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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 5869/2024
Oggi 9.6.2025 h.11,30 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono presenti
Per l'attore l'Avv. MARTINELLI MASSIMO che discute la causa riportandosi alla memoria conclusiva ed a tutte le proprie domande istanze e difese
In ordine alla richiesta di integrazione della documentazione inerente il gratuito patrocinio si riserva il deposito non appena ne sarà in possesso
L'avv Balconi si riporta al contenuto di tutti i propri atti ed evidenzia che si
è di fronte a domande ex art 2043 c.c. . Dunque oltre alla condotta illecita non c'è prova di un danno patrimoniale perché in base alla sentenza avrebbe dovuto pagare quanto da essa sostituita;
la richiesta di danno morale è abnorme e comunque v non vi è prova del pretium doloris
L'avv Martinelli contesta
Il giudice all'esito della discussione pronuncia sentenza come di seguito allegata al presente verbale ex art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( CF ,) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.1969, residente in [...]
Ammesso la gratuito patrocinio difeso dall'Avv. Massimo MARTINELLI
Contro
( CF, ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.05.1978 e residente a [...]
difeso dall'avv. Franco BALCONI
dandone lettura in udienza ex art 281 sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per il rag. : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 e segg. c.c., ex art. 2059 c.c., ex art. 185 c.p. ed ex art. 651 c.p.p. dell'Avv. nella Controparte_1
pag. 2/12 causazione dell'illecito di infedele patrocinio, a seguito del quale l'attore ha riportato danni patrimoniali e non patrimoniali, come peraltro già accertati e sanciti dalla sentenza penale nr. 118/2021 Reg. Sent. Tribunale di Monza, pienamente confermata sul punto dalla sentenza nr. 1776/2023 Reg. Sent. Corte di Appello di Milano, resa il
1.03.2023, depositata il 14.03.2023, divenuta irrevocabile il 16.04.2023, e, per l'effetto,
CONDANNARE il convenuto a corrispondere all'attore il risarcimento di tutti i danni subiti, determinati in € 14.818,24, a titolo di danni patrimoniali, ed in € 25.000,00, a titolo di danni non patrimoniali, opportunamente maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'illecito al saldo effettivo, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in via equitativa, in corso di giudizio;
RIGETTARE l'eccezione riconvenzionale del convenuto di compensazione dei crediti, essendo la domanda nulla per genericità ed indeterminatezza, inammissibile, oltre che infondata, ed essendo i presunti crediti vantati dal , comunque, prescritti ex art. CP_1
2956 c.c., e comunque prescritti anche ai sensi dell'art. 2946 c.c.; IN VIA
ISTRUTTORIA:
RIGETTARE le inammissibili e superflue istanze istruttorie del convenuto per i motivi meglio dedotti da pag. 5 a pag. 7 della propria memoria ex art. 171 ter, comma I, nr. 3,
c.p.c.;
IN OGNI CASO:
CONDANNARE il convenuto a rifondere all'attore le spese giudiziali, nonché compensi di lite, oltre le successive occorrende, maggiorate di oneri di legge e previdenziali, come per legge.
Con espressa riserva di ulteriormente replicare alla memoria conclusiva del convenuto.
Per il dott. : Controparte_1
Respingersi integralmente le domande tutte svolte dell'attore, siccome infondate in fatto e d in diritto pag. 3/12 2. In subordine, nel non creduto caso di accoglimento, anche solo parziale delle domande attoree, porre in compensazione totale e/o parziale il credito così accertato con il controcredito vantato dal convenuto e meglio specificato in premessa
3. Con vittoria di compensi d'avvocato
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Il rag. ha convenuto in giudizio il dott. allegando la sentenza n.118/ Pt_1 CP_1
2021 del Tribunale penale di Monza con la quale il era stato condannato alla CP_1
pena di anno uno e mesi sei di reclusione per il reato di patrocinio infedele oltre al risarcimento dei danni in proprio favore , quale parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, ed alle spese di lite. Ne ha dunque in questa sede chiesto la liquidazione.
Il patrocinio infedele scaturiva in particolare dal mancato deposito dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di condanna penale di primo grado nr. 13912/2014 pronunciata a carico del e per la quale l'attore aveva conferito specifico Pt_1
mandato al di procedere in appello. CP_1
In particolare il sig. , all'esito del processo penale di primo Parte_1
grado nr. 56475/2010 R.G.N.R. Mod. 21 e nr. 1226/2013 R.G. Trib. di Milano- ove era assistito dall'Avv. – era stato condannato alla pena di mesi otto di Controparte_1 reclusione ed € 120,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, a risarcire il danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio ed al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale di € 10.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Incaricato il dell'appello le parti concordavano la linea difensiva ed i motivi CP_1 sui quali fondare l'impugnazione, con accettazione da parte del convenuto dell'incarico pag. 4/12 professionale e predisposizione dell'atto di impugnazione consegnato firmato anche al
Tuttavia in seguito l'Avv. non lo depositava e la sentenza di Pt_1 CP_1
condanna di primo grado passava in giudicato.
