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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5925 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA composto dai magistrati: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Filomena Albano Giudice dr.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 48121/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Shqipe Daiu, per delega in atti, Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Chiarinelli, per Controparte_1
delega in atti, resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
resistente contumace
OGGETTO: corresponsione pensione reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso che era stata sposata con dal 18.8.1966 (cfr. CP_3
certificato di matrimonio, in atti) al 15.12.1998 (cfr. sentenza di divorzio passata in giudicato, in atti), che era di stato libero (cfr. certificazione anagrafica, in atti), che dal matrimonio erano nati due figli, che era stato riconosciuto alla stessa un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili dalla Corte d'Appello (cfr. sentenza del 13.7.2005 passata in giudicato, in atti), che il aveva contratto un nuovo matrimonio con la CP_3
resistente in data 15.5.2000 (cfr. certificato di matrimonio, in atti), che Controparte_1
egli era deceduto in data 3.5.2023, come da certificato di morte in atti, chiedeva l'assegnazione per la propria quota parte della pensione di reversibilità come ritenuto equo quanto alla percentuale da assegnare, con ordine all' di pagamento, con CP_2
arretrati ed interessi.
La , quale coniuge superstite, chiedeva determinarsi una quota della Controparte_1
pensione di reversibilità in suo favore secondo i parametri di legge.
L' non si costituiva e può essere dichiarato contumace. CP_2
Nel merito, si osserva che ai sensi dell'art. 9, co. 2 e 3, l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, sent. del 9.12.1992, n. 13041), sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità. I presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto possono, poi, identificarsi, a norma dell' art. 13 l. 74/1987, nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale, appunto, non deve aver contratto nuove nozze, nella titolarità in capo a costui di un assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 l. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del
Tribunale ex art. 5 l. 898/1970), nonché, infine, nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
La questione più complessa attiene all'individuazione dei criteri di suddivisione del trattamento pensionistico tra gli aventi diritto, in ipotesi di concorso tra ex e attuale coniuge, posto che, sul punto, il legislatore ha fatto riferimento, unicamente, alla durata del vincolo matrimoniale, da intendersi, secondo l'indirizzo interpretativo estensivo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, compreso, per l'ex coniuge tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale, cfr. Cass., sent. n. 15164/2003) e, per l'attuale coniuge, anticipato all'eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr.
Cass., sent. n. 15148/2003, con la precisazione che tale convivenza dev'essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale). Secondo l'orientamento giurisprudenziale confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 419 del 4.11.1999 (cfr. successivamente Cass., sent. del 30.3.2004, n. 6272), l'art. 9, comma 3, l. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del Giudice, non è elemento esclusivo e la valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Peraltro, la
Suprema Corte nella pronuncia n. 4867/2006, ha enunciato il principio di diritto, richiamando la propria precedente giurisprudenza in relazione alla ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, e specificamente indicando che tale ripartizione “deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto) anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale;
fra tali elementi, da individuarsi nell'ambito della L. n. 898 del 1970, art. 5, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonchè le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni”. La Suprema Corte, con sent. del 31.1.2007, n. 2092, ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario;
la sentenza attribuisce sia al coniuge superstite sia all'ex coniuge divorziato un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità. Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato: l'art. 9 l. 898/70 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al Giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
È chiaro - precisa inoltre la Suprema Corte nella sentenza citata - che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare dalla prima beneficiaria le somme versatele in eccesso e pagare alla seconda beneficiaria quelle a lei effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (“…tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso", cfr. Cass. cit.).
