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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4575/2021.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4575/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1554/2021, pubblicata in data
22.09.2021 TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Perrotta (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
NO De OS sito in Napoli (NA), Centro Direzionale isola F12
APPELLANTE
NONCHE'
(codice fiscale ), cessionaria del credito della Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata in forza di mandato speciale (giusta atto a Controparte_2
ministero del notaio di Pordenone del 30 novembre 2018, rep. n. Persona_1
300077/32828) da rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_2
SS (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio dell'avv. Salvatore Caiazzo sito in Napoli (NA), Via F. Carretto n.26
pagina 1 di 11 APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
notificato il 02.03.2015, conveniva innanzi il Tribunale di Como l' CP_3
nella sua qualità di procuratore di per sentir "revocare
[...] Controparte_4
il decreto ingiuntivo opposto e in via preliminare dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Como in favore del Tribunale di Avellino, nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di fideiussione del 20.02.2006; in subordine accertare
e dichiarare la nullità degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo del
20.02.2006; in ogni caso decurtare da quanto dovuto dall'opponente all'opposta la somma di € 91.000,00 ricavata dalla vendita nella procedura esecutiva n. 753/2012
RG Es. Imm. Tribunale di Como. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai procuratori anticipatari delle stesse". A sostegno delle proprie domande, eccepiva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente. Nel merito, eccepiva la nullità della fideiussione per mancata fissazione di un tetto massimo garantito e la nullità degli interessi pattuiti con il mutuo contratto dai mutuatari garantiti.
si costituiva in giudizio chiedendo così provvedere: Controparte_4
"…concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto per
l'importo di € 83.226,62, oltre interessi al tasso contrattuale dall'11.09.2012 al saldo ed oltre alle spese e competenze della fase monitoria, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né la causa è di pronta soluzione. - rigettare, in ogni caso, l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata, in quanto
pagina 2 di 11 infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti al paragrafo 1. - assegnare alle parti il termine ex art. 5 D. Igs. n. 28/2010 e succ. mod. per la presentazione della domanda di mediazione, fissando la successiva vaienza dopo la scadenza del termine ex art. 6 D. Lgs. n. 28/2010 e succ. mod. per verificare l'esito del procedimento di mediazione e, in difetto di accordo, per la prosecuzione del processo. In subordine: - pel caso in cui il Giudice non ritenesse di concedere la provvisoria esecutorietà, relativamente all'importo sopra indicato, al decreto ingiuntivo opposto, nel rigettare in ogni caso ogni avversa domanda che potrebbe assumere carattere preliminare e/o pregiudiziale, pronunciare ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. di pagamento della somma di €
83.226,62, oltre interessi al tasso contrattuale dall'11.09.2012 al saldo ed oltre alle spese e competenze di causa. IN PRINCIPALITÀ: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque sia, inammissibili, nulle e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n.
40/2015 emesso il 9.01.2015 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice dott.ssa
Cao. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza della fase di opposizione. In via subordinata: - per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via principale, accertare e dichiarare che la , come in atti rappresentata, e creditrice nei confronti del Controparte_4
sig. in solido con il sig. della somma Parte_1 Controparte_5
complessivamente pari ad € 83.226,62, oltre agli interessi tasso contrattuale, comunque sia contenuti nell'ambito del tasso soglia, dall'11.09.2012 al saldo e condannare il medesimo sig. al pagamento della somma suddetta. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambe le fasi, ingiuntiva e di opposizione".
Con sentenza n. 1500/2015 del 7.10.2015 il Tribunale Ordinario di Como revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava l'incompetenza per territorio di esso
Tribunale in favore del Tribunale di Avellino, fissando il termine di tre mesi per la pagina 3 di 11 riassunzione della causa avanti al Tribunale ritenuto competente, condannando al pagamento in favore di delle spese di lite. Controparte_3 Parte_1
La provvedeva, dunque, a riassumere la causa innanzi al Tribunale di CP_3
Avellino, chiedendo l'accoglimento della domanda con cui chiedeva la condanna del fideiussore al pagamento delle somme di cui al precedente giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda con Parte_1
vittoria di spese.
