiunto un accordo su tutti gli aspetti della controversia, rassegnavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole con nota del 5.11.2025.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale Ordinario di
Vicenza nel procedimento per separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa del
23/07/2021, e la presentazione del ricorso in esame;
i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si
è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la somma mensile di euro Per_2
350,00 quale contributo al mantenimento ordinario della stessa e che la medesima somma (euro 350,00
pagina 3 di 4 mensili) sia versata, con pagamento a carico di ed in favore di , a titolo Parte_1 Controparte_1 di concorso al mantenimento della figlia studentessa universitaria, con la previsione che Persona_1 il sig. sostenga il 70% delle spese straordinarie relative alle figlie (il restante 30% sarà a carico Pt_1 della madre) come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, eccetto le spese legate al vestiario delle figlie che saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, e con l'ulteriore impegno del padre di sostenere, in via esclusiva, il pagamento del canone di locazione della casa dove alloggia la figlia frequentante l'Università di Trento;
Persona_1
-ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto sopra convenuto tra le parti per il mantenimento della prole, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torri di Quartesolo (VI) via Treviso 75 in favore di quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma Controparte_1 economicamente non autosufficiente Persona_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 877/2025
R.G. così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in TORRI DI QUARTESOLO (VI) in data 07/06/1998 con atto trascritto al Controparte_1
n. 13, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4