Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 535
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Sentenza 21 gennaio 1999

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Il titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare - o (come nella specie) nello stato passivo di società posta in liquidazione coatta amministrativa -, se convenuto in giudizio dal curatore - o dal commissario liquidatore - per il pagamento di un credito dovuto all'imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l'efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva.

L'art. 1182, comma terzo, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, trova applicazione non solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Ne consegue che in tali casi, alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, si verifica la mora del debitore senza bisogno di intimazione ("mora ex re"), a norma dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., e per effetto della mora sono applicabili le disposizioni in tema di interessi e di obbligo di risarcimento del maggior danno dettate dall'art. 1224, commi primo e secondo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dei riportati principi, ha ritenuto, riguardo al debito di un agente di assicurazione nei confronti della compagnia mandante, relativo alle somme incassate per conto della stessa, che, a seguito dell'assoggettamento della mandante a liquidazione coatta amministrativa, il pagamento del debito dovesse avvenire nei confronti del commissario liquidatore, presso il suo domicilio, a far tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento di messa in l.c.a. della società, e che quindi dalla stessa data decorressero gli obblighi accessori ex art. 1224 cod. civ.).

La clausola contrattuale che precluda all'agente di opporre i propri crediti nei confronti del mandante in compensazione dei crediti di quest'ultimo nei suoi confronti non può ritenersi operante dopo la risoluzione del contratto (nella specie per effetto della sottoposizione della società mandante a liquidazione coatta amministrativa), a seguito della quale le parti non sono più vincolate dai patti contrattuali e sono semmai vicendevolmente obbligate ad adempiere le reciproche posizioni di debito e credito che siano residuate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 535
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 535
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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