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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1906/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN PROPRIO e IN QUALITA' DI EREDE DELLA S.RA Parte_1
EA M. CONCETTA-DECEDUTA ED IN QUALITA' DI EREDE DI
(C.F. ), elettivamente RSona_1 C.F._1
domiciliato in VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN e IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_2 Pt_3 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RSona_1 C.F._2
VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv.
NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN PRORIO e IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_4 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RSona_1 C.F._3
pagina 1 di 23 VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv.
NARDO' SALVATORE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
IN e IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_5 Pt_3
(C.F. , elettivamente RSona_1 C.F._4
domiciliato in VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN PROPRIO e IN QUALITA' DI EREDE E DI Controparte_1
.- (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CP_2 C.F._5
in VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv.
NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
CONCETTA IN PRORIO E IN QUALITA' DI EREDE DI Controparte_3
-DECEDUTO- (C.F. ), elettivamente Controparte_4 C.F._6
domiciliato in VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN PROPRIO e IN QUALITA' DI EREDE Parte_6
DELLA S.RA EA M. CONCETTA-DECEDUTA- E DI Controparte_5
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] C.F._7
ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. NARDO'
SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
IA (C.F. ), Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CROCEFISSO N. 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BASSI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
C.F. , contumace Controparte_8 C.F._8
APPELLATI avente ad oggetto: Morte
pagina 2 di 23 sulle seguenti conclusioni.
Per IN PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE DELLA Parte_1
S.RA EA M. CONCETTA-DECEDUTA ED IN QUALITA' DI EREDE DI
RSona_1
Per IN PRORIO E IN QUALITA' DI EREDE DI Pt_2 [...]
ULCINITI RSona_1
Per IN PRORIO E IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_4
RSona_1
Per IN PRORIO E IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_5
RSona_1
Per R. IN PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE E DI Controparte_1
.- RSona_2
Per CONCETTA IN PRORIO E IN QUALITA' DI Controparte_3
EREDE DI -DECEDUTO- Controparte_4
Per IN PROPRIO E IN QUALITA' DI Parte_6
EREDE DELLA S.RA EA M. CONCETTA-DECEDUTA- E DI CP_4
-DECEDUTO-
[...]
Con provvedimento reso in calce all'udienza del 03 dicembre 2024, il Sig. Consigliere
Istruttore della Corte di Appello adita ha fissato l'udienza del 25.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 352 cpc.
Tanto precisato, la sottoscritta difesa ribadisce impugnazione e contestazione alla comparsa costitutiva dell e si riporta al proprio atto di gravame e alle CP_6
conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, nell'insistere nella richiesta di rinnovazione della CTU cinematica, precisa le proprie conclusioni chiedendo che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita voglia, ogni contraria istanza disattesa, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata n. 5442/2024, pagina 3 di 23 pubblicata in data 27 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Milano, nella persona del
Dott. Roberto Pertile, all'esito del giudizio avente R.G. n. 13930/2018, e notificata in data 28 maggio 2024: 1) accertare e dichiarare responsabilità del sig.
[...]
, nella produzione del sinistro per cui è causa, ovvero in subordine, il CP_8
prevalente concorso di responsabilità di quest'ultimo, siccome ampiamente motivato 2) condannare solidalmente il sig. e la (già Controparte_8 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., nelle qualità ut Controparte_9
supra, al pagamento, a favore degli attori in proprio ed in qualità di eredi e congiunti di secondo i rispettivi diritti a titolo di risarcimento, di tutti i danni, morali, Controparte_4
materiali, biologici, esistenziali, psichici, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi e quantificati nella complessiva somma di € 888.413,00 - conteggio analiticamente dedotto nella parte narrativa dell'atto di gravame e qui da intendersi riportato e trascritto - o in quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'effettivo soddisfo. 3) Con vittoria di spese di CCTTUU e di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CAP ed IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Per IA' Controparte_6 Controparte_7
Piazza alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per i motivi esposti e allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare integralmente, poiché manifestamente infondata in fatto e diritto, oltre che non provata, la domanda di sospensione dell'esecuzione della Sentenza n. 5442/2024 pubblicata dal Tribunale di
Milano il 27.05.2024, nel procedimento R.G.. 13930/2018;
pagina 4 di 23 - rigettare integralmente l'atto di appello, poiché manifestamente inammissibile, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 5442/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano il
27.05.2024 emessa a definizione del procedimento R.G. 13930/2018;
NEL MERITO
In via principale
- accertare e dichiarare il gravame infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 5442/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano il 27.05.2024, emessa a definizione del procedimento R.G. 13930/2018.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari anche del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone fermamente alla richiesta di rinnovazione dell'indagine peritale tecnico dinamica, essendo già stata esperita in maniera puntuale ed esaustiva nel giudizio di primo grado e non sussistendo i presupposti per la relativa ammissibilità, anche tenendo conto che la CTU ha riscontrato punto per punto le osservazioni dell'odierno appellante, confutandole in ben 18 pagine di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I signori , , , , Parte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_2
, e , rispettivamente Controparte_1 Parte_8 Parte_9
padre, madre, fratelli e nonna di agivano in giudizio nei confronti di Controparte_4
, conducente dell'auto che aveva travolto l'uomo, nonché della Controparte_8
relativa compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento di Controparte_6
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente in cui il congiunto aveva perso la vita.
A fondamento della domanda gli attori esponevano che in data 15 gennaio 2011, intorno alle 9,50, in Milano in Corso Venezia, si verificava un sinistro stradale tra il Motociclo
Kawasaki ER-6.tg DL84673, di proprietà e condotto dal assicurato per Controparte_4
la RCA con la compagnia e l'autovettura Peugeot 3008,tg. Controparte_10
pagina 5 di 23 DZ846VT, di proprietà e condotta da , assicurata per la RCA con la Controparte_11
compagnia Controparte_9
Affermavano che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida del e che sulla base della relazione del loro consulente di CP_8
parte la dinamica del sinistro poteva essere così ricostruita:
◦ , a bordo del motociclo Kawasaki, si trovava su corso Venezia Controparte_4
con direzione da San Babila a Porta Venezia, sul tratto compreso tra “la intersezione di questa con Via San Damiano e la intersezione con Via dei Boschetti cui era diretto”;
◦ partendo da fermo “dalla detta intersezione semaforizzata” egli s'era scontrato con la Peugeot condotta dal il quale, per uscire dallo stallo situato in CP_8
corrispondenza del civico 20 di Corso Venezia, senza attivare gli indicatori di direzione, aveva iniziato una manovra di svolta a sinistra per effettuare una inversione di marcia, impegnando così l'intera sede stradale;
◦ il aveva percepito l'avvio della manovra e aveva iniziato a frenare per Per_1
arrestare il motoveicolo al fine di evitare l'urto con la vettura diretta dalla sua destra verso la sua sinistra;
◦ la vettura aveva continuato ad avanzare, impegnando sempre di più la sede stradale e rendendo vana ogni manovra fino allo scontro tra la ruota anteriore del motociclo e il fianco mediano sinistro della vettura;
◦ in seguito allo scontro il era stato sbalzato e aveva colpito col capo (coperto Per_1
dal casco che però nell'urto si era sganciato) la parte anteriore e la fiancata laterale dell'autovettura per cadere infine per terra;
◦ il che indossava il casco, aveva mantenuto una velocità nei limiti prescritti e Per_1
aveva reagito tempestivamente alla situazione di pericolo.
Aggiungevano che al era stata elevata contravvenzione per aver violato il CP_8
disposto di cui all'art. 154 del C.d.S in quanto nel compiere inversione di marcia creava pericolo ed intralcio ad altro conducente della strada e che il procedimento penale pagina 6 di 23 instaurato a suo carico a seguito del sinistro stradale si era concluso con la sentenza del
Tribunale di Milano del 30 gennaio 2013 emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
A causa della perdita del loro congiunto gli attori, in proprio e quali eredi, agivano, quindi, per il risarcimento di tutti i danni subiti che quantificavano in euro 1.139.788,00.
Si costituivano i convenuti che chiedevano di accertare il concorso di colpa quantomeno paritario di nella causazione del sinistro e per l'effetto dichiarare Controparte_4
satisfattive le somme già corrisposte dalla in favore degli attori. CP_7
La causa istruita a mezzo di prove documentali, orali e due CCTTUU è stata decisa con sentenza n. 5442/24 pubblicata il 27 maggio 2024 con la quale il Tribunale di Milano così statuiva:
“(1) accerta che il sinistro fu causato per due terzi dalla responsabilità del motociclista
e per un terzo dalla responsabilità dell'automobilista Controparte_4 [...]
; CP_8
(2) considerati gli importi già versati in loro favore, respinge pertanto ogni altra domanda proposta da , , Parte_1 Parte_4 Parte_5
, , e
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_8
[...]
(3) accoglie parzialmente la domanda proposta da e per Parte_10
l'effetto condanna i convenuti e soc. Controparte_8 Controparte_7
, in solido fra loro, a pagare a saldo a tale attrice l'importi di EUR 6.009,00 oltre
[...]
agli interessi legali da oggi al saldo;
(4) compensa interamente le spese di lite fra e i convenuti;
Parte_10
(5) condanna , , , Parte_1 Parte_4 Parte_5
, e , Parte_2 Controparte_1 Parte_8
in solido fra loro, a rifondere le spese di lite dei convenuti, liquidate in € 30.000 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 7 di 23 (6) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico solidale degli attori per due terzi e a carico solidale dei convenuti per il restante terzo”.
