Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1756/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 26.09.2023
da
(c.f. ), difeso dagli avvocati Sandra Spolaore (c. f. Parte_1 C.F._1
) e Alessandro Compagno (c.f. ), ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Mestre (VE), via A. Costa n. 20, giusta mandato in calce all'atto di citazione del 13.03.2021
Appellante
contro
(c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Alessandro Accinni (c.f. , con domicilio eletto presso lo C.F._4
studio del prof. avv. Marco Ticozzi, in Venezia Mestre (VE), Via Torino, n. 180, giusta procura alle
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1396/2023, pubblicata in data 27.07.2023 dal Tribunale di
Venezia, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 18.11.2024, previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Previa ogni declaratoria necessaria, rigettata ogni eventuale contraria istanza, eccezione, produzione e domanda avversaria sulla quale sin d'ora si dichiara di non accettare il contraddittorio, Voglia la Corte
d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Venezia Giudice
Luca Trognacara n. 1396/2023 del 25.07.2023 e depositata il 27.07.2023 nella causa RG 3262/2021 e confermata per il resto,
NEL MERITO:
Per i motivi esposti, accertati i fatti di causa, accertato e dichiarato il danno complessivamente patito dal sig. , nonché accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale e la Parte_1
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Controparte_2
condannarsi ai sensi di legge la
[...] Controparte_2
al pagamento al sig. della somma di € 97.000,00, oltre interessi legali dal
[...] Parte_1
dovuto all'effettivo saldo, oltreché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA,
qualora ritenuto necessario, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia Voglia ammettere le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale di Venezia, come formulate dall'odierna appellante nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e 3 c.p.c. di parte” pagina 2 di 15 Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione respinta, per le ragioni esposte in atti, riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni,
deduzioni e istanze formulate nel giudizio di primo grado, così decidere e giudicare:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e l'inammissibilità, per le ragioni meglio dedotte in atti, dell'appello proposto dal signor avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Venezia n. 1396/2023 emessa in data 25 luglio 2023 a definizione del giudizio con R.G.
n. 3262/2021 e pubblicata in data 27 luglio 2023, con suo conseguente rigetto, previa adozione di ogni provvedimento opportuno, del caso e di legge;
2) in via principale, rigettare l'appello proposto dal signor , in quanto inammissibile e Parte_1
infondato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1396/2023 emessa in data
25 luglio 2023 a definizione del giudizio con R.G. n. 3262/2021 e pubblicata in data 27 luglio 2023, e,
in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dal signor nei confronti di Parte_1
in quanto inammissibili e infondate e, comunque, in via riconvenzionale Controparte_2
subordinata, in ragione degli impegni ed obblighi di manleva assunti dal signor per Parte_1
contratto, oltreché derivanti dalla legge (art. 1720, co. 2, c.c.) dei quali si vorrà accertare l'esistenza,
validità ed efficacia, con conseguente condanna del signor a tenere indenne e Parte_1
manlevata Controparte_2
3) in subordine rispetto alla domanda sub 2), nella denegata e non creduta ipotesi in cui
[...]
fosse ritenuta responsabile (anche in solido con Credito Emiliano S.p.A. e il signor Controparte_2
in relazione alle domande proposte dal signor ripartire le quote di Persona_1 Parte_1
tale responsabilità, ritenendo il signor (C.F. ) unico responsabile Persona_1 C.F._5
delle condotte e dei conseguenti danni patiti dall'appellante, ovvero, in ulteriore subordine, ridurre la misura del risarcimento in relazione alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che pagina 3 di 15 ne sono derivate;
4) in subordine rispetto alla domanda sub 2), nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande formulate dal signor nei confronti di Parte_1 [...]
condannare il signor (C.F. ) a tenere Controparte_2 Persona_1 C.F._5
integralmente indenne e manlevata e/o comunque a risarcire e/o a rifondere Controparte_2
di quanto quest'ultima fosse condannata a pagare all'appellante per tutte le ragioni dedotte in
[...]
atti;
5) in via istruttoria, per l'ipotesi di un eventuale e non creduto supplemento:
- rigettare le istanze ed eccezioni (anche di disconoscimento) proposte da , in quanto Parte_1
irrilevanti e inammissibili;
- nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie formulate da si insiste nell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e nelle istanze Parte_1
istruttorie a prova contraria, come formulate in atti;
6) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'appellante e, per l'effetto,
condannarlo al risarcimento, in favore di dei danni per responsabilità Controparte_2
aggravata ex art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c. nella misura che verrà stabilita, anche d'ufficio,
ovvero determinata in via equitativa da parte di Codesta Ecc.ma Corte;
7) in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e c.p.a.”