Premesso tutto questo, dunque, deve darsi atto che la ricorrente è stata sposata con il de cuius per 32 anni e mezzo, che dalla loro unione nascevano due figli e che dal marzo
2002 la è stata titolare di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili fino al Pt_1
momento del decesso dell'ex coniuge, che la stessa è titolare di pensione pari ad euro
1.800,00 mensili circa, oltre aqlla tredicesima (cfr. estratto conto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), ed è proprietaria della casa dove vive nonchè di altra abitazione al 50% sita in Palau (SS) (cfr. dichiarazione cit.); la resistente, invece, è stata sposata con il de cuius per 23 anni e fino alla sua morte, senza avere avuto figli, è titolare di pensione pari ad euro 1.700,00 mensili, oltre alla tredicesima (cfr. dichiarazioni dei redditi e cedolini, in atti), è titolare di un saldo di conto corrente pari ad euro 154.000,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), ed è proprietaria di un'abitazione, concessa in comodato gratuito al figlio (cfr. dichiarazione cit.).
Deve, a ciò, anche aggiungersi che l'entità dell'assegno divorzile non è un limite per la valutazione della percentuale spettante alla ex coniuge, in assenza di qualsiasi previsione normativa in tal senso (cfr. Cass., ord. n. 21247/2021).
Ebbene, vista la pensione di reversibilità di cui all'attestazione dell' in atti, e pari ad CP_2
euro 1.190 mensili netti, oltre alla tredicesima, premesso tutto quanto fin qui esposto, ritiene equo questo Collegio determinare la percentuale di spettanza della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 40% in favore della ricorrente e del 60% in favore della resistente.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura del giudizio tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei riguardi della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, coì provvede:
1) determina la quota del trattamento pensionistico di reversibilità relativo a
[...]
erogato dall' nella misura del 40% in favore di e con CP_3 CP_2 Parte_1
attribuzione del residuo 60% in favore di con decorrenza Controparte_1
dall'1.6.2023;
2) condanna l' al pagamento della quota della pensione di reversibilità come sopra CP_2
determinata a decorrere dall'1.6.2023, in favore di , con il concorrente diritto di Parte_1
come sopra determinato;
Controparte_1
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti costituite e irripetibili nei riguardi della parte contumace.
Così deciso in Roma, 7.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA composto dai magistrati: dr.ssa Marta Ienzi Presidente dr.ssa Filomena Albano Giudice dr.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 48121/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Shqipe Daiu, per delega in atti, Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Chiarinelli, per Controparte_1
delega in atti, resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
resistente contumace
OGGETTO: corresponsione pensione reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso che era stata sposata con dal 18.8.1966 (cfr. CP_3
certificato di matrimonio, in atti) al 15.12.1998 (cfr. sentenza di divorzio passata in giudicato, in atti), che era di stato libero (cfr. certificazione anagrafica, in atti), che dal matrimonio erano nati due figli, che era stato riconosciuto alla stessa un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili dalla Corte d'Appello (cfr. sentenza del 13.7.2005 passata in giudicato, in atti), che il aveva contratto un nuovo matrimonio con la CP_3
resistente in data 15.5.2000 (cfr. certificato di matrimonio, in atti), che Controparte_1
egli era deceduto in data 3.5.2023, come da certificato di morte in atti, chiedeva l'assegnazione per la propria quota parte della pensione di reversibilità come ritenuto equo quanto alla percentuale da assegnare, con ordine all' di pagamento, con CP_2
arretrati ed interessi.
La , quale coniuge superstite, chiedeva determinarsi una quota della Controparte_1
pensione di reversibilità in suo favore secondo i parametri di legge.
L' non si costituiva e può essere dichiarato contumace. CP_2
Nel merito, si osserva che ai sensi dell'art. 9, co. 2 e 3, l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, sent. del 9.12.1992, n. 13041), sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità. I presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto possono, poi, identificarsi, a norma dell' art. 13 l. 74/1987, nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale, appunto, non deve aver contratto nuove nozze, nella titolarità in capo a costui di un assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 l. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del
Tribunale ex art. 5 l. 898/1970), nonché, infine, nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
La questione più complessa attiene all'individuazione dei criteri di suddivisione del trattamento pensionistico tra gli aventi diritto, in ipotesi di concorso tra ex e attuale coniuge, posto che, sul punto, il legislatore ha fatto riferimento, unicamente, alla durata del vincolo matrimoniale, da intendersi, secondo l'indirizzo interpretativo estensivo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, compreso, per l'ex coniuge tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale, cfr. Cass., sent. n. 15164/2003) e, per l'attuale coniuge, anticipato all'eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr.
