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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 18374/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to DE MARE GIUSEPPE;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ta Laura Pettazzoni
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to BASILI FRANCESCO
− Domicilio: VIA DI MEZZO LEVANTE 5 40012 CALDERARA DI RENO presso lo studio dell'Avv.to Francesco Basili
Decisa a Bologna il 27/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Revocare e dichiarare privo di effetto il D.I. n. 4099/24 emesso dal Tribunale di Bologna in data 12.11.2024 per i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura e posa in opera di lattoneria tra MS RL e la ditta Euro Forniture sas di e c., per unica responsabilità di questa ultima per CP_1 abbandono del cantiere;
Cosi pure accertare e dichiarare i danni patiti dalla MS RL quantificati nella complessiva somma di euro 5.821,60 come dettagliatamente indicati e provati , ai quali aggiungere i danni da ritardo del cantiere per giorni 40 calcolati in via equitativa. Dichiarando pertanto non dovuta la cifra di euro 10345,20 della fattura
1 azionata in decreto né tantomeno gli interessi, ma solo l'eventuale differenza tra la detta somma e tutti i danni patiti nella richiesta indicata o nella diversa somma che dovesse risultare in giudizio, da portarsi in compensazione”
Parte Convenuta:
“nel merito Respingere tutte le domande di parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la palese infondatezza di ogni richiesta avanzata con atto di citazione poiché tardiva, non provata, generica, non motivata ed infondata;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo impugnato;
condannare l'opponente MS s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro 12.415,86 oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza di pagamento delle fatture al saldo. In via di mero subordine Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione, condannare l'opponente
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Parte_1 della somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza del pagamento alla domanda, oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. maturati dalla domanda al saldo”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 4099/2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a Controparte_1 uro 10.345,20 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per lavori.
[...]
L'opponente eccepisce il ritardo nell'esecuzione dei lavori, la sussistenza di vizi, di aver subito dei danni.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega di Controparte_1 aver eseguito i lavori di cui alla fattura 9/E/2023 azionata in monitorio e l'inadempimento di parte opponente, che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
2 L'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
3.1
Il Tribunale osserva:
1) pure essendo stata chiesta la risoluzione del contratto, la giurisprudenza di legittimità riconosce che il valore delle opere eseguite dall'appaltatore deve essere remunerato;
2) nel caso di specie, non è in contestazione che parte opposta abbia eseguito opere dal valore economico per cui chiede di essere remunerata.
3.2
Circa i danni allegati da parte opponente, il Tribunale osserva:
1) con riferimento alla “fattura n°40/23 doc.12 che corrisponde a lavori effettuati in favore del sig. su sua richiesta e poi scontati sul prezzo Parte_2 dell'acquisto dell'immobile al momento del rogito, a causa del ritardo della consegna, per euro 4345,20”, anche senza considerare che nel contratto preliminare tra parte opponente e c'era scritto che i lavori aggiuntivi Parte_2 avrebbero dovuto essere stabiliti per iscritto, il capitolo di prova n. 2 è generico soprattutto quanto al valore economico e nel rogito il prezzo è superiore di circa 20.000,00 euro rispetto al preliminare, così che non è possibile pervenire all'accertamento di quanto fosse il valore dei valori aggiuntivi (in ipotesi ancora superiore rispetto al menzionato aumento) da cui in ipotesi vi sarebbe stata la detrazione a fronte del ritardo;
3) con riferimento alla “Fattura n°6/23 doc.11 per euro 859,90 per ripristini + 75 euro indicati in fattura 239 doc.15= 934,90 euro”, non vi è prova dei vizi né della loro incidenza in termini economici (non sono state formulate istanze istruttorie);
4) con riferimento alla “sommatoria dei costi in aumento sul materiale sopportati da MS 458,00+113,50=541,50 euro” non sono state formulate istanze di prova testimoniale sulla correlazione di questi maggiori esborsi con il completamento dei lavori;
5) con riferimento al “costo del cantiere e degli stipendi dei dipendenti della MS, per i circa 40 giorni di ritardo attribuibili alla , assente dal cantiere dal Parte_3 15 settembre e fino alla risoluzione del contratto avvenuta in data 18/10/22, per i quali si chiede una valutazione per via equitativa”, posto che, verosimilmente, i dipendenti MS sarebbero stati remunerati comunque, il danno non emerge, come invece sarebbe accaduto se fosse stato documentato che la necessità della loro presenza in cantiere abbia determinato perdite economiche in relazione ad altri rapporti contrattuali.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa, non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.3
3 Poiché non è controverso che parte opposta non abbia ultimato i lavori commissionati, non avendo la predetta documentato fatti impeditivi, modificati o estintivi della sua obbligazione in relazione a ciò che manca, il rapporto tra le parti deve essere risolto per inadempimento di parte opposta.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, nei minimi, tenuto conto che parte opponente è vittoriosa sulla risoluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara la risoluzione del rapporto tra le parti;
3) rigetta le altre domande;
4) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 oltre spese generali,
[...] imposta e contributi.
