Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 3
Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare - o (come nella specie) nello stato passivo di società posta in liquidazione coatta amministrativa -, se convenuto in giudizio dal curatore - o dal commissario liquidatore - per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva.
L'art. 1182, comma terzo, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, trova applicazione non solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Ne consegue che in tali casi, alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, si verifica la mora del debitore senza bisogno di intimazione ("mora ex re"), a norma dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., e per effetto della mora sono applicabili le disposizioni in tema di interessi e di obbligo di risarcimento del maggior danno dettate dall'art. 1224, commi primo e secondo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dei riportati principi, ha ritenuto, riguardo al debito di un agente di assicurazione nei confronti della compagnia mandante, relativo alle somme incassate per conto della stessa, che, a seguito dell'assoggettamento della mandante a liquidazione coatta amministrativa, il pagamento del debito dovesse avvenire nei confronti del commissario liquidatore, presso il suo domicilio, a far tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento di messa in l.c.a. della società, e che quindi dalla stessa data decorressero gli obblighi accessori ex art. 1224 cod. civ.).
La clausola contrattuale che precluda all'agente di opporre i propri crediti nei confronti del mandante in compensazione dei crediti di quest'ultimo nei suoi confronti non può ritenersi operante dopo la risoluzione del contratto (nella specie per effetto della sottoposizione della società mandante a liquidazione coatta amministrativa), a seguito della quale le parti non sono più vincolate dai patti contrattuali e sono semmai vicendevolmente obbligate ad adempiere le reciproche posizioni di debito e credito che siano residuate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere Rel.
" Erminio Ravagnani "
" Vincenzo Castiglione "
" Giuseppe Cellerino "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
S.p.a. GLOBO, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, elett. dom.ta in Roma Via Vittorio Veneto n.108, presso lo studio del Prof. Avv. Salvatore Pescatore, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
LO NO e TA NA, elett.te dom.te in Roma, Via C. Mirabello n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cestelli, che unitamente all'Avv. Alessandro Chiucchiolo le rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 524 del 23.5.1996 (R.G. n. 135/96). Udita nella pubblica udienza del 6.7.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Salvatore Pescatore per la ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, per l'accoglimento del secondo motivo e per l'assorbimento del terzo.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 21 novembre 1990 la s.p.a. Globo, in liquidazione coatta amministrativa, conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma NO LO e NA TA ed esponeva che le medesime, sue agenti fino al momento dell'apertura del procedimento concorsuale (27 giugno 1983, giorno in cui il relativo provvedimento era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), erano rimaste sue debitrici in relazione a diversi rilievi contabili relativi agli anni 1980-1983. La ricorrente chiedeva, quindi, che le due convenute fossero condannate a pagarle la somma di L. 8.148.874, con gli interessi legali, e a risarcirle il maggior danno da svalutazione monetaria.
Costituitesi in giudizio, la LO e la TA deducevano in via preliminare l'incompetenza per territorio del Pretore di Roma e, nel merito, contestavano la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo in compensazione il loro credito di L. 5.963.371, già regolarmente ammesso nello stato passivo della liquidazione coatta. Dichiarata dal giudice adito la propria incompetenza per territorio e riassunta la causa davanti al Pretore del lavoro di Ravenna, quest'ultimo, con sentenza del 30 gennaio 1995, effettuata la parziale compensazione fra i due contrapposti crediti, condannava le convenute a pagare alla società Globo il residuo debito di L. 2.185.503, oltre "agli interessi nella misura legale dal 20/5/1986" (data della messa in mora mediante esplicita richiesta di pagamento avanzata dal commissario liquidatore) e "alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT per la parte eccedente il saggio dei primi". Essendo stato proposto appello dalla società Globo, il Tribunale di Ravenna lo rigettava con sentenza del 23 maggio 1996. Il Tribunale, in ordine alle singole censure dedotte nell'atto di appello, osservava: a) che si verteva in tema di compensazione in senso contabile e non in senso tecnico - giuridico, ragion per cui alla fattispecie doveva essere applicato l'art. 56 della legge fallimentare, il quale, attribuendo ai creditori dell'imprenditore fallito il diritto di compensare crediti e debiti reciprocamente vantati, rendeva inefficace la clausola contrattuale, invocata dalla società, che faceva divieto alle agenti di compensare i loro debiti verso la società preponente con i propri crediti;
b) che infondata era la pretesa dell'appellante in ordine alla anticipata (rispetto al termine fissato nella sentenza del primo giudice) decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, avendo "le debitrici acquisito il diritto di opporre i loro crediti anche se non ancora scaduti e dovendosi, comunque. procedere (come poi è effettivamente accaduto) alla determinazione degli importi reciprocamente dovuti nell'ambito della procedura attraverso la formazione dell'attivo e del passivo"; e) che, escluso il cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, la società creditrice non aveva dato prova del maggior danno che asseriva di avere subito. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Globo, che ha dedotto tre complessi motivi, poi illustrati da memoria.