Sulla base di tali fatti il veniva tratto a giudizio per il reato di cui all'art 380 cp CP_1
e successivamente condannato in primo grado con la menzionata sentenza , mentre in appello il reato era dichiarato prescritto ma confermate per il resto le statuizioni civili di condanna.
Di qui l'odierno giudizio per la liquidazione dei danni pari alla multa comminata al con la sentenza 13912 del 2014 , alla condanna provvisionale di 10.000,00 euro Pt_1
, ed ai 2918,24 euro per spese processuali , comminate anch'esse con la predetta sentenza . A ciò dovevano aggiungersi euro 1780,00 quale compenso corrisposto all'avvocato ed euro 25.000,00 per il danno non patrimoniale derivante dalla CP_1
condanna penale.
Si è costituito il dott. evidenziando che l'onere della prova del danno gravava CP_1 sull'attore ed andava dimostrato nel presente giudizio, ma che viceversa dalla lettura della sentenza n. 13912/2014 si ricavava agevolmente il difficile esito di una riforma in appello.
“..Con tale sentenza il Giudice monocratico del Tribunale di Milano definiva il procedimento penale a carico del reo di avere formato delle false ricevute di pagamento per Pt_1 complessivi Euro 41.800,00.=, realizzate contraffacendo il timbro della cooperativa Solidarnosc
e la firma del suo legale rappresentante, edi aver tentato di truffare la cooperativa attraverso questo stratagemma. Dalla lettura delle motivazioni sottese alla sentenza di condanna ben si percepisce quanto la stessa sia inattaccabile, avendo il Giudice di prime cure ben circostanziato le ragioni della penale responsabilità del offrendo una puntuale ricostruzione Pt_1 storica, corredata da riscontri documentali non smentibili .Il lo ricordiamo, aveva Pt_1 sottoscritto con la cooperativa SOLIDARNOSC un contratto preliminare per l'assegnazione di una villetta in Ornago. Corrisposti acconti per complessivi Euro 56.945,00.= e fatto ingresso nell'abitazione pur senza ancora aver saldato il prezzo e dato corso all'atto definitivo, il Pt_1 corrispondeva ancora ulteriori acconti, ma poi, nel 2004,intentava azione civile innanzi al Tribunale di Monza per lamentare vizi e difetti, svolgendo actio quanti minoris. Il contenzioso si concludeva con un accordo transattivo, a fronte del quale la cooperativa accordava una riduzione di Euro 3.500,00.= rispetto al prezzo pattuito, d'intesa che si sarebbe poi provveduto alla stipula dell'atto definitivo. Era in quest'ambito che si collocava la condotta di rilievo penale del erché lo stesso, esibendo false ricevute di pagamento per Euro 41.800,00.=, Pt_1 asseriva di avere corrisposto acconti in contanti non conteggiati dalla cooperativa,che viceversa si sarebbero dovuti detrarre dal saldo ancora dovuto. Era un goffo tentativo di truffa che la cooperativa prontamente smascherava, da ciò generandosi il procedimento penale.Le evidenze pag. 5/12 processuali, ben lungi dal far emergere elementi a discarico, facevano al contrario emergere le consapevole e reiterata condotta truffaldina del che non si limitava alle maldestre Pt_1 falsificazioni delle ricevute di pagamento, ma anche alla predisposizione, parimenti maldestra, di una falsa lettera raccomandata, artatamente creata per far credere di aver rappresentato a più riprese alla cooperativa la questione dei pagamenti non conteggiati. E' tutto scritto in sentenza e crediamo vi sia poco da dire, salvo aggiungere alcuni particolari, che a nostro modo di vedere rilevano….”
Il convenuto evidenziava quindi che la condanna per infedele patrocinio si era mantenuta ben al di sotto delle richieste dell'accusa e la provvisionale era di gran lunga inferiore alle somme oggetto di contestazione tra e la CO , ad ulteriore Pt_1
conferma della scarsa possibilità di successo in appello di un'impugnativa alla condanna di primo grado del Pt_1
Quanto alle voci di danno lamentate dall'attore ne contestava conseguentemente la sussistenza evidenziando altresì che la CO non aveva mai richiesto la provvisionale ( da intendersi prescritta) mentre il non era stato mai pagato per CP_1 quel giudizio: le somme allegate dall'attore riguardavano altri procedimenti penali in cui aveva prestato il proprio patrocinio in favore del ( segnatamente il p.p. Pt_1
2223/2011) , attività solo in parte saldate e per cui il convenuto ancora vantava crediti per oltre 22.000,00 euro
Di qui la richiesta di rigetto della domanda dell'attore e comunque di “porre in compensazione totale e/o parziale il credito così accertato con il controcredito vantato dal convenuto e meglio specificato in premessa..”
Nel corso del giudizio erano scambiate le memorie, l'attore contestava le somme allegate in compensazione dal ed accettava la proposta transattiva formulata CP_1
dal giudice che era invece rigettata dal convenuto.
Quindi ritenuta l'istruttoria superflua la causa viene oggi posta in decisione.
2.I principi di diritto applicabili alla fattispecie
È in primo luogo necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 cod. proc. pen. e pag. 6/12 attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato. Ma la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an"
- in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (in tal senso Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. . 4318 del 14/02/2019)
Quanto all'ipotesi di condanna per il reato di patrocinio infedele è noto che l'art 380 c.p. punisce il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca un nocumento agli interessi della parte da lui difesa: Dunque per l'integrazione del reato è necessaria oltre alla dolosa violazione dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita anche la verificazione dell'evento del reato, costituito dal nocumento agli interessi del cliente, quale diretta conseguenza della condotta infedele :nocumento che può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o impediscano la prosecuzione (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 8617).
Si tratterebbe cioè secondo la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, ( sentenza n. 22239 del 3 giugno 2021) del caso di “perdita di chance processuale” subita dal cliente per il mancato conseguimento di vantaggi, di ordine anche solo morale, che sarebbero potuti conseguire al corretto esercizio del patrocinio legale.
pag. 7/12 Ma trasposti i principi in ambito civilistico – attesa la necessità più sopra richiamata del giudice di rivalutare il danno con riferimento al danno conseguenza – e procedendo alla ricerca dei presupposti per la condanna ( il nesso di causa ed il danno civilistico appunto) è tuttavia noto che in tema di responsabilità dell'avvocato, trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è in capo al cliente non essendo sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività ma necessario altresì dimostrare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente.
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire con giudizio probabilistico, che gli effetti di una diversa attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo rimanendo, in ogni caso,
a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione. .
Il che si traduce, nella fattispecie , nella dimostrazione , con giudizio probabilistico , della possibile riforma in appello della sentenza a carico del ove Pt_1
l'impugnazione fosse stata proposta.
Per quanto attiene, invece, la sussistenza del danno, il cliente è tenuto a dimostrare il danno in termini di danno emergente e lucro cessante e che questo sia conseguenzialità diretta e immediata dell'inadempimento illecito secondo un principio di causalità giuridica, ex art. 1223 c.c. : in tal senso il quantum risulta risarcibile entro i limiti della normalità, della regolarità e della ordinarietà desunti dalla regola delle conseguenze immeditate e dirette, ex art. 1223 c.c. e della regola della evitabilità, ex art. 1227 co. 2
c.c.
Se ne può concludere con le affermazioni della Cassazione - in un'ipotesi in cui il giudice penale aveva accertato l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione e pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio – che tale pronuncia spiega, in sede civile,”… effetto vincolante in ordine alla pag. 8/12 "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. Quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto- reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli. In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno. ..” ( cfr Cass.ord. 16 gennaio- 5 maggio 2020 n.8477
3.Le risultanze processuali
A fonte della sentenza d'appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ma confermato le statuizioni civili di condanna deve in primo luogo osservarsi , sulla base delle risultanze documentali in atto , che risulta in ogni caso dimostrato l'illecito civile del difensore consistente nell'omessa presentazione dell'impugnazione in violazione degli accordi col cliente .
Tanto risulta sia dai contenuti e dalle prove assunte in sede penale ampiamente richiamate nell'atto introduttivo e qui valutabili, sia dalla circostanza - decisiva in ordine alla prova dell'accordo - che il comunicava al proprio cliente CP_1
l'avvenuto deposito dell'impugnazione, asseritamente avvenuta in data 28.02.2014, ed addirittura la fissazione di una presunta udienza innanzi alla Corte d'Appello di Milano per il giorno 7.01.2015 alle ore 15,00.
A ciò si aggiungono le circostanze, pacifiche, che il ne consegnava una copia CP_1 firmata all'attore e che il mandato non risulta esser mai stato revocato.
pag. 9/12 Del resto tali circostanze non sono comunque contestate dal convenuto e dunque il fatto materiale e la violazione del mandato debbono ritenersi integrati e dimostrati.
Non si può viceversa convenire con l'attore laddove, riportando i contenuti della sentenza della Corte d'appello secondo cui “ ..è, invece, evidente che l'impugnazione della sentenza di primo grado contenente una statuizione di condanna con riconoscimento della sospensione condizionale della pena condizionata al pagamento della somma riconosciuta in favore della parte civile, abbia un effetto immediato favorevole derivante dall'impedire la definitività della sentenza e, in particolare, stante il riconoscimento del beneficio condizionato al pagamento entro tre mesi dal passaggio in giudicato, l'esborso necessario per evitare l'esecuzione della pena…” conclude che :
“L'esistenza, sia del danno patrimoniale, sia del danno non patrimoniale, risarcibile in favore dell'odierno attore, è già stata accertata nel doppio grado di giudizio dei procedimenti penali, in cui il si è costituito parte civile, così che sarebbe Pt_1 ultroneo in questa sede discutere sull'esistenza o meno dei suddetti danni, essendo l'oggetto del presente giudizio circoscritto alla liquidazione dei danni, la cui esistenza non è più controvertibile” ( cfr p.9 atto introduttivo).