Con sentenza n. 81554/2021, depositata in data 22.09.2021, il Tribunale di Avellino ha definito il giudizio iscritto al n. 50/2016 R.G, con il seguente dispositivo:
“accoglie per quanto di ragione la domanda di pagamento e condanna
[...]
al pagamento della somma di euro € 83.226,62, oltre interessi Parte_1
contrattuali dall'11.09.2012 al saldo. Condanna altresi a Parte_1
rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per spese, € 5.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali”.
con atto notificato in data 01.11.2021, proponeva appello avverso Parte_1
la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame.
Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “-in via preliminare, e previa fissazione di udienza per la delibazione della relativa istanza, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata -nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di fideiussione del 7.2.2006, riformando integralmente la predetta sentenza ovvero, in via meramente subordinata, nella parte in cui condanna
l'odierno appellante al pagamento degli interessi moratori. Vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario degli stessi”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, così chiedeva: “In via preliminare e/o pregiudiziale: - rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1554/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Avellino in persona del
pagina 4 di 11 Giudice Dott.ssa Aureliana Di TE in data 22.09.2021, in quanto non sussiste alcuno dei motivi previsti ex lege per l'adozione di tale provvedimento, come sopra esposto al paragrafo 4; In principalità: respingere e rigettare le domande tutte formulate dall'appellante perché infondate sia in fatto, sia in diritto e, comunque sia, inammissibili e/o nulle. Confermare, comunque sia, anche eventualmente con motivazioni diverse, la sentenza impugnata n. 1554/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Avellino in persona del Giudice Dott.ssa Aureliana Di
TE in data 22.09.2021. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza. In via subordinata: per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via preliminare/pregiudiziale e/o principale, fermo il rigetto delle domande ed eccezioni spiegate da parte avversa, accertare e dichiarare che sessionaria del credito di Intesa Sanapolo Spa, è Controparte_1
creditrice, nei confronti del sig. in solido con il sig. Parte_1 CP_5
della somma complessivamente pari ad € 83.226,62, oltre agli interessi al
[...]
tasso contrattuale, comunque sia contenuti nell'ambito del tasso soglia, dall'11.09.2012 al saldo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e condannare il medesimo sig. al pagamento della Parte_1
somma suddetta. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza, di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte, con provvedimento in data 08 maggio 2025, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla Parte_1
base dei seguenti motivi di appello: a) nullità della fideiussione ai sensi degli artt. 33 e
36 del D.L.vo 206/2005 (Codice del Consumo); b) nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c.; c) nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori
pagina 5 di 11 da considerarsi nei confronti del fideiussore-consumatore, vessatoria e quindi nulla ai sensi e per gli effetti dei già citati artt. 33 lett. d) ed l) e 36 lett. c) del D. L.vo
206/2005… anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4 TUB.
Preliminarmente rileva questa Corte che l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina di cui al codice del consumo è infondata.
Ed invero, dalla lettura del gravame, così come articolato sul punto in esame, non risultano nemmeno indicati gli articoli della fideiussione che l'istante ritiene di impugnare in quanto nulli per violazione della richiamata disciplina a tutela del consumatore.
La difesa di infatti, si è limitata ad eccepire genericamente la nullità Parte_1
della fideiussione in forza dell'art. 33 D. Lvo 206/2005 comma 2, lettere d,l,c riportando pedissequamente parte del dettato legislativo, senza alcuna specifica individuazione delle singole clausole inserite nella garanzia da lui prestata.
Con il secondo motivo di gravame, come sopra detto, l'istante assume la “nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. ritenendo che “trattasi non di fideiussione ordinaria ma omnibus relativa ad obbligazione futura e stante la mancanza di un espresso tetto massimo deve considerarsi nulla in virtù del disposto dell'art. 1938 c.c. così come modificato dalla L. 154/1992”.
