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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8011 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. GIACCIO TERESA presso il quale elettivamente domicilia in
Marano di Napoli alla via Campana 69;
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._2 in atti, dall'avv. GIACCIO TERESA presso il quale elettivamente domicilia in Marano di Napoli alla via Campana 69;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/04/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
1 Quarto (NA) il 24/07/2000, e che dall'unione coniugale erano nati i figli maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
e minorenni, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_3 quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Con decreto di fissazione ex art. 473 bis 51 cpc, il Giudice, rilevato che era stata documentata la residenza del ricorrente PT
a Quarto, mentre la , che risultava
[...] Controparte_1 dall'accordo essere la collocataria dei figli minori, risultava domiciliata a Marano di Napoli e documentalmente risultava risiedere insieme alla prole in S. Angelo dei Lombardi (AV), fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 07/07/2025, disponendone la trattazione in modalità cartolare ex art 473 bis 51 co cpc, ed invitando le parti a dedurre sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, tempestivamente sollevata d'ufficio dal Giudice relatore.
In data 03/06/2025 il PM, rilevato che, in forza di quanto stabilito dalle parti in ricorso, i minori avrebbero avuto residenza presso la madre in territorio non di competenza del Tribunale di Napoli, chiedeva dichiararsi l'incompetenza territoriale.
Con note di trattazione scritta depositate in data 20/05/2025 le parti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e ai patti depositati telematicamente in data 28/04/2025, rappresentando che i coniugi avevano sempre abitato, in uno ai loro tre figli, nella casa coniugale sita in Quarto (NA) alla Via IV Novembre
n. 16, ove vivevano ancora stabilmente in attesa che venisse consegnata alla NO la casa presa in locazione in Marano CP_1 di Napoli, casa ove la NO si sarebbe trasferita in uno ai CP_1
2 figli, mentre San Angelo dei Lombardi era solo una residenza estiva per le vacanze.
Con ordinanza dell'8/07/2025, il Giudice, all'esito dell'udienza del
07/07/2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter ed art. 473 bis 51, 3°comma, c.p., rilevato che con note di trattazione scritta i ricorrenti si erano riportati al ricorso, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare e chiedendo che il giudizio fosse definito alle condizioni ivi indicate;
rilevato, altresì, che le deduzioni delle parti superavano il rilievo di incompetenza territoriale;
riservava la causa in decisione al Collegio mandando al PM per le sue conclusioni.
In data 10/07/2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto di separazione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente e, sciolti dall'obbligo di coabitazione, saranno ciascuno libero di fissare la propria residenza, con reciproco obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni;
2. I figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la mamma in
Marano di Napoli alla Via Castel Belvedere n. 78 int. 2;
3. La casa coniugale, sita a Quarto alla via IV Novembre n. 16 è assegnata al signor che continuerà ad abitarla e Parte_1 ospiterà i tre figli quando questi ultimi saranno da lui;
4. Il signor verserà, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli e la somma di Euro 600,00 (€ Per_2 Per_3
300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla NO
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 decorrere dal mese di maggio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
3
5. Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese Parte_1 extra assegno, relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Napoli e dalla Corte d'appello di
Napoli e, precisamente spese scolastiche, sanitarie e sportive;
6. A titolo di contributo al mantenimento per la moglie, il marito verserà alla stessa, la somma di 300,00, al mese per un solo anno, (12 mesi) somma che sarà versata onde consentire alla NO di CP_1 affrontare le spese iniziali per il fitto della nuova abitazione sita in