Come già precisato , e fatto salvo il danno evento riconosciuto in sede penale , era onere dell'attore dimostrare ulteriormente il nesso causale tra l'omesso deposito dell'impugnazione ( il fatto reato) ed il danno conseguenza legato alla perdita della possibilità – concreta – di una riforma della sentenza in appello.
Su tale circostanza viceversa l'attore si è limitato ad affermare :
“Se il fosse stato così certo della colpevolezza del perché mai avrebbe CP_1 Pt_1 chiesto al Tribunale di Milano la sua assoluzione, perché mai avrebbe accettato l'incarico ad impugnare la sentenza e perché mai avrebbe redatto l'atto di appello, confidando al le ottime possibilità di assoluzione piena. Pt_1
Evidentemente, al momento della redazione dell'appello, il convenuto non riteneva così corretta, granitica ed “inattaccabile” la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti del e nemmeno le statuizioni civili, ivi contenute, alle Pt_1 quali l'attore veniva condannato in favore della Per Controparte_2 rimarcare l'incoerenza e l'assoluta mala fede del , si consideri che la sentenza CP_1 nr. 13912/2014 Reg. Sent. Tribunale di Milano veniva definita nell'atto di appello redatto dal convenuto – ma mai depositato – “censurabile sotto svariati profili”,
pag. 10/12 “erronea” e “non condivisibile” (doc. 6), mentre invece, la medesima sentenza, viene definita dal medesimo nella comparsa di costituzione e risposta, cui ora si CP_1 replica: “inattaccabile”, “ben circostanziata”, “benevola” e persino “tanto tenera”. ( p. 4 memoria n.1)
Non vi è altra allegazione o prova in atti da parte del circa il possibile esito Pt_1 favorevole dell'appello e neppure un richiamo ai contenuti della sentenza od a circostanze e fatti tali da dimostrarne – almeno con criterio probabilistico – l '
“ingiustizia”.
L'attore si è limitato riferire considerazioni soggettive ( la presunta valutazione in merito dei fatti da parte del difensore) ed a produrre l'attestato di passaggio in giudicato sella sentenza a suo carico , oltre a quella di accertamento del patrocinio infedele
Viceversa è parte convenuta ad argomentare circa la probabile “tenuta “ della sentenza allegando altresì dati oggettivi quali la mancata esazione della provvisionale da parte della cooperativa Solidarnosc” ( circostanza non contestata).
Ne deriva che , in difetto di dimostrazione della probabile riforma della sentenza , il danno conseguenza patito dall'attore non può essere esteso alle conseguenze immediate e dirette della medesima ( vale a dire la condanna alla multa , alla provvisionale ed alle spese processuali) che l'impugnazione avrebbe potuto evitare.
Diversamente deve invece ritenersi quanto alle somme corrisposte per la redazione dell'atto processuale omesso, idoneamente documentate dall'attore ( cfr doc.7) , in quanto esse si integranti una voce di danno conseguenza immediata e diretta dell'omesso patrocinio.
Sul punto va ribadita l'inammissibilità- già affermata in giudizio - dell'eccezione di compensazione, perché del tutto genericamente formulata con la comparsa di costituzione: solo con la memoria n.2 infatti – e dunque tardivamente – parte convenuta ha allegato gli specifici rapporti in relazione ai quali contrastare – compensandole – le richieste dell'attore.
Va evidenziato infatti che la compensazione è un'eccezione in senso stretto, espressamente non rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1242 comma 1 c.c., e perciò
pag. 11/12 proponibile con l'atto introduttivo e non oltre, non risultando, peraltro, mai stata dedotta in concreto l'esistenza di una compensazione cd. impropria, (Cass. 24220/2020 e Cass.
10798/2018).
Ne segue che la tardiva deduzione dell' eccezione di parziale estinzione e/o compensazione preclude altresì la valutazione della relativa documentazione, allegata dal convenuto e l'ammissione delle prove orali sul punto
Parte attrice ha diritto pertanto alla sola restituzione della somma di euro 1780,00 ( la relativa documentazione apparendo del resto compatibile temporalmente con i tempi dell'incarico professionale in questione) .