L'assunto è infondato.
Rileva sul punto la Corte che il Tribunale irpino correttamente qualificava la fideiussione in esame come condizionale. Tanto perché il contratto di mutuo, stipulato in data 20 febbraio 2006, in relazione al quale veniva prestata la garanzia, al momento dell'assunzione del vincolo a carico dell'appellante (07 febbraio 2006), non era stato ancora sottoscritto dalla Banca Intesa spa con e Controparte_5 CP_6
(mutuatari). Non di meno, la garanzia veniva rilasciata per una sola
[...]
obbligazione condizionale e specifica, ovvero in relazione ad una ben precisa operazione di credito, costituita dal ben individuato contratto di mutuo n. 9319518 in relazione al quale vi erano state evidentemente le ordinarie attività istruttorie relativamente alla pagina 6 di 11 situazione reddituale dei mutuatari, del cespite che con il mutuo questi ultimi avrebbero acquistato (come specificato anche dalla difesa del che ha esposto che la Parte_1
garanzia veniva prestata per consentire l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione della figlia del fideiussore e del genero, mutuatari garantiti) e sul quale, come
è noto, l'istituto di credito iscrive ipoteca a garanzia del proprio credito. Tanto si evince chiaramente dalla lettura della stessa fideiussione impugnata dal (cfr Parte_1
fideiussione del 07.02.2006 depositata in atti, ove si legge “con la presente dichiariamo di costituirci fideiussori di…per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso codesta
Banca derivanti dalla linea di credito che vi siete dichiarati disposti a concedere al predetto nominativo: mutuo fondiario n. 9319518 di €175.000,00 – durata 30 anni”
(Cfr fideiussione prodotta in atti).
Pertanto, la sola circostanza che la fideiussione veniva rilasciata qualche giorno prima
(07.02.2006) della formale stipula del contratto di mutuo (20 febbraio 2006) non rileva, di per sé, al fine di dimostrare la dedotta natura di fideiussione omnibus della stessa, dovendosi aver riguardo al complessivo comportamento delle parti antecedente alla stipula del contratto in esame. Ancora, dalla documentazione in atti, si evince che proprio dal contratto di mutuo in relazione al quale veniva prestata la contestata garanzia personale, si ev che la concessione del mutuo era già stata deliberata tre mesi prima, precisamente il 24.11.2025 (cfr. art. 1 contratto di mutuo allegato nel fascicolo monitorio in cui, tra l'altro, si legge: “in base alla propria delibera del 24 novembre
2005 la Banca concede a mutuo ed eroga ed il mutuatario dichiara di ricevere a mutuo…”).
D'altra parte, come sopra evidenziato, nella stessa fideiussione risultano chiaramente e specificamente indicati il numero esatto identificativo del contratto di mutuo che di lì a poco sarebbe stato formalmente redatto, l'importo concesso dalla Banca mutuante e la durata del prestito (cfr.: fideiussione citata, in cui si legge: mutuo fondiario n. 9319518 di €175.000,00 – durata 30 anni”).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, dunque, l'obbligazione principale risultava già individuata esattamente al momento dell'assunzione della garanzia, in virtù di tutti gli elementi identificativi del contratto di mutuo, ovvero attraverso l'indicazione del numero identificativo del contratto, dell'importo che sarebbe stato erogato e della durata del sinallagma, non potendosi, quindi, considerare l'obbligazione garantita quale obbligazione futura e/o generica. Correttamente, dunque, il Tribunale di Avellino ha ritenuto che “la fideiussione in atti può essere qualificata come condizionale e non già ominibus” (cfr.: sentenza appellata, pag 3).