Ragioni della decisione
1- Con atto di citazione del 17.03.2021, il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Venezia Credito Emiliano s.p.a. e il sig. , chiedendo che, Controparte_2 Persona_1
accertata e dichiarata la ritenuta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Controparte_2
della Credito Emiliano s.p.a., nonché del Sig. (quest'ultimo solo a titolo di Persona_1
pagina 4 di 15 responsabilità extracontrattuale), i convenuti venissero condannati – anche in solido tra loro - al risarcimento del danno patrimoniale in favore del sig. , quantificato nella somma di € Parte_1
97.000,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo, oltreché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. In via subordinata l'attore chiedeva che, accertato e dichiarato il danno patrimoniale patito, nonché accertato e dichiarato l'arricchimento senza giusta causa del sig. , quest'ultimo venisse condannato ex art. 2041 c.c. alla restituzione della Persona_1
somma di € 97.000,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo. Chiariva che in data
19.05.2015 sottoscriveva il mandato fiduciario n. 9680 presso la ID RI s.p.a., in esecuzione del quale veniva acceso presso Banca ID s.p.a. il conto corrente n.00001006700042307 (all.to 1, fascicolo parte attrice). Precisava che, nel quadro del suddetto rapporto, erano state rinvenute quattro operazioni, qualificate come “bonifico da sportello”, disposte da in favore di un IBAN, ritenuto intestato a . Più in particolare, erano Controparte_2 Parte_1
stati disposti:
-un bonifico, in data 17.05.2016, di importo pari a € 18.000,00, a favore di un conto corrente con
IBAN [...] (all.to 2, fascicolo parte attrice);
-un bonifico, in data 06.06.2016, di importo pari a € 25.000,00, a favore del medesimo conto corrente con IBAN [...] (All.to 3 fascicolo parte attrice);
-un bonifico, in data 15.06.2016, di importo pari ad € 30.000,00, a favore del medesimo conto corrente con IBAN [...] (All.to 4, fascicolo parte attrice);
-un bonifico, in data 04.07.2016, di importo pari a € 24.000,00, a favore del medesimo conto corrente con IBAN [...]. (All.to 5, fascicolo parte attrice).
Rilevava che nulla sapeva delle operazioni de quibus (dal valore complessivo di € 97.000,00), poiché
non disposte né autorizzate dallo stesso e che l'intestatario dell'IBAN ricevente era il sig. Per_1
e non il sig. .
[...] Parte_1
pagina 5 di 15 Promuoveva pertanto il giudizio nei confronti di ID RI ( , in quanto Controparte_2
società fiduciaria che disponeva i quattro bonifici in assenza di autorizzazione;
nei confronti di in quanto Istituto ricevente i bonifici formalmente destinati ad un soggetto diverso Parte_2
rispetto all'effettivo titolare dell'IBAN; nei confronti del sig. , in quanto soggetto Persona_1
titolare dell'IBAN nel quale veniva accreditata la somma complessiva di € 97.000,00.
2-Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio la (in data Controparte_2
18.06.2021) e la (in data17.06.2021), contestando integralmente quanto dedotto nell'atto Parte_2
di citazione e domandando il rigetto delle domande avversarie. Chiedevano, subordinatamente, previa chiamata in causa del terzo, di essere manlevate dal sig. . Persona_1
3-All'udienza di comparizione del 03.3.2022, parte attrice contestava le comparse avversarie,
disconoscendo i docc. da 8 a 11 depositati dalla la quale si riservava di proporre Controparte_2
istanza di verificazione.
Le parti chiedevano, quindi, la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
4- Il Giudice, dichiarata la contumacia di , concedeva i termini richiesti e rinviava per la Persona_1
decisione sui mezzi istruttori l'udienza del 06.10.2022, poi rinviata d'ufficio al 17.10.2022.