Le spese di lite, per la regola della soccombenza sono a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi sulla base del decisum
Si da atto che allo stato non risulta sufficientemente documentata l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio ragion per cui , ove esso venisse riconosciuto e liquidato all'esito delle produzioni, si riserva la correzione della sentenza ex art 133
DPR 115/2002
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda
ACCERTA il danno subito dall'attore per le causali di cui in parte motiva nella misura di euro 1780,00 oltre interessi legali dal pagamento al saldo e conseguentemente
CONDANNA il convenuto al pagamento in suo favore della relativa somma
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1700,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza , 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 12/12
Seconda Sezione
R.G. 5869/2024
Oggi 9.6.2025 h.11,30 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono presenti
Per l'attore l'Avv. MARTINELLI MASSIMO che discute la causa riportandosi alla memoria conclusiva ed a tutte le proprie domande istanze e difese
In ordine alla richiesta di integrazione della documentazione inerente il gratuito patrocinio si riserva il deposito non appena ne sarà in possesso
L'avv Balconi si riporta al contenuto di tutti i propri atti ed evidenzia che si
è di fronte a domande ex art 2043 c.c. . Dunque oltre alla condotta illecita non c'è prova di un danno patrimoniale perché in base alla sentenza avrebbe dovuto pagare quanto da essa sostituita;
la richiesta di danno morale è abnorme e comunque v non vi è prova del pretium doloris
L'avv Martinelli contesta
Il giudice all'esito della discussione pronuncia sentenza come di seguito allegata al presente verbale ex art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( CF ,) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.1969, residente in [...]
Ammesso la gratuito patrocinio difeso dall'Avv. Massimo MARTINELLI
Contro
( CF, ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.05.1978 e residente a [...]
difeso dall'avv. Franco BALCONI
dandone lettura in udienza ex art 281 sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per il rag. : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 e segg. c.c., ex art. 2059 c.c., ex art. 185 c.p. ed ex art. 651 c.p.p. dell'Avv. nella Controparte_1
pag. 2/12 causazione dell'illecito di infedele patrocinio, a seguito del quale l'attore ha riportato danni patrimoniali e non patrimoniali, come peraltro già accertati e sanciti dalla sentenza penale nr. 118/2021 Reg. Sent. Tribunale di Monza, pienamente confermata sul punto dalla sentenza nr. 1776/2023 Reg. Sent. Corte di Appello di Milano, resa il
1.03.2023, depositata il 14.03.2023, divenuta irrevocabile il 16.04.2023, e, per l'effetto,
CONDANNARE il convenuto a corrispondere all'attore il risarcimento di tutti i danni subiti, determinati in € 14.818,24, a titolo di danni patrimoniali, ed in € 25.000,00, a titolo di danni non patrimoniali, opportunamente maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'illecito al saldo effettivo, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in via equitativa, in corso di giudizio;
RIGETTARE l'eccezione riconvenzionale del convenuto di compensazione dei crediti, essendo la domanda nulla per genericità ed indeterminatezza, inammissibile, oltre che infondata, ed essendo i presunti crediti vantati dal , comunque, prescritti ex art. CP_1
2956 c.c., e comunque prescritti anche ai sensi dell'art. 2946 c.c.; IN VIA
ISTRUTTORIA:
RIGETTARE le inammissibili e superflue istanze istruttorie del convenuto per i motivi meglio dedotti da pag. 5 a pag. 7 della propria memoria ex art. 171 ter, comma I, nr. 3,
c.p.c.;
IN OGNI CASO:
CONDANNARE il convenuto a rifondere all'attore le spese giudiziali, nonché compensi di lite, oltre le successive occorrende, maggiorate di oneri di legge e previdenziali, come per legge.
Con espressa riserva di ulteriormente replicare alla memoria conclusiva del convenuto.
Per il dott. : Controparte_1
Respingersi integralmente le domande tutte svolte dell'attore, siccome infondate in fatto e d in diritto pag. 3/12 2. In subordine, nel non creduto caso di accoglimento, anche solo parziale delle domande attoree, porre in compensazione totale e/o parziale il credito così accertato con il controcredito vantato dal convenuto e meglio specificato in premessa
3. Con vittoria di compensi d'avvocato
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Il rag. ha convenuto in giudizio il dott. allegando la sentenza n.118/ Pt_1 CP_1
2021 del Tribunale penale di Monza con la quale il era stato condannato alla CP_1
pena di anno uno e mesi sei di reclusione per il reato di patrocinio infedele oltre al risarcimento dei danni in proprio favore , quale parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, ed alle spese di lite. Ne ha dunque in questa sede chiesto la liquidazione.
Il patrocinio infedele scaturiva in particolare dal mancato deposito dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di condanna penale di primo grado nr. 13912/2014 pronunciata a carico del e per la quale l'attore aveva conferito specifico Pt_1
mandato al di procedere in appello. CP_1
In particolare il sig. , all'esito del processo penale di primo Parte_1
grado nr. 56475/2010 R.G.N.R. Mod. 21 e nr. 1226/2013 R.G. Trib. di Milano- ove era assistito dall'Avv. – era stato condannato alla pena di mesi otto di Controparte_1 reclusione ed € 120,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, a risarcire il danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio ed al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale di € 10.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Incaricato il dell'appello le parti concordavano la linea difensiva ed i motivi CP_1 sui quali fondare l'impugnazione, con accettazione da parte del convenuto dell'incarico pag. 4/12 professionale e predisposizione dell'atto di impugnazione consegnato firmato anche al
Tuttavia in seguito l'Avv. non lo depositava e la sentenza di Pt_1 CP_1
condanna di primo grado passava in giudicato.