Marano di Napoli Via Castel Belvedere 78, casa ove andrà ad abitare in uno ai tre figli;
7. Il signor rinuncia all'assegno unico INPS per i figli che sarà PT percepito dalla NO autorizzandola a presentare domanda CP_1
e a percepire assegno;
8. Il signor contribuirà inoltre, al pagamento delle spese per PT
l'arredo della nuova casa familiare nella misura del 50% e, in ogni caso, per una somma totale di non oltre euro 7.000,00, somma che sarà versata in due rate, la prima di euro 4.000,00 che sarà versata entro il 15 maggio ed Euro 3.000,00 che sarà versata entro il 15 giugno;
9. La NO lascerà la casa coniugale entro il 10 giugno ca;
CP_1
10. Il signor provvederà a consegnare ai figli una spesa PT settimanale ordinaria alimentare di carne, prelevandola dal proprio esercizio commerciale per la durata di un anno;
11. La NO risulta intestataria di un immobile sito Controparte_1 in sant'Angelo dei Lombardi (AV), alla Contrada Ruggiano, identificato in catasto fabbricati Foglio 42, particelle 433, 212/3 e 432/1, 432/2 cat. A2 comprato in costanza di matrimonio, anche con il contributo del marito;
12. Che su tale immobile, la NO concederà al signor CP_1 la possibilità e il diritto di intraprendere, a nome del figlio PT
, una attività ricreativa, sportiva di ristorazione e alberghiera, del Per_1 tipo casa vacanza;
4 13. Che l'attività imprenditoriale da intraprendere a nome del figlio
, sarà sostenuta economicamente dal padre, signor Per_1 PT
, il quale, dopo aver detratto tutte le spese sostenute per
[...]
l'avvio dell'attività dagli utili percepiti, provvederà a costituire una società tra i due coniugi e i tre figli, con ripartizione dei guadagni e detrazione delle spese, allo steso modo, saranno sottratte anche le spese IMU e TARSU e ENEL sostenute dalla NO;
CP_1
14. Che la NO , preleverà dalla casa coniugale tre televisori, CP_1 quattro scarpiere, vasi e piante n. 10, anfore n. 2, statue di gesso, set poltroncine di colore grigio, frigorifero, congelatore, lavatrice, vestiti, oggetti in oro personali e dei figli ricevuti in regalo per eventi dai suoi familiari, corredo compreso piatti e bicchieri della credenza, stufa a pellet con smontaggio a carico del signor materassi PT cameretta, lasciando in casa oggetti da corredo, anche propri, che servono per andamento quotidiano della casa;
15. Che il signor utilizza per la sua attività commerciale un PT furgoncino Peugeot tg FZ576MS intestato alla NO , la quale CP_1 dichiara che tale veicolo è di esclusiva proprietà del signor e PT in suo uso;
16. Il signor si assume ogni responsabilità in merito al veicolo PT tg FZ576MS e si impegna a pagare tassa di possesso e assicurazione oltre ad eventuali multe;
17. Il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori ogni qual volta vorrà, previo preavviso e, in ogni caso il martedì e giovedì di ogni settimana, dalla uscita da scuola fino alle ore 21,30 e, a settimane alterne dal sabato dalla uscita da scuola fino alla domenica alle ore
22,00 con pernottamento;
18. Per le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli 10 giorni a luglio o agosto, periodo da decidere entro il mese di maggio di ciascun anno;
19. Per le vacanze estive di quest'anno, già prenotate e pagate parzialmente anche dalla NO , il marito restituirà la somma CP_1 versata dalla moglie, e andrà in vacanza solo con i figli;
5 20. Per le festività natalizie e pasquali, i coniugi adotteranno il metodo dell'alternanza, Natale con un genitore e la viglia di Natale con l'altro, fine anno con uno e inizio con l'altro; lo stesso vale per Pasqua e
Pasquetta;
21. Ogni altro accordo è stato bonariamente definito dalle parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Il Tribunale, rilevando che nelle more del procedimento il figlio
(nato a [...] il [...]) ha raggiunto la maggiore età, Per_2 che nulla dispone in ordine al regime di affidamento dello stesso.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi PT
e (atto n.74, parte II, S. A, reg. Atti
[...] Controparte_1
Matrimonio anno 2000);
b) omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo delle parti;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
6 Comune di QUARTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Valeria Rosetti
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