CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2269/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18067/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_1 - 05838370580
elettivamente domiciliato presso VINDIRIZZO 2 00040 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190142491269501 QUOTA CONSORTIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190209370607501 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1225/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 09720190142491269501, relativa al pagamento della quota consortile dell'anno 2018 e la cartella n. 09720190209370607501, relativa al pagamento della quota consortile dell'anno 2019, rispettivamente per un importo di € 769,44 e di € 361,40, oltre sanzioni ed interessi, correlati ad asseriti lavori di rifacimento stradale e dell'illuminazione pubblica da parte del Consorzio.
1.2. La ricorrente deduce l'illegittimità delle cartelle impugnate:
1) per difetto del presupposto della pretesa perché le strade comprese nel perimetro della lottizzazione Resistente_1 Resistente_1 non avrebbero mai avuto natura di strade vicinali, ai sensi dell'art. 1 d. lgt. n. 1446/1918, con conseguente inesistenza di un consorzio per la manutenzione delle strade vicinali;
2) per difetto del presupposto perché il Consorzio non avrebbe natura di ente pubblico;
3) perché la pretesa del Consorzio travalicherebbe l'ambito dei compiti che sarebbero di pertinenza di un
Consorzio_1 di manutenzione e sistemazione di strade vicinali;
4) perché le cartelle sarebbero state emesse sulla base di ruoli formati da un Consorzio che non può essere considerato un Consorzio_1 di manutenzione e sistemazione di strade vicinali ai sensi del d. lgt. n. 1446/1918;
5) perché sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate per riscuotere le somme pretese da un semplice consorzio di urbanizzazione;
6) per insussistenza di un'eventuale obbligazione propter rem a carico della ricorrente in quanto proprietaria di un immobile all'interno del perimetro della lottizzazione del Resistente_1;
7) per insussistenza di alcun obbligo di aderire al Consorzio a carico della ricorrente, proprietaria di un immobile all'interno del perimetro della lottizzazione Resistente_1;
8) per insussistenza e della legittimazione del Consorzio ad avvalersi dell'AdE-R.
2. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio ed ha rappresentato che le cartelle di pagamento impugnate, relative alla quota consortile per gli anni 2018 e 2019, risultano correttamente e tempestivamente notificate alla ricorrente, in qualità di erede di Nominativo_1, concludendo per il rigetto del ricorso atteso che in quanto ente pubblico il Consorzio può avvalersi della riscossione mediante ruolo ed i contributi dovuti al consorzio ed imposti ai proprietari degli immobili facenti parte dello stesso rientrerebbero nella categoria generale dei tributi (Cass. n. 2598/2013, Cass. SS.UU. n. 16693/2017).
3. In vista dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato giurisprudenza relativa a fattispecie analoghe a quella in controversia.
4. All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
6. La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Ardea all'interno della lottizzazione realizzata in località località, deduce l'illegittimità della pretesa azionata perché:
- le strade comprese nel perimetro della lottizzazione Resistente_1 non avrebbero mai avuto natura di strade vicinali e difetterebbero i presupposti perché il Consorzio possa iscrivere a ruolo somme a titolo di Consorzio_1 di manutenzione per le strade vicinali;
- la rete stradale compresa nel perimetro della lottizzazione di Resistente_1 non sarebbe costituita da strade vicinali perché si trova all'interno di un centro abitato, dichiarato tale ai sensi dell'art. 4 Codice della Strada con provvedimento formale del Comune di Ardea;
- l'Agenzia delle Entrate non potrebbe riscuotere i ruoli formati dal Consorzio in quanto esso non opera secondo le modalità prescritte dal d.lgt. n. 1446/1918 per i consorzi per la manutenzione delle strade vicinali;
- l'Agenzia delle Entrate non potrebbe riscuotere i ruoli formati dal Consorzio in quanto non sono mai stati adottati i provvedimenti amministrativi indispensabili per costituire il consorzio obbligatorio, avente natura di ente pubblico;
- l'Agenzia delle Entrate non può riscuotere le somme pretese dal Consorzio in quanto esso svolge opere ed attività ulteriori rispetto alla manutenzione delle strade, in assenza di qualsivoglia provvedimento formale che abbia conferito ad esso tali ulteriori competenze;
- Il reticolo delle strade è stato però tenuto distinto dai lotti, avendo formato un'unica particella catastale
(Foglio 56, particella n. 58, poi frazionata nelle particelle n. 7554, 7555 e 7556).
7. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto affermato dalla CGT di II del Lazio nelle sentenze n. 4854 del 22.7.2024 e n. 4820 del 19.7.2024, aventi ad oggetto cartelle di pagamento relative a quote consortili del medesimo Consorzio.
Secondo le dette pronunce, attesa la natura privata e non pubblica del Resistente_1 – Resistente_1 conseguentemente il suo difetto di legittimazione ad emettere il ruolo, “la procedura di pagamento del contributo straordinario per la partecipazione al consorzio stradale ha natura di diritto privato e l'eventuale esecuzione coattiva può essere esclusivamente richiesta al giudice ordinario”.
8. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente per materia e per territorio, con onere di riassunzione nei modi e termini di legge.