Cass., sent. n. 15148/2003, con la precisazione che tale convivenza dev'essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale). Secondo l'orientamento giurisprudenziale confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 419 del 4.11.1999 (cfr. successivamente Cass., sent. del 30.3.2004, n. 6272), l'art. 9, comma 3, l. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del Giudice, non è elemento esclusivo e la valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Peraltro, la
Suprema Corte nella pronuncia n. 4867/2006, ha enunciato il principio di diritto, richiamando la propria precedente giurisprudenza in relazione alla ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, e specificamente indicando che tale ripartizione “deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto) anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale;
fra tali elementi, da individuarsi nell'ambito della L. n. 898 del 1970, art. 5, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonchè le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni”. La Suprema Corte, con sent. del 31.1.2007, n. 2092, ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario;
la sentenza attribuisce sia al coniuge superstite sia all'ex coniuge divorziato un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità. Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato: l'art. 9 l. 898/70 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al Giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
È chiaro - precisa inoltre la Suprema Corte nella sentenza citata - che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare dalla prima beneficiaria le somme versatele in eccesso e pagare alla seconda beneficiaria quelle a lei effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (“…tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso", cfr. Cass. cit.).
Premesso tutto questo, dunque, deve darsi atto che la ricorrente è stata sposata con il de cuius per 32 anni e mezzo, che dalla loro unione nascevano due figli e che dal marzo
2002 la è stata titolare di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili fino al Pt_1
momento del decesso dell'ex coniuge, che la stessa è titolare di pensione pari ad euro
1.800,00 mensili circa, oltre aqlla tredicesima (cfr. estratto conto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), ed è proprietaria della casa dove vive nonchè di altra abitazione al 50% sita in Palau (SS) (cfr. dichiarazione cit.); la resistente, invece, è stata sposata con il de cuius per 23 anni e fino alla sua morte, senza avere avuto figli, è titolare di pensione pari ad euro 1.700,00 mensili, oltre alla tredicesima (cfr. dichiarazioni dei redditi e cedolini, in atti), è titolare di un saldo di conto corrente pari ad euro 154.000,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), ed è proprietaria di un'abitazione, concessa in comodato gratuito al figlio (cfr. dichiarazione cit.).
Deve, a ciò, anche aggiungersi che l'entità dell'assegno divorzile non è un limite per la valutazione della percentuale spettante alla ex coniuge, in assenza di qualsiasi previsione normativa in tal senso (cfr. Cass., ord. n. 21247/2021).
Ebbene, vista la pensione di reversibilità di cui all'attestazione dell' in atti, e pari ad CP_2
euro 1.190 mensili netti, oltre alla tredicesima, premesso tutto quanto fin qui esposto, ritiene equo questo Collegio determinare la percentuale di spettanza della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 40% in favore della ricorrente e del 60% in favore della resistente.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura del giudizio tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei riguardi della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, coì provvede:
1) determina la quota del trattamento pensionistico di reversibilità relativo a
[...]
erogato dall' nella misura del 40% in favore di e con CP_3 CP_2 Parte_1
attribuzione del residuo 60% in favore di con decorrenza Controparte_1
dall'1.6.2023;
2) condanna l' al pagamento della quota della pensione di reversibilità come sopra CP_2
determinata a decorrere dall'1.6.2023, in favore di , con il concorrente diritto di Parte_1
come sopra determinato;
Controparte_1
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti costituite e irripetibili nei riguardi della parte contumace.
Così deciso in Roma, 7.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi