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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 2025 182
All'esito dell'udienza del 2.10.2025, viste le note di trattazione scritta depositate, nella persona del giudice NL MU, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. difesa dall'avv. FABBRETTI Parte_1 C.F._1
IA IS
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, alla luce della giurisprudenza della CGUE per cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, 1 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”).
L'azione va qualificata come di mero adempimento, in quanto tesa al pagamento di una somma di denaro determinata e certa ab origine, di fonte legale, che avrebbe dovuto essere corrisposta in corso di rapporto ma non lo è stata, risultando le peculiarità imposte dal legislatore circa l'erogazione (ossia gli strumenti informatici necessari per spendere la somma in questione e i vincoli di spesa) non modificative della natura dell'obbligazione che era, è e resta sempre e solo una obbligazione pecuniaria (Cass. n. 34944/2021).
La natura pecuniaria dell'obbligazione non è scalfita dai vincoli di spesa (è pecuniaria anche l'obbligazione del mutuante nel mutuo di scopo, nel quale l'inserimento di un vincolo di utilizzo non stravolge la natura dell'obbligazione, ma implica una integrazione causale del negozio (Cass. n. 15929/2018). Né valgono a trasformare l'obbligazione da pecuniaria in una obbligazione di fare o in una di consegnare una cosa mobile determinata (peraltro qui non c'è nessuna cosa mobile determinata) le modalità attuative attraverso le quali la somma in questione viene concretamente assegnata ai docenti di ruolo e da questi utilizzata (attualmente è previsto l'accesso ad un portale sul sito ministeriale tramite l'identità digitale SPID e creazione di buoni spesa da utilizzarsi o digitalmente per acquisti on line o fisicamente presso il singolo punto vendita o di erogazione del servizio).
Dunque, non potrà certamente sostenersi che un eventuale impedimento che si situi nell'ambito di tali modalità attuative (p.e. ai precari non viene dato accesso alla piattaforma et similia) renda impossibile la prestazione. Si tratta, infatti, di semplici modalità di adempimento dell'obbligazione, inerenti più in generale ai doveri di collaborazione/cooperazione gravanti sul debitore, con conseguente necessità da parte di quest'ultimo di porre in essere tutte le prestazioni collaterali e accessorie necessarie e funzionali all'adempimento stesso.
Dunque, non potrà negarsi la somma in questione perché il portale informatico del non prevede l'accesso per i docenti precari o per gli ex precari, bensì – CP_1 ribaltandosi specularmente la prospettiva in esecuzione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul debitore – dovrà darsi accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto (e salva sempre ed evidentemente la possibilità per la P.A. – laddove lo ritenesse per sé
2 maggiormente conveniente in termini di tempi e modi e, dunque, più funzionale al proprio buon andamento – di un pagamento ordinario al di fuori del canale della carta docente).
In questo senso si è peraltro pronunciata la S.C. con la sentenza n. 29961/2023. Secondo la S.C. rilevano le supplenze annuali, sia su organico diritto che di fatto, ma senza escludere la possibilità che rilevino anche supplenze temporanee, in relazione alle quali non si è tuttavia pronunciata.
Nel caso di specie vengono in rilievo esclusivamente supplenze annuali, o al 31.8 o al 30.6 non si pongono quindi particolari ed ulteriori questioni interpretative.
Ovviamente, visto che il più comprende il meno, sarà facoltà della P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro secondo le vie ordinarie (e, dunque, senza utilizzare il meccanismo e i vincoli di cui alla carta docente).
Seguono gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, ma nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991), trattandosi di somma di denaro (ancorché vincolata in parte nelle modalità di spesa): al riguardo si individua (in via equitativa) una data mediana di decorrenza degli accessori nel 1.1 di ciascuna A.S. in relazione alla somma relativa all'annualità in questione (e, dunque, p.e. per la somma relativa al 2020/2021 gli interessi decorreranno dal 1.1.2021).
Non vi sono, infatti, ragioni (giuridiche; economicamente parlando, peraltro, il picco di inflazione che si è registrato negli ultimi anni ha reso vieppiù evidente l'esistenza del danno nel ritardo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria) che consentano di derogare alla necessità che il giudice, anche d'ufficio, accessori le somme dovute al ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione, nei limiti derivanti dall'applicazione dei vincoli di cui alle disposizioni in tema di retribuzioni (e risarcimenti) spettanti ai pubblici dipendenti.
Anche per questo aspetto la S.C. ha confermato l'impostazione sul punto di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) condanna il a riconoscere in favore del ricorrente (della ricorrente/dei CP_2 ricorrenti/delle ricorrenti) la somma di € 500,00 annui per ciascuna annualità di insegnamento svolto a termine (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna tranche dal 1.1 di ciascun anno di riferimento), mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato (sarà facoltà della P.A. soccombente
3 procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie); il tutto nei limiti della (eventuale) prescrizione quinquennale decorrente come indicato nella (e con gli effetti di cui alla) motivazione;
per totali € 1.500,00 oltre accessori;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario le spese di lite, che si CP_2 liquidano in € 1.030 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
03/10/2025
Il Giudice
NL MU
4
Sezione Lavoro
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 2025 182
All'esito dell'udienza del 2.10.2025, viste le note di trattazione scritta depositate, nella persona del giudice NL MU, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. difesa dall'avv. FABBRETTI Parte_1 C.F._1
IA IS
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, alla luce della giurisprudenza della CGUE per cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, 1 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”).