La giurisprudenza di legittimità, poi, ha precisato che la disposizione di cui all'art. 1938
c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come chiaramente si evince dal tenore letterale dell'articolo. Secondo la Suprema Corte, infatti: “L'art. 1938 cod. civ., come modificato dall'art. 10 della legge n. 154/1992, prevede la necessità di indicazione dell'importo massimo garantito solo per il caso che il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di obbligazioni condizionate. Non pare consentire altra interpretazione il testo della norma stessa, che, affermata la possibilità di garantire con la fideiussione anche
"obbligazioni condizionali o future", fa seguire la precisazione (aggiunta con la novella sopra richiamata) "con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito" ove "quest'ultimo caso" non può che corrispondere alla seconda delle due ipotesi considerate, quella per l'appunto di garanzia per obbligazioni future”. (Cass. civ. sent. n. 2492 del 31.01.2017). Pertanto, poiché come sopra rilevato, l'obbligazione garantita è chiaramente specifica, essendo individuata e regolamentata all'atto della sottoscrizione della fideiussione, il conseguente formalizzarsi del mutuo ha determinato il realizzarsi della condizione di efficacia della fideiussione stessa.
Parte appellata, infine, impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di credito dell'Istituto mutuante anche in relazione agli interessi contrattualmente previsti dall'11.09.2012 al saldo, assumendo l'erroneità della pagina 8 di 11 pronuncia perché “gli stessi non sarebbero mai stati indicati e, in ogni caso, la mancanza di prova della sua conoscenza del contratto di mutuo”.
Ritiene la Corte che il contratto di mutuo, pur non recando l'indicazione in cifra del tasso di interesse, contiene il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.
Tanto si evince dalla lettura degli artt. 4.1 e 5 del contratto di mutuo che escludono la presunta indeterminatezza della clausola relativa all'applicazione degli interessi (Cfr. contratto di mutuo allegato in atti). Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, insegna: “In tema di contratti bancari, il tasso degli interessi ultralegali, quale elemento che integra l'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve essere determinato o determinabile. L'art. 117, commi 3 e 4, t.u.b., nel prescrivere che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altra condizione praticata, ammette che le parti possano fissare il saggio di interesse per relationem a documenti esterni al contratto, purché tale riferimento consenta al cliente di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici delle condizioni applicate. La determinazione per relationem può avvenire sia mediante l'indicazione numerica diretta del tasso in un documento allegato e parte integrante del contratto, sia attraverso il rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili e inequivoci, senza margini di incertezza o discrezionalità, come nel caso di tassi variabili collegati a parametri di pubblico riscontro (es. tasso interbancario
Libor). L'obbligo della forma scritta per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non richiede necessariamente che il documento contrattuale contenga
l'indicazione in cifre del tasso, potendo essere soddisfatto anche mediante il richiamo scritto a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente determinabili”. (Cass. civ. ordin. n. 5363 del 29.02.2024).
Quanto invece alla conoscenza del mutuo da parte di ritiene questa Parte_1
Corte che il contenuto del contratto di mutuo era ben noto al fideiussore, in ragione dell'epoca in cui risulta deliberata dalla Banca la concessione del prestito in favore dei mutuatari. Trattasi di delibera di Banca Intesa S.p.A. del 24.11.2005 a seguito della pagina 9 di 11 quale è stato, poi, erogato il mutuo in favore della figlia e del Controparte_6
genero ( del stesso. Controparte_5 Parte_1
Come già evidenziato innanzi, la delibera con la quale un istituto di credito concede il prestito, viene adottata a seguito di preliminare richiesta del soggetto interessato, la quale dà vita ad un'attività istruttoria (relativa, tra l'altro, alla complessiva condizione reddituale dell'aspirante mutuatario e delle garanzie dallo stesso offerte in termini di capacità restitutoria dell'importo di cui si chiede il prestito), della quale è inverosimile che non fosse a conoscenza, atteso che lo stesso, in tutti gli atti del Parte_1
giudizio, dichiara di aver prestato la garanzia proprio al fine specifico di consentire alla figlia ed al genero di ottenere il mutuo richiesto.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e per l'effetto va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1554/2021 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale Di Avellino del 22.09.2021, così provvede:
pagina 10 di 11 a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida, in € 340,00 per spese ed € 7.991,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al