Nello specifico il Tribunale, con riferimento alle dedotte responsabilità, ha ritenuto sulla base della CTU cinematica, delle dichiarazioni raccolte, del verbale di incidente stradale redatto dalla polizia locale e della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. a carico del CP_8
che “ la responsabilità del motociclista fu doppia rispetto a quella dell'automobilista, tanto più che la manovra dell'automobilista -ancorché vietata era iniziata ben prima che il motociclo sopraggiungesse ad altissima velocità, sicché il motociclista -ove avesse tenuto una condotta più adeguata al luogo- avrebbe certamente potuto vedere con congruo anticipo l'ostacolo, e avrebbe quindi potuto attuare manovre di emergenza, che avrebbero potuto, se non evitare la collisione, almeno ridurne sensibilmente le conseguenze dannose. Mette conto rilevare altresì che, diversamente da quanto sostiene parte attrice, ove pure fosse stato dimostrato positivamente che l'automobilista intraprese l'inversione di marcia senza azionare gli indicatori di direzione, ciò non comporterebbe nessuna diversa valutazione dei rispettivi gradi di responsabilità dei due conducenti: la già più volte ricordata velocità del motociclo, assolutamente e gravemente inadeguata rispetto a quella strada e a quel luogo, non gli avrebbe comunque consentito di attuare nessuna manovra di emergenza”.
Ha poi accertato che il decesso fu pressoché immediato, con la conseguenza che il danno terminale non fosse riconoscibile;
che, quanto alla lesione del rapporto parentale, relativamente al parametro E delle tabelle a punti del 2022, fosse equo e normale attribuire 10 punti, in quanto gli attori avevano completamente omesso di indicare quali fossero in concreto e specificamente gli elementi peculiari per personalizzare in aumento gli importi dovuti;
che per il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'integrità psicofisica fosse riconoscibile solo la valutazione dell'inabilità temporanea e, infine, che non fosse dovuto, in quanto non provato, il danno patrimoniale da lucro cessante. pagina 8 di 23 Tenuto poi conto di quanto già versato ante causam dalla Compagnia di Assicurazione ha rigettato le domande di tutti gli attori, ad eccezione di quella di Parte_10
, in favore della quale ha condannato i convenuti in solido tra loro a pagare la
[...]
somma di euro 6.009,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto alle spese di lite ha compensato quelle tra e i convenuti, mentre ha posto a Pt_10
carico degli attori quelle sostenute dai convenuti.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i signori , Parte_1 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_2 Controparte_1 Parte_8
, nonché per il signor e per la signora
[...] Parte_1 Parte_6
in qualità di eredi della signora , tutti in proprio e nella
[...] Parte_10
qualità di eredi di , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in Controparte_4
epigrafe richiamate.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_6
della sentenza impugnata.
Nessuno si è costituito per che all'udienza del 3 dicembre 2024 è Controparte_12
stato dichiarato contumace.
Alla medesima udienza il Consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c. ha fissato l'udienza del 25.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
il termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica;
visto l'art. 127-ter c.p.c., ha disposto che l'udienza del 25 febbraio 2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata assegnata alla sottoscritta relatrice e decisa nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 9 di 23 Gli appellanti hanno interposto appello per i seguenti motivi:
- “erronea valutazione in ordine alle risultanze istruttorie ed alle difese svolte;
erroneità nella ricostruzione del fatto;
omessa e/o insufficiente motivazione in punto di dinamica;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 154 CdS”;
- “erroneità nella mancata rinnovazione della CTU cinematica”;
- “errore nel mancato riconoscimento del danno biologico in favore dei genitori;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1226 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.”;
- “ erroneità nella liquidazione delle somme risarcitorie”.
Con riguardo al primo motivo, gli appellanti, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha attribuito la responsabilità del sinistro per cui è causa a colpa concorrente, con ciò valutando erroneamente le risultanze istruttorie che, a loro dire, consentono, invece, l'attribuzione di responsabilità esclusiva o, comunque, prevalente in capo al CP_8
Assumono, in particolare, che non sussisterebbe alcuna prova in merito alla velocità tenuta dal de cuius, poiché i testimoni nulla avrebbero dichiarato in merito, essendosi limitati a riferire di aver sentito solo il forte rumore prodotto dal motore della moto e lamentano che ci sia stata da parte del Tribunale un'errata ricostruzione della dinamica, non essendo state valutate le contestazioni da loro sollevate alla consulenza cinematica con la memoria del 29 ottobre 2022 in merito alla velocità, ai danni riportati dai mezzi coinvolti e al punto d'urto.
Nello specifico lamentano che il CTU si sia limitato a calcolare la velocità del motociclo e non anche quella dell'autovettura, considerandola ferma quando, invece, stava effettuando una manovra di inversione a U.
Evidenziano come mediante l'utilizzo del software PC Crash la velocità della vettura risulti di ca. 16 Km/h e quella del motociclo di ca. 36 Km/h al momento dell'urto e che, pagina 10 di 23 aggiungendo la velocità dissipata con la frenata, la velocità del motociclo prima di frenare è di ca. 62 Km/h.
Lamentano poi che il CTU abbia affermato che “il motociclo presenta danni molto gravi alla parte anteriore in conseguenza di un urto violento, frontale e coassiale, che ha prodotto la flessione estrema con frattura della forcella anteriore, la grave deformazione della ruota anteriore e la deformazione del telaio in corrispondenza del canotto sterzo” quando invece “la forcella non si è mai piegata, tanto è vero che le molle degli ammortizzatori sono fuoriuscite dai tubolari (cfr documentazione fotografica CTP, pagg. 21-24); - il disco della ruota non si è piegato, ma ha subito soltanto delle abrasioni e danni laterali durante lo scarrocciamento a terra della moto dopo l'urto; - il canotto sterzo si è piegato quando il conducente ad esso aggrappato con le mani sulle manopole si è ribaltato verso l'altro in avanti tanto da collidere col capo contro il tetto della vettura”.
Evidenziano poi che vi sia stato un errore anche nell'individuazione dei danni riportati dall'autovettura laddove il CTU afferma che tale danno sia avvenuto alla ruota sinistra, quando, invece, la moto ha colpito il centro della portiera sinistra anteriore dell'auto distante almeno 40 cm dalla ruota.
Da ultimo si dolgono che vi sia stato un errore sia nell'individuazione del punto d'urto, fondato sul rilievo che la traccia di pneumatico del motociclo sia stata lasciata dalla ruota posteriore e non, invece, dalla ruota anteriore, sia sulle planimetrie, in quanto sovrapponendo la planimetria ottenuta dal rilievo con laser- scanner con la foto aerea tratta da Google Maps utilizzata dal CTU la posizione della linea di mezzeria era sbagliata rispetto a quella reale di oltre 10 cm.
Quanto alla manovra di inversione a U e alla responsabilità del gli appellanti CP_8
criticano la decisione del Tribunale nella parte in cui è stato dato maggior rilievo alla condotta di guida del quando, invece, il aveva effettuato una vietata e Per_1 CP_8
pagina 11 di 23 pericolosa manovra ed era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589, comma 1° e 3° c.p., patteggiando la pena ex art. 444 c.p.c.
Con riguardo al secondo motivo gli appellanti criticano le risultanze della CTU e lamentano che il Tribunale non abbia disposto la sua rinnovazione, più volte richiesta, insistendo anche in questa sede per una nuova CTU cinematica.
I motivi che possono essere congiuntamente esaminati, per la comunanza delle argomentazioni, non sono meritevoli di accoglimento.
Occorre premettere che non è qui più in discussione la responsabilità del in CP_8
sentenza ritenuta nella misura di un terzo, in quanto la statuizione non è stata oggetto di impugnazione, né di confutazione incidentale da parte degli appellati. Si discute in questa sede solo della responsabilità esclusiva, ovvero, in via subordinata, più prevalente del medesimo.
Ciò detto, ritiene la Corte che entrambi i motivi non meritino accoglimento e che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Sulla base delle emergenze documentali in atti (rapporto di incidente stradale, dichiarazioni raccolte e CTU cinematica, le cui conclusioni anche questa Corte condivide, in quanto congrue ed esaustive ) è risultato, infatti, acclarato che il CP_8
alla guida della autovettura Peugeot 3008, inizialmente in sosta negli stalli lato civici pari di Corso Venezia, abbia iniziato una manovra di inserimento in carreggiata e di inversione di marcia per dirigersi verso il centro città, allorquando veniva violentemente urtato sul fianco sinistro dal motociclo Kawasaki, condotto dal che proveniente Per_1
da San Damiano, svoltava a destra in corso Venezia con direzione periferia.
Il sinistro avveniva in orario diurno, in un tratto rettilineo;
il traffico era scarso e la visibilità buona.
Il punto d'urto è avvenuto a circa 120 metri dall'intersezione con via San Damiano;
nei primi 65 metri la carreggiata del corso Venezia è divisa da doppia striscia continua, mentre per i successivi 55 metri è divisa da striscia continua singola. Il motociclista pagina 12 di 23 marciava appena oltre la linea di mezzeria, nella corsia di marcia opposta e percepito il pericolo agiva con intensità sull'impianto frenante e il suo motociclo rilasciava a terra una traccia gommosa di 16,5 metri fino al punto d'impatto. La moto arrivava quindi all'urto ancora in equilibrio di marcia impattando con la parte frontale contro il fianco sinistro dell'autovettura. Il casco e lo zaino del motociclista erano proiettati in avanti oltre l'autovettura e il motociclista impattava con il viso contro il montante parabrezza dell'autovettura Peugeot . La velocità di marcia del motociclo è stata calcolata nell'ordine degli 90-95 Km/h.
Orbene sulla scorta di tali evidenze documentali è possibile ritenere che entrambi i conducenti ebbero a mantenere una condotta di guida imprudente ed inosservante delle norme codicistiche della strada.
Il signor in quanto non vi è dubbio che ha posto in essere una manovra non CP_8
consentita violando l'art. 154 d.lgs. 285/1992, secondo cui bisogna assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi.
E', dunque, indubbia la sua responsabilità civile nella causazione del sinistro per cui è causa, responsabilità peraltro non contestata.
Ciò posto, deve, al contempo rilevarsi che, in tema di circolazione stradale, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell'altro veicolo coinvolto, potendo l'eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Nella specie deve ritenersi che la condotta del abbia certamente concorso a Per_1
determinare l'evento, atteso che ha condotto il mezzo ad una velocità del tutto inadeguata alle caratteristiche loco- temporali .
pagina 13 di 23 Al riguardo giova rammentare che l'art. 141 d.lgs 285/1992 dispone ai primi tra commi che “ 1). E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di circolazione. 2) il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 3) in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombranti, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'art. 142 CdS, a sua volta, stabilisce che il massimo consentito, nel centro urbano, è di
50 km/h.
Nel caso di specie, la CTU esperita in primo grado ha accertato che il Per_1
viaggiasse ad una velocità di 90-95 Km/h in violazione del limite vigente sul tratto urbano, violazione accertata con calcoli matematici sulle forze dell'impatto e dunque piuttosto verosimile, violazione, peraltro, che può essere stata determinata dall'esigenza di superare l'autovettura con un sorpasso e di chiudere rapidamente la manovra. Sul punto, infatti, la CTU esperita ha affermato che quando il si era trovato ad una Per_1
distanza indicativa di sessanta metri dal civico 20 di corso Venezia, avrebbe percepito il movimento dell'autovettura che si stava inserendo in carreggiata e “verosimilmente convinto che la vettura stesse per compiere una normale immissione, si portava verso la corsia di marcia opposta nell'iniziale tentativo di superarla con un sorpasso. Tuttavia, pagina 14 di 23 durante questo tempo psicotecnico di percezione, lo stesso motociclista comprendeva che la vettura stava invece proseguendo in una manovra di inversione a “U” che gli avrebbe occluso la traiettoria;
in quel frangente, lo stesso, trovandosi ad una distanza di circa 28,5 metri, iniziava una intensa frenata che tuttavia non gli consentiva di evitare la violenta collisione contro il fianco sinistro dell'autovettura Peugeot, che nel frattempo si trovava in posizione trasversale a centro strada”.
Il motociclista si era, quindi, portato sulla corsia di marcia opposta, superando la linea continua di mezzeria, arrivando all'urto ad una velocità ancora considerevole di circa 60
Km/h.
Occorre precisare che la velocità, particolarmente elevata per le circostanze di tempo e di luogo, sostenuta dal motociclo del risulta avvalorata non solo dai computi Per_1
del consulente, ma anche dalla violenza dell'impatto, dall'estensione e natura dei danni riportati dai mezzi e dalle tracce di frenata ( 16,5) rilasciate dal motociclo prima di giungere all'impatto, così come misurate e documentate dalle autorità intervenute nell'immediatezza del sinistro.
A ciò si devono aggiungere le dichiarazioni rilasciate dai testi Testimone_1
, e che sono stati tutti concordi quanto Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
all'esplosività del rumore causato dall'impatto fra i veicoli e al peculiare rumore della moto in accelerazione.
Il fatto, poi, che il fosse ripartito da fermo, una volta scattato il verde, aggrava Per_1
la sua concreta responsabilità rispetto alla violazione accertata, considerando, peraltro, come accertato in sede penale che, avendo il già iniziato la manovra a U era CP_8
chiaramente visibile dal conducente della moto.
Dette conclusioni, peraltro, sono altresì rafforzate dalla assenza di repentinità della manovra dell'automobilista: nessuno, infatti, neppure gli attori, oggi appellanti, riferiscono di una manovra fulminea dell'autovettura e dalle tracce di frenata lasciate sull'asfalto che dimostrano che il motociclista comunque ebbe il tempo di avvistare il pagina 15 di 23 veicolo antagonista e che se avesse mantenuto una velocità contenuta nei limiti prescritti avrebbe più che verosimilmente se non evitato l'impatto, magari tentando anche una manovra di deviazione, quanto meno potuto contenerne le nefaste conseguenze.
Deve, dunque, convenirsi con il primo giudice che ha ritenuto che il sinistro sia stato determinato da una responsabilità senz'altro prevalente del nella misura di due Per_1
terzi, in ragione della diversità e maggiore gravità delle regole cautelari dal medesimo violate, tenuto conto che, seppur il ha posto in essere una manovra non CP_8
consentita è tuttavia emerso che il si trovasse ad a una notevole distanza ( 108 Per_1
metri) ed il suo arrivo non fosse facilmente visibile, così come non potesse essere percepibile la sua velocità di avvicinamento.
Né a diversa conclusione possono portare le critiche alla CTU poste a fondamento dei motivi di appello, critiche, peraltro, già sollevate in primo grado e sulle quali il CTU ha dato precisa e congrua risposta.
Ed, infatti, gli appellanti per contrastare il valore di velocità attribuito dal CTU al motociclista hanno criticato la ricostruzione grafica operata dal medesimo, che a loro dire sarebbe del tutto errata, così come errate sarebbero le posizioni delle evidenze che le autorità hanno rilevato a terra, quali il punto d'urto, le tracce di frenata e la posizione della linea di mezzeria che sarebbe errata rispetto a quella reale di oltre 10 cm.
Va, tuttavia, osservato che tali critiche, quand'anche risultassero veritiere, non sarebbero, tuttavia, idonee a stravolgere la ricostruzione del sinistro, trattandosi comunque di uno scostamento infinitesimale che, nella violenta e grave collisione avvenuta tra i due mezzi, non muta i calcoli della velocità (cfr. allegato alla CTU pag.
5).
Lamentano poi gli appellanti, sempre al fine di contestare il valore di velocità attribuito dal CTU, che quest'ultimo avrebbe sovrastimato in modo eccessivo l'energia assorbita dal motociclo a seguito dell'urto, senza notare che nelle foto originali risulta che la ruota anteriore si era staccata dal resto della moto, per cui era completamente fuori luogo pagina 16 di 23 confrontare fotografie del motociclo così accartocciato con foto di prove di crash con motocicli ove la forcella anteriore si è piegata riducendo il passo del motoveicolo. Nel caso di specie, invece, la forcella non si era piegata, ma spezzata e quindi anche tale danno non poteva essere utilizzato per valutare la velocità del motociclo.
Sul punto con argomentazioni che anche questa Corte condivide il CTU ha precisato ( v. pag. 9 dell'allegato alla CTU del 27 luglio 2020), che “ quando il mezzo è distrutto e non si possono compiere misurazioni sul telaio, l'unica possibilità per stimare l'energia assorbita dalla struttura del motociclo è quella di comparare i danni con quelli di motocicli similari sottoposti a prova di crash. E' un metodo comparativo, che soffre di imprecisioni, per cui è necessario operare con prudenza, assumendo valori approssimati per difetto piuttosto che rischiare di assumerli approssimati per eccesso.
In questo caso il CT attoreo contesta il modus operandi del CTU ma allo stesso tempo non propone un metodo alternativo maggiormente attendibile e attribuisce al motociclo
e all'autovettura delle quote di energia estremamente ridotte senza fornire alcuna dimostrazione sulla validità dei dati assunti”.
Va, peraltro, osservato che la frattura netta della forcella conferma che la forza d'urto sia stata elevata e il mezzo risulta del tutto distrutto.
Anche con riferimento all'asserito errore da parte del CTU nell'individuare l'esatto punto d'urto, che a loro dire avrebbe dovuto essere retrocesso di circa 50 cm, si rileva che, quand'anche fosse corrispondente a verità, ciò non inciderebbe, se non in maniera esigua ( 1 km/h) , sulla stima totale della velocità ( cfr. pag. 11).
Sul punto, peraltro, il CTU ha altresì evidenziato come la ricostruzione operata dal CT di parte attorea con uno strumento sofisticato sia avvenuta non nell'immediatezza del fatto, ma a distanza di nove anni dopo che il tratto stradale era stato profondamente modificato;
tale circostanza non è stata contestata.
Gli appellanti contestano poi i danni riportati dall'autovettura così come accertati dal
CTU e la metodologia utilizzata per il calcolo della frenata pre- urto e ciò sempre al fine pagina 17 di 23 di contestare la velocità attribuita al motociclo, ma anche sul punto, viene data congrua e precisa risposta ( cfr. pag. 14,15 e 16).