L'azione va qualificata come di mero adempimento, in quanto tesa al pagamento di una somma di denaro determinata e certa ab origine, di fonte legale, che avrebbe dovuto essere corrisposta in corso di rapporto ma non lo è stata, risultando le peculiarità imposte dal legislatore circa l'erogazione (ossia gli strumenti informatici necessari per spendere la somma in questione e i vincoli di spesa) non modificative della natura dell'obbligazione che era, è e resta sempre e solo una obbligazione pecuniaria (Cass. n. 34944/2021).
La natura pecuniaria dell'obbligazione non è scalfita dai vincoli di spesa (è pecuniaria anche l'obbligazione del mutuante nel mutuo di scopo, nel quale l'inserimento di un vincolo di utilizzo non stravolge la natura dell'obbligazione, ma implica una integrazione causale del negozio (Cass. n. 15929/2018). Né valgono a trasformare l'obbligazione da pecuniaria in una obbligazione di fare o in una di consegnare una cosa mobile determinata (peraltro qui non c'è nessuna cosa mobile determinata) le modalità attuative attraverso le quali la somma in questione viene concretamente assegnata ai docenti di ruolo e da questi utilizzata (attualmente è previsto l'accesso ad un portale sul sito ministeriale tramite l'identità digitale SPID e creazione di buoni spesa da utilizzarsi o digitalmente per acquisti on line o fisicamente presso il singolo punto vendita o di erogazione del servizio).
Dunque, non potrà certamente sostenersi che un eventuale impedimento che si situi nell'ambito di tali modalità attuative (p.e. ai precari non viene dato accesso alla piattaforma et similia) renda impossibile la prestazione. Si tratta, infatti, di semplici modalità di adempimento dell'obbligazione, inerenti più in generale ai doveri di collaborazione/cooperazione gravanti sul debitore, con conseguente necessità da parte di quest'ultimo di porre in essere tutte le prestazioni collaterali e accessorie necessarie e funzionali all'adempimento stesso.
Dunque, non potrà negarsi la somma in questione perché il portale informatico del non prevede l'accesso per i docenti precari o per gli ex precari, bensì – CP_1 ribaltandosi specularmente la prospettiva in esecuzione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul debitore – dovrà darsi accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto (e salva sempre ed evidentemente la possibilità per la P.A. – laddove lo ritenesse per sé
2 maggiormente conveniente in termini di tempi e modi e, dunque, più funzionale al proprio buon andamento – di un pagamento ordinario al di fuori del canale della carta docente).
In questo senso si è peraltro pronunciata la S.C. con la sentenza n. 29961/2023. Secondo la S.C. rilevano le supplenze annuali, sia su organico diritto che di fatto, ma senza escludere la possibilità che rilevino anche supplenze temporanee, in relazione alle quali non si è tuttavia pronunciata.
Nel caso di specie vengono in rilievo esclusivamente supplenze annuali, o al 31.8 o al 30.6 non si pongono quindi particolari ed ulteriori questioni interpretative.
Ovviamente, visto che il più comprende il meno, sarà facoltà della P.A. soccombente procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro secondo le vie ordinarie (e, dunque, senza utilizzare il meccanismo e i vincoli di cui alla carta docente).
Seguono gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, ma nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991), trattandosi di somma di denaro (ancorché vincolata in parte nelle modalità di spesa): al riguardo si individua (in via equitativa) una data mediana di decorrenza degli accessori nel 1.1 di ciascuna A.S. in relazione alla somma relativa all'annualità in questione (e, dunque, p.e. per la somma relativa al 2020/2021 gli interessi decorreranno dal 1.1.2021).
Non vi sono, infatti, ragioni (giuridiche; economicamente parlando, peraltro, il picco di inflazione che si è registrato negli ultimi anni ha reso vieppiù evidente l'esistenza del danno nel ritardo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria) che consentano di derogare alla necessità che il giudice, anche d'ufficio, accessori le somme dovute al ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione, nei limiti derivanti dall'applicazione dei vincoli di cui alle disposizioni in tema di retribuzioni (e risarcimenti) spettanti ai pubblici dipendenti.
Anche per questo aspetto la S.C. ha confermato l'impostazione sul punto di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) condanna il a riconoscere in favore del ricorrente (della ricorrente/dei CP_2 ricorrenti/delle ricorrenti) la somma di € 500,00 annui per ciascuna annualità di insegnamento svolto a termine (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna tranche dal 1.1 di ciascun anno di riferimento), mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato (sarà facoltà della P.A. soccombente
3 procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie); il tutto nei limiti della (eventuale) prescrizione quinquennale decorrente come indicato nella (e con gli effetti di cui alla) motivazione;
per totali € 1.500,00 oltre accessori;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario le spese di lite, che si CP_2 liquidano in € 1.030 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
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