5-La causa veniva istruita documentalmente e tramite assunzione di prova orale, per testi.
6-In data 25.07.2023 veniva pubblicata la sentenza n. 1396/2023 del Tribunale di Venezia. Il giudice di prime cure rigettava le domande spiegate da parte attrice nei confronti dei convenuti CP_2
e condannava l'attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite;
[...] Parte_2
accoglieva la domanda di parte attrice svolta in via subordinata nei confronti del convenuto Per_1
e di conseguenza condannava quest'ultimo ex art. 2041 c.c. alla restituzione al Sig.
[...] Pt_1
della somma di € 97.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
condannava
[...] Per_1
alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite.
[...]
pagina 6 di 15 6.1-Rilevava che, alla luce delle rielaborazioni ermeneutiche, le pretese attoree erano destituite di fondamento sul piano giuridico. L'esecuzione adeguata e diligente dei bonifici bancari, tanto dall'intermediario del disponente quanto di quello del beneficiario, avrebbe richiesto soltanto la verifica circa la corrispondenza dell'identificativo unico fornito dal cliente con quello in favore del quale era stata eseguita l'operazione. Viceversa, chiariva che non può pretendersi dall'intermediario la verifica della corrispondenza tra il nominativo del destinatario dell'ordine di bonifico e il titolare dell'identificativo unico né tanto meno una valutazione di congruità tra la causale del bonifico e la natura del beneficiario indicato nel relativo ordine. Aggiungeva, con specifico riferimento alla posizione della intermediaria e fiduciaria che l'espletata istruttoria aveva confermato Controparte_2
che le operazioni di bonifico erano avvenute dietro gli ordini dispositivi impartiti da parte attrice attraverso il promotore finanziario di fiducia, Dott. (cfr. documentazione in Per_2 Controparte_2
particolare docc. 5, 6, 8-11, 15, 18 – 21 e verbale udienza 18 gennaio 2023 teste Dott. . Testimone_1
Né tali deposizioni erano ritenute inficiabili dalle deposizioni rese dal teste di parte attrice Tes_2
sentito a prova contraria, il quale pur implicitamente aveva ammesso che il Dott. “si
[...] Per_2
occupasse della istruzione della pratica”. Riteneva, diversamente, fondata la domanda svolta da parte attrice in via subordinata nei confronti del convenuto a titolo di arricchimento senza Persona_1
giusta causa ex art. 2041 c.c., risultando integrato il requisito, previsto dall'art. 2042 c.c., della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c., in quanto parte attrice non aveva comprovato la sussistenza di alcuna condotta inadempiente o illecita né da parte degli Istituti convenuti, né tantomeno del fratello beneficiario delle disposizioni di bonifico.
7-Con atto di citazione notificato il 26.09.2023, il sig. proponeva appello avverso tale Parte_3
sentenza, sulla base dei seguenti motivi, convenendo a tale fine in giudizio la sola
[...]
Controparte_2
pagina 7 di 15 7.1- Violazione degli artt. 1453 e 1710 c.c. La sentenza ha errato nel non ravvisare una responsabilità
contrattuale in capo a nell'espletamento del mandato, in particolare, non risultano Controparte_2
provate le deduzioni per cui la avrebbe agito in conformità alle istruzioni ricevute per il CP_2
tramite del dott. . Per_2
7.2- Violazione degli artt. 2697 c.c. e 132 c.p. Mancato rispetto dell'onere della prova e di omessa motivazione in ordine alla domanda di parte. La sentenza si è limitata a richiamare la documentazione avversaria senza nulla motivare in ordine alle deduzioni di parte.
7.3- Violazione dell'art. 2043 c.c. Il giudice di prime cure ha errato nel non ravvisare alcuna responsabilità in capo alla , nonostante le produzioni di parte. CP_2
8-Si costituiva che resisteva al gravame, eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello e la carenza dell'interesse ad agire dell'appellante in ragione dell'acquiescenza prestata alla statuizione della sentenza che accoglie la domanda subordinata e sussidiaria ex art. 2041 c.c.;
acquiescenza dalla quale consegue la formazione del giudicato sull'accertamento dei fatti presupposto di tale domanda. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza delle pretese di parte appellante. Chiedeva, infine, la condanna del sig. Parte_1
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
9-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 28.10.2024 (tenutasi con modalità di trattazione scritta) previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
10- Preliminarmente, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità formulate da
[...]