15%;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4575/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1554/2021, pubblicata in data
22.09.2021 TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Perrotta (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
NO De OS sito in Napoli (NA), Centro Direzionale isola F12
APPELLANTE
NONCHE'
(codice fiscale ), cessionaria del credito della Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata in forza di mandato speciale (giusta atto a Controparte_2
ministero del notaio di Pordenone del 30 novembre 2018, rep. n. Persona_1
300077/32828) da rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_2
SS (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio dell'avv. Salvatore Caiazzo sito in Napoli (NA), Via F. Carretto n.26
pagina 1 di 11 APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
notificato il 02.03.2015, conveniva innanzi il Tribunale di Como l' CP_3
nella sua qualità di procuratore di per sentir "revocare
[...] Controparte_4
il decreto ingiuntivo opposto e in via preliminare dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Como in favore del Tribunale di Avellino, nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di fideiussione del 20.02.2006; in subordine accertare
e dichiarare la nullità degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo del
20.02.2006; in ogni caso decurtare da quanto dovuto dall'opponente all'opposta la somma di € 91.000,00 ricavata dalla vendita nella procedura esecutiva n. 753/2012
RG Es. Imm. Tribunale di Como. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai procuratori anticipatari delle stesse". A sostegno delle proprie domande, eccepiva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente. Nel merito, eccepiva la nullità della fideiussione per mancata fissazione di un tetto massimo garantito e la nullità degli interessi pattuiti con il mutuo contratto dai mutuatari garantiti.
si costituiva in giudizio chiedendo così provvedere: Controparte_4
"…concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto per
l'importo di € 83.226,62, oltre interessi al tasso contrattuale dall'11.09.2012 al saldo ed oltre alle spese e competenze della fase monitoria, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né la causa è di pronta soluzione. - rigettare, in ogni caso, l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata, in quanto
pagina 2 di 11 infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti al paragrafo 1. - assegnare alle parti il termine ex art. 5 D. Igs. n. 28/2010 e succ. mod. per la presentazione della domanda di mediazione, fissando la successiva vaienza dopo la scadenza del termine ex art. 6 D. Lgs. n. 28/2010 e succ. mod. per verificare l'esito del procedimento di mediazione e, in difetto di accordo, per la prosecuzione del processo. In subordine: - pel caso in cui il Giudice non ritenesse di concedere la provvisoria esecutorietà, relativamente all'importo sopra indicato, al decreto ingiuntivo opposto, nel rigettare in ogni caso ogni avversa domanda che potrebbe assumere carattere preliminare e/o pregiudiziale, pronunciare ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. di pagamento della somma di €
83.226,62, oltre interessi al tasso contrattuale dall'11.09.2012 al saldo ed oltre alle spese e competenze di causa. IN PRINCIPALITÀ: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque sia, inammissibili, nulle e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n.
40/2015 emesso il 9.01.2015 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice dott.ssa
Cao. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza della fase di opposizione. In via subordinata: - per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via principale, accertare e dichiarare che la , come in atti rappresentata, e creditrice nei confronti del Controparte_4
sig. in solido con il sig. della somma Parte_1 Controparte_5
complessivamente pari ad € 83.226,62, oltre agli interessi tasso contrattuale, comunque sia contenuti nell'ambito del tasso soglia, dall'11.09.2012 al saldo e condannare il medesimo sig. al pagamento della somma suddetta. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambe le fasi, ingiuntiva e di opposizione".
Con sentenza n. 1500/2015 del 7.10.2015 il Tribunale Ordinario di Como revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava l'incompetenza per territorio di esso
Tribunale in favore del Tribunale di Avellino, fissando il termine di tre mesi per la pagina 3 di 11 riassunzione della causa avanti al Tribunale ritenuto competente, condannando al pagamento in favore di delle spese di lite. Controparte_3 Parte_1
La provvedeva, dunque, a riassumere la causa innanzi al Tribunale di CP_3
Avellino, chiedendo l'accoglimento della domanda con cui chiedeva la condanna del fideiussore al pagamento delle somme di cui al precedente giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda con Parte_1
vittoria di spese.