9. Attesa la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, la molteplicità dei contenziosi e la definizione in rito, sussistono giusti motivi pe compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente per territorio, con onere di irassunzione nei modi e nei termini normativamente previsti. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18067/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_1 - 05838370580
elettivamente domiciliato presso VINDIRIZZO 2 00040 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190142491269501 QUOTA CONSORTIL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190209370607501 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1225/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 09720190142491269501, relativa al pagamento della quota consortile dell'anno 2018 e la cartella n. 09720190209370607501, relativa al pagamento della quota consortile dell'anno 2019, rispettivamente per un importo di € 769,44 e di € 361,40, oltre sanzioni ed interessi, correlati ad asseriti lavori di rifacimento stradale e dell'illuminazione pubblica da parte del Consorzio.
1.2. La ricorrente deduce l'illegittimità delle cartelle impugnate:
1) per difetto del presupposto della pretesa perché le strade comprese nel perimetro della lottizzazione Resistente_1 Resistente_1 non avrebbero mai avuto natura di strade vicinali, ai sensi dell'art. 1 d. lgt. n. 1446/1918, con conseguente inesistenza di un consorzio per la manutenzione delle strade vicinali;
2) per difetto del presupposto perché il Consorzio non avrebbe natura di ente pubblico;
3) perché la pretesa del Consorzio travalicherebbe l'ambito dei compiti che sarebbero di pertinenza di un
Consorzio_1 di manutenzione e sistemazione di strade vicinali;
4) perché le cartelle sarebbero state emesse sulla base di ruoli formati da un Consorzio che non può essere considerato un Consorzio_1 di manutenzione e sistemazione di strade vicinali ai sensi del d. lgt. n. 1446/1918;
5) perché sono state emesse dall'Agenzia delle Entrate per riscuotere le somme pretese da un semplice consorzio di urbanizzazione;
6) per insussistenza di un'eventuale obbligazione propter rem a carico della ricorrente in quanto proprietaria di un immobile all'interno del perimetro della lottizzazione del Resistente_1;
7) per insussistenza di alcun obbligo di aderire al Consorzio a carico della ricorrente, proprietaria di un immobile all'interno del perimetro della lottizzazione Resistente_1;
8) per insussistenza e della legittimazione del Consorzio ad avvalersi dell'AdE-R.
2. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio ed ha rappresentato che le cartelle di pagamento impugnate, relative alla quota consortile per gli anni 2018 e 2019, risultano correttamente e tempestivamente notificate alla ricorrente, in qualità di erede di Nominativo_1, concludendo per il rigetto del ricorso atteso che in quanto ente pubblico il Consorzio può avvalersi della riscossione mediante ruolo ed i contributi dovuti al consorzio ed imposti ai proprietari degli immobili facenti parte dello stesso rientrerebbero nella categoria generale dei tributi (Cass. n. 2598/2013, Cass. SS.UU. n. 16693/2017).
3. In vista dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato giurisprudenza relativa a fattispecie analoghe a quella in controversia.
4. All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
6. La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Ardea all'interno della lottizzazione realizzata in località località, deduce l'illegittimità della pretesa azionata perché:
- le strade comprese nel perimetro della lottizzazione Resistente_1 non avrebbero mai avuto natura di strade vicinali e difetterebbero i presupposti perché il Consorzio possa iscrivere a ruolo somme a titolo di Consorzio_1 di manutenzione per le strade vicinali;
- la rete stradale compresa nel perimetro della lottizzazione di Resistente_1 non sarebbe costituita da strade vicinali perché si trova all'interno di un centro abitato, dichiarato tale ai sensi dell'art. 4 Codice della Strada con provvedimento formale del Comune di Ardea;
- l'Agenzia delle Entrate non potrebbe riscuotere i ruoli formati dal Consorzio in quanto esso non opera secondo le modalità prescritte dal d.lgt. n. 1446/1918 per i consorzi per la manutenzione delle strade vicinali;
- l'Agenzia delle Entrate non potrebbe riscuotere i ruoli formati dal Consorzio in quanto non sono mai stati adottati i provvedimenti amministrativi indispensabili per costituire il consorzio obbligatorio, avente natura di ente pubblico;
- l'Agenzia delle Entrate non può riscuotere le somme pretese dal Consorzio in quanto esso svolge opere ed attività ulteriori rispetto alla manutenzione delle strade, in assenza di qualsivoglia provvedimento formale che abbia conferito ad esso tali ulteriori competenze;
- Il reticolo delle strade è stato però tenuto distinto dai lotti, avendo formato un'unica particella catastale
(Foglio 56, particella n. 58, poi frazionata nelle particelle n. 7554, 7555 e 7556).
7. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto affermato dalla CGT di II del Lazio nelle sentenze n. 4854 del 22.7.2024 e n. 4820 del 19.7.2024, aventi ad oggetto cartelle di pagamento relative a quote consortili del medesimo Consorzio.
Secondo le dette pronunce, attesa la natura privata e non pubblica del Resistente_1 – Resistente_1 conseguentemente il suo difetto di legittimazione ad emettere il ruolo, “la procedura di pagamento del contributo straordinario per la partecipazione al consorzio stradale ha natura di diritto privato e l'eventuale esecuzione coattiva può essere esclusivamente richiesta al giudice ordinario”.
8. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente per materia e per territorio, con onere di riassunzione nei modi e termini di legge.
9. Attesa la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, la molteplicità dei contenziosi e la definizione in rito, sussistono giusti motivi pe compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente per territorio, con onere di irassunzione nei modi e nei termini normativamente previsti. Spese compensate.