Hanno resistito con controricorso la LO e la TA. Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione la società ricorrente, nel denunciare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 56 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e 1241 c.c., oltre al vizio di omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che fosse ammissibile la compensazione dei contrapposti crediti e debiti esistenti fra le parti e deduce: a) che nella specie, poiché i suddetti crediti e debiti traevano origine dal medesimo rapporto contrattuale, ricorrevano gli estremi della compensazione contabile e non di quella intesa in senso tecnico, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 56 della legge fallimentare;
b) che il Tribunale si sarebbe dovuto attenere alle previsioni del contratto di agenzia stipulato fra le parti, il cui art. 7, lett. b) e g) , aveva escluso il potere per l'agente di operare la compensazione di propri debiti verso la preponente "con suoi diritti o pretesi diritti", senza che potesse avere rilievo, in contrario, l'avvenuto scioglimento del contratto, dato che la domanda dedotta in giudizio faceva riferimento a un periodo di tempo in cui il contratto stesso era ancora vigente;
c) che, anche ad ammettere l'esistenza della compensazione in senso tecnico, dovevano trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 1246 n. 2 e 4 c.c., secondo cui la compensazione è esclusa quando oggetto del credito è la restituzione di cose depositate (quali erano le somme di danaro detenute dalle due agenti) e quando il debitore ha rinunciato ad avvalersi della compensazione (come era avvenuto nella specie in base alla clausola contrattuale sopra indicata).
Tutte queste censure sono prive di fondamento.
In primo luogo, per rispondere alla prima delle tre indicate censure, va richiamato quel principio giurisprudenziale che è stato più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, ai sensi dell'art.56 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il titolare di un credito ammesso in via definitiva nello stato passivo fallimentare - o nello stato passivo di una società posta in liquidazione coatta amministrativa, come occorre aggiungere, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 201, primo comma, del medesimo r.d. n. 267 del 1942 - se convenuto in giudizio dal curatore (o dal commissario liquidatore), per il pagamento di un debito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito con quello vantato nei suoi confronti, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione come (implicita) conseguenza insita nella domanda di ammissione al passivo o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione in via definitiva (cfr. Cass. 6 marzo 1995 n. 2574, in motivazione, Cass. 12 marzo 1994 n. 2423 e Cass. 25 novembre 1992 n. 12537 nonché, in precedenza, Cass. 17 luglio 1985 n. 4223, Cass. 10 marzo 1975 n. 882 e Cass. 13 maggio 1971 n. 1385). In tali sentenze è stato sottolineato che le due diverse situazioni - da un lato, il provvedimento di ammissione nello stato passivo, che ha una efficacia preclusiva non estensibile ai rapporti esterni e, dall'altro, l'eccezione di compensazione del credito dedotta dal convenuto nel giudizio promosso dal curatore (o dal commissario liquidatore) - operano in ambiti distinti e con differenti finalità. Ed invero, mentre l'ammissione al passivo ha lo scopo di determinare sia la partecipazione al concorso fra tutti i creditori, sia le modalità di tale partecipazione, la previsione relativa all'eccezione di compensazione risponde ad una esigenza equitativa, mirando la norma ad evitare che il debitore - creditore sia tenuto ad adempiere il proprio obbligo per l'intero e, in pari tempo, sia costretto a realizzare il proprio credito in moneta fallimentare. Di tal che, proprio in virtù di tale esigenza equitativa, che ne costituisce la ratio - e, inoltre, avuto riguardo anche al tenore letterale del suddetto art. 56 - non si vede come si possa sostenere, come fa la società ricorrente, che la norma sia applicabile solamente alle ipotesi di compensazione in senso tecnico - giuridico e non già ai casi c.d. di accertamento contabile, quando, proprio in virtù di tale accertamento, il pagamento deve essere effettuato "fino a concorrenza".
Per questa parte, per conseguenza, pur dovendosene correggere la motivazione, nel senso appena esposto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., si deve ritenere conforme al diritto la decisione emessa dal Tribunale.
In secondo luogo, per disattendere anche la seconda censura dedotta dalla società ricorrente, va rilevato che, se è vero che la clausola inserita nel contratto di agenzia (e il cui contenuto è stato riportato nel ricorso per cassazione) era certamente operante in costanza del rapporto, è altrettanto vero che la clausola in questione aveva ormai perduto ogni efficacia in relazione al periodo successivo allo scioglimento del rapporto medesimo. Occorre, al riguardo, fare riferimento ai principi generali che regolano i rapporti giuridici intersoggettivi e rilevare che, mentre durante lo svolgimento di un determinato rapporto obbligatorio le parti sono reciprocamente tenute a conformare il loro comportamento a quanto, è stabilito dalle singole clausole contrattuali (oltre che dalle norme inderogabili di legge), al contrario, una volta che per qualsiasi causa il rapporto sia stato risolto, le stesse non sono più vincolate dai patti contrattuali, dato che la risoluzione fa venir meno il contratto e l'intero suo contenuto. Regola, codesta, cui ovviamente non poteva sottrarsi il rapporto di agenzia intercorso fra la società Globo, da un lato, e la LO e la TA, dall'altro.
