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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22277 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(COLLEFERRO (RM), 04/05/1968), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ASSUNTA FONTE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MANFREDONIA (FG), 12/10/1970), con il Controparte_1
patrocinio degli avv.ti PRENCIPE GIUSEPPE e FONTE ASSUNTA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, - premesso che con sentenza n. Parte_1
13737 del 2017 il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con CP_1
alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti in forza
[...]
delle quali, tra l'altro, il Sig. era obbligato al pagamento in Pt_1
favore della Sig.ra della somma di Euro 350,00 a titolo di CP_1
contributo mensile per il mantenimento della figlia oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie e di rivalutazione Istat – ha chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare tali condizioni disponendo,
previo accertamento della raggiunta indipendenza economica della figlia la revoca dell'assegno mensile di Euro 380,00 Persona_2
dovuto a titolo di mantenimento, nonché la revoca della contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% a far data dalla raggiunta indipendenza economica;
ha chiesto, altresì, di condannare la Sig.ra alla ripetizione delle somme versate ma non dovute, per un CP_1
totale di Euro 7.792,00 oltre a interessi.
A sostegno e fondamento del ricorso il ha dedotto che la Pt_1
IG ha ormai raggiunto la piena indipendenza economica, Per_1
essendo titolare di un contratto a tempo indeterminato presso la società
ID ITALIA SRL e che, pertanto, devono ritenersi cessate le condizioni che giustificano la corresponsione dell'assegno di mantenimento. Rispetto alla richiesta di ripetizione dell'indebito, ha
2 evidenziato che né la figlia né l'ex moglie lo hanno mai informato dell'ingresso nel mondo del lavoro di di fatto impedendogli di Per_1
agire per tempo al fine di ottenere la revisione delle condizioni di divorzio.
Costituitasi in giudizio ha contestato la Controparte_1
fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, la Sig.ra nega che la figlia abbia CP_1
raggiunto l'indipendenza economica dal momento che il contratto di lavoro menzionato dal padre riguarda un rapporto part-time, per una sola volta alla settimana, con compenso mensile di soli 390,00 Euro
netti.
Tale circostanza, a parere della resistente, dimostra la diligenza e la serietà di che, pur avendo intrapreso un percorso Per_1
universitario brillante, sacrifica il suo unico giorno libero settimanale per contribuire al proprio sostentamento, ma non prova la raggiunta indipendenza economica della ragazza che non potrebbe certo mantenersi con il solo guadagno proveniente dall'unico giorno di lavoro settimanale.
Inoltre, la resistente evidenzia di non poter soddisfare in esclusiva le esigenze economiche della figlia, tanto più considerando il divario economico sussistente tra il proprio reddito e quello dell'ex coniuge e sostiene, altresì, di corrispondere l'intero ammontare dell'assegno di mantenimento alla figlia e dunque ritiene che a lei dovrebbe Per_1
rivolgersi l'azione di ripetizione per le eventuali somme indebitamente pagate dal padre.
3 La resistente, pertanto, nel chiedere il rigetto delle domande di parte ricorrente, formula le seguenti conclusioni: confermare l'assegno di mantenimento a favore di nell'attuale misura di Euro Persona_2
380,00 mensili;
in via subordinata, determinare l'assegno di mantenimento nella misura di Euro 175,00 mensili;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra in relazione all'azione di CP_1
restituzione delle somme asseritamente versate indebitamente, dovendo tale azione essere rivolta nei confronti di e, comunque, Persona_2
nella denegata ipotesi di accoglimento, determinare le somme da restituire tenendo conto del permanere dell'obbligazione di mantenimento nella misura suggerita o in quella che il Tribunale vorrà
determinare;
Infine, con successiva istanza, la resistente riferisce che la figlia dovrà cessare il rapporto di lavoro in essere con la società ID Per_1
S.r.l. per la necessità di effettuare uno stage formativo fuori regione per conseguire la laurea magistrale.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto negli stretti limiti di seguito esposti.
Deve preliminarmente affermarsi che non può dirsi raggiunta l'indipendenza economica di Infatti, dalle buste paga Persona_2
allegate da parte resistente, si evince che il compenso percepito dalla ragazza per l'attività prestata un solo giorno alla settimana si attesta, in media, sui 450 Euro netti mensili.