Con sentenza n. 81554/2021, depositata in data 22.09.2021, il Tribunale di Avellino ha definito il giudizio iscritto al n. 50/2016 R.G, con il seguente dispositivo:
“accoglie per quanto di ragione la domanda di pagamento e condanna
[...]
al pagamento della somma di euro € 83.226,62, oltre interessi Parte_1
contrattuali dall'11.09.2012 al saldo. Condanna altresi a Parte_1
rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per spese, € 5.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali”.
con atto notificato in data 01.11.2021, proponeva appello avverso Parte_1
la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame.
Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “-in via preliminare, e previa fissazione di udienza per la delibazione della relativa istanza, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata -nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di fideiussione del 7.2.2006, riformando integralmente la predetta sentenza ovvero, in via meramente subordinata, nella parte in cui condanna
l'odierno appellante al pagamento degli interessi moratori. Vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario degli stessi”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, così chiedeva: “In via preliminare e/o pregiudiziale: - rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1554/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Avellino in persona del
pagina 4 di 11 Giudice Dott.ssa Aureliana Di TE in data 22.09.2021, in quanto non sussiste alcuno dei motivi previsti ex lege per l'adozione di tale provvedimento, come sopra esposto al paragrafo 4; In principalità: respingere e rigettare le domande tutte formulate dall'appellante perché infondate sia in fatto, sia in diritto e, comunque sia, inammissibili e/o nulle. Confermare, comunque sia, anche eventualmente con motivazioni diverse, la sentenza impugnata n. 1554/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Avellino in persona del Giudice Dott.ssa Aureliana Di
TE in data 22.09.2021. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza. In via subordinata: per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via preliminare/pregiudiziale e/o principale, fermo il rigetto delle domande ed eccezioni spiegate da parte avversa, accertare e dichiarare che sessionaria del credito di Intesa Sanapolo Spa, è Controparte_1
creditrice, nei confronti del sig. in solido con il sig. Parte_1 CP_5
della somma complessivamente pari ad € 83.226,62, oltre agli interessi al
[...]
tasso contrattuale, comunque sia contenuti nell'ambito del tasso soglia, dall'11.09.2012 al saldo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e condannare il medesimo sig. al pagamento della Parte_1
somma suddetta. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza, di entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte, con provvedimento in data 08 maggio 2025, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla Parte_1
base dei seguenti motivi di appello: a) nullità della fideiussione ai sensi degli artt. 33 e
36 del D.L.vo 206/2005 (Codice del Consumo); b) nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c.; c) nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori
pagina 5 di 11 da considerarsi nei confronti del fideiussore-consumatore, vessatoria e quindi nulla ai sensi e per gli effetti dei già citati artt. 33 lett. d) ed l) e 36 lett. c) del D. L.vo
206/2005… anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4 TUB.
Preliminarmente rileva questa Corte che l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina di cui al codice del consumo è infondata.
Ed invero, dalla lettura del gravame, così come articolato sul punto in esame, non risultano nemmeno indicati gli articoli della fideiussione che l'istante ritiene di impugnare in quanto nulli per violazione della richiamata disciplina a tutela del consumatore.
La difesa di infatti, si è limitata ad eccepire genericamente la nullità Parte_1
della fideiussione in forza dell'art. 33 D. Lvo 206/2005 comma 2, lettere d,l,c riportando pedissequamente parte del dettato legislativo, senza alcuna specifica individuazione delle singole clausole inserite nella garanzia da lui prestata.
Con il secondo motivo di gravame, come sopra detto, l'istante assume la “nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. ritenendo che “trattasi non di fideiussione ordinaria ma omnibus relativa ad obbligazione futura e stante la mancanza di un espresso tetto massimo deve considerarsi nulla in virtù del disposto dell'art. 1938 c.c. così come modificato dalla L. 154/1992”.