Nemmeno sotto questo ulteriore profilo, pertanto, può essere sindacata, una volta correttane la motivazione, la decisione emessa dal giudice di merito. È in proposito il caso di sottolineare che, dopo la risoluzione di diritto del contratto di agenzia, conseguente al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale (art. 6, primo comma, d.l. 26 settembre 1978 n.576, convertito in l. 24 novembre 1978 n. 738), le parti non erano più tenute ad osservare le singole clausole del contratto, ma erano, semmai, vicendevolmente obbligate ad adempiere le reciproche posizioni di debito e di credito che ne erano residuate. Infine, con riferimento alla terza delle censure sopra indicate, basta richiamare la premessa da cui prende le mosse la ricorrente quando (giustamente) sostiene che, essendo nel caso in esame i contrapposti debiti e crediti derivanti da un unico rapporto giuridico, si verteva non tanto in tema di compensazione in senso tecnico - giuridico la quale presuppone l'autonomia dei rapporti cui fanno capo i crediti e i debiti delle parti - quanto in una ipotesi di mero accertamento contabile. Da questa esatta premessa, peraltro, la medesima ricorrente trae una conseguenza contraria al diritto, giacché, come da questa Corte è stato già affermato, qualora le reciproche pretese traggano origine da un unico rapporto e la loro valutazione importi un semplice accertamento contabile, non essendo possibile invocare le norme dettate per la compensazione in senso proprio o giuridico, non possono trovare applicazione, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 1246 c.c. e relative ai limiti posti alla compensabilità dei crediti (v. Cass. 18 dicembre 1995 n. 12905 e Cass. 18 marzo 1987 n. 2758). Tenuto conto di questi rilievi, si sottrae anche alla terza censura formulata dalla ricorrente la pronuncia emessa dal Tribunale, non sussistendo alcun impedimento alla compensazione che in modo legittimo era stata effettuata dal primo giudice.
Con il secondo motivo del ricorso la società Globo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1182 e 1219 c.c., oltre al vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare il suo gravame relativo alla decorrenza degli interessi legali e del risarcimento del maggior danno, non avendo considerato che tale decorrenza, trattandosi di obbligazione avente per oggetto somme di danaro facilmente determinabili e, quindi, pagabili al domicilio del creditore, aveva avuto inizio il 27 giugno 1983, quando era cessato il rapporto di agenzia per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di apertura del procedimento concorsuale. Questo motivo è fondato.
Questa Corte ha da tempo sostenuto che la disposizione contenuta nell'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa a una somma di danaro deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, trova applicazione non solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma che sia già determinata nel suo ammontare e che sia esigibile, ma anche nei casi un cui - essendo noti e determinati, dalle parti o dalla legge o dai contratti collettivi o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta - il credito in danaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad accertamenti di tipo diverso, mentre, al di fuori di tali ipotesi, e cioè quando l'accertamento deve essere compiuto dal giudice, trova applicazione il quarto comma del medesimo articolo di legge, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (v., fra le tante sentenze, Cass.18 gennaio 1997 n. 486, Cass. 25 marzo 1995 n. 3538, Cass. 11 gennaio
1990 n. 33, Cass. 20 marzo 1989 n. 1401) . Come corollario di questo principio, risultante da un indirizzo ormai consolidato e cui va data adesione, si deve affermare che, dovendo la prestazione, alla scadenza, essere eseguita nel domicilio del creditore e dovendo farsi riferimento all'art. 1219, secondo comma n. 3, c. c. - in forza del quale, vertendosi in una ipotesi di mora ex re, al debitore non deve essere intimato il pagamento mediante la formale richiesta fatta per iscritto ai sensi del primo comma del medesimo art. 1219 - dalla suddetta scadenza derivano, in modo automatico, le conseguenze previste da entrambi i commi dell'art. 1224 c.c. in tema di risarcimento (del danno e del c.d. maggior danno) relativo all'inadempimento di una obbligazione avente per oggetto una somma di danaro.
Nella specie, come bene deduce la ricorrente, le somme dovute dalla LO e dalla TA erano facilmente determinabili mediante un mero calcolo aritmetico. Trattavasi, infatti, di premi assicurativi, e di altre somme, incassati dalle due agenti per conto della società, il cui ammontare poteva essere agevolmente individuato in base ai <<fogli rilievi>>, inerenti alla contabilità dell'agenzia: tanto è vero che il giudice di primo grado, con un apprezzamento che non è stato oggetto di censura in sede di gravame da parte di chi ne aveva interesse, aveva accertato che il credito di L. 8.148.874, azionato dalla società nei confronti delle ex agenti, era "fondato sui documenti prodotti nella causa e non è contestato dalle convenute ne' nell'an ne' nel quantum".
