Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1134/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, via dei Quartieri, 104, c.f.: Parte_1
; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Rizzo,
- appellante -
CONTRO
con sede in Palermo, via Volturno, 2, c.f. e P.I.: , CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pivetti,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Agrigento, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da nei confronti di per sentir dichiarare Parte_1 CP_1
l'insussistenza del credito di euro 24.548,12 portato da alcune fatture da questa emesse tra i mesi di maggio e novembre 2016 per consumi idrici non pagati, con n. 1134/2019 r.g.
ordinanza depositata il 15.4.2019 rigettava la domanda e condannava la ricorrente alle spese di lite. ha interposto appello, di cui costituendosi, ha Parte_1 CP_1 invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione il 3.4.2024, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante critica la sentenza per aver ritenuto che il credito fosse stato provato dalla società convenuta. sarebbe venuta meno all'obbligo di effettuare la CP_1
regolare lettura del contatore nel periodo tra maggio 2011 e aprile 2016, in violazione della clausola di cui all'art.
6.3 della Carta dei Servizi di CP_1 che prevede l'obbligo per l' di provvedervi almeno due volte l'anno, e Pt_2
avrebbe ricostruito i consumi sulla base di quelli rilevati dal nuovo contatore senza tener conto della stagionalità e dell'inattività della ricorrente fino al mese di luglio 2014 né considerare la presenza di un pozzo all'interno della proprietà della ricorrente.
La censura è parzialmente fondata.
Il Tribunale ha ritenuto che la ricostruzione del consumo idrico di
[...]
sia stata correttamente eseguita, in assenza, alla data del maggio 2016, Parte_1
di dati storici effettivi, sulla base dei dati medi riscontrati nel corso dei successivi sopralluoghi di controllo del corretto funzionamento del misuratore ufficiale installato nel mese di agosto 2015 al posto di quello abusivo preesistente.
Lo sviluppo della vicenda per cui è causa dimostra che la società di erogazione idrica non ha effettuato le due letture annue del contatore previste dall'art.
6.3 della Carta dei Servizi parte integrante del contratto di fornitura. Se avesse CP_1
curato tale adempimento, imposto dai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ed espressamente previsto a garanzia del diritto dell'utente di non vedersi addebitare consumi non reali o ad esso non imputabili,
n. 1134/2019 r.g. 3
l'irregolarità della situazione sarebbe emersa con tempestività e ciò avrebbe, da un lato, consentito di mettere nella condizione di attivarsi per Parte_1 evitare l'aggravamento del danno e, d'altro lato, di ridurre quei fattori d'incertezza nella ricostruzione postuma dei consumi che rendono oggi non controllabile né integralmente recepibile il calcolo effettuato dalla società creditrice.
Il detto inadempimento, puntualmente eccepito dalla società attrice, è rilevante per l'importanza che ai principi di correttezza e buona fede deve darsi nella determinazione dei reciproci diritti e obblighi contrattuali, in particolare sotto il profilo della non addebitabilità all'utente di consumi quantitativamente o temporalmente incerti o anomali nel caso in cui l'incertezza o l'anomalia siano causalmente riconducibili a un inadempimento contrattuale del creditore e non possano essere risolti o spiegati sulla base di dati obiettivi. afferma di essere rimasta economicamente inattiva fino al mese Parte_1
di luglio 2014 e di non aver avuto necessità, pertanto, prima di tale epoca, di fruire del servizio idrico, se non in misura minima. Un indiretto e parziale riscontro di veridicità dell'affermazione si trae dal contenuto della determinazione dirigenziale n. 47 del febbraio 2014 che attesta la datazione del certificato di agibilità dell'immobile al gennaio 2012 e la mancanza prima dell'anno 2014 dei requisiti per lo svolgimento di un'attività, quella turistico-ricettiva, che – diversamente da altre astrattamente immaginabili e verosimilmente saltuarie forme di utilizzo della struttura a scopi di banqueting e ricreativi – si connota per un costante consumo di acqua.
Sul presupposto fattuale dell'avvenuto consumo idrico, minore durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile e maggiore dopo l'avvio della stabile attività economica, e sul presupposto giuridico della non addebitabilità di un siffatto consumo ove non rilevabile o ricostruibile con certezza a causa dell'inosservanza dell'obbligo dell' di effettuare due letture del contatore all'anno, CP_1
l'obbligazione pecuniaria verso la società erogatrice del servizio idrico può essere n. 1134/2019 r.g. 4
riconosciuta e determinata, secondo criteri di ragionevole approssimazione, soltanto per l'anno precedente la verifica del 16.7.2015 e, con le precisazioni di cui in appresso, per il periodo successivo all'installazione dell'apparecchio di misurazione del contatore ufficiale.
Considerato che delle tre fatture allegate dalla società creditrice, l'unica fondata su basi oggettive e controllabili perché ancorate alle rilevazioni del contatore ufficiale installato dopo la rimozione di quello precedente abusivo, è la n. 348098 del 09.07.2016, recante, al netto della detrazione di precedenti acconti per euro
414,21, l'importo di euro 639,46 per un consumo di mc 300 nel periodo
11.2.2016-4.7.2016 (l'importo della successiva fattura n. 470127 del 15.11.2016, pari a euro 2.775,39 è fondata su una stima di cui non sono verificabili il presupposto di fatto e la correttezza), assumendo tali dati, al lordo della detrazione anzidetta, a parametro per la rideterminazione proporzionale del dovuto con riferimento al periodo 16.7.2014-10.10.2016, il credito dell' sarà CP_1
determinabile in euro 5.611,72 (€ 6.025,93-414,21).
Al pagamento di questa somma, dunque, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante deve essere condannata, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Alla stregua del principio per cui, in tema di regolamento delle spese processuali, la soccombenza, rilevante ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va individuata con riguardo all'esito del processo considerato unitariamente, e non dei singoli suoi segmenti
(da ultimo, Cass. 23769/2024), e alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, la società appellante dev'essere condanna a rifondere alla controparte le spese dei due gradi del giudizio, determinate, con riguardo al decisum e alla modesta complessità della causa, nella misura di euro 2.540,00 per il primo grado, e di euro 2.906,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite;
in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo depositata il 15.4.2019 nel procedimento iscritto al n. 15522/17 R.G., appellata da Parte_1
condanna al pagamento della somma di euro 5.611,72, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna a rifondere ad le spese di lite, che Parte_1 CP_1
liquida nella misura di euro 2.540,00 per il primo grado, e di euro 2.906,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 19.12.2014 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1134/2019 r.g.