In conclusione, quindi, le critiche alla CTU risultano infondate e, comunque, ininfluenti rispetto alla velocità del motociclista, gravemente eccedente i limiti di velocità.
In definitiva, se non vi è dubbio che vi sia stata una condotta di guida negligente ed imprudente del per aver violato il disposto di cui all'art. 154 del Codice della CP_8
Strada, è altrettanto vero che la responsabilità del sia stata di gran lunga Per_1
prevalente in quanto la già più volte ricordata velocità del motociclo, assolutamente e gravemente inadeguata rispetto a quella strada e a quel luogo, non gli avrebbe comunque consentito di attuare nessuna manovra di emergenza.
Per tali motivi non può essere accolta l'istanza di una nuova CTU cinematica, essendo stata quella esperita in primo grado puntuale ed esaustiva e tenuto conto che il CTU ha risposto punto per punto alle osservazioni sollevate dagli odierni appellanti e qui riproposte.
Consegue, quindi, che sull'attribuzione di responsabilità risulta privo di fondamento l'appello proposto.
Con riferimento al terzo motivo, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia riconosciuto in capo ai genitori solo il risarcimento per il danno da invalidità temporanea e non anche quello a titolo di danno biologico di natura psichica, discostandosi dalle conclusioni della CTU medico legale psichiatrica che aveva, invece, accertato quanto alla signora un danno biologico di natura psichica nella misura del 15 e 20%, e Pt_4
quanto al signor nella misura del 15%. Parte_1
Ritengono, infatti, che avendo il CTU accertato nel 2021 l'esistenza di un danno biologico, fosse irrilevante che la documentazione sanitaria allegata fosse risalente nel tempo.
pagina 18 di 23 Chiedono, quindi, che venga riconosciuto alla signora l'ulteriore importo di euro Pt_4
77.807,00, mentre al signor l'ulteriore importo di euro 59.011, Parte_1
calcolati con personalizzazione massima.
Lamentano anche il mancato riconoscimento delle spese mediche future, quando invece, il CTU aveva evidenziato che la signora “potrebbe recarsi quattro- cinque volte Pt_4
all'anno presso uno psichiatra”, mentre il signor “tre-quattro volte all'anno, Per_1
le cui visite potrebbero essere quantizzabili intorno ai 100-150 euro ciascuna”.
Chiedono, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venga riconosciuto al signor l'ulteriore somma di euro 4.000,00 e alla signora l'ulteriore Parte_1 Pt_4
somma di euro 7.500,00.
Ritiene la Corte il motivo infondato.
Ed, infatti, il Tribunale dopo aver analizzato la CTU ed averla confrontata con i documenti posti a supporto della stessa, ha indicato in maniera chiara e dettagliata le ragioni che hanno giustificato il suo discostamento dalle conclusioni ivi riportate.
Si legge, infatti, chiaramente nelle motivazioni della sentenza che “Si deve del resto RS notare che, per quanto concerne la madre, la relazione depositata dalla CTU nel
2021 (a seguito di incarico assegnato nel 2020), risulta sostanzialmente fondata su certificati rilasciati ai genitori della vittima primaria fra il 2011 e il 2012, dunque quasi RSo dieci anni prima delle indagini della stessa dottoressa senza che - quanto meno pel periodo dal 2012 al 2018 - risulti comunque documentata nessuna prescrizione di farmaci, né risultino svolte sessioni terapeutiche. Infatti a p. 12 la CTU sottolinea che
“la documentazione clinica precedente [è] circoscritta ai due anni successivi al decesso del figlio” e aggiunge “si può ritenere che la sintomatologia depressiva dopo il 2012 sia diminuita di intensità e abbia disturbato meno la perizianda tanto da farle ridurre la farmacoterapia. Non sussiste documentazione fornita dalle parti per quanto concerne alcuna psicoterapia”. La diagnosi conclusiva (p. 13) è per giunta espressa in forma sostanzialmente dubitativa (“si ritiene che la signora possa presentare un Disturbo da pagina 19 di 23 Lutto RSistente Complicato, una condizione non ancora codificata nell'ultimo DSM 5
– il Manuale Statistico Diagnostico dei Disturbi mentali – che la annovera fra le
“Condizioni che necessitano di ulteriori studi””). La valutazione dei postumi permanenti (peraltro in un intervallo dal 15 al 20%) non appare dunque fondata su elementi oggettivi e univoci, sicché può condividersi solo la valutazione dell'inabilità temporanea…”
Quanto al padre, valgono considerazioni del tutto analoghe, giacché anche in questo
RS caso la CTU riferisce che la documentazione prodotta va dal febbraio 2011 all'ottobre 2012, senza nessuna evidenza -cioè- di successive terapie o assunzione di farmaci. Anche in questo caso, pertanto, si deve dissentire dalla valutazione dei postumi permanenti……………”.
Ed ancora “… risulta, invece, del tutto inconferente la pretesa di rimborso di spese per future visite psichiatriche, posto che, non essendo provata nessuna spesa di tale tipo dal
2011 a oggi, si deve negare che il ricorso a tali visite sia prevedibile per il futuro”.
Non essendo, pertanto, stata provata la sussistenza di un danno biologico, inteso come malattia psichica, correttamente il Tribunale non ha riconosciuto tale voce di danno, condividendo solo la valutazione dell'inabilità temporanea.
Con riferimento al quarto motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale nella liquidazione del danno, abbia attribuito solo dieci punti per quanto riguarda il parametro
E, laddove le tabelle del tribunale indicano in 30 punti l'ammontare massimo, con la conseguenza che il Tribunale, affermando di “non doversi discostare dai valori medi” sia incorso in errore, in quanto l'ammontare dei punti che doveva essere riconosciuto agli appellanti era pari a 15 punti.
Chiedono, quindi, che venga loro riconosciuto un maggior danno, con conseguente riforma della sentenza impugnata anche in punto spese di lite e di CCTTUU.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
pagina 20 di 23 Si osserva, preliminarmente, che diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, il
Tribunale non ha affermato di dover riconoscere la metà dei punti di cui al parametro E, avendo precisato che “deve ritenersi normale e appare equo attribuire dieci punti” e ciò in quanto hanno omesso “poi del tutto di indicare quali siano, in concreto e specificamente, gli elementi peculiari che (appunto) dovrebbero essere opportunamente considerati dal tribunale per personalizzare in aumento gli importi dovuti. È appena il caso di ricordare invece che tali elementi costituiscono fatti posti a sostegno della domanda, di modo che spetta alla parte attrice l'onere di (almeno) allegarli (cioè, narrarli, descriverli), mentre il giudice non ha nessun onere di individuare quali siano i fatti su cui l'attore intende fondare le domande, poiché ha invece solo il compito di verificare se di quei fatti possa ritenersi raggiunta la prova oppure no. Non è inutile ricordare che la prova di un fatto presuppone che il fatto sia stato almeno enunciato”.
Ciò detto, ritiene questa Corte che non vi sia spazio per applicare un ulteriore aumento sugli importi liquidati dal Tribunale, atteso che la quinta circostanza prevista per la liquidazione del danno secondo le nuove tabelle di Milano integrate a punti ( lettera “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è di natura “ soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d “esteriori” del danno da perdita del parente ( stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “ interiori” ( sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”) deve, dunque, essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato in causa, anche con ricorso alle presunzioni.
Nel caso di specie, come correttamente valutato dal Tribunale, l'attribuzione di un punteggio pari a dieci risulta equa, considerando che gli attori si sono limitati a dichiarare di aver subito “un grave pregiudizio alla loro vita familiare,
pagina 21 di 23 irrimediabilmente segnata dal tragico evento delittuoso”, senza nulla argomentare, né allegare.
Va, peraltro, osservato che in sede di gravame gli appellanti non hanno specificamente censurato quanto affermato dal Tribunale circa la mancata concreta specificazione degli elementi peculiari, necessari, invece, per una liquidazione in aumento.
Per i motivi di cui sopra l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di
, , , , Parte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_2 Controparte_1
, e in via tra loro solidale, al
[...] Parte_8 Parte_9
pagamento in favore di delle spese di lite del presente grado. Controparte_6
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi euro 22.333,00 di cui euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 3.822,00 per la fase di trattazione ed euro 9.487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_8
essendo rimasto contumace.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, , , , Parte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_2 Controparte_1
pagina 22 di 23 , , nonché per il signor e per la signora CP_1 Parte_8 Parte_1
in qualità di eredi della signora , tutti in Per_1 Parte_6 Parte_10
proprio e nella qualità di eredi di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Milano n. 5442/24 pubblicata il 27 maggio 2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna , , , Parte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_2
, , nonché per il signor
[...] Controparte_1 Parte_8
e per la signora , in qualità di eredi Parte_1 Parte_6
della signora tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_10
, in via tra loro solidale, a rifondere in favore di Controparte_4 Controparte_6
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 22.333,00 oltre
[...]
rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_8
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo degli appellanti, in via tra loro solidale, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 4 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Roberto Aponte
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1906/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN PROPRIO e IN QUALITA' DI EREDE DELLA S.RA Parte_1
EA M. CONCETTA-DECEDUTA ED IN QUALITA' DI EREDE DI
(C.F. ), elettivamente RSona_1 C.F._1
domiciliato in VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN e IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_2 Pt_3 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RSona_1 C.F._2
VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv.
NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN PRORIO e IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_4 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RSona_1 C.F._3
pagina 1 di 23 VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv.
NARDO' SALVATORE, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
IN e IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_5 Pt_3
(C.F. , elettivamente RSona_1 C.F._4
domiciliato in VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN PROPRIO e IN QUALITA' DI EREDE E DI Controparte_1
.- (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CP_2 C.F._5
in VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv.
NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
CONCETTA IN PRORIO E IN QUALITA' DI EREDE DI Controparte_3
-DECEDUTO- (C.F. ), elettivamente Controparte_4 C.F._6
domiciliato in VIA ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. NARDO' SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN PROPRIO e IN QUALITA' DI EREDE Parte_6
DELLA S.RA EA M. CONCETTA-DECEDUTA- E DI Controparte_5
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] C.F._7
ALESSANDRO TURCO 19 88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. NARDO'
SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
IA (C.F. ), Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CROCEFISSO N. 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BASSI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
C.F. , contumace Controparte_8 C.F._8
APPELLATI avente ad oggetto: Morte
pagina 2 di 23 sulle seguenti conclusioni.
Per IN PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE DELLA Parte_1
S.RA EA M. CONCETTA-DECEDUTA ED IN QUALITA' DI EREDE DI
RSona_1
Per IN PRORIO E IN QUALITA' DI EREDE DI Pt_2 [...]
ULCINITI RSona_1
Per IN PRORIO E IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_4
RSona_1
Per IN PRORIO E IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_5
RSona_1
Per R. IN PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE E DI Controparte_1
.- RSona_2
Per CONCETTA IN PRORIO E IN QUALITA' DI Controparte_3
EREDE DI -DECEDUTO- Controparte_4
Per IN PROPRIO E IN QUALITA' DI Parte_6
EREDE DELLA S.RA EA M. CONCETTA-DECEDUTA- E DI CP_4
-DECEDUTO-
[...]
Con provvedimento reso in calce all'udienza del 03 dicembre 2024, il Sig. Consigliere
Istruttore della Corte di Appello adita ha fissato l'udienza del 25.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 352 cpc.
Tanto precisato, la sottoscritta difesa ribadisce impugnazione e contestazione alla comparsa costitutiva dell e si riporta al proprio atto di gravame e alle CP_6
conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, nell'insistere nella richiesta di rinnovazione della CTU cinematica, precisa le proprie conclusioni chiedendo che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita voglia, ogni contraria istanza disattesa, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata n. 5442/2024, pagina 3 di 23 pubblicata in data 27 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Milano, nella persona del
Dott. Roberto Pertile, all'esito del giudizio avente R.G. n. 13930/2018, e notificata in data 28 maggio 2024: 1) accertare e dichiarare responsabilità del sig.
[...]
, nella produzione del sinistro per cui è causa, ovvero in subordine, il CP_8
prevalente concorso di responsabilità di quest'ultimo, siccome ampiamente motivato 2) condannare solidalmente il sig. e la (già Controparte_8 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., nelle qualità ut Controparte_9
supra, al pagamento, a favore degli attori in proprio ed in qualità di eredi e congiunti di secondo i rispettivi diritti a titolo di risarcimento, di tutti i danni, morali, Controparte_4
materiali, biologici, esistenziali, psichici, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi e quantificati nella complessiva somma di € 888.413,00 - conteggio analiticamente dedotto nella parte narrativa dell'atto di gravame e qui da intendersi riportato e trascritto - o in quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'effettivo soddisfo. 3) Con vittoria di spese di CCTTUU e di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CAP ed IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Per IA' Controparte_6 Controparte_7
Piazza alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per i motivi esposti e allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare integralmente, poiché manifestamente infondata in fatto e diritto, oltre che non provata, la domanda di sospensione dell'esecuzione della Sentenza n. 5442/2024 pubblicata dal Tribunale di
Milano il 27.05.2024, nel procedimento R.G.. 13930/2018;
pagina 4 di 23 - rigettare integralmente l'atto di appello, poiché manifestamente inammissibile, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 5442/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano il
27.05.2024 emessa a definizione del procedimento R.G. 13930/2018;
NEL MERITO
In via principale
- accertare e dichiarare il gravame infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 5442/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano il 27.05.2024, emessa a definizione del procedimento R.G. 13930/2018.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari anche del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone fermamente alla richiesta di rinnovazione dell'indagine peritale tecnico dinamica, essendo già stata esperita in maniera puntuale ed esaustiva nel giudizio di primo grado e non sussistendo i presupposti per la relativa ammissibilità, anche tenendo conto che la CTU ha riscontrato punto per punto le osservazioni dell'odierno appellante, confutandole in ben 18 pagine di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I signori , , , , Parte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_2
, e , rispettivamente Controparte_1 Parte_8 Parte_9
padre, madre, fratelli e nonna di agivano in giudizio nei confronti di Controparte_4
, conducente dell'auto che aveva travolto l'uomo, nonché della Controparte_8
relativa compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento di Controparte_6
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente in cui il congiunto aveva perso la vita.
A fondamento della domanda gli attori esponevano che in data 15 gennaio 2011, intorno alle 9,50, in Milano in Corso Venezia, si verificava un sinistro stradale tra il Motociclo
Kawasaki ER-6.tg DL84673, di proprietà e condotto dal assicurato per Controparte_4
la RCA con la compagnia e l'autovettura Peugeot 3008,tg. Controparte_10
pagina 5 di 23 DZ846VT, di proprietà e condotta da , assicurata per la RCA con la Controparte_11
compagnia Controparte_9
Affermavano che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida del e che sulla base della relazione del loro consulente di CP_8
parte la dinamica del sinistro poteva essere così ricostruita:
◦ , a bordo del motociclo Kawasaki, si trovava su corso Venezia Controparte_4
con direzione da San Babila a Porta Venezia, sul tratto compreso tra “la intersezione di questa con Via San Damiano e la intersezione con Via dei Boschetti cui era diretto”;
◦ partendo da fermo “dalla detta intersezione semaforizzata” egli s'era scontrato con la Peugeot condotta dal il quale, per uscire dallo stallo situato in CP_8
corrispondenza del civico 20 di Corso Venezia, senza attivare gli indicatori di direzione, aveva iniziato una manovra di svolta a sinistra per effettuare una inversione di marcia, impegnando così l'intera sede stradale;
◦ il aveva percepito l'avvio della manovra e aveva iniziato a frenare per Per_1
arrestare il motoveicolo al fine di evitare l'urto con la vettura diretta dalla sua destra verso la sua sinistra;
◦ la vettura aveva continuato ad avanzare, impegnando sempre di più la sede stradale e rendendo vana ogni manovra fino allo scontro tra la ruota anteriore del motociclo e il fianco mediano sinistro della vettura;
◦ in seguito allo scontro il era stato sbalzato e aveva colpito col capo (coperto Per_1
dal casco che però nell'urto si era sganciato) la parte anteriore e la fiancata laterale dell'autovettura per cadere infine per terra;
◦ il che indossava il casco, aveva mantenuto una velocità nei limiti prescritti e Per_1
aveva reagito tempestivamente alla situazione di pericolo.
Aggiungevano che al era stata elevata contravvenzione per aver violato il CP_8
disposto di cui all'art. 154 del C.d.S in quanto nel compiere inversione di marcia creava pericolo ed intralcio ad altro conducente della strada e che il procedimento penale pagina 6 di 23 instaurato a suo carico a seguito del sinistro stradale si era concluso con la sentenza del
Tribunale di Milano del 30 gennaio 2013 emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
A causa della perdita del loro congiunto gli attori, in proprio e quali eredi, agivano, quindi, per il risarcimento di tutti i danni subiti che quantificavano in euro 1.139.788,00.
Si costituivano i convenuti che chiedevano di accertare il concorso di colpa quantomeno paritario di nella causazione del sinistro e per l'effetto dichiarare Controparte_4
satisfattive le somme già corrisposte dalla in favore degli attori. CP_7
La causa istruita a mezzo di prove documentali, orali e due CCTTUU è stata decisa con sentenza n. 5442/24 pubblicata il 27 maggio 2024 con la quale il Tribunale di Milano così statuiva:
“(1) accerta che il sinistro fu causato per due terzi dalla responsabilità del motociclista
e per un terzo dalla responsabilità dell'automobilista Controparte_4 [...]
; CP_8
(2) considerati gli importi già versati in loro favore, respinge pertanto ogni altra domanda proposta da , , Parte_1 Parte_4 Parte_5
, , e
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_8
[...]
(3) accoglie parzialmente la domanda proposta da e per Parte_10
l'effetto condanna i convenuti e soc. Controparte_8 Controparte_7
, in solido fra loro, a pagare a saldo a tale attrice l'importi di EUR 6.009,00 oltre
[...]
agli interessi legali da oggi al saldo;
(4) compensa interamente le spese di lite fra e i convenuti;
Parte_10
(5) condanna , , , Parte_1 Parte_4 Parte_5
, e , Parte_2 Controparte_1 Parte_8
in solido fra loro, a rifondere le spese di lite dei convenuti, liquidate in € 30.000 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 7 di 23 (6) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico solidale degli attori per due terzi e a carico solidale dei convenuti per il restante terzo”.