Bologna, 27/10/2025
Il giudice
LO US
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 18374/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to DE MARE GIUSEPPE;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ta Laura Pettazzoni
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to BASILI FRANCESCO
− Domicilio: VIA DI MEZZO LEVANTE 5 40012 CALDERARA DI RENO presso lo studio dell'Avv.to Francesco Basili
Decisa a Bologna il 27/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Revocare e dichiarare privo di effetto il D.I. n. 4099/24 emesso dal Tribunale di Bologna in data 12.11.2024 per i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura e posa in opera di lattoneria tra MS RL e la ditta Euro Forniture sas di e c., per unica responsabilità di questa ultima per CP_1 abbandono del cantiere;
Cosi pure accertare e dichiarare i danni patiti dalla MS RL quantificati nella complessiva somma di euro 5.821,60 come dettagliatamente indicati e provati , ai quali aggiungere i danni da ritardo del cantiere per giorni 40 calcolati in via equitativa. Dichiarando pertanto non dovuta la cifra di euro 10345,20 della fattura
1 azionata in decreto né tantomeno gli interessi, ma solo l'eventuale differenza tra la detta somma e tutti i danni patiti nella richiesta indicata o nella diversa somma che dovesse risultare in giudizio, da portarsi in compensazione”
Parte Convenuta:
“nel merito Respingere tutte le domande di parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la palese infondatezza di ogni richiesta avanzata con atto di citazione poiché tardiva, non provata, generica, non motivata ed infondata;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo impugnato;
condannare l'opponente MS s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro 12.415,86 oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza di pagamento delle fatture al saldo. In via di mero subordine Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione, condannare l'opponente
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Parte_1 della somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza del pagamento alla domanda, oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. maturati dalla domanda al saldo”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 4099/2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a Controparte_1 uro 10.345,20 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per lavori.
[...]
L'opponente eccepisce il ritardo nell'esecuzione dei lavori, la sussistenza di vizi, di aver subito dei danni.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega di Controparte_1 aver eseguito i lavori di cui alla fattura 9/E/2023 azionata in monitorio e l'inadempimento di parte opponente, che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
2 L'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
3.1
Il Tribunale osserva:
1) pure essendo stata chiesta la risoluzione del contratto, la giurisprudenza di legittimità riconosce che il valore delle opere eseguite dall'appaltatore deve essere remunerato;
2) nel caso di specie, non è in contestazione che parte opposta abbia eseguito opere dal valore economico per cui chiede di essere remunerata.
3.2
Circa i danni allegati da parte opponente, il Tribunale osserva:
1) con riferimento alla “fattura n°40/23 doc.12 che corrisponde a lavori effettuati in favore del sig. su sua richiesta e poi scontati sul prezzo Parte_2 dell'acquisto dell'immobile al momento del rogito, a causa del ritardo della consegna, per euro 4345,20”, anche senza considerare che nel contratto preliminare tra parte opponente e c'era scritto che i lavori aggiuntivi Parte_2 avrebbero dovuto essere stabiliti per iscritto, il capitolo di prova n. 2 è generico soprattutto quanto al valore economico e nel rogito il prezzo è superiore di circa 20.000,00 euro rispetto al preliminare, così che non è possibile pervenire all'accertamento di quanto fosse il valore dei valori aggiuntivi (in ipotesi ancora superiore rispetto al menzionato aumento) da cui in ipotesi vi sarebbe stata la detrazione a fronte del ritardo;
3) con riferimento alla “Fattura n°6/23 doc.11 per euro 859,90 per ripristini + 75 euro indicati in fattura 239 doc.15= 934,90 euro”, non vi è prova dei vizi né della loro incidenza in termini economici (non sono state formulate istanze istruttorie);
4) con riferimento alla “sommatoria dei costi in aumento sul materiale sopportati da MS 458,00+113,50=541,50 euro” non sono state formulate istanze di prova testimoniale sulla correlazione di questi maggiori esborsi con il completamento dei lavori;
5) con riferimento al “costo del cantiere e degli stipendi dei dipendenti della MS, per i circa 40 giorni di ritardo attribuibili alla , assente dal cantiere dal Parte_3 15 settembre e fino alla risoluzione del contratto avvenuta in data 18/10/22, per i quali si chiede una valutazione per via equitativa”, posto che, verosimilmente, i dipendenti MS sarebbero stati remunerati comunque, il danno non emerge, come invece sarebbe accaduto se fosse stato documentato che la necessità della loro presenza in cantiere abbia determinato perdite economiche in relazione ad altri rapporti contrattuali.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa, non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.3
3 Poiché non è controverso che parte opposta non abbia ultimato i lavori commissionati, non avendo la predetta documentato fatti impeditivi, modificati o estintivi della sua obbligazione in relazione a ciò che manca, il rapporto tra le parti deve essere risolto per inadempimento di parte opposta.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, nei minimi, tenuto conto che parte opponente è vittoriosa sulla risoluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara la risoluzione del rapporto tra le parti;
3) rigetta le altre domande;
4) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 oltre spese generali,
[...] imposta e contributi.
Bologna, 27/10/2025
Il giudice
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