Sulla base di tali fatti il veniva tratto a giudizio per il reato di cui all'art 380 cp CP_1
e successivamente condannato in primo grado con la menzionata sentenza , mentre in appello il reato era dichiarato prescritto ma confermate per il resto le statuizioni civili di condanna.
Di qui l'odierno giudizio per la liquidazione dei danni pari alla multa comminata al con la sentenza 13912 del 2014 , alla condanna provvisionale di 10.000,00 euro Pt_1
, ed ai 2918,24 euro per spese processuali , comminate anch'esse con la predetta sentenza . A ciò dovevano aggiungersi euro 1780,00 quale compenso corrisposto all'avvocato ed euro 25.000,00 per il danno non patrimoniale derivante dalla CP_1
condanna penale.
Si è costituito il dott. evidenziando che l'onere della prova del danno gravava CP_1 sull'attore ed andava dimostrato nel presente giudizio, ma che viceversa dalla lettura della sentenza n. 13912/2014 si ricavava agevolmente il difficile esito di una riforma in appello.
“..Con tale sentenza il Giudice monocratico del Tribunale di Milano definiva il procedimento penale a carico del reo di avere formato delle false ricevute di pagamento per Pt_1 complessivi Euro 41.800,00.=, realizzate contraffacendo il timbro della cooperativa Solidarnosc
e la firma del suo legale rappresentante, edi aver tentato di truffare la cooperativa attraverso questo stratagemma. Dalla lettura delle motivazioni sottese alla sentenza di condanna ben si percepisce quanto la stessa sia inattaccabile, avendo il Giudice di prime cure ben circostanziato le ragioni della penale responsabilità del offrendo una puntuale ricostruzione Pt_1 storica, corredata da riscontri documentali non smentibili .Il lo ricordiamo, aveva Pt_1 sottoscritto con la cooperativa SOLIDARNOSC un contratto preliminare per l'assegnazione di una villetta in Ornago. Corrisposti acconti per complessivi Euro 56.945,00.= e fatto ingresso nell'abitazione pur senza ancora aver saldato il prezzo e dato corso all'atto definitivo, il Pt_1 corrispondeva ancora ulteriori acconti, ma poi, nel 2004,intentava azione civile innanzi al Tribunale di Monza per lamentare vizi e difetti, svolgendo actio quanti minoris. Il contenzioso si concludeva con un accordo transattivo, a fronte del quale la cooperativa accordava una riduzione di Euro 3.500,00.= rispetto al prezzo pattuito, d'intesa che si sarebbe poi provveduto alla stipula dell'atto definitivo. Era in quest'ambito che si collocava la condotta di rilievo penale del erché lo stesso, esibendo false ricevute di pagamento per Euro 41.800,00.=, Pt_1 asseriva di avere corrisposto acconti in contanti non conteggiati dalla cooperativa,che viceversa si sarebbero dovuti detrarre dal saldo ancora dovuto. Era un goffo tentativo di truffa che la cooperativa prontamente smascherava, da ciò generandosi il procedimento penale.Le evidenze pag. 5/12 processuali, ben lungi dal far emergere elementi a discarico, facevano al contrario emergere le consapevole e reiterata condotta truffaldina del che non si limitava alle maldestre Pt_1 falsificazioni delle ricevute di pagamento, ma anche alla predisposizione, parimenti maldestra, di una falsa lettera raccomandata, artatamente creata per far credere di aver rappresentato a più riprese alla cooperativa la questione dei pagamenti non conteggiati. E' tutto scritto in sentenza e crediamo vi sia poco da dire, salvo aggiungere alcuni particolari, che a nostro modo di vedere rilevano….”
Il convenuto evidenziava quindi che la condanna per infedele patrocinio si era mantenuta ben al di sotto delle richieste dell'accusa e la provvisionale era di gran lunga inferiore alle somme oggetto di contestazione tra e la CO , ad ulteriore Pt_1
conferma della scarsa possibilità di successo in appello di un'impugnativa alla condanna di primo grado del Pt_1
Quanto alle voci di danno lamentate dall'attore ne contestava conseguentemente la sussistenza evidenziando altresì che la CO non aveva mai richiesto la provvisionale ( da intendersi prescritta) mentre il non era stato mai pagato per CP_1 quel giudizio: le somme allegate dall'attore riguardavano altri procedimenti penali in cui aveva prestato il proprio patrocinio in favore del ( segnatamente il p.p. Pt_1
2223/2011) , attività solo in parte saldate e per cui il convenuto ancora vantava crediti per oltre 22.000,00 euro
Di qui la richiesta di rigetto della domanda dell'attore e comunque di “porre in compensazione totale e/o parziale il credito così accertato con il controcredito vantato dal convenuto e meglio specificato in premessa..”