Nello specifico il Tribunale, con riferimento alle dedotte responsabilità, ha ritenuto sulla base della CTU cinematica, delle dichiarazioni raccolte, del verbale di incidente stradale redatto dalla polizia locale e della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. a carico del CP_8
che “ la responsabilità del motociclista fu doppia rispetto a quella dell'automobilista, tanto più che la manovra dell'automobilista -ancorché vietata era iniziata ben prima che il motociclo sopraggiungesse ad altissima velocità, sicché il motociclista -ove avesse tenuto una condotta più adeguata al luogo- avrebbe certamente potuto vedere con congruo anticipo l'ostacolo, e avrebbe quindi potuto attuare manovre di emergenza, che avrebbero potuto, se non evitare la collisione, almeno ridurne sensibilmente le conseguenze dannose. Mette conto rilevare altresì che, diversamente da quanto sostiene parte attrice, ove pure fosse stato dimostrato positivamente che l'automobilista intraprese l'inversione di marcia senza azionare gli indicatori di direzione, ciò non comporterebbe nessuna diversa valutazione dei rispettivi gradi di responsabilità dei due conducenti: la già più volte ricordata velocità del motociclo, assolutamente e gravemente inadeguata rispetto a quella strada e a quel luogo, non gli avrebbe comunque consentito di attuare nessuna manovra di emergenza”.
Ha poi accertato che il decesso fu pressoché immediato, con la conseguenza che il danno terminale non fosse riconoscibile;
che, quanto alla lesione del rapporto parentale, relativamente al parametro E delle tabelle a punti del 2022, fosse equo e normale attribuire 10 punti, in quanto gli attori avevano completamente omesso di indicare quali fossero in concreto e specificamente gli elementi peculiari per personalizzare in aumento gli importi dovuti;
che per il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'integrità psicofisica fosse riconoscibile solo la valutazione dell'inabilità temporanea e, infine, che non fosse dovuto, in quanto non provato, il danno patrimoniale da lucro cessante. pagina 8 di 23 Tenuto poi conto di quanto già versato ante causam dalla Compagnia di Assicurazione ha rigettato le domande di tutti gli attori, ad eccezione di quella di Parte_10
, in favore della quale ha condannato i convenuti in solido tra loro a pagare la
[...]
somma di euro 6.009,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto alle spese di lite ha compensato quelle tra e i convenuti, mentre ha posto a Pt_10
carico degli attori quelle sostenute dai convenuti.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i signori , Parte_1 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_2 Controparte_1 Parte_8
, nonché per il signor e per la signora
[...] Parte_1 Parte_6
in qualità di eredi della signora , tutti in proprio e nella
[...] Parte_10
qualità di eredi di , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in Controparte_4
epigrafe richiamate.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_6
della sentenza impugnata.
Nessuno si è costituito per che all'udienza del 3 dicembre 2024 è Controparte_12
stato dichiarato contumace.
Alla medesima udienza il Consigliere istruttore, visto l'art. 352 c.p.c. ha fissato l'udienza del 25.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
il termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica;
visto l'art. 127-ter c.p.c., ha disposto che l'udienza del 25 febbraio 2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata assegnata alla sottoscritta relatrice e decisa nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 9 di 23 Gli appellanti hanno interposto appello per i seguenti motivi:
- “erronea valutazione in ordine alle risultanze istruttorie ed alle difese svolte;
erroneità nella ricostruzione del fatto;
omessa e/o insufficiente motivazione in punto di dinamica;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 154 CdS”;
- “erroneità nella mancata rinnovazione della CTU cinematica”;
- “errore nel mancato riconoscimento del danno biologico in favore dei genitori;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1226 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.”;
- “ erroneità nella liquidazione delle somme risarcitorie”.
Con riguardo al primo motivo, gli appellanti, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha attribuito la responsabilità del sinistro per cui è causa a colpa concorrente, con ciò valutando erroneamente le risultanze istruttorie che, a loro dire, consentono, invece, l'attribuzione di responsabilità esclusiva o, comunque, prevalente in capo al CP_8
Assumono, in particolare, che non sussisterebbe alcuna prova in merito alla velocità tenuta dal de cuius, poiché i testimoni nulla avrebbero dichiarato in merito, essendosi limitati a riferire di aver sentito solo il forte rumore prodotto dal motore della moto e lamentano che ci sia stata da parte del Tribunale un'errata ricostruzione della dinamica, non essendo state valutate le contestazioni da loro sollevate alla consulenza cinematica con la memoria del 29 ottobre 2022 in merito alla velocità, ai danni riportati dai mezzi coinvolti e al punto d'urto.
Nello specifico lamentano che il CTU si sia limitato a calcolare la velocità del motociclo e non anche quella dell'autovettura, considerandola ferma quando, invece, stava effettuando una manovra di inversione a U.
Evidenziano come mediante l'utilizzo del software PC Crash la velocità della vettura risulti di ca. 16 Km/h e quella del motociclo di ca. 36 Km/h al momento dell'urto e che, pagina 10 di 23 aggiungendo la velocità dissipata con la frenata, la velocità del motociclo prima di frenare è di ca. 62 Km/h.
Lamentano poi che il CTU abbia affermato che “il motociclo presenta danni molto gravi alla parte anteriore in conseguenza di un urto violento, frontale e coassiale, che ha prodotto la flessione estrema con frattura della forcella anteriore, la grave deformazione della ruota anteriore e la deformazione del telaio in corrispondenza del canotto sterzo” quando invece “la forcella non si è mai piegata, tanto è vero che le molle degli ammortizzatori sono fuoriuscite dai tubolari (cfr documentazione fotografica CTP, pagg. 21-24); - il disco della ruota non si è piegato, ma ha subito soltanto delle abrasioni e danni laterali durante lo scarrocciamento a terra della moto dopo l'urto; - il canotto sterzo si è piegato quando il conducente ad esso aggrappato con le mani sulle manopole si è ribaltato verso l'altro in avanti tanto da collidere col capo contro il tetto della vettura”.
Evidenziano poi che vi sia stato un errore anche nell'individuazione dei danni riportati dall'autovettura laddove il CTU afferma che tale danno sia avvenuto alla ruota sinistra, quando, invece, la moto ha colpito il centro della portiera sinistra anteriore dell'auto distante almeno 40 cm dalla ruota.
Da ultimo si dolgono che vi sia stato un errore sia nell'individuazione del punto d'urto, fondato sul rilievo che la traccia di pneumatico del motociclo sia stata lasciata dalla ruota posteriore e non, invece, dalla ruota anteriore, sia sulle planimetrie, in quanto sovrapponendo la planimetria ottenuta dal rilievo con laser- scanner con la foto aerea tratta da Google Maps utilizzata dal CTU la posizione della linea di mezzeria era sbagliata rispetto a quella reale di oltre 10 cm.
Quanto alla manovra di inversione a U e alla responsabilità del gli appellanti CP_8
criticano la decisione del Tribunale nella parte in cui è stato dato maggior rilievo alla condotta di guida del quando, invece, il aveva effettuato una vietata e Per_1 CP_8
pagina 11 di 23 pericolosa manovra ed era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589, comma 1° e 3° c.p., patteggiando la pena ex art. 444 c.p.c.
Con riguardo al secondo motivo gli appellanti criticano le risultanze della CTU e lamentano che il Tribunale non abbia disposto la sua rinnovazione, più volte richiesta, insistendo anche in questa sede per una nuova CTU cinematica.
I motivi che possono essere congiuntamente esaminati, per la comunanza delle argomentazioni, non sono meritevoli di accoglimento.
Occorre premettere che non è qui più in discussione la responsabilità del in CP_8
sentenza ritenuta nella misura di un terzo, in quanto la statuizione non è stata oggetto di impugnazione, né di confutazione incidentale da parte degli appellati. Si discute in questa sede solo della responsabilità esclusiva, ovvero, in via subordinata, più prevalente del medesimo.
Ciò detto, ritiene la Corte che entrambi i motivi non meritino accoglimento e che sul punto vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Sulla base delle emergenze documentali in atti (rapporto di incidente stradale, dichiarazioni raccolte e CTU cinematica, le cui conclusioni anche questa Corte condivide, in quanto congrue ed esaustive ) è risultato, infatti, acclarato che il CP_8
alla guida della autovettura Peugeot 3008, inizialmente in sosta negli stalli lato civici pari di Corso Venezia, abbia iniziato una manovra di inserimento in carreggiata e di inversione di marcia per dirigersi verso il centro città, allorquando veniva violentemente urtato sul fianco sinistro dal motociclo Kawasaki, condotto dal che proveniente Per_1
da San Damiano, svoltava a destra in corso Venezia con direzione periferia.
Il sinistro avveniva in orario diurno, in un tratto rettilineo;
il traffico era scarso e la visibilità buona.