Controparte_3
Parte appellata, a sostegno dell'asserita inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad
[...]
agire dell'appellante richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove si legge che la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale pagina 8 di 15 incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, deve necessariamente proporre impugnazione. L'attore, infatti, vedendosi accolta solo la domanda subordinata, incompatibile con la principale, è solo parzialmente vittorioso, per cui ha interesse ad impugnare non solo il rigetto della domanda principale, ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata (essendo fondata su fatto incompatibile), condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale. Attraverso questo sistema si finisce per mantenere in sede di impugnazione quell'equilibrio di subordinazione tra le domande incompatibili, che lo stesso attore aveva posto, e rispetto al quale quadro complessivo di coordinamento delle due domande è
rimasto soccombente. Egli, infatti, anche in sede di gravame ha interesse all'accoglimento dell'impugnazione avverso il rigetto della domanda principale, anche se, per ottenere detto accoglimento è necessario che siano riesaminati il fatto o i presupposti giuridici posti a base dell'accoglimento della domanda subordinata. In caso di mancata impugnazione della sentenza nei termini sopra precisati, il gravame è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
A ben vedere, l'orientamento giurisprudenziale pocanzi descritto risulta inconferente rispetto al caso di specie, in quanto le domande proposte dall'attore in primo grado nei confronti di più convenuti non sono incompatibili, bensì si basano su presupposti giuridici indipendenti. Il legame fra le vicende risulta essere, pertanto, di mero fatto.
Il sig. , in particolare, chiedeva al giudice di prime cure di: Parte_1
-accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Controparte_2
-accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Credito Emiliano s.p.a.;
-accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Sig. ; Persona_1
pagina 9 di 15 -condannare i convenuti – anche in solido tra loro - al risarcimento del danno patrimoniale in favore del sig. , quantificato nella somma di € 97.000,00, oltre interessi legali dal dovuto Parte_1
all'effettivo saldo, oltreché al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
-accertare e dichiarare, in via subordinata, l'arricchimento senza giusta causa del sig. , Persona_1
con conseguente condanna del medesimo alla restituzione della somma di € 97.000,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo ex art. 2041 c.c.
Le uniche domande formulate dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado idonee ad essere considerate incompatibili sono quelle volte ad accertare o la responsabilità extracontrattuale del sig. o il di lui arricchimento senza causa. Diversamente, non sono incompatibili la Persona_1
domanda di accertamento della responsabilità contrattuale/extracontrattuale rivolta nei confronti di e la domanda di accertamento dell'arricchimento senza causa rivolta nei confronti del Controparte_2
sig. . Persona_1
L'attore, in sostanza, avanza nei confronti dei convenuti più domande che, pur avendo un petitum tendenzialmente coincidente, si basano su causae petendi diverse, ma pienamente compatibili, potendo sussistere nello stesso arco temporale. In altri termini, le molteplici domande formulate dal sig. Cassone, da un lato, sono generate da fattispecie aventi un nucleo comune, radicato in una stessa vicenda storica e, pertanto, contengono un elemento comune rappresentato dal fatto dannoso, dall'altro, presentano elementi specifici, peculiari, che ostano a una relazione di esclusione reciproca, potendo le stesse coesistere ed anzi concorrere.
In ragione di quanto premesso, in sede di impugnazione, questa Corte ritiene applicabile la disciplina delle cause scindibili di cui all'art. 332 c.p.c.
Ne consegue, logicamente, l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal sig. , volta Parte_1
ad ottenere la riforma del capo della sentenza del Tribunale di Venezia che rigetta le domande formulate nei confronti della Controparte_2
pagina 10 di 15 10.2- Altresì infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.,
atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alla controparte di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva.