Nel corso del giudizio erano scambiate le memorie, l'attore contestava le somme allegate in compensazione dal ed accettava la proposta transattiva formulata CP_1
dal giudice che era invece rigettata dal convenuto.
Quindi ritenuta l'istruttoria superflua la causa viene oggi posta in decisione.
2.I principi di diritto applicabili alla fattispecie
È in primo luogo necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 cod. proc. pen. e pag. 6/12 attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato. Ma la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an"
- in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (in tal senso Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. . 4318 del 14/02/2019)
Quanto all'ipotesi di condanna per il reato di patrocinio infedele è noto che l'art 380 c.p. punisce il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca un nocumento agli interessi della parte da lui difesa: Dunque per l'integrazione del reato è necessaria oltre alla dolosa violazione dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita anche la verificazione dell'evento del reato, costituito dal nocumento agli interessi del cliente, quale diretta conseguenza della condotta infedele :nocumento che può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o impediscano la prosecuzione (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 8617).
Si tratterebbe cioè secondo la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, ( sentenza n. 22239 del 3 giugno 2021) del caso di “perdita di chance processuale” subita dal cliente per il mancato conseguimento di vantaggi, di ordine anche solo morale, che sarebbero potuti conseguire al corretto esercizio del patrocinio legale.
pag. 7/12 Ma trasposti i principi in ambito civilistico – attesa la necessità più sopra richiamata del giudice di rivalutare il danno con riferimento al danno conseguenza – e procedendo alla ricerca dei presupposti per la condanna ( il nesso di causa ed il danno civilistico appunto) è tuttavia noto che in tema di responsabilità dell'avvocato, trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è in capo al cliente non essendo sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività ma necessario altresì dimostrare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente.
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire con giudizio probabilistico, che gli effetti di una diversa attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo rimanendo, in ogni caso,
a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione. .
Il che si traduce, nella fattispecie , nella dimostrazione , con giudizio probabilistico , della possibile riforma in appello della sentenza a carico del ove Pt_1
l'impugnazione fosse stata proposta.
Per quanto attiene, invece, la sussistenza del danno, il cliente è tenuto a dimostrare il danno in termini di danno emergente e lucro cessante e che questo sia conseguenzialità diretta e immediata dell'inadempimento illecito secondo un principio di causalità giuridica, ex art. 1223 c.c. : in tal senso il quantum risulta risarcibile entro i limiti della normalità, della regolarità e della ordinarietà desunti dalla regola delle conseguenze immeditate e dirette, ex art. 1223 c.c. e della regola della evitabilità, ex art. 1227 co. 2
c.c.
Se ne può concludere con le affermazioni della Cassazione - in un'ipotesi in cui il giudice penale aveva accertato l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione e pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio – che tale pronuncia spiega, in sede civile,”… effetto vincolante in ordine alla pag. 8/12 "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. Quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto- reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli. In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno. ..” ( cfr Cass.ord. 16 gennaio- 5 maggio 2020 n.8477
3.Le risultanze processuali
A fonte della sentenza d'appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ma confermato le statuizioni civili di condanna deve in primo luogo osservarsi , sulla base delle risultanze documentali in atto , che risulta in ogni caso dimostrato l'illecito civile del difensore consistente nell'omessa presentazione dell'impugnazione in violazione degli accordi col cliente .
Tanto risulta sia dai contenuti e dalle prove assunte in sede penale ampiamente richiamate nell'atto introduttivo e qui valutabili, sia dalla circostanza - decisiva in ordine alla prova dell'accordo - che il comunicava al proprio cliente CP_1
l'avvenuto deposito dell'impugnazione, asseritamente avvenuta in data 28.02.2014, ed addirittura la fissazione di una presunta udienza innanzi alla Corte d'Appello di Milano per il giorno 7.01.2015 alle ore 15,00.
A ciò si aggiungono le circostanze, pacifiche, che il ne consegnava una copia CP_1 firmata all'attore e che il mandato non risulta esser mai stato revocato.
pag. 9/12 Del resto tali circostanze non sono comunque contestate dal convenuto e dunque il fatto materiale e la violazione del mandato debbono ritenersi integrati e dimostrati.
Non si può viceversa convenire con l'attore laddove, riportando i contenuti della sentenza della Corte d'appello secondo cui “ ..è, invece, evidente che l'impugnazione della sentenza di primo grado contenente una statuizione di condanna con riconoscimento della sospensione condizionale della pena condizionata al pagamento della somma riconosciuta in favore della parte civile, abbia un effetto immediato favorevole derivante dall'impedire la definitività della sentenza e, in particolare, stante il riconoscimento del beneficio condizionato al pagamento entro tre mesi dal passaggio in giudicato, l'esborso necessario per evitare l'esecuzione della pena…” conclude che :
“L'esistenza, sia del danno patrimoniale, sia del danno non patrimoniale, risarcibile in favore dell'odierno attore, è già stata accertata nel doppio grado di giudizio dei procedimenti penali, in cui il si è costituito parte civile, così che sarebbe Pt_1 ultroneo in questa sede discutere sull'esistenza o meno dei suddetti danni, essendo l'oggetto del presente giudizio circoscritto alla liquidazione dei danni, la cui esistenza non è più controvertibile” ( cfr p.9 atto introduttivo).