Avuto riguardo a tutti questi rilievi, non può essere tenuta ferma, su questo punto della causa, la pronuncia emanata dal Tribunale.
Va in proposito osservato che, non essendo necessario alcun atto di messa in mora, interessi legali e rivalutazione monetaria dovevano farsi decorrere, contrariamente a quanto è stato deciso nel giudizio di appello, non già dal giorno in cui da parte del commissario liquidatore alle due agenti era stato t intimato il pagamento, ma dal giorno in cui, essendo le suddette agenti tenute all'adempimento del proprio debito presso il domicilio del commissario liquidatore, si erano maturati gli effetti della mora ex re. Tale mora, in considerazione della disposizione di legge che regola la materia, era automaticamente intervenuta il giorno in cui si era verificata la, risoluzione di diritto del contratto di agenzia, per effetto dell'apertura del procedimento concorsuale, e, precisamente, il 27 giugno 1983, quando, come è pacifico in causa, il provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa della società Globo era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (v. l'art. 6, primo comma, d.l. 26 settembre 1978 n. 576, convertito in l. 24 novembre 1978 n.738, sopra indicato).
Con il terzo motivo dell'impugnazione la società ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale non abbia accolto la sua domanda avente per oggetto il risarcimento del maggior danno oltre agli interessi legali. A detta della società, poiché di tale maggior danno può essere data la prova a mezzo di fatti notori e presunzioni semplici, tali presunzioni, nella specie, dovevano essere ricavate dagli elementi acquisiti al giudizio, quali l'apertura della procedura concorsuale e l'obbligo che gravava sul commissario liquidatore di depositare le somme di danaro, facenti parte dell'attivo della procedura, presso istituti di credito per ricavarne i relativi interessi.
Anche questo motivo è infondato.
Va, in punto di fatto, precisato che il Pretore di Ravenna, a conclusione del giudizio di primo grado, aveva riconosciuto alla società Globo, a norma dell'art. 1224, secondo comma, C.C., il diritto ad essere risarcita del maggior danno, in base agli indici ISTAT, "per la parte eccedente il saggio degli interessi legali". E questa decisione, salvo che per il diniego del cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria (questione, codesta, su cui peraltro non è più il caso di discutere) , era favorevole alla società e sfavorevole alle due ex agenti, che, avendone interesse, avevano eventualmente l'onere di impugnarla. Al contrario, l'appello era stato proposto dalla società Globo, la quale, su questo punto della controversia, aveva dedotto le stesse censure che ora formano oggetto del ricorso per cassazione (non necessità della prova specifica del maggior danno, per essere la stessa desumibile dalle presunzioni e dal fatto notorio risultanti dall'obbligo che gravava sul commissario liquidatore di depositare presso istituti di credito il danaro contante).
Dalla esposizione di questi fatti attinenti al processo risulta che il Tribunale, avuto riguardo al giudicato interno ormai formatosi a causa della acquiescenza manifestata dalle due agenti (tacitamente, come effetto della mancata impugnazione) e tenuto conto, oltre tutto, della carenza di interesse dell'appellante, avrebbe dovuto ritenere l'inammissibilità della censura dedotta. Pronuncia, codesta, che in definitiva è stata emessa (anche se non manifestata in modo espresso) , dato che il giudizio di secondo grado, come risulta dal dispositivo della relativa sentenza, si è concluso con il rigetto dell'appello (e, quindi, con la conferma della decisione emanata dal primo giudice anche sul punto relativo "alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT per la parte eccedente il saggio degli interessi legali") ; con la conseguenza che la società ricorrente non può avere ora interesse ad impugnare le argomentazioni svolte nella motivazione della medesima sentenza - con le quali è stato affermato che il creditore ha l'onere di fornire la prova del c.d. maggior danno se vuole ottenerne dal giudice la liquidazione - non avendo tali argomentazioni spiegato alcuna influenza sul dispositivo. Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso e debbono essere rigettati i motivi primo e terzo. La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto e, dovendo la causa essere decisa nel merito per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, primo comma, c.p.c.), deve essere dichiarato che gli accessori sulla somma capitale, liquidati dal primo giudice a favore della società Globo, decorrono dal 27 giugno 1983.
Giusti motivi sussistono, in considerazione delle pronunce emesse in questa sede, per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri due motivi. Cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che gli accessori sulla somma capitale, liquidati dal primo giudice a favore della società Globo, decorrono dal 27 giugno 1983. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 6 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999