Il punto d'urto è avvenuto a circa 120 metri dall'intersezione con via San Damiano;
nei primi 65 metri la carreggiata del corso Venezia è divisa da doppia striscia continua, mentre per i successivi 55 metri è divisa da striscia continua singola. Il motociclista pagina 12 di 23 marciava appena oltre la linea di mezzeria, nella corsia di marcia opposta e percepito il pericolo agiva con intensità sull'impianto frenante e il suo motociclo rilasciava a terra una traccia gommosa di 16,5 metri fino al punto d'impatto. La moto arrivava quindi all'urto ancora in equilibrio di marcia impattando con la parte frontale contro il fianco sinistro dell'autovettura. Il casco e lo zaino del motociclista erano proiettati in avanti oltre l'autovettura e il motociclista impattava con il viso contro il montante parabrezza dell'autovettura Peugeot . La velocità di marcia del motociclo è stata calcolata nell'ordine degli 90-95 Km/h.
Orbene sulla scorta di tali evidenze documentali è possibile ritenere che entrambi i conducenti ebbero a mantenere una condotta di guida imprudente ed inosservante delle norme codicistiche della strada.
Il signor in quanto non vi è dubbio che ha posto in essere una manovra non CP_8
consentita violando l'art. 154 d.lgs. 285/1992, secondo cui bisogna assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi.
E', dunque, indubbia la sua responsabilità civile nella causazione del sinistro per cui è causa, responsabilità peraltro non contestata.
Ciò posto, deve, al contempo rilevarsi che, in tema di circolazione stradale, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell'altro veicolo coinvolto, potendo l'eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Nella specie deve ritenersi che la condotta del abbia certamente concorso a Per_1
determinare l'evento, atteso che ha condotto il mezzo ad una velocità del tutto inadeguata alle caratteristiche loco- temporali .
pagina 13 di 23 Al riguardo giova rammentare che l'art. 141 d.lgs 285/1992 dispone ai primi tra commi che “ 1). E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di circolazione. 2) il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 3) in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombranti, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'art. 142 CdS, a sua volta, stabilisce che il massimo consentito, nel centro urbano, è di
50 km/h.
Nel caso di specie, la CTU esperita in primo grado ha accertato che il Per_1
viaggiasse ad una velocità di 90-95 Km/h in violazione del limite vigente sul tratto urbano, violazione accertata con calcoli matematici sulle forze dell'impatto e dunque piuttosto verosimile, violazione, peraltro, che può essere stata determinata dall'esigenza di superare l'autovettura con un sorpasso e di chiudere rapidamente la manovra. Sul punto, infatti, la CTU esperita ha affermato che quando il si era trovato ad una Per_1
distanza indicativa di sessanta metri dal civico 20 di corso Venezia, avrebbe percepito il movimento dell'autovettura che si stava inserendo in carreggiata e “verosimilmente convinto che la vettura stesse per compiere una normale immissione, si portava verso la corsia di marcia opposta nell'iniziale tentativo di superarla con un sorpasso. Tuttavia, pagina 14 di 23 durante questo tempo psicotecnico di percezione, lo stesso motociclista comprendeva che la vettura stava invece proseguendo in una manovra di inversione a “U” che gli avrebbe occluso la traiettoria;
in quel frangente, lo stesso, trovandosi ad una distanza di circa 28,5 metri, iniziava una intensa frenata che tuttavia non gli consentiva di evitare la violenta collisione contro il fianco sinistro dell'autovettura Peugeot, che nel frattempo si trovava in posizione trasversale a centro strada”.
Il motociclista si era, quindi, portato sulla corsia di marcia opposta, superando la linea continua di mezzeria, arrivando all'urto ad una velocità ancora considerevole di circa 60
Km/h.
Occorre precisare che la velocità, particolarmente elevata per le circostanze di tempo e di luogo, sostenuta dal motociclo del risulta avvalorata non solo dai computi Per_1
del consulente, ma anche dalla violenza dell'impatto, dall'estensione e natura dei danni riportati dai mezzi e dalle tracce di frenata ( 16,5) rilasciate dal motociclo prima di giungere all'impatto, così come misurate e documentate dalle autorità intervenute nell'immediatezza del sinistro.
A ciò si devono aggiungere le dichiarazioni rilasciate dai testi Testimone_1
, e che sono stati tutti concordi quanto Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
all'esplosività del rumore causato dall'impatto fra i veicoli e al peculiare rumore della moto in accelerazione.
Il fatto, poi, che il fosse ripartito da fermo, una volta scattato il verde, aggrava Per_1
la sua concreta responsabilità rispetto alla violazione accertata, considerando, peraltro, come accertato in sede penale che, avendo il già iniziato la manovra a U era CP_8
chiaramente visibile dal conducente della moto.
Dette conclusioni, peraltro, sono altresì rafforzate dalla assenza di repentinità della manovra dell'automobilista: nessuno, infatti, neppure gli attori, oggi appellanti, riferiscono di una manovra fulminea dell'autovettura e dalle tracce di frenata lasciate sull'asfalto che dimostrano che il motociclista comunque ebbe il tempo di avvistare il pagina 15 di 23 veicolo antagonista e che se avesse mantenuto una velocità contenuta nei limiti prescritti avrebbe più che verosimilmente se non evitato l'impatto, magari tentando anche una manovra di deviazione, quanto meno potuto contenerne le nefaste conseguenze.
Deve, dunque, convenirsi con il primo giudice che ha ritenuto che il sinistro sia stato determinato da una responsabilità senz'altro prevalente del nella misura di due Per_1
terzi, in ragione della diversità e maggiore gravità delle regole cautelari dal medesimo violate, tenuto conto che, seppur il ha posto in essere una manovra non CP_8
consentita è tuttavia emerso che il si trovasse ad a una notevole distanza ( 108 Per_1
metri) ed il suo arrivo non fosse facilmente visibile, così come non potesse essere percepibile la sua velocità di avvicinamento.
Né a diversa conclusione possono portare le critiche alla CTU poste a fondamento dei motivi di appello, critiche, peraltro, già sollevate in primo grado e sulle quali il CTU ha dato precisa e congrua risposta.
Ed, infatti, gli appellanti per contrastare il valore di velocità attribuito dal CTU al motociclista hanno criticato la ricostruzione grafica operata dal medesimo, che a loro dire sarebbe del tutto errata, così come errate sarebbero le posizioni delle evidenze che le autorità hanno rilevato a terra, quali il punto d'urto, le tracce di frenata e la posizione della linea di mezzeria che sarebbe errata rispetto a quella reale di oltre 10 cm.
Va, tuttavia, osservato che tali critiche, quand'anche risultassero veritiere, non sarebbero, tuttavia, idonee a stravolgere la ricostruzione del sinistro, trattandosi comunque di uno scostamento infinitesimale che, nella violenta e grave collisione avvenuta tra i due mezzi, non muta i calcoli della velocità (cfr. allegato alla CTU pag.
5).
Lamentano poi gli appellanti, sempre al fine di contestare il valore di velocità attribuito dal CTU, che quest'ultimo avrebbe sovrastimato in modo eccessivo l'energia assorbita dal motociclo a seguito dell'urto, senza notare che nelle foto originali risulta che la ruota anteriore si era staccata dal resto della moto, per cui era completamente fuori luogo pagina 16 di 23 confrontare fotografie del motociclo così accartocciato con foto di prove di crash con motocicli ove la forcella anteriore si è piegata riducendo il passo del motoveicolo. Nel caso di specie, invece, la forcella non si era piegata, ma spezzata e quindi anche tale danno non poteva essere utilizzato per valutare la velocità del motociclo.
Sul punto con argomentazioni che anche questa Corte condivide il CTU ha precisato ( v. pag. 9 dell'allegato alla CTU del 27 luglio 2020), che “ quando il mezzo è distrutto e non si possono compiere misurazioni sul telaio, l'unica possibilità per stimare l'energia assorbita dalla struttura del motociclo è quella di comparare i danni con quelli di motocicli similari sottoposti a prova di crash. E' un metodo comparativo, che soffre di imprecisioni, per cui è necessario operare con prudenza, assumendo valori approssimati per difetto piuttosto che rischiare di assumerli approssimati per eccesso.
In questo caso il CT attoreo contesta il modus operandi del CTU ma allo stesso tempo non propone un metodo alternativo maggiormente attendibile e attribuisce al motociclo
e all'autovettura delle quote di energia estremamente ridotte senza fornire alcuna dimostrazione sulla validità dei dati assunti”.
Va, peraltro, osservato che la frattura netta della forcella conferma che la forza d'urto sia stata elevata e il mezzo risulta del tutto distrutto.
Anche con riferimento all'asserito errore da parte del CTU nell'individuare l'esatto punto d'urto, che a loro dire avrebbe dovuto essere retrocesso di circa 50 cm, si rileva che, quand'anche fosse corrispondente a verità, ciò non inciderebbe, se non in maniera esigua ( 1 km/h) , sulla stima totale della velocità ( cfr. pag. 11).
Sul punto, peraltro, il CTU ha altresì evidenziato come la ricostruzione operata dal CT di parte attorea con uno strumento sofisticato sia avvenuta non nell'immediatezza del fatto, ma a distanza di nove anni dopo che il tratto stradale era stato profondamente modificato;
tale circostanza non è stata contestata.