Come già precisato , e fatto salvo il danno evento riconosciuto in sede penale , era onere dell'attore dimostrare ulteriormente il nesso causale tra l'omesso deposito dell'impugnazione ( il fatto reato) ed il danno conseguenza legato alla perdita della possibilità – concreta – di una riforma della sentenza in appello.
Su tale circostanza viceversa l'attore si è limitato ad affermare :
“Se il fosse stato così certo della colpevolezza del perché mai avrebbe CP_1 Pt_1 chiesto al Tribunale di Milano la sua assoluzione, perché mai avrebbe accettato l'incarico ad impugnare la sentenza e perché mai avrebbe redatto l'atto di appello, confidando al le ottime possibilità di assoluzione piena. Pt_1
Evidentemente, al momento della redazione dell'appello, il convenuto non riteneva così corretta, granitica ed “inattaccabile” la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti del e nemmeno le statuizioni civili, ivi contenute, alle Pt_1 quali l'attore veniva condannato in favore della Per Controparte_2 rimarcare l'incoerenza e l'assoluta mala fede del , si consideri che la sentenza CP_1 nr. 13912/2014 Reg. Sent. Tribunale di Milano veniva definita nell'atto di appello redatto dal convenuto – ma mai depositato – “censurabile sotto svariati profili”,
pag. 10/12 “erronea” e “non condivisibile” (doc. 6), mentre invece, la medesima sentenza, viene definita dal medesimo nella comparsa di costituzione e risposta, cui ora si CP_1 replica: “inattaccabile”, “ben circostanziata”, “benevola” e persino “tanto tenera”. ( p. 4 memoria n.1)
Non vi è altra allegazione o prova in atti da parte del circa il possibile esito Pt_1 favorevole dell'appello e neppure un richiamo ai contenuti della sentenza od a circostanze e fatti tali da dimostrarne – almeno con criterio probabilistico – l '
“ingiustizia”.
L'attore si è limitato riferire considerazioni soggettive ( la presunta valutazione in merito dei fatti da parte del difensore) ed a produrre l'attestato di passaggio in giudicato sella sentenza a suo carico , oltre a quella di accertamento del patrocinio infedele
Viceversa è parte convenuta ad argomentare circa la probabile “tenuta “ della sentenza allegando altresì dati oggettivi quali la mancata esazione della provvisionale da parte della cooperativa Solidarnosc” ( circostanza non contestata).
Ne deriva che , in difetto di dimostrazione della probabile riforma della sentenza , il danno conseguenza patito dall'attore non può essere esteso alle conseguenze immediate e dirette della medesima ( vale a dire la condanna alla multa , alla provvisionale ed alle spese processuali) che l'impugnazione avrebbe potuto evitare.
Diversamente deve invece ritenersi quanto alle somme corrisposte per la redazione dell'atto processuale omesso, idoneamente documentate dall'attore ( cfr doc.7) , in quanto esse si integranti una voce di danno conseguenza immediata e diretta dell'omesso patrocinio.
Sul punto va ribadita l'inammissibilità- già affermata in giudizio - dell'eccezione di compensazione, perché del tutto genericamente formulata con la comparsa di costituzione: solo con la memoria n.2 infatti – e dunque tardivamente – parte convenuta ha allegato gli specifici rapporti in relazione ai quali contrastare – compensandole – le richieste dell'attore.
Va evidenziato infatti che la compensazione è un'eccezione in senso stretto, espressamente non rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1242 comma 1 c.c., e perciò
pag. 11/12 proponibile con l'atto introduttivo e non oltre, non risultando, peraltro, mai stata dedotta in concreto l'esistenza di una compensazione cd. impropria, (Cass. 24220/2020 e Cass.
10798/2018).
Ne segue che la tardiva deduzione dell' eccezione di parziale estinzione e/o compensazione preclude altresì la valutazione della relativa documentazione, allegata dal convenuto e l'ammissione delle prove orali sul punto
Parte attrice ha diritto pertanto alla sola restituzione della somma di euro 1780,00 ( la relativa documentazione apparendo del resto compatibile temporalmente con i tempi dell'incarico professionale in questione) .
Le spese di lite, per la regola della soccombenza sono a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi sulla base del decisum
Si da atto che allo stato non risulta sufficientemente documentata l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio ragion per cui , ove esso venisse riconosciuto e liquidato all'esito delle produzioni, si riserva la correzione della sentenza ex art 133
DPR 115/2002
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda
ACCERTA il danno subito dall'attore per le causali di cui in parte motiva nella misura di euro 1780,00 oltre interessi legali dal pagamento al saldo e conseguentemente
CONDANNA il convenuto al pagamento in suo favore della relativa somma
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1700,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza , 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 12/12