11- L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533)
Dopo un'attenta analisi della documentazione versata agli atti, questa Corte ritiene che sig. Pt_1
abbia provato, fin dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado, il titolo dal quale discende
[...]
la propria pretesa risarcitoria nei confronti della Controparte_2
Come documentato dai docc. 1 (fascicolo primo grado, parte attrice) e 5 (fascicolo primo grado,
, difatti, in data 19 maggio 2015 il sig. ha stipulato con ID Controparte_2 Parte_1
RI un contratto di mandato, conferendo liquidità. Ai fini dell'esecuzione del mandato il sig.
ha conferito alla l'incarico di aprire un rapporto di conto corrente, deposito Parte_1 CP_2
titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento presso Banca ID s.p.a.
Conseguentemente, la RI ha aperto presso Banca ID s.p.a. il conto corrente n.
00001006700042307, alla medesima intestato nell'interesse del fiduciante, e ne ha dato contestuale conferma a quest'ultimo (doc. 7 fascicolo primo grado, . Le predette circostanze, oltre Controparte_2
ad essere adeguatamente documentate, sono pacificamente ammesse da parte appellata.
L'odierno appellante, poi, ha provveduto ad allegare l'inadempimento dell'odierna appellata, pagina 11 di 15 contestando chiaramente di aver autorizzato o in altro modo disposto i bonifici di cui è causa, cui si riferiscono le contabili riprodotte sub docc. da 2 a 5 (fascicolo primo grado, , Controparte_2
disconoscendo espressamente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., i documenti sub. 8, 9, 10, 11 (fascicolo primo grado, , sia con riferimento alla loro scrittura che alla sottoscrizione e Controparte_2
lamentando la negligenza della ID RI s.p.a. in ragione dell'omissione di ogni forma di controllo/verifica. La in sostanza, secondo la ricostruzione di parte appellante, non ha Controparte_2
adempiuto al proprio mandato, poiché ha agito indipendentemente dalle “istruzioni ricevute e secondo
le specifiche modalità prescelte e volute dal fiduciante”, violando le clausole contrattuali.
A fronte delle sopraesposte considerazioni, era onere dell'odierna appellata provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i parametri di cui all'art. 1710 c.c.
tuttavia, si è limitata ad allegare che: Controparte_2
- il sig. ha dato mandato al promotore finanziario di sua fiducia, Signor Parte_1 _3
, di consegnare a ID RI “ogni istruzione e comunicazione, impartita per iscritto
[...]
e sottoscritta” dal medesimo, contestualmente dichiarando di “manlevare e tenere indenne ID
RI S.p.A. da ogni conseguenza a qualsiasi titolo connessa, direttamente o indirettamente,
dall'adempimento di quanto previsto dal presente mandato” (doc. 6 fascicolo primo grado, CP_2
[...]
- nel corso del rapporto, il fiduciante si è sempre avvalso del proprio mandatario, il sig. _3
, per trasmettere alla le istruzioni per il compimento degli atti esecutivi del
[...] CP_2
mandato, che hanno avuto ad oggetto ordini di bonifico a valere sul conto corrente fiduciario in favore di diverse coordinate bancarie.
Diversamente, rimane sprovvista di prova la circostanza che i bonifici contestati in causa fossero stati disposti dalla RI, quale formale intestataria del rapporto, sulla base e in esecuzione delle istruzioni ricevute proprio dal sig. e dal medesimo trasmesse, conformemente alla Testimone_3
pagina 12 di 15 summenzionata prassi. In sostanza non è dimostrato che, anche nel caso di specie, le operazioni abbiano seguito il consueto iter, che parte appellata contesta sia nella prima memoria 183, comma 6
c.p.c. (“uno degli obblighi incombenti sul professionista era quello di agire sulla base e in esecuzione
delle istruzioni ricevute, come disciplinate dal contratto in essere. Ma così non è stato. (…) Si
ribadisce dunque che la non ha affatto adempiuto al proprio mandato conformemente 'alle CP_2
istruzioni ricevute e secondo le specifiche modalità prescelte e volute dal fiduciante'”) sia nella terza memoria 183, comma 6 c.p.c. (“La continua a sostenere infondatamente che il sig. CP_2
si sarebbe avvalso del promotore finanziario dott. per trasmettere le istruzioni Per_1 Per_2
relative agli ordini di bonifico, sostenendo altresì che di tale circostanza vi sarebbe idonea prova. Si
tratta all'evidenza di una petizione di principio”).