L'assunto è infondato.
Rileva sul punto la Corte che il Tribunale irpino correttamente qualificava la fideiussione in esame come condizionale. Tanto perché il contratto di mutuo, stipulato in data 20 febbraio 2006, in relazione al quale veniva prestata la garanzia, al momento dell'assunzione del vincolo a carico dell'appellante (07 febbraio 2006), non era stato ancora sottoscritto dalla Banca Intesa spa con e Controparte_5 CP_6
(mutuatari). Non di meno, la garanzia veniva rilasciata per una sola
[...]
obbligazione condizionale e specifica, ovvero in relazione ad una ben precisa operazione di credito, costituita dal ben individuato contratto di mutuo n. 9319518 in relazione al quale vi erano state evidentemente le ordinarie attività istruttorie relativamente alla pagina 6 di 11 situazione reddituale dei mutuatari, del cespite che con il mutuo questi ultimi avrebbero acquistato (come specificato anche dalla difesa del che ha esposto che la Parte_1
garanzia veniva prestata per consentire l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione della figlia del fideiussore e del genero, mutuatari garantiti) e sul quale, come
è noto, l'istituto di credito iscrive ipoteca a garanzia del proprio credito. Tanto si evince chiaramente dalla lettura della stessa fideiussione impugnata dal (cfr Parte_1
fideiussione del 07.02.2006 depositata in atti, ove si legge “con la presente dichiariamo di costituirci fideiussori di…per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso codesta
Banca derivanti dalla linea di credito che vi siete dichiarati disposti a concedere al predetto nominativo: mutuo fondiario n. 9319518 di €175.000,00 – durata 30 anni”
(Cfr fideiussione prodotta in atti).
Pertanto, la sola circostanza che la fideiussione veniva rilasciata qualche giorno prima
(07.02.2006) della formale stipula del contratto di mutuo (20 febbraio 2006) non rileva, di per sé, al fine di dimostrare la dedotta natura di fideiussione omnibus della stessa, dovendosi aver riguardo al complessivo comportamento delle parti antecedente alla stipula del contratto in esame. Ancora, dalla documentazione in atti, si evince che proprio dal contratto di mutuo in relazione al quale veniva prestata la contestata garanzia personale, si ev che la concessione del mutuo era già stata deliberata tre mesi prima, precisamente il 24.11.2025 (cfr. art. 1 contratto di mutuo allegato nel fascicolo monitorio in cui, tra l'altro, si legge: “in base alla propria delibera del 24 novembre
2005 la Banca concede a mutuo ed eroga ed il mutuatario dichiara di ricevere a mutuo…”).
D'altra parte, come sopra evidenziato, nella stessa fideiussione risultano chiaramente e specificamente indicati il numero esatto identificativo del contratto di mutuo che di lì a poco sarebbe stato formalmente redatto, l'importo concesso dalla Banca mutuante e la durata del prestito (cfr.: fideiussione citata, in cui si legge: mutuo fondiario n. 9319518 di €175.000,00 – durata 30 anni”).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, dunque, l'obbligazione principale risultava già individuata esattamente al momento dell'assunzione della garanzia, in virtù di tutti gli elementi identificativi del contratto di mutuo, ovvero attraverso l'indicazione del numero identificativo del contratto, dell'importo che sarebbe stato erogato e della durata del sinallagma, non potendosi, quindi, considerare l'obbligazione garantita quale obbligazione futura e/o generica. Correttamente, dunque, il Tribunale di Avellino ha ritenuto che “la fideiussione in atti può essere qualificata come condizionale e non già ominibus” (cfr.: sentenza appellata, pag 3).
