Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana Zaccara, all'udienza di discussione del 10 aprile 2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1838 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2024 e promossa da (C.F.: Parte_1
) elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. C.F._1
GRILLI VITTORIO che la rappresenta giusta procura – ricorrente -
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ) domiciliata presso lo Parte_2 C.F._3
studio dell'avv. BRAGA FRANCESCO che le rappresenta giusta procura –
resistente - .
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 10 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato si opponeva ex art. Parte_1
adducendo di non aver potuto presenziare all'udienza per causa di forza
richiesta o chiedere termine per sanare la morosità.
Si costituivano in giudizio le locatrici Controparte_1
e contestando la sussistenza dei presupposti richiesti Parte_2
per l'opposizione tardiva alla convalida, oltre a lamentare vizi di forma del ricorso e a confermare la morosità alla base della convalida.
Disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art.426 .c.p.c. ed esperita la mediazione con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 10 aprile 2025.
La domanda di non può essere accolta non avendo Parte_1
dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore richiesti dall'art. 668 cpc.
E' pacifico infatti che, come anche dichiarato nel ricorso introduttivo,
l'opponente abbia tempestivamente conosciuto l'atto di Parte_3
intimazione di sfratto e abbia dato incarico ad un legale di presenziare all'udienza.
Sempre documentale risulta la circostanza in cui il legale incaricato di presenziare all'udienza abbia avuto nei giorni precedenti l'udienza dei problemi familiari che lo hanno portato a trascurare l'attività professionale.
La circostanza a fondamento dell'opposizione tardiva alla convalida non può ritenersi una forza maggiore proprio perché la mancata comparizione all'udienza da parte del legale incaricato non è stata conseguenza di un evento improvviso ed imprevedibile, ma conseguenza di un evento avvenuto alcuni giorni prima dell'udienza, udienza alla quale ben avrebbe potuto essere presente anche la parte personalmente senza l'assistenza di un difensore.
Anche la domanda di condanna al pagamento dei canoni non corrisposti proposta da parte opposta in via riconvenzionale è da ritenersi inammissibile perché non è stato richiesto lo spostamento dell'udienza ex art. 418 cpc.
Alla luce della reciproca soccombenza si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
avverso la convalida di sfratto per morosità emessa il 09 novembre 2023;
2) spese compensate.
Così deciso in Brescia, 10 aprile 2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana Zaccara 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
668 cpc alla convalida di sfratto per morosità emessa in data 09/11/2023,