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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/07/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1136/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ORECCHIO GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. LAMBERTI Controparte_1
ALFONSO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 giugno 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199003686624, deducendo l'illegittimità della stessa per inesistenza o nullità delle notifiche degli atti presupposti, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi contenuti.
1 2. L'intimazione impugnata si riferiva ai seguenti avvisi di addebito:
n. 43920120000129401000 per contributi IVS anni 2010-2011, notificato il
23/04/2012;
n. 43920120000847521000 per contributi IVS anni 2011-2012, notificato il 7.12.2012
n. 43292013000010403000 per contributi IVS anno 2006, notificato il 16/04/2013;
n. 43920130000035366000 per contributi IVS anno 2012, notificato il 07/05/2013;
n. 4392013000000970525000 per contributi IVS anno 2012, notificato il 14/03/2014;
n. 43920140000324760000 per contributi IVS anno 2013, notificato l'11/06/2014;
n. 43920140000893272000 per contributi IVS anno 2013, notificato il 23/10/2014.
3. Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito suddetti e la prescrizione dei relativi crediti.
4. Si costituivano in giudizio l' depositando Controparte_2
l'estratto di ruolo relativo all'intimazione opposta, e l' , la quale depositava la CP_3 documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. L'opposizione non merita accoglimento.
6. Dalla documentazione versata in atti risulta provata la regolare notifica degli avvisi di addebito indicati nel ricorso, effettuata nei confronti del ricorrente nelle date sopra elencate. Tale circostanza esclude l'eccepita nullità dell'intimazione impugnata per mancanza di atti prodromici.
7. Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione.
8. L'intimazione di pagamento è stata notificata in data prossima al deposito del ricorso
(giugno 2020), ed essendo gli atti presupposti tempestivamente notificati e mai impugnati, ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c. Ne consegue che i crediti oggetto dell'intimazione non risultano prescritti.
9. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento dell'opposizione.
2 10. Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data 18 giugno 2020, così provvede:
– rigetta l'opposizione;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1136/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ORECCHIO GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. LAMBERTI Controparte_1
ALFONSO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 giugno 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199003686624, deducendo l'illegittimità della stessa per inesistenza o nullità delle notifiche degli atti presupposti, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi contenuti.
1 2. L'intimazione impugnata si riferiva ai seguenti avvisi di addebito:
n. 43920120000129401000 per contributi IVS anni 2010-2011, notificato il
23/04/2012;
n. 43920120000847521000 per contributi IVS anni 2011-2012, notificato il 7.12.2012
n. 43292013000010403000 per contributi IVS anno 2006, notificato il 16/04/2013;
n. 43920130000035366000 per contributi IVS anno 2012, notificato il 07/05/2013;
n. 4392013000000970525000 per contributi IVS anno 2012, notificato il 14/03/2014;
n. 43920140000324760000 per contributi IVS anno 2013, notificato l'11/06/2014;
n. 43920140000893272000 per contributi IVS anno 2013, notificato il 23/10/2014.
3. Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli avvisi di addebito suddetti e la prescrizione dei relativi crediti.
4. Si costituivano in giudizio l' depositando Controparte_2
l'estratto di ruolo relativo all'intimazione opposta, e l' , la quale depositava la CP_3 documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. L'opposizione non merita accoglimento.
6. Dalla documentazione versata in atti risulta provata la regolare notifica degli avvisi di addebito indicati nel ricorso, effettuata nei confronti del ricorrente nelle date sopra elencate. Tale circostanza esclude l'eccepita nullità dell'intimazione impugnata per mancanza di atti prodromici.
7. Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione.
8. L'intimazione di pagamento è stata notificata in data prossima al deposito del ricorso
(giugno 2020), ed essendo gli atti presupposti tempestivamente notificati e mai impugnati, ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c. Ne consegue che i crediti oggetto dell'intimazione non risultano prescritti.
9. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento dell'opposizione.
2 10. Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data 18 giugno 2020, così provvede:
– rigetta l'opposizione;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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