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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/07/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 9.45 chiamato il procedimento iscritto al n. 840/2025 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
Alle ore 10.00 è presente l'avv. EMANUELE MARIA MARINO in sostituzione dell'avv.
ALFREDO SIINO per parte ricorrente che
L'avv. SIINO, preso atto che nelle more del giudizio è intervenuto il riconoscimento da parte della Commissione medica della sussistenza del requisito sanitario ai fini del collocamento mirato ex Lege 12 marzo 1999 n.68, aderisce alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella condanna alle spese di lite in base la principio della soccombenza v virtuale.
Nessuno è presente per l' . CP_2
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.05
*********************
Successivamente, alle ore 16.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, procede alla lettura della sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.
Il Giudice
Claudia Gentile
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 840/2025 R.G.L. promossa
D A
- CF , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALFREDO SIINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo,
Via Francesco Paolo Di Blasi n.1, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in CP_2
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, CP_2 con il dott. , designato ai sensi del D.P.C.M. del 30.3.2007 e conseguente Persona_1 provvedimento del Direttore della Sede di Palermo del 23/06/2015.
- resistente -
OGGETTO: invalidità civile (iscrizione liste speciali di collocamento)
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida CP_2
complessivamente in euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso :
• d'essere affetta da molteplici patologie;
• d'aver presentato in data 22/09/2023 domanda all' volta al riconoscimento della CP_2 percentuale d'invalidità civile pari o superiore al 46%, ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma 4, L. n.68/1999;
• di non esser mai stata sottoposta a visita medica dalla competente Commissione medica
INPS;
• di trovarsi costretta, nel silenzio dell'ente, a introdurre il presente giudizio;
conveniva in giudizio l'ente previdenziale al fine di ottenere giudizialmente l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma 4, L. n.68/1999.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' rappresentando che “la ricorrente è stata CP_2 sottoposta a visita in data 30/05/2025” (come da verbale allegato) chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Alla luce della richiesta congiunta formulata dalle parti, è evidentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse ad ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996,
n. 8219), e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza - in considerazione della condotta dell' , CP_2 che ha provveduto a convocare a visita medica la ricorrente ben oltre i termini stabiliti dalla legge (30.5.2025) e, in ogni caso successivamente al deposito del ricorso - e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alfredo Siino dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 18 giugno 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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