La giurisprudenza di legittimità, poi, ha precisato che la disposizione di cui all'art. 1938
c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come chiaramente si evince dal tenore letterale dell'articolo. Secondo la Suprema Corte, infatti: “L'art. 1938 cod. civ., come modificato dall'art. 10 della legge n. 154/1992, prevede la necessità di indicazione dell'importo massimo garantito solo per il caso che il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di obbligazioni condizionate. Non pare consentire altra interpretazione il testo della norma stessa, che, affermata la possibilità di garantire con la fideiussione anche
"obbligazioni condizionali o future", fa seguire la precisazione (aggiunta con la novella sopra richiamata) "con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito" ove "quest'ultimo caso" non può che corrispondere alla seconda delle due ipotesi considerate, quella per l'appunto di garanzia per obbligazioni future”. (Cass. civ. sent. n. 2492 del 31.01.2017). Pertanto, poiché come sopra rilevato, l'obbligazione garantita è chiaramente specifica, essendo individuata e regolamentata all'atto della sottoscrizione della fideiussione, il conseguente formalizzarsi del mutuo ha determinato il realizzarsi della condizione di efficacia della fideiussione stessa.
Parte appellata, infine, impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di credito dell'Istituto mutuante anche in relazione agli interessi contrattualmente previsti dall'11.09.2012 al saldo, assumendo l'erroneità della pagina 8 di 11 pronuncia perché “gli stessi non sarebbero mai stati indicati e, in ogni caso, la mancanza di prova della sua conoscenza del contratto di mutuo”.
Ritiene la Corte che il contratto di mutuo, pur non recando l'indicazione in cifra del tasso di interesse, contiene il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.
Tanto si evince dalla lettura degli artt. 4.1 e 5 del contratto di mutuo che escludono la presunta indeterminatezza della clausola relativa all'applicazione degli interessi (Cfr. contratto di mutuo allegato in atti). Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, insegna: “In tema di contratti bancari, il tasso degli interessi ultralegali, quale elemento che integra l'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve essere determinato o determinabile. L'art. 117, commi 3 e 4, t.u.b., nel prescrivere che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altra condizione praticata, ammette che le parti possano fissare il saggio di interesse per relationem a documenti esterni al contratto, purché tale riferimento consenta al cliente di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici delle condizioni applicate. La determinazione per relationem può avvenire sia mediante l'indicazione numerica diretta del tasso in un documento allegato e parte integrante del contratto, sia attraverso il rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili e inequivoci, senza margini di incertezza o discrezionalità, come nel caso di tassi variabili collegati a parametri di pubblico riscontro (es. tasso interbancario
Libor). L'obbligo della forma scritta per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non richiede necessariamente che il documento contrattuale contenga
l'indicazione in cifre del tasso, potendo essere soddisfatto anche mediante il richiamo scritto a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente determinabili”. (Cass. civ. ordin. n. 5363 del 29.02.2024).
Quanto invece alla conoscenza del mutuo da parte di ritiene questa Parte_1
Corte che il contenuto del contratto di mutuo era ben noto al fideiussore, in ragione dell'epoca in cui risulta deliberata dalla Banca la concessione del prestito in favore dei mutuatari. Trattasi di delibera di Banca Intesa S.p.A. del 24.11.2005 a seguito della pagina 9 di 11 quale è stato, poi, erogato il mutuo in favore della figlia e del Controparte_6
genero ( del stesso. Controparte_5 Parte_1
Come già evidenziato innanzi, la delibera con la quale un istituto di credito concede il prestito, viene adottata a seguito di preliminare richiesta del soggetto interessato, la quale dà vita ad un'attività istruttoria (relativa, tra l'altro, alla complessiva condizione reddituale dell'aspirante mutuatario e delle garanzie dallo stesso offerte in termini di capacità restitutoria dell'importo di cui si chiede il prestito), della quale è inverosimile che non fosse a conoscenza, atteso che lo stesso, in tutti gli atti del Parte_1
giudizio, dichiara di aver prestato la garanzia proprio al fine specifico di consentire alla figlia ed al genero di ottenere il mutuo richiesto.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato e per l'effetto va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 1554/2021 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale Di Avellino del 22.09.2021, così provvede:
pagina 10 di 11 a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida, in € 340,00 per spese ed € 7.991,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al
15%;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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