È indubbio che tale somma risulta inadeguata a garantire un pieno e autonomo sostentamento e dunque a giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento. Infatti, la giurisprudenza di legittimità,
4 pur sostenendo che “quando il giovane entra nel mondo del lavoro
l'obbligo di mantenimento si interrompe perché deve essere considerato
autosufficiente” (Cass. ord. 19696/2019) e che tale situazione sussiste anche nel caso di contratto a termine (vedi. Cass. ord. n. 40282 del
2021) e, dunque, ancor di più in caso di contratto part-time a tempo indeterminato, assume sempre come condizione essenziale per la revoca dell'assegno la raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne e infatti afferma che “la retribuzione deve poter essere
considerata adeguata: il fatto che un soggetto percepisca una
retribuzione non significa che sia indipendente se la paga non è
adeguata secondo i criteri oggettivi di sopravvivenza. Per tale ragione
l'adeguatezza della retribuzione deve essere indicata come quella
misura del compenso tale da assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa”(ex plurimis Cass. ord. 40282 del 2021;
Cass. ord. 19077/2020).
Nel caso di specie, come già argomentato, tale autosufficienza non può dirsi raggiunta perché il reddito mensile della giovane non è
idoneo a garantirle di provvedere in autonomia alle proprie esigenze di vita quotidiana, oltreché a fronteggiare le spese straordinarie relative all'età e al percorso di studio intrapreso. Anzi, il fatto che Per_1
nonostante stia affrontando proficuamente un percorso universitario impegnativo, abbia deciso di trovare un modesto impiego, deve essere inteso come indice di un carattere maturo e diligente e non può essere assunto come elemento idoneo a peggiorare la sua condizione economica in forza della revoca dell'assegno mensile. Anzi, il collegio ritiene che l'importo complessivo derivante dal mantenimento
5 corrisposto dal padre e il modesto compenso della propria attività
lavorativa sia adeguato a soddisfare le proprie esigenze di vita, tanto più
se dovrà svolgere un periodo di formazione fuori regione, con conseguenti maggiori oneri economici.
È chiaro che tali valutazioni sono svolte allo stato dei fatti e quindi considerando che ancora non ha concluso il proprio Per_1
percorso di studio nell'ambito del quale è in regola con gli esami e prende sempre buoni voti, come dimostrato dai certificati universitari allegati da parte resistente. Tali conclusioni saranno dunque rivalutabili quando la giovane porterà a termine l'iter universitario e si inserirà
compiutamente nel mondo del lavoro, in piena aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “affinchè cessi l'obbligo di
mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, non è
imprescindibile una situazione di indipendenza economica reale,
effettiva ed attuale, essendo invece sufficiente che si siano create le
condizioni per il conseguimento di tale risultato” (Cass. sent. n. 17183
del 2020). Orbene è pacifico che tale condizione potenziale ancora non risulta sussistente perché sta procedendo alla sua realizzazione Per_1
in modo diligente e coerente con la propria età, ma lo sarà nel momento in cui avrà concluso gli studi e potrà, pertanto, inserirsi validamente nel mondo del lavoro.
Ciò detto, deve comunque considerarsi che la sussistenza del contratto di lavoro in capo a ha determinato una variazione nei Per_1
redditi del ricorrente che ha cessato di percepire le detrazioni relative al carico di famiglia. Tale modifica giustifica la limitata riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma di Euro 300,00 mensili a far
6 data dal giugno 2024, avuto riguardo alla proposizione della domanda,
in modo da ripristinare equamente l'incidenza dello stesso sul reddito paterno, tanto più considerando gli importi che la giovane percepisce grazie allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Sulla base di quanto già argomentato, deve inoltre respingersi la richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte. In
disparte le questioni di natura procedimentale – considerato che la giurisprudenza sostiene che tali domande debbano essere proposte con rito ordinario in separato giudizio – la domanda è infondata proprio perché l'avvenuto pagamento non può ritenersi indebito dato che non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica e Per_1
dunque non sono venute meno le condizioni che giustificano la corresponsione dell'assegno.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22277/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico di a titolo di mantenimento nei confronti della Parte_1
figlia nella somma di Euro 300,00 mensili a Persona_2
decorrere dal mese di giugno 2024, da rivalutare
7 annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2024;
- Condanna a corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, i relativi importi
[...]
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al medesimo Persona_2
Protocollo;
- rigetta la domanda di ripetizione proposta dal ricorrente;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 17/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Carola Serpietri magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Roma.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22277 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(COLLEFERRO (RM), 04/05/1968), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ASSUNTA FONTE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MANFREDONIA (FG), 12/10/1970), con il Controparte_1
patrocinio degli avv.ti PRENCIPE GIUSEPPE e FONTE ASSUNTA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, - premesso che con sentenza n. Parte_1
13737 del 2017 il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con CP_1
alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti in forza
[...]
delle quali, tra l'altro, il Sig. era obbligato al pagamento in Pt_1
favore della Sig.ra della somma di Euro 350,00 a titolo di CP_1
contributo mensile per il mantenimento della figlia oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie e di rivalutazione Istat – ha chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare tali condizioni disponendo,
previo accertamento della raggiunta indipendenza economica della figlia la revoca dell'assegno mensile di Euro 380,00 Persona_2
dovuto a titolo di mantenimento, nonché la revoca della contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% a far data dalla raggiunta indipendenza economica;
ha chiesto, altresì, di condannare la Sig.ra alla ripetizione delle somme versate ma non dovute, per un CP_1
totale di Euro 7.792,00 oltre a interessi.
A sostegno e fondamento del ricorso il ha dedotto che la Pt_1
IG ha ormai raggiunto la piena indipendenza economica, Per_1
essendo titolare di un contratto a tempo indeterminato presso la società
ID ITALIA SRL e che, pertanto, devono ritenersi cessate le condizioni che giustificano la corresponsione dell'assegno di mantenimento. Rispetto alla richiesta di ripetizione dell'indebito, ha
2 evidenziato che né la figlia né l'ex moglie lo hanno mai informato dell'ingresso nel mondo del lavoro di di fatto impedendogli di Per_1
agire per tempo al fine di ottenere la revisione delle condizioni di divorzio.
Costituitasi in giudizio ha contestato la Controparte_1
fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, la Sig.ra nega che la figlia abbia CP_1
raggiunto l'indipendenza economica dal momento che il contratto di lavoro menzionato dal padre riguarda un rapporto part-time, per una sola volta alla settimana, con compenso mensile di soli 390,00 Euro
netti.
Tale circostanza, a parere della resistente, dimostra la diligenza e la serietà di che, pur avendo intrapreso un percorso Per_1
universitario brillante, sacrifica il suo unico giorno libero settimanale per contribuire al proprio sostentamento, ma non prova la raggiunta indipendenza economica della ragazza che non potrebbe certo mantenersi con il solo guadagno proveniente dall'unico giorno di lavoro settimanale.
Inoltre, la resistente evidenzia di non poter soddisfare in esclusiva le esigenze economiche della figlia, tanto più considerando il divario economico sussistente tra il proprio reddito e quello dell'ex coniuge e sostiene, altresì, di corrispondere l'intero ammontare dell'assegno di mantenimento alla figlia e dunque ritiene che a lei dovrebbe Per_1
rivolgersi l'azione di ripetizione per le eventuali somme indebitamente pagate dal padre.
3 La resistente, pertanto, nel chiedere il rigetto delle domande di parte ricorrente, formula le seguenti conclusioni: confermare l'assegno di mantenimento a favore di nell'attuale misura di Euro Persona_2
380,00 mensili;
in via subordinata, determinare l'assegno di mantenimento nella misura di Euro 175,00 mensili;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra in relazione all'azione di CP_1
restituzione delle somme asseritamente versate indebitamente, dovendo tale azione essere rivolta nei confronti di e, comunque, Persona_2
nella denegata ipotesi di accoglimento, determinare le somme da restituire tenendo conto del permanere dell'obbligazione di mantenimento nella misura suggerita o in quella che il Tribunale vorrà
determinare;
Infine, con successiva istanza, la resistente riferisce che la figlia dovrà cessare il rapporto di lavoro in essere con la società ID Per_1
S.r.l. per la necessità di effettuare uno stage formativo fuori regione per conseguire la laurea magistrale.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto negli stretti limiti di seguito esposti.
Deve preliminarmente affermarsi che non può dirsi raggiunta l'indipendenza economica di Infatti, dalle buste paga Persona_2
allegate da parte resistente, si evince che il compenso percepito dalla ragazza per l'attività prestata un solo giorno alla settimana si attesta, in media, sui 450 Euro netti mensili.