Gli appellanti contestano poi i danni riportati dall'autovettura così come accertati dal
CTU e la metodologia utilizzata per il calcolo della frenata pre- urto e ciò sempre al fine pagina 17 di 23 di contestare la velocità attribuita al motociclo, ma anche sul punto, viene data congrua e precisa risposta ( cfr. pag. 14,15 e 16).
In conclusione, quindi, le critiche alla CTU risultano infondate e, comunque, ininfluenti rispetto alla velocità del motociclista, gravemente eccedente i limiti di velocità.
In definitiva, se non vi è dubbio che vi sia stata una condotta di guida negligente ed imprudente del per aver violato il disposto di cui all'art. 154 del Codice della CP_8
Strada, è altrettanto vero che la responsabilità del sia stata di gran lunga Per_1
prevalente in quanto la già più volte ricordata velocità del motociclo, assolutamente e gravemente inadeguata rispetto a quella strada e a quel luogo, non gli avrebbe comunque consentito di attuare nessuna manovra di emergenza.
Per tali motivi non può essere accolta l'istanza di una nuova CTU cinematica, essendo stata quella esperita in primo grado puntuale ed esaustiva e tenuto conto che il CTU ha risposto punto per punto alle osservazioni sollevate dagli odierni appellanti e qui riproposte.
Consegue, quindi, che sull'attribuzione di responsabilità risulta privo di fondamento l'appello proposto.
Con riferimento al terzo motivo, gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia riconosciuto in capo ai genitori solo il risarcimento per il danno da invalidità temporanea e non anche quello a titolo di danno biologico di natura psichica, discostandosi dalle conclusioni della CTU medico legale psichiatrica che aveva, invece, accertato quanto alla signora un danno biologico di natura psichica nella misura del 15 e 20%, e Pt_4
quanto al signor nella misura del 15%. Parte_1
Ritengono, infatti, che avendo il CTU accertato nel 2021 l'esistenza di un danno biologico, fosse irrilevante che la documentazione sanitaria allegata fosse risalente nel tempo.
pagina 18 di 23 Chiedono, quindi, che venga riconosciuto alla signora l'ulteriore importo di euro Pt_4
77.807,00, mentre al signor l'ulteriore importo di euro 59.011, Parte_1
calcolati con personalizzazione massima.
Lamentano anche il mancato riconoscimento delle spese mediche future, quando invece, il CTU aveva evidenziato che la signora “potrebbe recarsi quattro- cinque volte Pt_4
all'anno presso uno psichiatra”, mentre il signor “tre-quattro volte all'anno, Per_1
le cui visite potrebbero essere quantizzabili intorno ai 100-150 euro ciascuna”.
Chiedono, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venga riconosciuto al signor l'ulteriore somma di euro 4.000,00 e alla signora l'ulteriore Parte_1 Pt_4
somma di euro 7.500,00.
Ritiene la Corte il motivo infondato.
Ed, infatti, il Tribunale dopo aver analizzato la CTU ed averla confrontata con i documenti posti a supporto della stessa, ha indicato in maniera chiara e dettagliata le ragioni che hanno giustificato il suo discostamento dalle conclusioni ivi riportate.
Si legge, infatti, chiaramente nelle motivazioni della sentenza che “Si deve del resto RS notare che, per quanto concerne la madre, la relazione depositata dalla CTU nel
2021 (a seguito di incarico assegnato nel 2020), risulta sostanzialmente fondata su certificati rilasciati ai genitori della vittima primaria fra il 2011 e il 2012, dunque quasi RSo dieci anni prima delle indagini della stessa dottoressa senza che - quanto meno pel periodo dal 2012 al 2018 - risulti comunque documentata nessuna prescrizione di farmaci, né risultino svolte sessioni terapeutiche. Infatti a p. 12 la CTU sottolinea che
“la documentazione clinica precedente [è] circoscritta ai due anni successivi al decesso del figlio” e aggiunge “si può ritenere che la sintomatologia depressiva dopo il 2012 sia diminuita di intensità e abbia disturbato meno la perizianda tanto da farle ridurre la farmacoterapia. Non sussiste documentazione fornita dalle parti per quanto concerne alcuna psicoterapia”. La diagnosi conclusiva (p. 13) è per giunta espressa in forma sostanzialmente dubitativa (“si ritiene che la signora possa presentare un Disturbo da pagina 19 di 23 Lutto RSistente Complicato, una condizione non ancora codificata nell'ultimo DSM 5
– il Manuale Statistico Diagnostico dei Disturbi mentali – che la annovera fra le
“Condizioni che necessitano di ulteriori studi””). La valutazione dei postumi permanenti (peraltro in un intervallo dal 15 al 20%) non appare dunque fondata su elementi oggettivi e univoci, sicché può condividersi solo la valutazione dell'inabilità temporanea…”
Quanto al padre, valgono considerazioni del tutto analoghe, giacché anche in questo
RS caso la CTU riferisce che la documentazione prodotta va dal febbraio 2011 all'ottobre 2012, senza nessuna evidenza -cioè- di successive terapie o assunzione di farmaci. Anche in questo caso, pertanto, si deve dissentire dalla valutazione dei postumi permanenti……………”.
Ed ancora “… risulta, invece, del tutto inconferente la pretesa di rimborso di spese per future visite psichiatriche, posto che, non essendo provata nessuna spesa di tale tipo dal
2011 a oggi, si deve negare che il ricorso a tali visite sia prevedibile per il futuro”.
Non essendo, pertanto, stata provata la sussistenza di un danno biologico, inteso come malattia psichica, correttamente il Tribunale non ha riconosciuto tale voce di danno, condividendo solo la valutazione dell'inabilità temporanea.
Con riferimento al quarto motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale nella liquidazione del danno, abbia attribuito solo dieci punti per quanto riguarda il parametro
E, laddove le tabelle del tribunale indicano in 30 punti l'ammontare massimo, con la conseguenza che il Tribunale, affermando di “non doversi discostare dai valori medi” sia incorso in errore, in quanto l'ammontare dei punti che doveva essere riconosciuto agli appellanti era pari a 15 punti.
Chiedono, quindi, che venga loro riconosciuto un maggior danno, con conseguente riforma della sentenza impugnata anche in punto spese di lite e di CCTTUU.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
pagina 20 di 23 Si osserva, preliminarmente, che diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, il
Tribunale non ha affermato di dover riconoscere la metà dei punti di cui al parametro E, avendo precisato che “deve ritenersi normale e appare equo attribuire dieci punti” e ciò in quanto hanno omesso “poi del tutto di indicare quali siano, in concreto e specificamente, gli elementi peculiari che (appunto) dovrebbero essere opportunamente considerati dal tribunale per personalizzare in aumento gli importi dovuti. È appena il caso di ricordare invece che tali elementi costituiscono fatti posti a sostegno della domanda, di modo che spetta alla parte attrice l'onere di (almeno) allegarli (cioè, narrarli, descriverli), mentre il giudice non ha nessun onere di individuare quali siano i fatti su cui l'attore intende fondare le domande, poiché ha invece solo il compito di verificare se di quei fatti possa ritenersi raggiunta la prova oppure no. Non è inutile ricordare che la prova di un fatto presuppone che il fatto sia stato almeno enunciato”.
Ciò detto, ritiene questa Corte che non vi sia spazio per applicare un ulteriore aumento sugli importi liquidati dal Tribunale, atteso che la quinta circostanza prevista per la liquidazione del danno secondo le nuove tabelle di Milano integrate a punti ( lettera “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è di natura “ soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d “esteriori” del danno da perdita del parente ( stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “ interiori” ( sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”) deve, dunque, essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato in causa, anche con ricorso alle presunzioni.
Nel caso di specie, come correttamente valutato dal Tribunale, l'attribuzione di un punteggio pari a dieci risulta equa, considerando che gli attori si sono limitati a dichiarare di aver subito “un grave pregiudizio alla loro vita familiare,
pagina 21 di 23 irrimediabilmente segnata dal tragico evento delittuoso”, senza nulla argomentare, né allegare.
Va, peraltro, osservato che in sede di gravame gli appellanti non hanno specificamente censurato quanto affermato dal Tribunale circa la mancata concreta specificazione degli elementi peculiari, necessari, invece, per una liquidazione in aumento.
Per i motivi di cui sopra l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di
, , , , Parte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_2 Controparte_1
, e in via tra loro solidale, al
[...] Parte_8 Parte_9
pagamento in favore di delle spese di lite del presente grado. Controparte_6
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi euro 22.333,00 di cui euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 3.822,00 per la fase di trattazione ed euro 9.487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_8
essendo rimasto contumace.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, , , , Parte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_2 Controparte_1
pagina 22 di 23 , , nonché per il signor e per la signora CP_1 Parte_8 Parte_1
in qualità di eredi della signora , tutti in Per_1 Parte_6 Parte_10
proprio e nella qualità di eredi di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_4
Milano n. 5442/24 pubblicata il 27 maggio 2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna , , , Parte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_2
, , nonché per il signor
[...] Controparte_1 Parte_8
e per la signora , in qualità di eredi Parte_1 Parte_6
della signora tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_10
, in via tra loro solidale, a rifondere in favore di Controparte_4 Controparte_6
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 22.333,00 oltre
[...]
rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di Controparte_8
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo degli appellanti, in via tra loro solidale, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 4 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Roberto Aponte
pagina 23 di 23