Neppure la deposizione del sig. , a ben vedere, può essere considerata dirimente. Il Testimone_1
teste, sentito sui capitoli ammessi da con memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 ha Controparte_2
infatti riferito: “1. Conosco la pratica. Ho avuto modo di visionare la pratica negli archivi. Anzi gli ho
riesaminati in occasione della udienza. Confermo quindi che tutte le comunicazioni e istruzioni sono
avvenute per il tramite del Dott. . 2. Confermo la circostanza. Sono i documenti che il Dott. Per_2
di regola ci trasmette dopo aver raccolto le disposizioni dei clienti”. Per_2
Le dichiarazioni del teste, unitariamente considerate, non consentono, neppure per presunzioni, di esonerare da responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di mandato, Controparte_2
nella parte in cui prevede che “Il mandante e/o il suo procuratore possono impartire specifiche
istruzioni a ID RI s.p.a. esclusivamente in forma scritta, anche per il tramite del
soggetto autorizzato mediante il modulo “Mandato a consegnare o ricevere documentazione a valere
sul mandato fiduciario allegato al presente contratto”.
Il teste, invero, ha avuto conoscenza della pratica per averla visionata negli archivi e in occasione dell'udienza e quindi non può avere contezza che, per le disposizioni di pagamento per cui è causa, il pagina 13 di 15 sig. abbia effettivamente ricevuto e trasmesso gli ordini impartiti dal sig. . Per_2 Parte_1
D'altro canto, gli stessi documenti prodotti dall'odierna appellata presentano non poche incongruenze:
il doc. 8 è privo dell'apposito timbro “verifica firma e poteri”; nel doc. 9 non è espressamente indicato il nome e il cognome del Private Banker;
il doc. 10, infine, è privo sia del codice del Private Banker sia del nome e del cognome dello stesso).
Si aggiunga, inoltre, ai sensi del medesimo contratto, “ID RI s.p.a. comunque, in via
generale, si riserva la facoltà di non accettare ed eseguire le istruzioni o di sospendere l'esecuzione,
dandone, in tal caso, pronta comunicazione al mandante, qualora esse non siano state conferite nella
forma prevista o, secondo il suo apprezzamento, appaiono contrarie a norme di legge, regolamentari,
pregiudizievoli della sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque
lesive di diritti soggettivi”.
Secondo le tradizionali e sopramenzionate regole di riparto dell'onere probatorio, in mancanza di prova circa l'intervenuto adempimento del contratto, conformemente alle specifiche modalità prescelte
e volute dal fiduciante, questa Corte non può che accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'odierna appellata, condannandola al pagamento, nei confronti del sig. , della Parte_1
somma di 97.000,00, a titolo di risarcimento del danno.
Le ragioni della decisione rendono del tutto superflua la verificazione della sottoscrizione del sig.
. Parte_1
12-Quanto agli impegni ed obblighi di manleva assunti dal signor per contratto, Parte_1
oltreché derivanti dalla legge (art. 1720, co. 2, c.c.), si ritiene che, nel caso de quo, questa Corte non possa addivenire alla condanna del sig. a tenere indenne e l'odierna appellata. La Parte_1
condanna della al pagamento della somma di € 97.000,00, difatti, è Controparte_2
conseguenza diretta e immediata della responsabilità contrattuale di parte appellata per inadempimento del mandato, come accertato nel presente giudizio. pagina 14 di 15 13- Le spese di lite di primo e di secondo grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022. La liquidazione va fatta secondo il valore della causa, per il giudizio di primo grado nei compensi medi nello scaglione tra €52.001,00 e €260.000,00, per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale e nei compensi minimi per la fase istruttoria (come già valutato nella sentenza appellata) e per il presente giudizio di appello nei compensi medi con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma la sentenza appellata del Tribunale di Venezia n.
1396/2023 del 25.07.2023, condanna l'appellata al pagamento, nei confronti dell'appellante, della somma di € 97.000,00, oltre interessi legali dall'esecuzione dei bonifici all'effettivo saldo;
3-Condanna l'appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese processuali di primo e di secondo grado, che liquida, per il primo grado, in € 11.268,00 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 1.165,50 per spese ed € 9.991,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario e spese generali, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 2 dicembre 2024
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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