È indubbio che tale somma risulta inadeguata a garantire un pieno e autonomo sostentamento e dunque a giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento. Infatti, la giurisprudenza di legittimità,
4 pur sostenendo che “quando il giovane entra nel mondo del lavoro
l'obbligo di mantenimento si interrompe perché deve essere considerato
autosufficiente” (Cass. ord. 19696/2019) e che tale situazione sussiste anche nel caso di contratto a termine (vedi. Cass. ord. n. 40282 del
2021) e, dunque, ancor di più in caso di contratto part-time a tempo indeterminato, assume sempre come condizione essenziale per la revoca dell'assegno la raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne e infatti afferma che “la retribuzione deve poter essere
considerata adeguata: il fatto che un soggetto percepisca una
retribuzione non significa che sia indipendente se la paga non è
adeguata secondo i criteri oggettivi di sopravvivenza. Per tale ragione
l'adeguatezza della retribuzione deve essere indicata come quella
misura del compenso tale da assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa”(ex plurimis Cass. ord. 40282 del 2021;
Cass. ord. 19077/2020).
Nel caso di specie, come già argomentato, tale autosufficienza non può dirsi raggiunta perché il reddito mensile della giovane non è
idoneo a garantirle di provvedere in autonomia alle proprie esigenze di vita quotidiana, oltreché a fronteggiare le spese straordinarie relative all'età e al percorso di studio intrapreso. Anzi, il fatto che Per_1
nonostante stia affrontando proficuamente un percorso universitario impegnativo, abbia deciso di trovare un modesto impiego, deve essere inteso come indice di un carattere maturo e diligente e non può essere assunto come elemento idoneo a peggiorare la sua condizione economica in forza della revoca dell'assegno mensile. Anzi, il collegio ritiene che l'importo complessivo derivante dal mantenimento
5 corrisposto dal padre e il modesto compenso della propria attività
lavorativa sia adeguato a soddisfare le proprie esigenze di vita, tanto più
se dovrà svolgere un periodo di formazione fuori regione, con conseguenti maggiori oneri economici.
È chiaro che tali valutazioni sono svolte allo stato dei fatti e quindi considerando che ancora non ha concluso il proprio Per_1
percorso di studio nell'ambito del quale è in regola con gli esami e prende sempre buoni voti, come dimostrato dai certificati universitari allegati da parte resistente. Tali conclusioni saranno dunque rivalutabili quando la giovane porterà a termine l'iter universitario e si inserirà
compiutamente nel mondo del lavoro, in piena aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “affinchè cessi l'obbligo di
mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, non è
imprescindibile una situazione di indipendenza economica reale,
effettiva ed attuale, essendo invece sufficiente che si siano create le
condizioni per il conseguimento di tale risultato” (Cass. sent. n. 17183
del 2020). Orbene è pacifico che tale condizione potenziale ancora non risulta sussistente perché sta procedendo alla sua realizzazione Per_1
in modo diligente e coerente con la propria età, ma lo sarà nel momento in cui avrà concluso gli studi e potrà, pertanto, inserirsi validamente nel mondo del lavoro.
Ciò detto, deve comunque considerarsi che la sussistenza del contratto di lavoro in capo a ha determinato una variazione nei Per_1
redditi del ricorrente che ha cessato di percepire le detrazioni relative al carico di famiglia. Tale modifica giustifica la limitata riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma di Euro 300,00 mensili a far
6 data dal giugno 2024, avuto riguardo alla proposizione della domanda,
in modo da ripristinare equamente l'incidenza dello stesso sul reddito paterno, tanto più considerando gli importi che la giovane percepisce grazie allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Sulla base di quanto già argomentato, deve inoltre respingersi la richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte. In
disparte le questioni di natura procedimentale – considerato che la giurisprudenza sostiene che tali domande debbano essere proposte con rito ordinario in separato giudizio – la domanda è infondata proprio perché l'avvenuto pagamento non può ritenersi indebito dato che non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica e Per_1
dunque non sono venute meno le condizioni che giustificano la corresponsione dell'assegno.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22277/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico di a titolo di mantenimento nei confronti della Parte_1
figlia nella somma di Euro 300,00 mensili a Persona_2
decorrere dal mese di giugno 2024, da rivalutare
7 annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2024;
- Condanna a corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, i relativi importi
[...]
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17
dicembre 2014, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al medesimo Persona_2
Protocollo;
- rigetta la domanda di ripetizione proposta dal ricorrente;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 17/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Carola Serpietri magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Roma.
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